Previdenza complementare e TFR: dal 1° luglio 2026 scatta l’adesione automatica per i lavoratori del settore privato

Previdenza complementare e TFR: dal 1° luglio 2026 scatta l’adesione automatica per i lavoratori del settore privato

Il datore di lavoro è tenuto a consegnare ai dipendenti una documentazione informativa specifica almeno trenta giorni prima della scadenza dei termini di scelta. Per i neoassunti non di prima occupazione, l’azienda deve raccogliere un’autodichiarazione sulle scelte effettuate nei precedenti rapporti di lavoro.

I dipendenti già assunti che non abbiano mai espresso una preferenza sulla destinazione del TFR devono comunicare la propria scelta entro il 31 dicembre 2026. In assenza di comunicazione, dal 1° gennaio 2027 il TFR confluirà automaticamente nel fondo collettivo aziendale. Le aziende devono attivarsi per rilevare, tra i dipendenti in forza, chi si trova ancora in questa situazione e sollecitare la comunicazione nei tempi utili.

Con la Delibera 19 giugno 2026, la Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione ha pubblicato le istruzioni per l’applicazione del nuovo meccanismo di adesione dei lavoratori dipendenti del settore privato di “prima assunzione” e dei lavoratori dipendenti del settore privato “non di prima assunzione” che, successivamente al 30 giugno 2026, attivano un nuovo rapporto di lavoro. Per i lavoratori del settore privato di prima assunzione, ovvero assunti per la prima volta in qualità di lavoratori dipendenti, l’adesione alla previdenza complementare è automatica e decorre dalla data di prima assunzione.

In caso di presenza di più forme pensionistiche, il fondo di destinazione è quella alla quale abbia aderito il maggior numero di lavoratori dell’azienda, salvo diverso accordo aziendale. In tal caso la verifica deve essere effettuata alla data di assunzione.

A differenza di quanto avveniva con il silenzio-assenso, i contributi derivanti da adesione automatica non sono più investiti nel comparto garantito ma nel comparto più coerente con l’orizzonte temporale residuo prima dell’età pensionabile. Si tratta di un sistema evoluto in cui l’investimento è personalizzato sul ciclo di vita (life-cycling) e i lavoratori più giovani vengono associati a linee con un potenziale di rendimento più dinamico (azionario), che diventeranno progressivamente più prudenti man mano che ci si avvicina al pensionamento.

I datori di lavoro dovranno, quindi, acquisire informazioni dalla forma pensionistica complementare di riferimento in merito all’adeguamento degli statuti prima di iniziare con i versamenti.

Rispetto alla previgente normativa, gli effetti conseguenti all’adesione automatica sono più ampi in quanto è prevista non solo la devoluzione al fondo dell’intero TFR ma anche il versamento della contribuzione a carico del datore di lavoro e del lavoratore. I versamenti sono effettuati a decorrere dal mese successivo alla scadenza del termine dei sessanta giorni e comprendono quanto dovuto dalla data di prima assunzione.

L’attribuzione al lavoratore della facoltà di rinuncia conferma il principio di volontarietà dell’adesione alle forme di previdenza complementare. Essendo la rinuncia un atto unilaterale, il lavoratore è tenuto a comunicare la propria volontà al datore di lavoro entro sessanta giorni dalla data di assunzione.

L’esercizio di tale facoltà mette il lavoratore nella condizione di poter scegliere tra due diverse opzioni: effettuare un’adesione esplicita ad una diversa forma pensionistica complementare di proprio gradimento o optare per il mantenimento del TFR in azienda secondo il regime previsto all’art. 2120 del Codice Civile, fermo restando il versamento al Fondo Tesoreria INPS ove previsto.

Al fine di rendere conoscibile il meccanismo di adesione automatica, il datore di lavoro è tenuto a fornire al momento dell’assunzione, un’informativa dettagliata al neoassunto sugli accordi collettivi applicabili in tema di previdenza complementare, sul meccanismo di adesione automatica, sulla forma pensionistica di destinazione, sulle diverse scelte disponibili e sulla relativa tempistica.

Per ricevere maggiori informazioni a riguardo, è possibile recarsi presso la sede di Confcommercio Corigliano Rossano o contattarci per fissare un appuntamento. Il servizio è gratuito e rivolto a tutti coloro che ne hanno bisogno.

Sede Enasco 50 & Più – Corigliano Rossano
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Ampliamento attività per obbligo assicurativo al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo

Ampliamento attività per obbligo assicurativo al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo

Il decreto sostegni ha introdotto alcune novità in tema di obbligo assicurativo nei confronti dei lavoratori dello spettacolo, prevedendo il versamento dei contributi previdenziali e assistenziali anche per le prestazioni rese nell’ambito delle attività di insegnamento, formazione e a carattere promozionale.

L’Inps, con la circolare circolare n. 155 del 20 ottobre 2021, ha illustrato le novità normative introdotte dall’articolo 66, D.L. 73/2021, in ordine agli obblighi assicurativi derivanti dallo svolgimento di attività di insegnamento retribuite o di formazione svolte in enti accreditati presso le Amministrazioni pubbliche o da queste organizzate, nonché di attività remunerate di carattere promozionale di spettacoli dal vivo, cinematografici, televisivi o del settore audiovisivo, nonché di altri eventi organizzati o promossi da soggetti pubblici o privati che non hanno come scopo istituzionale o sociale l’organizzazione e la diffusione di spettacoli o di attività educative collegate allo spettacolo.

L’obbligo assicurativo verso il Fondo pensione lavoratori dello spettacolo riguarda tutti i soggetti già iscritti, in quanto appartenenti a una delle categorie di cui al D.Lgs. sopra richiamato, nel caso in cui svolgano attività di insegnamento o di formazione retribuite nei confronti di pubbliche Amministrazioni ovvero nei confronti di enti accreditati presso di queste.

Per attività retribuite di formazione si devono intendere non solo quelle aventi ad oggetto la formazione impartita dalle predette figure professionali, ma anche quelle riguardanti la formazione ricevuta qualora, a fronte di tali attività di formazione “passiva”, il lavoratore iscritto al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo percepisca una qualche forma di retribuzione.

Ai fini dell’obbligo assicurativo, l’attività di insegnamento o formazione deve essere riconducibile: in senso lato alla propria categoria professionale preventivamente individuata, per le qualifiche professionali “ontologicamente” appartenenti al settore dello spettacolo (come ballerini e attori); alla specifica professionalità acquisita nell’ambito della realizzazione dello spettacolo, per le categorie “generiche” (quali truccatori, maestranze e tecnici).

Tra gli enti presso cui vengono svolte tali attività di insegnamento o di formazione, rientrano tutte le scuole e istituzioni formative di rilevanza nazionale che operano nei settori audiovisivo e cinema, teatro, musica, danza e letteratura di competenza del Ministerodella Cultura che rilasciano titoli di studio equipollenti rispetto alla laurea, alla laurea magistrale e al diploma di specializzazione. Attività remunerate di carattere promozionale di spettacoli dal vivo, cinematografici, televisivi o del settore audiovisivo, nonché di altri eventi organizzati o promossi da soggetti pubblici o privati che non hanno come scopo istituzionale o sociale l’organizzazione e la diffusione di spettacoli o di attività educative collegate allo spettacolo.

Si tratta di attività promozionali remunerate – svolte dalle figure di cui al D.Lgs C.P.S. n.708/1947, art.3, c.1 – non già assoggettabili a contribuzione in base alla normativa vigente, ulteriori e diverse da quelle riconducibili allo spettacolo ovvero a prestazioni di contenuto artistico/tecnico proprie della categoria professionale di appartenenza (ad esempio, recitazione per gli attori, danza per i ballerini), per le quali l’obbligo assicurativo già sussiste.

Qualsiasi utilizzatore/committente pubblico/privato, anche al di fuori delle attività promozionali riconducibili alla realizzazione di uno spettacolo, in caso di prestazione artistica/tecnica, è tenuto ad assolvere all’obbligo contributivo tutte le volte che ingaggi il lavoratore già assicurato al FPLS, in ragione della sua specifica qualità artistica o tecnica, per lo svolgimento di una qualsiasi attività remunerata avente carattere promozionale, anche di semplice partecipazione.