Contributo a fondo perduto per la ristorazione collettiva

Contributo a fondo perduto per la ristorazione collettiva

L’Agenzia delle Entrate, con il provvedimento direttoriale del 3 maggio 2022, ha approvato le modalità per la presentazione dell’istanza relativa al contributo a fondo perduto a favore delle imprese operanti nei servizi di ristorazione collettiva.

Si tratta del contributo per le imprese che svolgono servizi di ristorazione non occasionale definiti da un contratto con un committente, pubblico o privato, per la ristorazione di una comunità delimitata e definita (es. ristorazione per scuole, uffici, università, caserme, strutture ospedaliere, assistenziali, socio-sanitarie e detentive), la cui attività sia individuata da uno dei seguenti codici ATECO 2007:

  1. 56.29.10 “Mense”
  2. 56.29.20 “Catering continuativo su base contrattuale”.

Inoltre, quale requisito per accedere al beneficio è prevista, nell’anno 2020 una riduzione dei ricavi non inferiore al 15% rispetto a quelli del 2019. Per le imprese costituite nel corso del 2019 la determinazione del calo del fatturato sarà calcolata in base ai valori degli imponibili delle fatture emesse e dei corrispettivi certificati nei periodi infrannuali di riferimento.

Le imprese, per accedere al contributo, devono risultare regolarmente costituite, iscritte e attive nel Registro delle imprese alla data di presentazione dell’istanza; devono avere sede legale o operativa ubicata sul territorio nazionale e presentare un ammontare dei ricavi nell’anno 2019 generato per almeno il 50% dai corrispettivi per i contratti di ristorazione collettiva sopra indicati.

Modalità e termini di trasmissione dell’istanza

L’istanza va presentata nel periodo tra il 6 e il 20 giugno 2022 esclusivamente in modalità telematica, tramite la procedura web che verrà messa a disposizione all’interno del portale “Fatture e corrispettivi” o con predisposizione del file mediante un software predisposto secondo le specifiche tecniche allegate al provvedimento e invio attraverso il canale telematico Entratel/Fisconline (via Desktop Telematico).

L’invio potrà essere effettuato direttamente dal richiedente o da un intermediario delegato al cassetto fiscale o alla consultazione full del portale “Fatture e Corrispettivi” (delega “Consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche o dei loro duplicati informatici”) o ancora appositamente delegato per la presentazione dell’istanza al contributo per la ristorazione collettiva. In caso di domande con dati errati è possibile sostituire l’istanza con una nuova domanda entro il termine del 20 giugno 2022; entro la stessa data può invece inviare una rinuncia, se il contributo richiesto non è spettante.

Dopo il 20 giugno ed effettuati i dovuti controlli, l’Agenzia comunicherà l’importo del contributo riconosciuto e l’avvenuto mandato di pagamento o lo scarto dell’Istanza con i relativi motivi.

Le imprese che avranno diritto eventualmente a un importo superiore a 150.000 euro dovranno presentare la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di regolarità antimafia via PEC all’indirizzo cop.Cagliari@pce.agenziaentrate.it entro il 15 luglio 2022 utilizzando l’apposito modello che sarà pubblicato.

L’Agenzia delle Entrate determina il contributo sulla base delle informazioni contenute nell’istanza e provvede all’erogazione mediante accredito sul conto corrente bancario o postale del richiedente.

Nuove linee guida per le riaperture ristorazione e stabilimenti balneari

Nuove linee guida per le riaperture ristorazione e stabilimenti balneari

La Conferenza delle Regioni e delle Province autonome ha approvato le “linee guida per la ripresa delle attività economiche e sociali”, disciplinanti, tra l’altro, le misure di prevenzione relative ai settori della ristorazione, dei ricevimenti conseguenti alle cerimonie e degli stabilimenti balneari.

Tra le novità di maggior rilievo per la ristorazione:

  • obbligo di adottare misure volte a evitare assembramenti al di fuori del locale e delle sue pertinenze;
  • in merito alla disposizione dei tavoli, si prevede la necessità di assicurare il mantenimento di almeno 1 metro di separazione tra i clienti di tavoli diversi negli ambienti al chiuso, estendibile ad almeno 2 metri in base allo scenario epidemiologico di rischio, e di almeno 1 metro di separazione negli ambienti all’aperto, a eccezione delle persone che in base alle disposizioni vigenti non siano soggette al distanziamento interpersonale. Tali distanze possono essere ridotte solo con barriere fisiche di separazione. Contrariamente a quanto diffuso nelle scorse settimane dagli organi di stampa, rimane, quindi, confermata la misura minima di distanziamento di 1 metro, estendibile a 2 metri solo nel caso in cui nel territorio in cui viene prestata l’attività imprenditoriale si verifichi un aggravamento della situazione pandemica;
  • per la consumazione al banco, e in generale per gli esercizi che non dispongono di posti a sedere, viene confermato l’obbligo di assicurare il mantenimento della distanza interpersonale di almeno 1 metro tra i clienti, suscettibile di essere esteso anche in questo caso a 2 metri in base allo scenario epidemiologico di rischio e a eccezione delle persone non sottoposte a obblighi di distanziamento (tale aspetto afferisce alla responsabilità individuale);
  • obbligo di mantenere aperte – salvo i casi in cui le condizioni metereologiche o altre situazioni di necessità non lo consentano – porte, finestre e vetrate al fine di favorire il ricambio d’aria naturale negli ambienti interni;
  • viene meno la previsione circa la possibilità di mettere a disposizione dei clienti riviste, quotidiani e materiale informativo (che invece veniva espressamente prevista nelle precedenti linee guida);
  • viene confermata la disposizione volta a favorire la consultazione online del menù tramite soluzioni digitali;
  • la necessità, per quel che riguarda i ricevimenti conseguenti alle cerimonie, che nei guardaroba gli indumenti e gli oggetti personali siano riposti in appositi sacchetti porta abiti.

Per gli stabilimenti balneari, si riduce da 1,5 metri a 1 metro la misura del distanziamento tra le attrezzature di spiaggia.

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Fonte Fipe-Confcommercio