Dal 15 settembre è possibile trasmettere all’INPS le domande relative al Reddito di Emergenza. Le istanze dovranno pervenire all’Istituto entro il 15 ottobre e si può presentare domanda attraverso: il sito internet dell’INPS, gli istituti di patronato, i centri di assistenza fiscale.

Il decreto14 agosto 2020, n. 104 ha previsto, il riconoscimento, a domanda, di una ulteriore mensilità di Rem che verrà erogata ai nuclei familiari – in possesso dei requisiti di legge – che presenteranno nuova domanda, indipendentemente dall’avere già richiesto, ed eventualmente ottenuto, il beneficio.

Requisiti

Per poter avere diritto e richiedere l’ulteriore quota di Rem, i nuclei familiari (indipendentemente che abbiano richiesto/percepito o meno le quote di REm previste dal D.L. 34/2020) devono rispettare tutta una serie di requisiti:

valore del reddito familiare nel mese di maggio 2020 inferiore a una soglia pari all’ammontare del beneficio (€ 400,00 moltiplicato per il valore della scala di equivalenza);

residenza in Italia del richiedente il Rem, al momento della presentazione della domanda;

valore del patrimonio mobiliare familiare, autodichiarato nel valore al 31/12/2019, inferiore a € 10.000 (soglia elevata di € 5.000 per ciascun componente successivo al primo, fino ad un massimo di € 20.000. Soglia e massimale sono incrementati di € 5.000 per ciascun componente in condizione di disabilità grave o non autosufficienza);

valore ISEE inferiore a € 15.000 (sono ritenute valide le DSU valide al momento della presentazione della domanda, riferite ad ISEE ordinario o corrente o ISEE minorenni, in caso di presenza di minorenni. Non è valida, invece, l’attestazione ISEE relativa al nucleo ristretto).

Incompatibilità

Per quanto concerne il regime delle incompatibilità rileva quanto già sancito dall’articolo 82 del decreto-legge n. 34/2020.

Pertanto, la misura non è compatibile, nelle modalità e nei limiti di seguito descritti:

con le altre indennità dovute all’emergenza COVID-19;

con le prestazioni pensionistiche;

con i redditi da lavoro dipendente;

con il Reddito e la Pensione di cittadinanza (RdC/PdC).

Erogazione del beneficio

Il Rem introdotto dall’articolo 23 viene erogato per una sola mensilità, corrispondente al mese di presentazione della domanda attraverso: bonifico bancario / postale, o accredito su Libretto postale, o bonifico domiciliato.

L’Inps puntualizza inoltre che, in caso di IBAN non corretto o non riconducibile al richiedente, verrà disposto il pagamento a mezzo bonifico domiciliato.

Per approfondimenti e maggiori informazioni è possibile contattare i nostri uffici di Corigliano Calabro.