Bonus baby sitting. Attivazione procedura per presentazione domande

Bonus baby sitting. Attivazione procedura per presentazione domande

Con comunicato stampa dell’8.4.2021, l’Inps ha reso nota l’attivazione della procedura per la fruizione del nuovo bonus baby-sitting, disciplinato all’art.2 del D.L. n.30/2021.

Beneficiari del bonus: i lavoratori di seguito specificati:

  • iscritti alla Gestione separata Inps;
  • lavoratori autonomi iscritti all’Inps;
  • personale del comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico impiegati per le esigenze connesse all’emergenza epidemiologica da Covid-19;
  • taluni lavoratori dipendenti del settore sanitario, pubblico e privato accreditato.

Importo del bonus: l’importo massimo del bonus è di 100 euro settimanali e viene erogato mediante il Libretto famiglia.

Modalità di inoltro della domanda: la domanda di accesso al bonus può essere inoltrata:

  • mediante l’apposito servizio online “Bonus servizi di babysitting”, tramite sito internet INPS (i soggetti interessati devono risultare in possesso dello SPID, Firma digitale o del PIN di tipo dispositivo rilasciato dall’Istituto;
  • tramite Patronato.

Per qualsiasi informazione potete contattare i nostri uffici. Il nostro Patronato è a disposizione per offrire tutta l’assistenza necessaria.

Lavoratori fragili 2021: proroga al 30 giugno delle tutele Covid

Lavoratori fragili 2021: proroga al 30 giugno delle tutele Covid

La misura che equipara l’assenza al ricovero ospedaliero per i lavoratori fragili, ai sensi della Legge 104, viene prorogata fino al 30 giugno 2021.

LAVORATORI FRAGILI 2021: COME FUNZIONA LA TUTELA

La tutela prevista per i lavoratori con disabilità grave consiste nell’equiparazione dell’assenza dal lavoro per i dipendenti pubblici e privati al ricovero ospedaliero.

In sostanza quando i lavoratori non si recano al lavoro possono chiedere che l’assenza venga considerata come ricovero ospedaliero e accedere di conseguenza alla retribuzione che spetta in questi casi.

Una misura che era rimasta “in sospeso” e che riguarda le tutele del cosiddetto articolo 26 del Cura Italia, che riguardava i lavoratori con disabilità grave, per i quali il periodo di assenza dal lavoro poteva venire equiparato al ricovero ospedaliero: finalmente viene sciolto il nodo della sua scadenza, che era ancora fissata al 28 febbraio. All’articolo 15 ne viene prorogata la validità fino al 30 giugno 2021, prevedendo, peraltro, l’applicabilità della misura anche retroattivamente, dal 1 marzo, per coprire il vuoto normativo intercorso tra il 28 febbraio e la proroga.
Inoltre viene finalmente fatta chiarezza rispetto a due punti correlati che erano rimasti senza risposta da tempo:

  • si prevede la non computabilità del periodo di assenza nel periodo di comporto;
  • tale periodo di assenza non comporta una diminuzione delle somme erogate dall’INPS per l’indennità di accompagnamento per minorazione civile.

CHI PUO’ ACCEDERE ALLA MISURA

I lavoratori interessati dalla disposizione sono:

  • lavoratori in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità ( 3, comma 3, legge n. 104 del 1992);
  • lavoratori in possesso di certificazione attestante una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita.

QUANDO SCADE LA MISURA

La misura viene prorogata quindi fino al 30 giungo 2021 ed è prevista la sua applicabilità anche per il periodo che va dal 1° marzo e la data di entrata in vigore della disposizione al fine di non creare un vuoto normativo.

COMPUTO DELL’ASSENZA E PERIODO DI COMPORTO

Il decreto finalmente chiarisce anche un nodo che era rimasto irrisolto: la problematica relativa all’eventuale computo del periodo di assenza dal servizio dei lavoratori dipendenti in condizione di fragilità ai fini del periodo di comporto, scaturita dal fatto che il comma 2 dell’art.26 del D.L. n.18/2020 non contempla in modo espresso l’esclusione di tale periodo dal calcolo del periodo di comporto.
Al fine di conferire maggiore chiarezza al dettato normativo, il Decreto Sostegni prevedere espressamente la non computabilità del periodo di assenza nel periodo di comporto al comma 2 del citato articolo 26.

NESSUNA DECURTAZIONE DELL’INDENNITÀ DI ACCOMPAGNAMENTO

Infine, viene previsto che i periodi di assenza dal servizio per i lavoratori in possesso del riconoscimento di disabilità in condizione di gravità di cui all’articolo 3, comma 3, della legge n. 104/1992, non comportino una diminuzione delle somme erogate dall’INPS a titolo di indennità di accompagnamento per minorazione civile. Infatti, la vigente normativa prevede che il pagamento dell’indennità venga sospeso in caso di ricovero a totale carico dello Stato per un periodo pari o superiore a 30 giorni.

Per qualsiasi informazione potete contattare i nostri uffici. Il nostro Patronato è a disposizione per offrire tutta l’assistenza necessaria.

Fonte Patronato 50&Più Enasco

Bonus baby sitting. Attivazione procedura per presentazione domande

Covid-19. Bonus baby sitting – proroga termini adempimenti e fruizione

Si segnala la proroga al 30 aprile 2021 del temine entro cui procedere all’appropriazione del bonus baby-sitting nell’apposita piattaforma delle prestazioni occasionali e per la comunicazione delle prestazioni svolte.

Tale proroga, resasi necessaria per garantire la fruizione del beneficio anche alle istanze ancora in accoglimento, trova applicazione rispetto al bonus baby-sitting disciplinato sia dal Decreto Cura Italia (D.L. n. 18/2020, artt. 23 e 25) sia dal Decreto Ristori bis (D.L. n. 149/2020, art. 14. Quest’ultimo è stato abrogato dalla L. n. 176/2020, tuttavia, restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base del medesimo decreto).

Per maggiori dettagli potete consultare la nostra Area Riservata.

Per sapere come ottenere il bonus potete contattare il nostro Patronato.

Fonte Confcommercio

Congedo obbligatorio e facoltativo per i padri lavoratori dipendenti

Congedo obbligatorio e facoltativo per i padri lavoratori dipendenti

L’INPS, con circolare n. 42/2021, fornisce chiarimenti in merito alla fruizione del congedo obbligatorio e facoltativo per i padri lavoratori dipendenti di cui all’articolo 4, comma 24, lettera a), della legge 28 giugno 2012, n. 92, a seguito delle modifiche apportate dalla legge 30 dicembre 2020, n. 178 (Legge di Bilancio 2021).

La Legge di Bilancio 2021 ha:

  • prorogato il congedo obbligatorio e il congedo facoltativo del padre, che costituiscono misure sperimentali introdotte dalla legge n. 92/2012, anche per le nascite, le adozioni e gli affidamenti avvenuti nell’anno 2021 (1° gennaio – 31 dicembre);
  • ampliato da sette a dieci giorni il congedo obbligatorio dei padri, da fruire, anche in via non continuativa, entro i cinque mesi di vita o dall’ingresso in famiglia o in Italia (in caso, rispettivamente, di adozione/affidamento nazionale o internazionale) del minore.

E’ stata, inoltre, ampliata la tutela del congedo obbligatorio e facoltativo dei padri anche nel caso di morte perinatale del figlio.

Rimane fermo che, per le nascite e le adozioni/affidamenti avvenuti nell’anno 2020, i padri lavoratori dipendenti hanno diritto a soli sette giorni di congedo obbligatorio, anche se ricadenti nei primi mesi dell’anno 2021 (cfr. il messaggio n. 679/2020).

Ogni elemento di ulteriore approfondimento e chiarimento è disponibile nella nostra Area Riservata.

Per maggiori informazioni contatta il nostro Patronato presso la sede di Corigliano Rossano.

Fonte Confcommercio

Opzione donna – proroga termine maturazione requisiti e domande d’accesso

Opzione donna – proroga termine maturazione requisiti e domande d’accesso

La Legge di bilancio 2021 (L. n. 178/2020, art. 1, c. 336) ha disposto la proroga del termine per la maturazione dei requisiti d’accesso all’istituto del pensionamento anticipato “opzione donna”.

Potranno beneficiare del trattamento pensionistico le lavoratrici che abbiano optato per la liquidazione della pensione con le regole di calcolo del sistema contributivo e che abbiano perfezionato, entro il 31 dicembre 2020, i requisiti di seguito specificati:

  • anzianità contributiva pari ad almeno 35 anni;
  • età anagrafica pari o superiore a 58 anni per le lavoratrici dipendenti ovvero pari o superiore a 59 anni per le lavoratrici autonome.

È prevista l’applicazione delle finestre mobili, che differisce, rispetto alla data di maturazione dei requisiti, la decorrenza del trattamento pensionistico di 12 mesi per le lavoratrici dipendenti e di 18 mesi per le lavoratrici autonome (D.L. n. 78/2010, art. 12, c.2).

Al riguardo, l’Istituto ha chiarito che la decorrenza del trattamento pensionistico non può essere anteriore:

  • all’1.2.2021, per le lavoratrici dipendenti e autonome la cui pensione è liquidata a carico dell’assicurazione generale obbligatoria e delle forme sostitutive della medesima;
  • al 2.1.2021, per le lavoratrici dipendenti la cui pensione è liquidata a carico delle forme esclusive della suddetta assicurazione generale obbligatoria.

Le domande di accesso ad opzione donna possono essere avanzate secondo le consuete modalità, stabilite dall’Inps.

Per presentare la domanda di pensione e avere maggiori informazioni è possibile contattare i nostri uffici di Corigliano – Rossano.

Reddito di emergenza. Fino al 15 ottobre si possono presentare le domande

Reddito di emergenza. Fino al 15 ottobre si possono presentare le domande

Dal 15 settembre è possibile trasmettere all’INPS le domande relative al Reddito di Emergenza. Le istanze dovranno pervenire all’Istituto entro il 15 ottobre e si può presentare domanda attraverso: il sito internet dell’INPS, gli istituti di patronato, i centri di assistenza fiscale.

Il decreto14 agosto 2020, n. 104 ha previsto, il riconoscimento, a domanda, di una ulteriore mensilità di Rem che verrà erogata ai nuclei familiari – in possesso dei requisiti di legge – che presenteranno nuova domanda, indipendentemente dall’avere già richiesto, ed eventualmente ottenuto, il beneficio.

Requisiti

Per poter avere diritto e richiedere l’ulteriore quota di Rem, i nuclei familiari (indipendentemente che abbiano richiesto/percepito o meno le quote di REm previste dal D.L. 34/2020) devono rispettare tutta una serie di requisiti:

valore del reddito familiare nel mese di maggio 2020 inferiore a una soglia pari all’ammontare del beneficio (€ 400,00 moltiplicato per il valore della scala di equivalenza);

residenza in Italia del richiedente il Rem, al momento della presentazione della domanda;

valore del patrimonio mobiliare familiare, autodichiarato nel valore al 31/12/2019, inferiore a € 10.000 (soglia elevata di € 5.000 per ciascun componente successivo al primo, fino ad un massimo di € 20.000. Soglia e massimale sono incrementati di € 5.000 per ciascun componente in condizione di disabilità grave o non autosufficienza);

valore ISEE inferiore a € 15.000 (sono ritenute valide le DSU valide al momento della presentazione della domanda, riferite ad ISEE ordinario o corrente o ISEE minorenni, in caso di presenza di minorenni. Non è valida, invece, l’attestazione ISEE relativa al nucleo ristretto).

Incompatibilità

Per quanto concerne il regime delle incompatibilità rileva quanto già sancito dall’articolo 82 del decreto-legge n. 34/2020.

Pertanto, la misura non è compatibile, nelle modalità e nei limiti di seguito descritti:

con le altre indennità dovute all’emergenza COVID-19;

con le prestazioni pensionistiche;

con i redditi da lavoro dipendente;

con il Reddito e la Pensione di cittadinanza (RdC/PdC).

Erogazione del beneficio

Il Rem introdotto dall’articolo 23 viene erogato per una sola mensilità, corrispondente al mese di presentazione della domanda attraverso: bonifico bancario / postale, o accredito su Libretto postale, o bonifico domiciliato.

L’Inps puntualizza inoltre che, in caso di IBAN non corretto o non riconducibile al richiedente, verrà disposto il pagamento a mezzo bonifico domiciliato.

Per approfondimenti e maggiori informazioni è possibile contattare i nostri uffici di Corigliano Calabro.