Green pass & Privacy – Chiarimenti del Garante privacy

Green pass & Privacy – Chiarimenti del Garante privacy

Con il provvedimento n. 430 del 13 dicembre il Garante per la protezione dei dati personali ha espresso parere favorevole sullo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri che aggiorna le disposizioni relative alle Certificazioni verdi e agli obblighi vaccinali per alcune categorie di lavoratori.

L’Autorità nel parere reso ha, ulteriormente, ribadito le implicazioni organizzative connesse all’eventuale acquisizione in azienda delle certificazioni verdi dei dipendenti.

In particolare ha evidenziato che:

  • i soggetti tenuti alla verifica del possesso delle certificazioni verdi debbano essere specificamente istruiti sulla possibilità di utilizzare la modalità “rafforzata” solo ed esclusivamente nei casi in cui lo richieda la legislazione vigente (punto 2);
  • nei casi in cui il lavoratore si avvalga della facoltà di consegnare la certificazione verde al datore di lavoro, quest’ultimo è comunque tenuto a effettuare il regolare controllo sulla perdurante validità, mediante lettura del QR code della copia in suo possesso attraverso l’app VerificaC19 o mediante le previste modalità automatizzate (punto 4);

L’Autorità ha anche confermato che, fatta eccezione per alcune categorie di persone, il datore di lavoro non è legittimato a trattare i dati personali relativi alla vaccinazione dei dipendenti, né gli è consentito far derivare alcuna conseguenza in ragione della scelta del lavoratore che ha aderito o meno alla campagna vaccinale.

Alla luce delle suddette considerazioni, il Garante ha chiesto al Ministero della salute alcune integrazioni per rendere evidente all’interessato la modalità di verifica utilizzata dal soggetto che effettua i controlli verificatore, introducendo, all’interno dell’app VerificaC19, elementi testuali, grafici e visivi, differenziati per le due modalità di verifica quella “base” o “rafforzata”.

Infine, in considerazione degli specifici rischi connessi ai trattamenti di dati personali in esame e avendo particolare attenzione alle possibili conseguenze discriminatorie, anche indirette, nel contesto lavorativo, l’Autorità ha chiesto al Ministero di aggiornare la valutazione di impatto sulla protezione dei dati relativa ai trattamenti effettuati nell’ambito della Piattaforma nazionale-DGC.

Per ulteriori approfondimenti è disponibile nella nostra Area Riservata il provvedimento n. 430 del Garante della Privacy.

Super Green Pass. Le nuove misure

Super Green Pass. Le nuove misure

Pubblicata in Gazzetta Ufficiale la legge 19 novembre 2021, n. 165, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 21 settembre 2021, n. 127, recante “Misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante l’estensione dell’ambito applicativo della certificazione verde COVID-19 e il rafforzamento del sistema di screening” (Gazzetta Ufficiale n. 277 del 20 novembre 2021).

La legge, entrata in vigore il 21 novembre 2021, ha confermato i contenuti iniziali del decreto legge n.127 apportando alcune modifiche.

Impiego del cd. Green Pass in ambito lavorativo privato (art. 3)

La disposizione, modificata in sede di conversione, disciplina l’obbligo di possedere ed esibire la certificazione verde Covid-19 (c.d. Green Pass) per accedere ai luoghi di lavoro.

Soggetti obbligati all’esibizione del Green Pass (art. 3, commi 1, 2 e 3)

Chiunque svolga un’attività lavorativa nel settore privato è obbligato – per accedere ai luoghi di lavoro – a possedere ed esibire, su richiesta, il Green Pass, a decorrere dal 15 ottobre 2021 e fino al 31 dicembre 2021, data di cessazione dello stato di emergenza.

Lo stesso obbligo grava altresì – ai sensi del comma 2 – su tutti i soggetti che svolgano, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa o di formazione o di volontariato in tali luoghi, anche sulla base di contratti esterni. In sede di conversione, è stato specificato, con riferimento al settore privato, che l’ambito dei soggetti che svolgono attività di formazione comprende anche i discenti.

Si ricorda, invece, che non sono soggetti a tale obbligo i lavoratori esenti dalla somministrazione del vaccino, sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della Salute.

Soggetti tenuti al controllo del Green Pass (art. 3, comma 4)

I datori di lavoro sono tenuti a verificare che i lavoratori posseggano il Green Pass. Si ricorda inoltre che per i lavoratori esterni – di cui al comma 2 –  la verifica sul rispetto del sopra descritto obbligo potrà essere effettuata anche dai rispettivi datori di lavoro.

In sede di conversione, è stato altresì precisato che per i lavoratori in somministrazione è solo l’azienda utilizzatrice quella competente ad effettuare i controlli, mentre l’Agenzia di somministrazione si dovrà limitare ad informare i lavoratori sulle disposizioni vigenti in materia di Green pass.

Modalità di controllo delle Certificazioni verdi COVID-19 (art. 3, comma 5)

Si ricorda che l’articolo 3, comma 5 prevede, a carico dei datori di lavoro, l’obbligo di definizione – entro il 15 ottobre 2021 – delle modalità operative per l’organizzazione delle verifiche.

I controlli devono essere effettuati prioritariamente, ove possibile, all’accesso nei luoghi di lavoro e, nel caso, anche a campione. I datori di lavoro, inoltre, devono individuare con atto formale i soggetti incaricati dell’accertamento e della contestazione delle eventuali violazioni.

In sede di conversione, è stata introdotta la possibilità per i lavoratori di richiedere di consegnare al proprio datore di lavoro copia della certificazione verde COVID-19, con conseguente esonero dai controlli per tutta la durata della validità della stessa.

Conseguenze per il lavoratore in caso di assenza di Green Pass (art. 3, comma 6 e 7)

Si ricorda che, al fine di tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori nel luogo di lavoro, i lavoratori che comunichino di non essere in possesso del Green Pass o risultino privi della certificazione al momento dell’accesso al luogo di lavoro, sono considerati assenti ingiustificati fino alla presentazione della predetta certificazione e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro.

Per i giorni di assenza ingiustificata non sono dovuti la retribuzione, né altro compenso o emolumento, comunque denominato.

In sede di conversione è stata, inoltre, rivista la norma che permette alle imprese del settore privato, con meno di 15 dipendenti, di sospendere e sostituire i lavoratori privi di Green pass. Si prevede in particolare che le suddette imprese possano, dopo il quinto giorno di assenza ingiustificata, sospendere il lavoratore per la durata corrispondente a quella del contratto di lavoro stipulato per la sostituzione, e comunque per un periodo non superiore a dieci giorni lavorativi, rinnovabili fino al 31 dicembre 2021, senza il previgente limite di un solo rinnovo. È stata inoltre precisata l’assenza di conseguenze disciplinari e il diritto alla conservazione del posto di lavoro per il lavoratore sospeso.

Sanzioni in caso di violazioni (art. 3, commi da 8 a 10)

Quanto all’impianto sanzionatorio, viene confermato quanto già previsto nel decreto originario. In particolare si prevede:

  • per i lavoratori che abbiano fatto accesso ai luoghi di lavoro violando l’obbligo di Green Pass: il pagamento della sanzione pecuniaria da euro 600 ad euro 1500, oltre le conseguenze disciplinari secondo i rispettivi ordinamenti di settore;
  • per i datori di lavoro che non abbiano verificato il rispetto delle regole e che non abbiano predisposto le modalità di verifica: l’applicazione del consueto quadro sanzionatorio di cui all’articolo 4, commi 1, 3, 5 e 9 del D.L. n.19/2020 (pagamento di una sanzione da euro 400 ad euro 1000).

Per ogni fattispecie di illecito in esame, è previsto il raddoppio dei suddetti limiti minimi e massimi in caso di reiterazione della violazione.

Si ricorda altresì che tali sanzioni sono irrogate dal Prefetto e che i soggetti incaricati dell’accertamento e della contestazione delle stesse trasmettono al Prefetto gli atti relativi alla relativa violazione.

Scadenza del Green Pass in corso di prestazione lavorativa (art. 3-bis)

La disposizione, introdotta in sede di conversione, prevede che qualora la validità di un certificato verde COVID-19 di un dipendente privato e pubblico scada durante il corso della prestazione lavorativa, al lavoratore non si applicano le sanzioni sopra descritte, previste a suo carico in caso di violazione dell’obbligo di esibizione del Green pass e può permanere nel luogo di lavoro, esclusivamente per il tempo necessario al completamento del proprio turno di lavoro.

Campagne di informazione e sensibilizzazione sulla vaccinazione Covid-19 nei luoghi di lavoro (art. 4-bis)

I datori di lavoro, pubblici e privati, potranno promuovere campagne di informazione e sensibilizzazione sull’importanza della vaccinazione contro il Covid-19 (nuovo art. 4-bis), dirette alla tutela della salute dei dipendenti e al contrasto della diffusione del virus negli ambienti di lavoro.

Per lo svolgimento di tali campagne il datore di lavoro si avvale del medico competente, nominato dal medesimo datore nel rispetto della disciplina in materia di sicurezza sul lavoro (di cui all’art. 18, comma 1, lett. a), del d.lgs. n. 81/2008).

Durata delle certificazioni verdi COVID-19 (art. 5)

La disposizione in esame, modificata in sede di conversione, reca diverse novelle alla disciplina generale delle certificazioni verdi COVID-19, di cui all’articolo 9 del D.L. “Riaperture” (D.L. n. 52/2021).

In particolare, la norma ha introdotto – art. 9, comma 2, lettera c-bis) – tra le fattispecie che possono dare luogo alla generazione del certificato verde, anche la nuova ipotesi della “avvenuta guarigione da COVID-19 dopo la somministrazione della prima dose di vaccino o al termine del prescritto ciclo vaccinale”, con durata di 12 mesi a decorrere dall’avvenuta guarigione.

Si evidenzia che la suddetta disposizione è stata modificata dal recente decreto legge n. 172 del 26 novembre scorso, su cui si è riferito con nostra nota del 28 novembre – con effetti a decorrere dal 15 dicembre prossimo. Ai sensi della nuova lettera c-bis), la certificazione in esame viene rilasciata in caso di “avvenuta guarigione da Covid-19 dopo la somministrazione della prima dose di vaccino o al termine del ciclo vaccinale primario o della somministrazione della relativa dose di richiamo” (dose booster o terza dose). Quanto alla durata, la stessa viene ridotta da 12 a 9 mesi. Si evidenzia che la fattispecie di cui alla lettera c-bis) si applica a condizione che la positività all’infezione sia stata accertata oltre il quattordicesimo giorno dalla somministrazione della prima dose di vaccino, nonché a seguito del ciclo vaccinale primario o della somministrazione della relativa dose di richiamo.

Si ricorda, inoltre, che, per i soggetti che abbiano contratto il Covid prima di sottoporsi al vaccino, la certificazione verde è valida a decorrere dalla somministrazione della prima ed unica dose del vaccino stesso (la normativa precedente prevedeva invece che la validità decorresse dal quindicesimo giorno successivo alla somministrazione).

Green pass, Sangalli: “con i vaccini sta sorreggendo la ripartenza del paese”

Green pass, Sangalli: “con i vaccini sta sorreggendo la ripartenza del paese”

Dal 15 ottobre la certificazione verde è obbligatoria per lavorare: “non mancano i problemi, ma bisogna rafforzare fiducia e coesione sociale”. Tamponi, “no a costi per le imprese”. Il Governo chiarisce le regole.

È entrato in vigore il 15 ottobre scorso l’obbligo di possedere il green pass per accedere ai luoghi di lavoro, pubblici e privati. Il dettaglio delle nuove regole è stato affidato dal Governo a due Dpcm: il primo (dpcm 23 settembre 2021) contiene le linee guida sull’obbligo della certificazione nella Pubblica amministrazione, mentre il secondo (dpcm 12 ottobre 2021) elenca gli strumenti informatici per la verifica automatizzata del possesso delle certificazioni.

Nella P.a, dunque, il green pass è obbligatorio (è valido anche quello cartaceo) per tutti i dipendenti pubblici e per quelli delle imprese dei servizi di pulizia, ristorazione, manutenzione e rifornimento dei distributori automatici, oltre che per i consulenti, i collaboratori, i frequentatori di corsi di formazione, i corrieri e i visitatori. Sono invece esclusi invece gli utenti. Senza il pass si verrà allontanati subito e ogni giorno di mancato servizio verrà considerato assenza ingiustificata (giornate festive e non lavorative comprese). Lo stipendio sarà sospeso fin dal primo giorno di assenza ma “in nessun caso” si può essere licenziati. Nel periodo d’assenza, inoltre, non si maturano né contributi né ferie.

Quanto ai controlli, devono essere fatti ogni giorno, all’accesso in ufficio o in un secondo tempo, a tappeto o a campione (non meno del 20% del personale in servizio) e con una rotazione costante. Per evitare ritardi e code all’ingresso, i datori di lavoro potranno concedere più flessibilità negli orari di ingresso e d’uscita. Per le verifiche si potranno utilizzare l’App ‘VerificaC19’ oppure i nuovi strumenti previsti dal Dpcm, che consentiranno una verifica “quotidiana e automatizzata”, rilevando solo il possesso del pass e nessun altro dato del dipendente.

Il decreto chiarisce infine che il datore di lavoro, pubblico e privato, non può conservare i Qr code delle certificazioni né raccogliere i dati dei dipendenti, “salvo quelli strettamente necessari” all’applicazione delle sanzioni. Inoltre, potrà chiedere il pass in anticipo al dipendente per la programmazione dei turni aziendali, ma l’anticipo dovrà essere “strettamente necessario e comunque non superiore alle 48 ore”.

Sangalli: “non mancano i problemi, ma vaccini e green pass stanno sorreggendo la ripartenza del Paese”

“Il debutto operativo del green pass non è certo privo di problemi a partire da quelli evidenziati dal mondo dell’autotrasporto e della logistica. Ma vaccini e green pass stanno sorreggendo la ripartenza del Paese. A partire da questo dato, occorre rafforzare fiducia e coesione sociale. Palazzo Chigi ci chiami: il contributo del mondo delle imprese e del lavoro non mancherà”. Così il presidente di Confcommercio, Carlo Sangalli, sull’imminente entrata in vigore dell’obbligo della certificazione verde per i lavoratori pubblici e privati.

Tamponi, Confcommercio ribadisce il suo no a costi per le imprese

Costo dei tamponi per i dipendenti sulle spalle degli imprenditori? No, grazie. Lo ribadisce Confcommercio per bocca della vicepresidente Donatella Prampolini, che sottolinea: “le imprese hanno già sostenuto ingenti oneri organizzativi ed economici per l’adeguamento dei luoghi di lavoro alle discipline concordate nei protocolli vaccinali”. E non è nemmeno una questione esclusivamente di costi, ma anche di principio “perché alla base c’è il fatto che il vaccino e il green pass sono del tutto gratuiti e la campagna vaccinale va assolutamente sostenuta e accelerata. Quindi è il lavoratore che non vuole fare il vaccino che deve sostenere i costi dei tamponi”.

Fipe: “nella ristorazione non vaccinati sotto il 10%, c’è tanta voglia di lavorare”

I lavoratori dei pubblici esercizi che ancora non si sono sottoposti a vaccinazione sono 35mila, 40mila al massimo. È la stima dell’Ufficio Studi di Fipe-Confcommercio, per il quale insomma, meno del 10% di chi lavora in bar e ristoranti sarebbe al momento senza green pass, quasi la metà di quanto si registra a livello nazionale negli altri comparti.

“Lo shock del primo e del secondo lockdown, che hanno visto decine di migliaia di dipendenti di bar e ristoranti restare senza lavoro per mesi, ha scatenato una reazione forte di auto protezione. Il risultato è che la stragrande maggioranza dei nostri collaboratori è corsa a vaccinarsi appena possibile. Il desiderio di lavorare senza rischi e con continuità si è rivelato più forte di qualsiasi altra considerazione”, spiega Roberto Calugi, direttore generale di Fipe-Confcommercio.

“Rimane la preoccupazione per i dipendenti non vaccinati che per accedere ai luoghi di lavoro dovranno effettuare ripetutamente il tampone. Dopo i chiari di luna del primo lockdown e i lunghi mesi di misure restrittive – aggiunge Calugi – abbiamo bisogno di ogni singolo lavoratore per poter offrire ai nostri clienti un servizio all’altezza e questa nuova complicazione, pur necessaria, non aiuta”.

Massimo rigore in bar e ristoranti, violazioni sotto il 5%

Fipe sottolinea anche che “nell’ultimo mese e mezzo i titolari di bar e ristoranti si sono dimostrati straordinariamente diligenti nell’applicazione della norma che li obbliga a verificare il green pass dei clienti che intendono consumare all’interno dei locali. Su oltre 8mila controlli effettuati dai carabinieri dei Nas, le sanzioni hanno riguardato appena il 5% delle imprese. E tra queste, solo una parte sono pubblici esercizi. È la prova della serietà di un settore troppo spesso sommariamente accusato di voler eludere le regole, ma è anche la dimostrazione del desiderio di centinaia di migliaia di imprenditori di tornare a lavorare in sicurezza e con continuità. Tanto da assumersi compiti di controllo che certo non sono propri di chi si occupa di ospitalità”.

Grido d’allarme di Unatras: “le imprese straniere stanno rimpiazzando quelle italiane”

Le imprese di autotrasporto straniere stanno sostituendo quelle italiane, con un effetto dirompente sull’economia del settore dei trasporti del nostro Paese. È la denuncia di Unatras (ne fanno parte le principali Associazioni dell’autotrasporto: Fai, Fiap, Unitai e Assotir per Conftrasporto-Confcommercio, Cna Fita, Confartigianto Trasporti, SnaCasartigiani), secondo la quale dal 15 ottobre almeno il 25% di camion delle imprese italiane è stato costretto a fermarsi per fare largo ai vettori stranieri, innescando di fatto una forma di concorrenza distorta che danneggia un settore centrale della nostra economia.

“Quello che avevamo ampiamente previsto si sta purtroppo verificando. La committenza – dicono le Associazioni – sta già rivolgendo all’estero per sostituire i servizi di trasporto forniti dai vettori italiani”. Unatras ribadisce poi di essere “sorpresa, allibita e indignata dal fatto che, in questa fase di ripresa, il Governo stia mettendo in difficoltà imprese e lavoratori che nelle fasi più drammatiche della pandemia hanno garantito al Paese l’approvvigionamento dei farmaci e dei beni di prima necessità”.

La nota congiunta, diffusa il 14 ottobre dai Ministeri delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili e della Salute, precisa infatti che gli autotrasportatori provenienti dall’estero sono esentati dall’obbligo del green pass, a patto che le operazioni di carico/scarico siano effettuate da altro personale. Una situazione “inaccettabile” alla quale si aggiungono le dichiarazioni del ministro dell’Ambiente, Roberto Cingolani, che propone di eliminare gli interventi sulle accise per l’autotrasporto attualmente in vigore. “Se quest’ultima iniziativa è orientata a rinunciare a un asset strategico come quello della logistica e dell’autotrasporto in Italia lo dica chiaramente”, commenta Unatras.

Federalberghi: “occasione importante per promuovere nel mondo l’immagine dell’Italia come Paese sicuro”

Sono oltre milione e 400mila i lavoratori del turismo che dal 15 ottobre dovranno esibire il green pass per accedere ai luoghi di lavoro (circa un milione di lavoratori dipendenti e 400mila indipendenti). Per Bernabò Bocca, presidente di Federalberghi, si tratta di “una misura che, oltre a tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro, ci offre un’occasione importante per promuovere nel mondo l’immagine dell’Italia quale Paese sicuro. I mercati sono molto sensibili a questo tipo di messaggio, basti pensare all’impatto mediatico della campagna di vaccinazione avviata qualche mese fa in alcune isolette greche, mentre in Italia si esitava a fare altrettanto”.

“Proteggere e rassicurare dev’essere il nostro mantra, è importante che il messaggio venga diffuso tanto dalle istituzioni quanto dai singoli operatori, sia nella fase di interlocuzione commerciale che precede la decisione di acquisto sia nel rapporto quotidiano con gli ospiti già arrivati a destinazione”, conclude il presidente degli albergatori italiani.

Federlogistica: “sui porti lo Stato si piega al ricatto”

“Affrontare e trattare la vicenda dei portuali di Trieste come un problema di ordine pubblico rappresenta un errore clamoroso”. Inoltre “ci sono stati puntualmente e costantemente negati i confronti che avevamo richiesto con un solo risultato: lo Stato ora si piega ad un ricatto inaccettabile”. Così il presidente di Federlogistica, Luigi Merlo, a commento della circolare che raccomanda alle aziende che operano nei porti di fornire tamponi gratuiti ai lavoratori. Merlo si riferisce in particolare ai lavoratori del capoluogo giuliano, i quali minacciano di bloccare l’attività se non verrà abolito l’obbligo del green pass.

Chiarimenti sull’obbligo del green pass per i trasporti

Chiarimenti sull’obbligo del green pass per i trasporti

Con una nota di chiarimento congiunta (prot. 3742) del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili e del Ministero della Salute sono state fornite le indicazioni operative sulle applicabilità delle misure di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 nel settore dei trasporti.

La Nota (disponibile nella nostra Area Riservata) risponde, in particolare, ad alcune richieste di chiarimento in materia di trasporto marittimo e autotrasporto merci.

La nota evidenzia in premessa che continuano ad applicarsi, fino al 31 dicembre 2021, le misure di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 marzo 2021 e dei relativi protocolli e linee guida allegati (nel dettaglio, Allegato 14 e relativo Allegato).

In merito al trasporto marittimo, la nota precisa che, relativamente al personale impiegato, ingaggiato o che lavora a qualsiasi titolo a bordo di una nave di bandiera italiana, il cui porto di partenza, di scalo, o di destinazione finale sia nel territorio italiano, l’imbarco, ovvero il rientro a bordo della nave, da considerarsi quale luogo di lavoro (art. 9 septies D.L. 52/2021) debba avvenire secondo le seguenti modalità:

  • coloro che sono già a bordo della nave alla data del 15 ottobre 2021 e non sono in possesso di una delle certificazioni verdi COVID-19, continuano il periodo di imbarco e devono essere sottoposti, in caso di sbarco nel territorio italiano e successivo rientro a bordo, a test molecolare o antigenico con risultato negativo al virus SARS-CoV-2;
  • coloro che prendono imbarco nel territorio italiano a far data dal 15 ottobre 2021 e fino al 31 dicembre 2021;
  • al momento dell’imbarco devono essere muniti di una delle 3 tipologie di certificazioni verdi COVID-19 (da vaccino, da guarigione o da tampone);
  • in caso di sbarco nel territorio italiano e di successivo rientro a bordo, devono essere muniti di una delle tre tipologie di certificazioni verdi COVID-19.

In relazione all’ingresso nel territorio nazionale di autotrasportatori provenienti dall’estero, anche nel rispetto delle raccomandazioni della Commissione europea circa l’attivazione delle c.d. green lanes, la Nota chiarisce che si continuano a rispettare le prescrizioni per il personale viaggiante previste dall’articolo 51, comma 7, lettera a), del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 marzo 2021 e le ordinanze del Ministro della Salute a esso successive (con relative deroghe agli obblighi di quarantena o green pass laddove previsti in generale per l’ingresso sul territorio nazionale).

Laddove gli equipaggi di tali mezzi di trasporto non siano in possesso di una certificazione verde Covid-19, la nota precisa che è consentito esclusivamente l’accesso ai luoghi deputati alle operazioni di carico/scarico delle merci, a condizione che dette operazioni vengano effettuate da altro personale.

Green pass, Sangalli: “con i vaccini sta sorreggendo la ripartenza del paese”

Webinar Green Pass per i Lavoratori

Mercoledì 13 ottobre dalle ore 11.00 alle ore 12.30 non perdere l’appuntamento con il webinar Green Pass Lavoratori.

In vista dell’imminente entrata in vigore dell’obbligo del green pass nei luoghi di lavoro, la Fipe organizza un webinar informativo riservato ad associazioni e aziende associate. Nel corso del webinar verranno approfondite tutte le novità introdotte dal decreto legge n. 127/2021 e ci sarà la possibilità di un confronto aperto sulle principali criticità anche operative conseguenti al provvedimento.

Interverranno:

  • Silvio Moretti, direttore Relazioni sindacali, previdenziali e formazione
  • Andrea Chiriatti, area Relazioni sindacali, previdenziali e formazione
  • Giulia Rebecca Giuliani, Responsabile area Legale, legislativa e tributaria.

Il link per registrarti: https://forms.gle/sqPeKiyLqe1J17HV6