Ammortizzatori Sociali –Circolare INPS n. 18/2022

Ammortizzatori Sociali –Circolare INPS n. 18/2022

L’INPS con la Circolare del 1° febbraio 2022, ha illustrato le novità introdotte dalla Legge n. 234/2021 (Legge di Bilancio) e dal Decreto Legge n. 4/2022 (cd. Sostegni Ter) alla disciplina degli ammortizzatori sociali. Il documento fornisce le prime indicazioni operative per l’applicazione delle predette disposizioni.

Si precisa, innanzitutto, che le modifiche intervenute producono effetti dal 1 gennaio 2022 e, pertanto, non sono riferite alle richieste aventi ad oggetto periodi a cavallo degli anni 2021/2022, in cui la riduzione/sospensione dell’attività lavorativa sia iniziata nel corso dell’anno 2021.

Di seguito gli aspetti principali evidenziati dall’INPS.

 

 

PRINCIPI
GENERALI

 

  • Destinatari: vi rientrano anche i lavoratori a domicilio e i lavoratori assunti con qualsiasi tipologia di apprendistato.
  • Anzianità minima: occorre di effettivo lavoro per accesso ai trattamenti ed è ridotta da 90 a 30 giorni (condizione non necessaria in caso di trattamento ordinario per EONE. Su questa casistica, in particolare, siamo in attesa di ulteriori istruzioni che chiariscano effettivamente quali eventi siano ad essa riconducibili).  Inoltre, in caso di trasferimento d’azienda ai sensi del 2112 c.c. e nei casi di lavoratore che passi alle dipendenze dell’impresa subentrante nell’appalto, ai fini della determinazione dell’anzianità si computa anche il periodo durante il quale il lavoratore è stato impiegato presso il precedente datore di lavoro.
  • Massimale per l’indennità: pari a 1.199,72 euro per il 2021 e annualmente rivalutato.
  • Pagamento diretto: in caso di richiesta, il datore di lavoro è tenuto, a pena di decadenza, ad inviare all’INPS tutti i dati necessari per il pagamento dell’integrazione salariale entro la fine del secondo mese successivo a quello in cui è collocato il periodo di integrazione salariale, ovvero, se posteriore, entro il termine di sessanta giorni dalla comunicazione del provvedimento di autorizzazione.
  • Attività di lavoro: il lavoratore, beneficiario del trattamento di integrazione salariale, che svolga attività di lavoro subordinato di durata superiore a sei mesi, non percepisce il trattamento di integrazione salariale per le giornate di lavoro effettuate.

In caso di durata pari o inferiore a sei mesi, invece, il trattamento di integrazione salariale resta sospeso per la durata del rapporto di lavoro.

CIGO

 

  • Rispetto ai limiti di durata massima previsti agli artt. 4 e 12 del D.lgs. n. 148/2015, i periodi di trattamento connessi alla normativa emergenziale sono neutralizzati.
  • La domanda deve essere presentata entro il termine di 15 giorni dall’inizio della sospensione o riduzione dell’attività lavorativa (eccezione per EONE in cui vige il termine della fine del mese successivo a quello in cui si è verificato l’evento)
  • Si prevede che l’esame congiunto con le organizzazioni sindacali può essere svolto anche in via telematica.

CONTRIBUZIONE ADDIZIONALE

 

  • Dal 1° gennaio 2025, per i datori di lavoro che non abbiano fruito di trattamenti di integrazione salariale (ordinari e straordinari) per almeno 24 mesi successivi al termine dell’ultimo periodo di fruizione del trattamento, la misura del contributo addizionale è pari al:
  • 6% della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate sino a un limite complessivo di 52 settimane in un quinquennio mobile;
  • 9% oltre il precedente limite e sino a 104 settimane in un quinquennio mobile
  • oltre le 104 settimane resta il 15%.
  • Il contributo addizionale non è dovuto se i trattamenti di integrazione salariale sono concessi per eventi oggettivamente non evitabili (EONE).
  • È previsto l’esonero del contributo addizionale in favore dei datori di lavoro operanti nei settori individuati dal D.L. n. 4/2022 nell’arco temporale 1°gennaio-31 marzo 2022. Trattasi di cig “scontata” per i settori maggiormente in crisi come gli alberghi e alloggi (codici ateco 55.10 e 55.20), le agenzie di viaggio e tour operator (codici ateco 79.10, 79.20 e 79.90), ristorazione, anche commerciale e bar (codici ateco 56.10.5, 56.21.0, 56.29, 56.30, 56.10.1), parchi divertimento (codici ateco 93.21), stabilimenti termali (codici ateco 96.04.20), musei (codici ateco 91.02 e 91.03), discoteche (codici ateco 93.29.1), sale giochi e biliardi (codice ateco 93.29.3), sale bingo e altre attività di intrattenimento (codice ateco 93.29.9). Vengono, altresì, esonerati dalla contribuzione addizionale, i seguenti operatori nel comparto Trasporti: Trasporto terrestre di passeggeri in aree urbane e suburbane e altre attività di trasporti terrestri di passeggeri nca (codici ateco 49.31 e 49.39.09); Gestione di stazioni per autobus (codici ateco 52.21.30); Gestioni di funicolari, ski-lift e seggiovie se non facenti parte dei sistemi di transito urbano o suburbano (codici ateco 49.39.01); Attività dei servizi radio per radio taxi (codici ateco 52.21.90).

CIGS  

(+ di n. 15 dipendenti)

 

  • Si amplia la platea dei destinatari con la previsione dettata dall’art. 20, comma 3-bis che determina l’estensione della CIGS e dei relativi obblighi contributivi a tutti i datori di lavoro, con dimensione occupazionale media semestrale superiore a 15 dipendenti, che rientrano nelle tutele del Fondo di integrazione salariale.
  • La contribuzione è dello 0,90%, ridotta allo 0,27% per l’anno 2022.
  • Per i trattamenti fino al 31 dicembre 2021 si applica la disciplina previgente.
  • Esame congiunto previsto anche in via telematica.
  • Vengono confermate le causali crisi, riorganizzazione e contratto di solidarietà, tuttavia la causale di “riorganizzazione aziendale” ricomprende anche i casi in cui le aziende vi ricorrano per realizzare “processi di transizione” (che saranno individuati con apposito DM).
  • Per la causale contratto di solidarietà dal 1° gennaio 2022 aumentano le percentuali di riduzione oraria come segue:
  • la riduzione media oraria massima dell’orario giornaliero, settimanale e mensile dei lavoratori interessati passa dal 60% al 80%;
  • la percentuale di riduzione complessiva massima dell’orario di lavoro, per ogni lavoratore, riferita all’arco dell’intero periodo per il quale il contratto di solidarietà è stipulato, passa dal 70% al 90%.
  • Rispetto ai limiti di durata massima previsti agli artt. 4 e 22 del D.lgs. n. 148/2015, i periodi di trattamento connessi alla normativa emergenziale sono neutralizzati.

ACCORDO DI TRANSIZIONE OCCUPAZIONALE

 

  • In caso di CIGS per riorganizzazione e crisi aziendale, i datori di lavoro che occupano più di quindici dipendenti possono ottenere un ulteriore intervento per massimo 12 mesi finalizzato al recupero occupazionale dei lavoratori a rischio esubero.
  • Durante la procedura sindacale sono definite le azioni finalizzate alla rioccupazione quali formazione e riqualificazione professionale, anche tramite Fondi interprofessionali.
  • I lavoratori interessati dal trattamento di integrazione salariale straordinaria accedono al programma Garanzia di occupabilità dei lavoratori (GOL).
  • È prevista la possibilità di concedere un ulteriore trattamento straordinario di integrazione salariale di 52 settimane, nel biennio 2022/2023, per processi di riorganizzazione e situazioni di particolare difficoltà economica, rivolto ai datori di lavoro rientranti nel campo di applicazione della cassa integrazione straordinaria che hanno raggiunto i limiti massimi di durata complessiva dei trattamenti nel quinquennio mobile (per tale misura sono stati stanziati 150 milioni per il 2022 e 150 milioni per il 2023).

FIS  (datori di lavoro con almeno n. 1  dipendente non rientranti nell’ambito di applicazione della CIGO e dei Fondi di solidarietà bilaterali di cui agli artt. 26, 27 e 40 d.lgs. n. 148/2015).

Dal 1° gennaio 2022:

  • ai datori di lavoro che occupano mediamente fino a 15 dipendenti il FIS riconosce prestazioni per causali di riduzione o sospensione dell’attività lavorativa sia ordinarie sia straordinarie (durata 13 settimane nel biennio);
  • per i datori di lavoro che occupano mediamente più di 15 dipendenti e che, quindi, rientrano nel campo di applicazione della cassa integrazione straordinaria, il FIS riconosce l’assegno di integrazione salariale esclusivamente in relazione a causali di riduzione o sospensione dell’attività lavorativa ordinarie (durata 26 settimane nel biennio).

 

Contribuzione

  • A decorrere dal 1° gennaio 2022:
  • fino a 5 dipendenti: 0,50
  • + di 5 dipendenti: 0,80%
  • Contributo addizionale: 4% della retribuzione persa dai lavoratori
  • il 4% si riduce in misura pari al 40% (quindi 2,4%) per i datori di lavoro fino a 5 dipendenti e che non hanno fatto richiesta di assegno di integrazione salariale per almeno 24 mesi dal termine del periodo di fruizione del trattamento.
  • È previsto l’esonero del contributo addizionale del 4% in favore dei datori di lavoro operanti nei settori individuati dal D.L. n. 4/2022 nell’arco temporale 1°gennaio-31 marzo 2022 (vd. nel dettaglio § “contribuzione addizionale”) .
  • Per l’anno 2022 le aliquote ordinarie sono previste nelle seguenti misure:
    • Datori di lavoro fino a 5 dipendenti 0,15% (0,50% ordinaria – 0,35% riduzione)
    • Datori di lavoro da 5,1 a 15 dipendenti 0,55% (0,80% ordinaria – 0,25% riduzione)
    • Datori di lavoro oltre 15 dipendenti 0,69% (0,80% ordinaria – 0,11% riduzione)
    • Imprese commerciali (incluse logistica), agenzie di viaggio e turismo, operatori turistici con oltre 50 dipendenti 0,24% (0,80% ordinaria – 0,56% riduzione).

DOMANDE

  • Sono confermati i termini di presentazione delle domande di CIGO e Assegno di Integrazione Salariale.
  • Le istanze riferite a periodi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa iniziati nell’arco temporale che va dal 1° gennaio 2022 al 1° febbraio 2022 potranno essere presentate entro il 16 febbraio.
  • Per le sospensioni o riduzioni dell’attività lavorativa connesse ad eventi oggettivamente non evitabili (EONE) verificati nel mese di gennaio 2022, il termine di presentazione delle istanze è  fissato al 28 febbraio 2022.

Elementi di ulteriore approfondimento e dettaglio sono contenuti nella Circolare disponibile nella nostra Area Riservata.

INPS. Chiarimenti su CIG e quarantena

INPS. Chiarimenti su CIG e quarantena

Il 18 novembre 2021, l’INPS ha pubblicato due messaggi per fornire indicazioni in ordine agli ammortizzatori sociali e alla quarantena determinati da Covid-19.

Ammortizzatori sociali emergenziali

Con il Messaggio n. 4034 ha fornito indicazioni operative sui nuovi periodi di trattamenti di integrazione salariale emergenziali Covid19 previsti dal D.L. n.146/2021.

In particolare il Decreto ha previsto la possibilità per i lavoratori in forza al 22 ottobre 2021 di accedere ad un ulteriore periodo massimo di 13 settimane di trattamenti di Assegno ordinario (ASO) e Cassa integrazione guadagni in deroga (CIGD) che può essere richiesto dai datori di lavoro che sono costretti a interrompere o ridurre l’attività lavorativa per eventi riconducibili all’emergenza epidemiologica da COVID 19, nel periodo tra il 1 ottobre 2021 e il 31 dicembre 2021.

I datori di lavoro richiedenti, per poter accedere ai nuovi trattamenti devono essere stati interamente autorizzati alle precedenti 28 settimane di trattamenti previste dal cd. Decreto Sostegni (D.L. n. 41/2021).

Ovviamente, nel caso in cui il datore di lavoro dovesse ricorrere ai suddetti trattamenti, continuerà ad operare nei suoi confronti il divieto di licenziamento.

Per quanto riguarda le istanze per i trattamenti di cassa integrazione, l’INPS ha ribadito che dovranno essere inviate entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di riduzione o sospensione oraria: quindi per le domande relative a sospensioni o riduzioni iniziate a ottobre il termine di presentazione delle istanze è il prossimo 30 novembre.

Le domande dovranno essere trasmesse con la nuova causale denominata “COVID 19 – DL 146/21”.

Si precisa, inoltre, che la procedura di trasmissione delle domande è già disponibile e che le stesse possono essere inviate, a prescindere dall’avvenuto rilascio dell’autorizzazione a tutte le 28 settimane di cui al decreto legge n. 41/2021 da parte delle Strutture territoriali dell’Istituto.

Infatti, il rispetto di tale ultima condizione sarà verificato in sede di istruttoria delle domande e costituirà presupposto per il riconoscimento della legittimità dei trattamenti richiesti.

Inoltre, in caso di intervento diretto dell’Istituto, tutti i dati per il pagamento o il saldo dell’integrazione salariale (Uniemens Cig SR41) devono essere inviati entro la fine del mese successivo a quello in cui è collocato il periodo di integrazione salariale o entro 30 giorni dalla notifica della PEC contenente l’autorizzazione, qualora questo termine sia più favorevole all’azienda.

Per quanto riguarda le aziende plurilocalizzate l’INPS ha ricordato che possono inviare domanda come “Deroga Plurilocalizzate” esclusivamente le aziende che hanno ricevuto la prima autorizzazione con decreto del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali. Tutte le altre aziende, anche con più unità produttive, trasmetteranno invece domanda come “Deroga INPS” (non plurilocalizzate).

Infine, sono stati forniti chiarimenti in relazione al periodo di ulteriori 9 settimane di CIGO, previste dal decreto Fisco-Lavoro, per cause connesse all’emergenza in favore dei datori di lavoro appartenenti ai settori delle industrie tessili, confezione di articoli di abbigliamento e di articoli in pelle e pelliccia, e fabbricazione di articoli in pelle e simili per sospensioni o riduzioni dell’attività produttiva nel periodo collocato tra il 1° ottobre 2021 e il 31 dicembre 2021, per una durata massima di 9 settimane.

A tal proposito, l’IINPS ha chiarito che le imprese che, alla data del 22 ottobre 2021 avevano in corso un trattamento di cassa integrazione salariale straordinario e che devono ulteriormente sospendere il programma di CIGS a causa dell’interruzione dell’attività produttiva per effetto dell’emergenza epidemiologica, possono accedere al trattamento di integrazione salariale ordinario, per una durata massima di 9 settimane, per periodi decorrenti dal 1° ottobre 2021 al 31 dicembre 2021.

In questo caso è necessario trasmettere domanda di concessione dei trattamenti con la nuova causale, denominata “COVID 19 – DL 146/21”.

Si precisa, infine, che per la prestazione di CIGO, previa sospensione del trattamento di CIGS in corso, le relative domande di concessione del trattamento devono essere trasmesse utilizzando la nuova causale “COVID 19 – DL 146/21 – sospensione CIGS”.

Riconoscimento malattia in quarantena

Con il Messaggio n. 4027, ha fornito chiarimenti relativi alle disposizioni introdotte dall’articolo 8 del D.L. n. 146/2021 che riguardano il rifinanziamento della tutela per malattia in favore dei lavoratori fragili e in quarantena per Covid 19.

Con il predetto Decreto è stata, infatti, riconosciuta, fino al 31 dicembre 2021, l’equiparazione del periodo trascorso in quarantena con sorveglianza attiva o in permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva alla malattia.

Alla luce delle suindicata norma, l’Istituto può procedere, quindi, al riconoscimento della prestazione anche per gli eventi verificatisi nel corso dell’anno 2021, seguendo l’ordine cronologico.

Per ulteriori elementi di dettaglio si rinvia ai messaggi disponibili nella nostra Area Riservata.

Modifiche in materia di integrazioni salariali

Modifiche in materia di integrazioni salariali

Con la circolare 99/2021, l’INPS illustra le modifiche apportate al decreto legge n. 41/2021 dalla legge di conversione circa le disposizioni relative ai trattamenti di integrazione salariale.

Modifiche alle disposizioni in materia di trattamenti di cassa integrazione salariale in deroga e assegno ordinario per la causale “COVID-19”.

La modifica legislativa assolve alla finalità di consentire ai datori di lavoro che hanno sospeso l’attività lavorativa senza soluzione di continuità a partire dal 1 gennaio 2021, un utilizzo anticipato rispetto alla decorrenza generalmente fissata al 1 aprile 2021, al fine di garantire una continuità di reddito in favore dei lavoratori in caso di prosecuzione della sospensione o riduzione dell’attività aziendale.

La disposizione si applica, quindi, esclusivamente ai datori di lavoro che, avendo già avuto integralmente autorizzate le 12 settimane introdotte dalla legge n. 178/2020 (cd. Legge di bilancio 2021), in assenza di tale possibilità, sarebbero rimasti privi di ammortizzatori sociali per alcune giornate.

L’accesso ai trattamenti di integrazione salariale previsti dall’articolo 8 del decreto–legge n. 41/2021 (28 settimane per l’ASO e la CIGD), per periodi che decorrono dal 1° aprile 2021, prescinde dal ricorso e dalle modalità di utilizzo degli ammortizzatori sociali introdotti dalla legge n. 178/2020.

Tali trattamenti potranno essere richiesti da tutti i datori di lavoro, a prescindere dal precedente ricorso agli ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro previsti dalla normativa emergenziale, nel rispetto dei termini di presentazione delle domande di accesso previsti dalla medesima normativa.

Modalità di richiesta delle integrazioni salariali (CIGD e ASO)

I datori di lavoro cui siano stati integralmente autorizzati i periodi (12 settimane) di cui alla legge n. 178/2020 e che, in relazione alle indicazioni fornite con la circolare INPS n. 72/2021, hanno già trasmesso domanda di accesso alle prestazioni con causale per periodi decorrenti dal 29 marzo 2021, possono inviare una domanda integrativa di trattamenti di ASO e CIGD, con la medesima causale, per periodi antecedenti alla predetta data e fino al 28 marzo 2021.

Le domande integrative devono riguardare lavoratori occupati presso la medesima unità produttiva oggetto della originaria istanza, anche se non presenti nella medesima domanda, purché risultanti in forza all’azienda alla data del 23 marzo 2021 (data di entrata in vigore del decreto-legge n. 41/2021).

In relazione alle domande integrative di assegno ordinario e cassa integrazione in deroga, si precisa che nel campo note dovrà essere indicato il protocollo della domanda integrata. Le domande integrative dovranno essere trasmesse entro e non oltre il 30° giorno successivo a quello di pubblicazione della circolare in commento (8/7/2021).

La medesima scadenza troverà applicazione anche con riferimento alle prime istanze di accesso ai trattamenti di integrazione salariale (CIGD e ASO) di cui all’articolo 8, comma 2-bis, del decreto-legge n. 41/2021, il cui periodo di sospensione/riduzione di attività, in regime di continuità con i trattamenti di cui all’articolo 1, comma 300, della legge n. 178/2020, decorra antecedentemente alla data 29 marzo 2021 indicata nella circolare n. 72/2021.

Si ricorda altresì che i datori di lavoro che hanno erroneamente inviato domanda per trattamenti diversi da quelli cui avrebbero avuto diritto o comunque con errori o omissioni che ne hanno impedito l’accettazione, possono trasmettere l’istanza nelle modalità corrette entro 30 giorni dalla comunicazione dell’errore da parte dell’Amministrazione di riferimento, a pena di decadenza, anche nelle more della revoca dell’eventuale provvedimento di concessione emanato dall’Amministrazione competente.

Differimento dei termini decadenziali

La legge n. 69/2021, attraverso l’introduzione del comma 3–bis all’articolo 8 del decreto–legge n. 41/2021, è intervenuta anche sulla disciplina concernente i termini decadenziali differendo al 30 giugno 2021 i termini decadenziali di invio delle domande di accesso ai trattamenti collegati all’emergenza da COVID-19.

Rientrano nel suddetto differimento tutte le domande di cassa integrazione in deroga e di assegno ordinario del Fondo di integrazione salariale, i cui termini di trasmissione ordinari sono scaduti nel periodo dal 1° gennaio 2021 al 31 marzo 2021.

Possono beneficiare della moratoria dei termini decadenziali di cui trattasi le domande di trattamenti connessi all’emergenza epidemiologica da COVID-19 riferite ai periodi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa con inizio nei mesi di dicembre 2020, gennaio 2021 e febbraio 2021, nonché le domande “plurimensili” con inizio dell’evento di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa collocato nei mesi già menzionati che si estende a quelli successivi.

Si evidenzia che possono beneficiare della proroga dei termini le istanze che rispettino le condizioni di accesso di volta in volta fissate dal legislatore, come illustrate nelle circolari e nei messaggi emanati dall’Istituto in materia.

Per maggiori informazioni è disponibile nella nostra Area Riservata la Circolare INPS 99/2021.

INPS. Chiarimenti su CIG e quarantena

Chiarimenti su integrazioni salariali previste nel Decreto Sostegni

L’INPS, con la circolare n. 72 del 29 aprile 2021, ha chiarito diversi aspetti relativi ai nuovi trattamenti di integrazione salariale introdotti dal DL “Sostegni”.

In particolare l’Inps ha chiarito che i datori di lavoro che hanno già fatto richiesta di accesso alle integrazioni salariali ai sensi del dl 41/2021 con decorrenza 1 aprile e vogliano includere anche i giorni 29,30 e 31 marzo, possono farlo inviando una domanda integrativa. Tale istanza deve riguardare gli stessi lavoratori coinvolti dal trattamento nella domanda originaria.

Pertanto, i datori di lavoro che hanno già trasmesso domanda di accesso alle prestazioni con causale “COVID 19 DL 41/21” per periodi decorrenti dal 1° aprile 2021, possono inviare una domanda integrativa di trattamenti di CIGO, ASO e CIGD, con la medesima causale e per gli stessi lavoratori, per il periodo dal 29 al 31 marzo 2021.

Tale istanza deve essere presentata entro il 31 maggio 2021 così come è previsto per i trattamenti decorrenti dal 1 aprile (si ricorda infatti che le domande di accesso ai trattamenti di cassa integrazione devono essere inoltrate all’INPS, a pena di decadenza, entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell’attività lavorativa).

Inoltre, l’Inps precisa che fermi restando i limiti di durata massima previsti dal DL Sostegni(DL 41/2021) si potrà accedere agli ammortizzatori a decorrere dall’inizio della settimana in cui si colloca il 1 aprile e quindi con decorrenza 29 marzo.

Per quanto riguarda invece la sottoscrizione dell’accordo sindacale finalizzato all’attivazione della Cassa integrazione in deroga per le aziende con più di 5 dipendenti si precisa che, in caso di domande di nuovi periodi di CIG in deroga, che di fatto prorogano lo stato di crisi emergenziale dell’azienda, anche non in continuità rispetto a precedenti sospensioni per COVID 19, non è necessaria la definizione di un nuovo accordo inerente al periodo oggetto della domanda.

Il predetto accordo resta, invece, obbligatorio per i datori di lavoro che occupano più di 5 addetti, qualora non abbiano mai fatto ricorso ai trattamenti di cassa integrazione in deroga con causale COVID 19.

Inoltre, le domande di cassa integrazione in deroga devono essere trasmesse esclusivamente con riferimento alle singole unità produttive, ad eccezione delle aziende plurilocalizzate che hanno chiesto di accedere al flusso semplificato (cfr. il messaggio n. 2328/2020). Per i periodi successivi al 1° gennaio 2021, in caso di nuova individuazione dell’unità produttiva di riferimento su cui far confluire le domande accorpate, la scelta di tale unità produttiva è irreversibile per i periodi successivi.

Infine si ricorda che in caso di pagamento diretto da parte dell’INPS, il datore di lavoro è tenuto a inviare tutti i dati necessari per il pagamento o per il saldo dell’integrazione salariale entro la fine del mese successivo a quello in cui è collocato il periodo di integrazione salariale ovvero entro 30 giorni dalla notifica della PEC contenente l’autorizzazione, qualora questo termine sia più favorevole all’azienda.

Trascorsi inutilmente tali termini, il pagamento della prestazione e gli oneri a essa connessi rimangono a carico del datore di lavoro inadempiente.

Per ulteriori elementi di dettaglio si rinvia alla circolare Inps disponibile nella nostra AREA RISERVATA.

Fonte Confcommercio

Nuove modalità invio flussi pagamento diretto dei trattamenti di integrazione salariale

Nuove modalità invio flussi pagamento diretto dei trattamenti di integrazione salariale

L’Inps con circolare n. 62/2021 ha fornito indicazioni operative relative al nuovo sistema di trasmissione dei dati necessari alla liquidazione diretta delle integrazioni salariali connesse all’emergenza epidemiologica, introdotto dal decreto Sostegni (dl 41/2021).

Si ricorda, infatti che tra le principali novità introdotte dal dl n. 41 del 2021 è stato previsto un ulteriore periodo di 28 settimane di trattamenti di integrazione salariale riconducibili all’emergenza sanitaria, oltre che l’introduzione di procedure semplificate per la trasmissione dei dati necessari al calcolo e alla liquidazione diretta delle integrazioni salariali.

Rispetto a tale ultimo punto, l’articolo 8 del citato decreto al comma 5 ha stabilito che la trasmissione dei dati necessari alla liquidazione diretta delle integrazioni salariali da parte dell’INPS, riferite a sospensioni o riduzioni dell’attività lavorativa decorrenti dal 1 aprile 2021, è effettuata con il flusso telematico denominato “UniEmens Cig”.

Pertanto, la nuova procedura sarà utilizzabile a partire dalle denunce contributive di competenza del mese di aprile 2021.

Il tracciato “UniEmens Cig” a pagamento diretto coincide sostanzialmente con il formato dell’UniEmens standard utilizzato per la CIG a conguaglio, mantenendo, quindi, la stessa struttura di esposizione dei dati. In tal modo viene standardizzata in un unico formato (UniEmens) e in unico processo la gestione delle prestazioni di integrazione salariale indipendentemente dalla modalità di erogazione (a conguaglio e a pagamento diretto).

I flussi per il pagamento diretto, infatti, possono essere trasmessi senza la necessità di attendere l’autorizzazione (a cui rimane invece subordinato il pagamento), indicando il Ticket associato alla domanda.

L’utilizzo di un unico formato per la trasmissione dei dati consente di poter utilizzare, anche per il pagamento diretto, le informazioni del calendario giornaliero, con l’esposizione del Dato orario, del Codice evento e del Ticket.

Inoltre, la circolare specifica che al fine di consentire una fase di graduale transizione verso le nuove modalità di trasmissione dei dati relativi ai trattamenti di integrazione salariale COVID 19 a pagamento diretto, si prevede una prima fase di durata semestrale in cui l’invio dei dati potrà essere effettuato o con il nuovo flusso telematico “UniEmens Cig” o con il modello “SR41”.

La scelta è determinata dal datore di lavoro in fase di invio del primo flusso di pagamento relativo a periodi decorrenti dal mese di aprile 2021.

Infine, l’Istituto ha confermato i termini decadenziali per l’invio dei dati che devono essere inviati all’Istituto entro la fine del mese successivo a quello in cui è collocato il periodo di integrazione salariale ovvero entro il termine di 30 giorni dalla notifica del provvedimento di autorizzazione, se più favorevole al datore di lavoro.

Per ulteriori elementi di dettaglio riferiti alle modalità operative si rinvia alla circolare Inps che è disponibile nella nostra AREA RISERVATA.

Fonte Confcommercio