Bonus Teatri e Spettacoli. Dal 14 ottobre le domande

Bonus Teatri e Spettacoli. Dal 14 ottobre le domande

Il decreto Sostegni ha previsto un credito d’imposta per le imprese esercenti le attività teatrali e gli spettacoli dal vivo che hanno subito nell’anno 2020 una riduzione del fatturato di almeno il 20 per cento rispetto all’anno 2019. Il credito d’imposta spetta nella misura del 90 per cento delle spese sostenute nell’anno 2020 per la realizzazione delle suddette attività.

Ora, con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate dell’11 ottobre 2021 sono definiti i criteri e le modalità di applicazione e di fruizione del credito d’imposta e approvato il modello di Comunicazione, con le relative istruzioni, da presentare all’Agenzia delle Entrate per beneficiare del credito d’imposta.

In particolare, è previsto che la comunicazione delle spese ammissibili può essere effettuata dal 14 ottobre 2021 al 15 novembre 2021.

Il modello può essere inviato esclusivamente per via elettronica, direttamente dal contribuente o da un incaricato abilitato, tramite, i canali telematici dell’Agenzia.

Una volta trasmessa la comunicazione, il sistema rilascerà, entro 5 giorni, una ricevuta che ne attesta la presa in carico oppure lo scarto, con l’indicazione delle relative motivazioni. La ricevuta è disponibile nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia di chi ha trasmesso il modello.

È possibile presentare un nuovo modello che sostituisce integralmente il precedente o rinunciare integralmente al credito d’imposta già comunicato nel medesimo arco temporale di presentazione della domanda (dal 14 ottobre 2021 al 15 novembre 2021).

Il credito d’imposta è pari al 90% della spesa sostenuta nello scorso anno per le attività teatrali e gli spettacoli dal vivo, calcolato in base all’ultima comunicazione validamente presentata, in assenza di successiva rinuncia e tenuto conto del limite di spesa stabilito dal legislatore.

Per tale motivo, al fine di garantire il rispetto del limite di spesa, dopo aver ricevuto le comunicazioni delle spese ammissibili con l’indicazione del credito teorico, l’Agenzia determina la quota percentuale del credito effettivamente fruibile, in rapporto alle risorse disponibili.

Il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione tramite modello F24 dal giorno lavorativo successivo alla pubblicazione del provvedimento che fissa la percentuale di fruizioni del beneficio rispetto alla somma “teoricamente” spettante.

Dovranno aspettare l’esito dei controlli antimafia, invece, gli esercenti con crediti superiori a 150mila euro. In questo caso, se dalle verifiche non emergono impedimenti, l’Agenzia delle entrate comunica l’autorizzazione all’utilizzo della somma.

Il modello F24 deve essere presentato esclusivamente tramite i servizi telematici dell’Agenzia, pena il rifiuto dell’operazione. Il rifiuto è comunicato tramite apposita ricevuta consultabile tramite i servizi telematici dell’Agenzia delle entrate.

Le istruzioni per la compilazione del modello di pagamento saranno dettate con una successiva risoluzione.