L’INPS ha recentemente comunicato, attraverso il messaggio n. 3189/2024, l’avvio delle elaborazioni per l’emissione degli Avvisi Bonari relativi alla contribuzione fissa per i lavoratori autonomi iscritti alle Gestioni Commercianti. Questi avvisi riguardano le rate con scadenza nei mesi di febbraio e maggio 2024.
Dove trovare gli Avvisi Bonari
Gli Avvisi Bonari saranno disponibili nel “Cassetto Previdenziale Artigiani e Commercianti”, accessibile seguendo il percorso: “Cassetto Previdenziale per Artigiani e Commercianti” > “Posizione Assicurativa” > “Avvisi Bonari”. Inoltre, l’INPS invierà una notifica via e-mail sia ai titolari della posizione contributiva che ai loro intermediari per segnalare la disponibilità degli avvisi.
Comunicazione di avvenuto pagamento
Nel caso in cui il contribuente abbia già effettuato il pagamento, è possibile comunicarlo all’INPS attraverso la sezione “Comunicazione bidirezionale” presente nel Cassetto Previdenziale, seguendo il percorso: “Comunicazioni” > “Invio quietanza di versamento”.
Conseguenze del mancato pagamento
Qualora il pagamento non venga effettuato, l’importo dovuto sarà richiesto tramite un avviso di addebito che avrà valore di titolo esecutivo. Questo significa che l’importo potrà essere recuperato attraverso procedure esecutive.
Restare aggiornati sugli avvisi e gestire in tempo i pagamenti è fondamentale per evitare sanzioni o complicazioni.
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Con Messaggio n. 2418 del 25.6.2021, l’Inps ha segnalato il differimento di alcune scadenze di pagamento, nelle more del completamento dell’iter di attuazione di normative inerenti alla sospensione dei versamenti di cui risultano destinatari gli iscritti alle gestioni e le aziende di seguito richiamate:
gestioni speciali autonome degli artigiani e degli esercenti attività commerciali;
gestione lavoratori agricoli autonomi;
gestione separata;
aziende appartenenti alle filiere agricole, della pesca e dell’acquacoltura e alle filiere agricole dei settori agrituristico e vitivinicolo.
Pertanto, a seguito di espresso nulla osta da parte del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, fino a nuova comunicazione, sono differiti i seguenti termini di pagamento già scaduti o di imminente scadenza:
somme dovute a titolo di primo acconto della contribuzione 2021 dovuta dai lavoratori autonomi e professionisti destinatari dell’esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali disposto dalla Legge di bilancio 20201 (L. n. 178/2020, art. 1, c. 20);
somme per il primo acconto dell’anno di imposta 2021 dovute dai soggetti iscritti alla Gestione separata;
somme richieste con l’emissione 2021 per la prima rata per i contributi dovuti dai lavoratori autonomi in agricoltura con scadenza il 16 luglio 2021;
contributi previdenziali dovuti per il mese di febbraio 2021 per le filiere agricole dei settori agrituristico e vitivinicolo, destinatarie dell’esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali disciplinato dal Decreto Sostegni-bis (D.L. n. 73/2021, art. 70). In particolare, per le aziende che effettuano i versamenti mensilmente, sono differiti i termini di versamento con scadenza 16 marzo 2021, riferita alla contribuzione del mese di febbraio 2021;
contributi previdenziali, dovuti per i mesi di novembre e dicembre 2020 e gennaio 2021, per i soggetti interessati dall’esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali di cui al Decreto Ristori (D.L. n. 137/2020, artt. 16 e 16-bis).
Con Circolare n. 75 del 2021, l’Inps ha fornito dei chiarimenti in merito ai contributi indebitamente versati in qualsiasi tempo alle Gestioni speciali dei commercianti e degli artigiani, ricordando che tali contributi non sono computabili ai fini del diritto e della determinazione della misura delle prestazioni e che, salvo il caso di dolo, sono restituiti all’assicurato e ai suoi aventi causa (L. n. 613/1966, art. 12).
A tal proposito, l’Inps ha specificato che – in caso di versamento di somme che non possono essere accreditate sulla posizione assicurativa, in virtù delle speciali norme che disciplinano i versamenti effettuati alle predette Gestioni – si configura l’indebito oggettivo (ai sensi dell’art. 2033 del c.c.), con diritto al rimborso soggetto all’ordinario termine di prescrizione decennale (art 2946 del c.c.).
Conseguentemente, nelle more del rilascio della procedura per la gestione dei rimborsi, e previa domanda di rimborso avanzata dall’interessato, saranno effettuati i rimborsi solo per gli importi per i quali non risultino decorsi i termini di prescrizione rispetto alla data dei versamenti associati.
Qualora, invece, risulti in procedura l’avvenuta produzione di un rimborso in data antecedente alla data di pubblicazione della Circolare n. 75, anche in relazione a somme per cui sia maturata la prescrizione, saranno effettuati i pagamenti solo degli importi per i quali la domanda di rimborso abbia interrotto i termini di prescrizione.
L’INPS ha provveduto ad aggiornare le aliquote e il valore minimale e massimale del reddito erogato per il calcolo dei contributi dovuti nel 2021 dagli iscritti alla Gestione Separata, di cui all’articolo 2, comma 26, legge 8 agosto 1995, n. 335.
L’INPS fissa quindi le aliquote contributive, previdenziali e assicurative, dovute da collaboratori e figure assimilate e liberi professionisti, differenziandole per soggetti non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie e soggetti titolari di pensione o provvisti di altra tutela pensionistica obbligatoria. Specifica inoltre le percentuali di ripartizione dell’onere contributivo.
E’ stata aumentata l’aliquota a carico dei professionisti, pari allo 0,26% per l’anno 2021 e pari allo 0,51% per l’anno 2022 e per l’anno 2023 (articolo 1, comma 398, della legge 30 dicembre 2020, n. 178).
Resta ferma invece l’ulteriore aliquota contributiva pari allo 0,72%, applicabile ai soli soggetti non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie, per la tutela della maternità, della malattia e per l’assegno per il nucleo familiare.
Le aliquote dovute per la contribuzione alla Gestione separata per l’anno 2021 sono fissate come segue:
Aliquote gestione separata INPS 2021
Collaboratori e figure assimilate
Aliquote
Soggetti non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie per i quali è prevista la contribuzione aggiuntiva DIS-COLL
Soggetti titolari di pensione o provvisti di altra tutela pensionistica obbligatoria
24%
Massimale e Minimale Gestione separata INPS
Massimale
Per l’anno 2021 il massimale di reddito è pari a € 103.055,00. Pertanto, le aliquote per il 2021 si applicano facendo riferimento ai redditi conseguiti dagli iscritti alla Gestione separata fino al raggiungimento del citato massimale.
Minimale – Accredito contributivo
Per l’anno 2021 il minimale di reddito è pari a € 15.953,00.
Conseguentemente, gli iscritti per i quali è applicata l’aliquota del 24% avranno l’accredito dell’intero anno con un contributo annuo di € 3.828,72; mentre gli iscritti per i quali il calcolo della contribuzione avviene applicando l’aliquota maggiore, avranno l’accredito con un contributo annuale pari ai seguenti importi:
4.144,59 (di cui 3.988,25 ai fini pensionistici) per i professionisti che applicano l’aliquota del 25,98%;
5.379,35 (di cui 5.264,52 ai fini pensionistici) per i collaboratori e le figure assimilate che applicano l’aliquota al 33,72%;
5.460,71 (di cui 5.264,52 ai fini pensionistici) per i collaboratori e le figure assimilate che applicano l’aliquota al 34,23%.
Riguardo l’obbligo contributivo per i collaboratori (lavoro parasubordinato) come sempre la ripartizione dell’onere contributivo tra collaboratore e committente è stabilita nella misura rispettivamente di un terzo (1/3) e due terzi (2/3). In ogni caso l’obbligo del versamento dei contributi è in capo all’azienda committente, che deve eseguire il pagamento entro il giorno 16 del mese successivo a quello di effettiva corresponsione del compenso, tramite il modello “F24” telematico per i datori privati e il modello “F24 EP” per le Amministrazioni pubbliche. Per le Amministrazioni pubbliche le modalità sono illustrate nella circolare n. 23/2013 e nel messaggio n. 8460/2013.
Professionisti
Per quanto concerne i professionisti i iscritti alla Gestione separata, l’onere contributivo è a carico degli stessi e il versamento deve essere eseguito, tramite modello “F24” telematico, alle scadenze fiscali previste per il pagamento delle imposte sui redditi (saldo 2020, primo e secondo acconto 2021).
Principio di cassa allargato
L’articolo 51 del TUIR dispone che le somme corrisposte entro il 12 del mese di gennaio si considerano percepite nel periodo di imposta precedente (c.d. principio di cassa allargato).
Per approfondimenti in merito all’argomento trattato e per qualsiasi problematica di natura previdenziale, è possibile rivolgersi ai nostri uffici.
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