Bonus 200/350 euro per autonomi e professionisti

Bonus 200/350 euro per autonomi e professionisti

Sei un lavoratore autonomo: artigiano, commerciante, coltivatore diretto, imprenditore agricolo, pescatore, iscritto alla gestione separata o un professionista iscritto alle gestioni previdenziali INPS? Rivolgiti al nostro ufficio (tel. 0983-859021) entro il 30 novembre per effettuare la richiesta per ricevere un bonus fino a 350€.

È attiva fino al 30 novembre la procedura online per richiedere l’indennità una tantum prevista dal decreto-legge 50/2022. Possono presentare la domanda i lavoratori autonomi e i professionisti iscritti alle gestioni previdenziali INPS.

Possono presentare la domanda i soggetti:

  • iscritti alla gestione speciale degli artigiani;
  • iscritti alla gestione speciale dei commercianti;
  • iscritti alla gestione speciale per i coltivatori diretti e per i coloni e mezzadri, compresi gli imprenditori agricoli professionali;
  • pescatori autonomi;
  • liberi professionisti iscritti alla Gestione Separata, compresi i partecipanti agli studi associati o società semplici.
  • iscritti in qualità di coadiuvanti e coadiutori alle gestioni previdenziali degli artigiani, esercenti attività commerciali, coltivatori diretti coloni e mezzadri.

Nel caso in cui il lavoratore sia iscritto contemporaneamente a una delle gestioni previdenziali dell’INPS e a uno degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza, la domanda di accesso all’indennità una tantum dovrà essere presentata esclusivamente all’Istituto.

Per poter beneficiare del bonus pari a 200€, i richiedenti devono avere percepito un reddito complessivo lordo non superiore a 35.000€ nel periodo d’imposta 2021 e non devono aver beneficiato del bonus 200€ disciplinato dagli articoli 31 e 32 del decreto Aiuti. Qualora i richiedenti, nel medesimo periodo d’imposta, abbiano percepito un reddito complessivo lordo non superiore a 20.000€ l’indennità sarà maggiorata di 150€, per un importo complessivo di 350€.

I richiedenti, al 18 maggio 2022, devono inoltre:

  • essere già iscritti alla gestione autonoma;
  • essere titolari di partita IVA attiva;
  • aver versato almeno un contributo nella gestione d’iscrizione per il periodo di competenza dal 1° gennaio 2020 (con scadenza di versamento al 18 maggio 2022);
  • non essere titolari di trattamenti pensionistici diretti.

Per maggiori informazioni e per effettuare la domanda rivolgersi al nostro Patronato in via Metaponto – Corigliano Rossano (CS) – tel. 0983859021.

Sospensione pensione per mancata presentazione modello RED

Sospensione pensione per mancata presentazione modello RED

L’Inps comunica la sospensione e revoca delle prestazioni assistenziali nei confronti dei beneficiari che non hanno effettuato la presentazione del modello RED, vale a dire non hanno comunicato i dati reddituali per gli anni 2018 e seguenti.

Vediamo nel dettaglio tutte le casistiche.

Prestazioni che richiedono la ricostituzione reddituale

Le prestazioni che richiedono la ricostituzione reddituale in caso di redditi non dichiarati
sono le seguenti:

  • pensione di inabilità;
  • assegno mensile di assistenza (di cui all’articolo 13 della legge n. 118/1971);
  • pensione ai ciechi civili;
  • pensione ai sordi;
  • assegno sociale.

Tempistiche per inviare la ricostituzione reddituale

Le tempistiche per inviare la ricostituzione reddituale, sono le seguenti:

  • estrazione dei soggetti in età lavorativa attiva (fascia di età da 18 a 65 anni e 7 mesi), beneficiari di assegno mensile di assistenza, di pensione di inabilità per invalidità civile, di pensione per cecità assoluta o parziale, di pensione per sordità;
  • invio della nota di preavviso di sospensione, a mezzo raccomandata A/R, con la quale si ribadirà l’esigenza di un riscontro reddituale;
  • entro 60 giornidall’invio della comunicazione, i cittadini interessati dovranno comunicare i redditi posseduti attraverso la specifica domanda telematica di “Ricostituzione reddituale”;
  • trascorsi 60 giornidall’invio della comunicazione, in caso di mancato riscontro, l’Istituto procederà alla sospensione della prestazione con azzeramento della prima rata utile e invierà ai cittadini interessati una comunicazione di sospensione della prestazione a mezzo raccomandata A/R;
  • allo scadere di ulteriori 120 giornidalla data di sospensione, senza che vi sia stato riscontro, la prestazione verrà revocata e sarà calcolato il debito relativo agli anni di reddito non dichiarati (dal 2017 al 2021). La comunicazione di revoca della prestazione verrà inviata con raccomanda A/R al cittadino.

Assegni sociali

Per i titolari di assegni sociali o pensioni sociali con meno di 80 anni al 31 dicembre 2018 l’Inps invierà una nota a mezzo raccomandata A/R contenente l’invito a presentare la dichiarazione reddituale entro 60 giorni. Oltre questo termine l’Istituto procederà alla sospensione della prestazione relativamente all’anno di reddito 2018 (non dichiarato), con conseguente recupero delle prestazioni pagate e non dovute.

Per questa tipologia di pensioni l’Inps ha già operato piccole trattenute nei mesi di agosto e settembre. Ma con il mese di ottobre, il rischio è che vengano sospese del tutto. A tutti i pensionati interessati è stata infatti inviata una raccomandata che indica come scadenza ultima quella del 15 settembre 2022 per l’invio dei redditi da dichiarare.

In difetto l’Inps opererà la revoca definitiva della prestazione collegata al reddito relativo all’anno 2019

Se per errore l’interessato non avesse presentato il RED pur essendovi obbligato, può presentare tardivamente il modello, o la richiesta di ricostituzione reddituale, entro i termini indicati dall’Inps nell’eventuale comunicazione di sollecito inviata, e comunque entro 60 giorni dalla sospensione della prestazione, pena la revoca definitiva della prestazione.

Per qualsiasi questione di natura previdenziale, contatta il nostro Patronato allo 0983859021 per avere consulenza e assistenza gratuita.

Pensione: contributi a enti diversi

Pensione: contributi a enti diversi

Può capitare, nel corso della vita lavorativa, di essere stati iscritti a più gestioni o enti previdenziali. Cosa succede alla pensione in questi casi? 

Alcune forme di cumulo della contribuzione sono specifiche, esistono da tempo e riguardano singole gestioni: ad esempio, tra Fondo pensioni lavoratori dipendenti e gestioni speciali dei lavoratori autonomi, tra Inps e Inpgi, tra Inps e ex Enpals, ecc.

Riportiamo le norme più recenti, che consentono di riunire gratuitamente i contributi posseduti in varie gestioni:

  • computo nella gestione separata;
  • totalizzazione dei periodi assicurativi;
  • cumulo dei periodi assicurativi per chi è in possesso di contribuzione prima del 1.1.1996;
  • cumulo dei periodi assicurativi per i destinatari del contributivo;
  • ricongiunzione.

Il computo consente l’utilizzo dei periodi di lavoro dipendente (pubblico e privato) e autonomo nella gestione separata dei cosiddetti lavoratori “parasubordinati”.

Possono confluire nella gestione separata i periodi accreditati nel Fondo pensioni lavoratori dipendenti, nelle gestioni speciali dei lavoratori autonomi e nei Fondi esclusivi e sostitutivi. I contributi posseduti nelle casse dei liberi professionisti, invece, non si possono computare.

Per avvalersi del computo è necessario possedere almeno un mese di contribuzione nella gestione separata e le seguenti condizioni previste per l’opzione al sistema contributivo:

  • un’anzianità contributiva inferiore a 18 anni al 31.12.1995;
  • almeno 15 anni di contribuzione di cui 5 dopo il 31.12.1995.

Questa facoltà non può essere scelta dai lavoratori cosiddetti «contributivi puri», ovvero privi di anzianità contributiva al 31.12.1995 nelle gestioni destinatarie della normativa sul computo.

Tutte le quote del trattamento pensionistico vengono calcolate con il sistema contributivo. La pensione spettante, se di importo esiguo, non viene integrata al trattamento minimo.

Totalizzazione dei periodi assicurativi

La totalizzazione consente di sommare gratuitamente i periodi di lavoro dipendente (pubblico e privato), autonomo, parasubordinato e libero professionale, al fine di conseguire un’unica pensione.

Con la totalizzazione vengono riuniti i contributi accreditati nel Fondo pensioni lavoratori dipendenti, nelle gestioni speciali dei lavoratori autonomi, nella gestione separata dei cosiddetti lavoratori parasubordinati, nei Fondi sostitutivi, esclusivi ed esonerativi, nonché quelli versati nelle casse dei liberi professionisti, nel soppresso Fondo spedizionieri doganali e nel Fondo clero.

Le quote che compongono la pensione totalizzata vengono determinate con il sistema di calcolo contributivo. Tuttavia, se l’assicurato matura un “diritto autonomo a pensione” in una determinata gestione, tale pro-quota può essere calcolato con il sistema retributivo o misto (in base al possesso di più o meno di 18 anni di contribuzione complessiva al 31.12.1995).

La pensione in totalizzazione, se di importo modesto e liquidata nel sistema contributivo, non viene integrata al trattamento minimo.

Dal 1° gennaio 2013 è stata introdotta un’altra possibilità di cumulo gratuito dei periodi assicurativi non coincidenti per gli iscritti a diverse gestioni pensionistiche.

Prima si potevano cumulare solo i periodi posseduti nell’assicurazione obbligatoria dei lavoratori dipendenti, nelle gestioni speciali dei lavoratori autonomi, nella gestione separata dei cosiddetti parasubordinati e nelle forme sostitutive ed esclusive. Dal 1° gennaio 2017, invece, si cumulano anche i periodi versati nelle casse dei liberi professionisti.

Nei casi di presenza di contribuzione versata presso una cassa dei liberi professionisti, il cui regolamento preveda requisiti minimi per la pensione di vecchiaia più elevati rispetto ai 67 anni di età sopra indicati e ai 20 anni di contribuzione, tali periodi della cassa sono validi per la maturazione del diritto alla pensione di vecchiaia, ma saranno valorizzati ed erogati solo quando saranno perfezionati i requisiti anagrafici e contributivi previsti dalla stessa cassa. In questi casi il trattamento pensionistico viene liquidato in “forma progressiva”.

Le quote che compongono il trattamento pensionistico vengono calcolate secondo le regole di calcolo previste da ciascun ordinamento (retributivo, misto o contributivo), in base all’anzianità contributiva maturata al 31.12.1995. Per stabilire se si ha diritto ad una quota retributiva fino al 31 dicembre 2011 (e poi contributiva) oppure ad una quota retributiva fino al 31 dicembre 1995 (e poi contributiva) occorre verificare se al 31.12.1995 il lavoratore avesse o meno raggiunto i 18 anni di contributi complessivi considerando, a tale data, i contributi versati nelle varie gestioni coinvolte, tranne quelli versati nelle casse libero professionali.

I TFS/TFR dei dipendenti pubblici, che accedono alla pensione anticipata in cumulo, vengono corrisposti dopo 12 mesi, ed entro i successivi 90 giorni decorrenti dal compimento dell’età pensionabile (67 anni nel 2019/2022).

Cumulo dei periodi assicurativi per i destinatari del contributivo

I lavoratori che hanno iniziato a versare la contribuzione a partire dal 1° gennaio 1996, ai sensi del decreto legislativo n. 184/1997, possono cumulare gratuitamente i periodi assicurativi posseduti in diverse gestioni.

Possono essere cumulati i contributi posseduti nell’assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti, nelle gestioni speciali dei lavoratori autonomi, nella gestione separata dei cosiddetti parasubordinati e nelle forme sostitutive ed esclusive. Ai soli fini della maturazione del diritto a pensione vengono considerati anche i periodi non coincidenti posseduti nelle casse dei liberi professionisti che applicano il sistema contributivo o che abbiano optato per l’adozione di tale sistema.

Le lavoratrici e i lavoratori che non possiedono nessun contributo al 31.12.1995 accedono ai trattamenti pensionistici di vecchiaia e anticipati in base alle disposizioni previste per coloro che hanno iniziato a versare i contributi a partire dal 1.1.1996.

Si può ricorrere al cumulo anche per ottenere la pensione di inabilità assoluta e permanente a svolgere qualsiasi attività lavorativa (o a proficuo lavoro se da ultimo il lavoratore è iscritto all’ex Inpdap o all’ex Ipost) e la pensione indiretta ai superstiti.

Il calcolo del trattamento pensionistico viene effettuato tenendo conto di tutti i periodi versati nelle gestioni cumulate, escludendo quelli delle casse dei liberi professionisti. Le quote di pensione vengono determinate da ciascuna gestione con il sistema contributivo. La pensione liquidata con questa modalità non viene integrata al trattamento minimo.

Ricongiunzione della pensione:

si tratta dell’istituto che consente a chi ha posizioni assicurative aperte in gestioni previdenziali diverse (Casse dei liberi professionisti compresi e con la sola eccezione della Gestione Separata INPS) di trasferire tutti i contributi maturati all’interno di un’unica gestione, così da ottenere un’unica pensione. Una volta unificati, i periodi ricongiunti sono utilizzati come se fossero stati dal principio versati a quel fondo e danno quindi diritto alla pensione sulla base dei requisiti previsti da quella specifica gestione. 
Viene erogata su domanda diretta dell’interessato, che deve in particolare rivolgersi all’ente di previdenza presso cui desidera ricongiungere i contributi (e che, in seguito, gli corrisponderà l’assegno pensionistico) e può essere sia onerosa sia gratuita, a seconda di diverse variabili tra cui entità, tipologia e collocazione temporale dei contributi da trasferire da una gestione all’altra. 

La ricongiunzione può rivelarsi piuttosto vantaggiosa in alcune specifiche situazioni, benché tendenzialmente onerosa. 
È bene valutare quando si trasferiscono periodi che hanno richiesto analoghe percentuali di contribuzione, così come nel caso di “trasferimenti” verso una gestione esclusiva o sostitutiva dell’A.G.O. di periodi antecedenti il 1993: in questo caso, infatti, il richiedente (specie se con uno stipendio piuttosto elevato al momento della cessazione del servizio) potrà beneficiare a proprio vantaggio delle regole di calcolo previste dalla normativa vigente.

Oppure può essere utile nel caso in cui si valuti la possibilità di andare in pensione prima (a prescindere dai costi oppure dalla misura della pensione stessa): si pensi ad esempio al caso dell’accentramento verso una Cassa che prevede requisiti di pensionamento più “favorevoli” nell’accesso al diritto alla pensione. 

In alcuni casi, infine, va considerato che la ricongiunzione onerosa potrebbe in realtà essere l’unica strada percorribile per recuperare periodi contributivi versati in fondi diversi.

Emblematico il caso di opzione donna, il cui requisito contributivo non può essere perfezionato tramite cumulo o totalizzazione (se non nel caso della totalizzazione in regime internazionale). Nel caso in cui alla lavoratrice servisse ricorrere a periodi assicurativi maturati in diverse gestioni per soddisfare il requisito dei 35 anni, avrà come unica possibilità quella della ricongiunzione onerosa.

Per maggiori informazioni, è possibile rivolgersi al nostro Patronato – tel. 0983859021.

Quattordicesima pensionati 2022: a chi spetta e quanto?

Quattordicesima pensionati 2022: a chi spetta e quanto?

Dal 1° luglio l’Inps corrisponderà ai dipendenti e ai pensionati con almeno 64 anni di età che soddisfino precisi requisiti reddituali la cosiddetta “quattordicesima” ovvero quella somma aggiuntiva annuale prevista dalla Legge 127/2007.

Le pensioni sulle quali spetta la quattordicesima sono:

  • pensioni di anzianità
  • pensioni di vecchiaia
  • pensioni anticipate
  • pensioni di invalidità e di inabilità
  • pensioni ai superstiti.

I requisiti per ottenere la quattordicesima sono:

  • di tipo economico, in quanto la pensione deve rientrare in determinate soglie (fino a un reddito individuale annuo pari a 13.969,10 euro);
  • di età, in quanto la quattordicesima spetta solo ai pensionati che hanno compiuto e compiranno 64 anni.

L’Inps provvederà a corrispondere la quattordicesima insieme alla pensione di luglio a condizione che il pensionato abbia compiuto, entro il 31 luglio 2022, 64 anni di età. Chi, invece, compirà gli anni nel secondo semestre del 2022 riceverà l’assegno a dicembre.

L’accredito sarà automatico. Nel caso in cui per errore la quattordicesima non dovesse arrivare, magari a causa di un errore sulla presunzione di reddito dell’Inps, il soggetto dovrà provvedere all’invio dell’apposita richiesta all’ente previdenziale in maniera autonoma o rivolgendosi ad un Patronato.

Per maggiori informazioni, è possibile rivolgersi al nostro Patronato – tel. 0983859021.

Bonus 200 euro. Apertura presentazione domande

Bonus 200 euro. Apertura presentazione domande

L’Inps ha reso nota l’apertura del servizio di presentazione delle domande di accesso alle indennità una tantum introdotte dal Decreto Aiuti in favore dei lavoratori domestici, titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, lavoratori stagionali, a tempo determinato e intermittenti, lavoratori iscritti al Fondo pensione lavoratori, lavoratori autonomi, privi di partita IVA, non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, incaricati alle vendite a domicilio.

Modalità di presentazione della domanda di accesso alle indennità erogate dall’Inps

Le domande per la fruizione delle indennità dovranno essere avanzate esclusivamente in modalità telematica, tramite:

  • i canali messi a disposizione per i cittadini e per gli Istituti di patronato sul portale web dell’Istituto (con autenticazione tramite SPID, CIE, CNS);
  • il servizio di Contact Center Multicanale;
  • i Patronati.

Termini di presentazione delle domande

I lavoratori domestici possono presentare la domanda per l’accesso all’indennità una tantum fino al 30 settembre 2022; mentre, l’erogazione è prevista dal mese di luglio 2022.

Per le altre categorie di lavoratori sopra richiamate – la cui domanda deve essere effettuata solo in presenza dei requisiti previsti dalla norma e solo se non già destinatari dell’indennità una tantum ad altro titolo – il termine di presentazione è fissato al 31 ottobre 2022.

Per maggiori informazioni, conoscere i requisiti di accesso e inoltrare la domanda è possibile rivolgersi al nostro Patronato (Tel. 0983859021 – email corigliano@confcommercio.cs.it).

APE sociale – istruzioni e chiarimenti Inps

APE sociale – istruzioni e chiarimenti Inps

Con Circolare n.62/2022, l’Inps ha fornito le istruzioni e alcuni chiarimenti in merito alle novità introdotte – dalla Legge di bilancio 2022 – in merito all’Ape sociale

Tali novità si applicano anche ai soggetti che avevano perfezionato i requisiti per l’accesso al beneficio negli anni precedenti e che non hanno presentato la relativa domanda di verifica, nonché a coloro che sono decaduti dal beneficio e che intendono ripresentare domanda.

Coloro che risultano in possesso del provvedimento di “certificazione” potranno presentare domanda di accesso all’APE sociale anche successivamente al nuovo termine di scadenza della sperimentazione, 31.12.2022, previsto dalla Legge di bilancio.

Categoria dei disoccupati

La Legge di bilancio 2022 ha disposto, ai fini dell’accesso alla misura in argomento, l’eliminazione del periodo minimo intercorrente tra la conclusione della NASpI e la fruizione dell’APE sociale.

Pertanto, a decorrere dall’1.1.2022, coloro che si trovano in stato di disoccupazione – a seguito di cessazione del rapporto di lavoro per licenziamento, anche collettivo, dimissioni per giusta causa, risoluzione consensuale nell’ambito della procedura di cui all’art. 7 della L. n.604/1996, nonché per scadenza del termine del rapporto di lavoro a tempo determinato, a condizione che abbiano avuto, nei trentasei mesi precedenti la cessazione del rapporto, periodi di lavoro dipendente per almeno diciotto mesi – possono presentare domanda di accesso al beneficio, senza attendere il decorso di almeno tre mesi dal momento in cui è terminata l’integrale fruizione della prestazione di disoccupazione.

In merito a tali lavoratori, l’Istituto ha chiarito che sia da riconoscere l’APE sociale anche in caso di recesso del datore di lavoro durante o all’esito del periodo di prova nonché in favore dei soggetti disoccupati che abbiano cessato l’attività di lavoro a causa della cessazione dell’attività aziendale.

Lavori c.d. gravosi

A decorrere dall’1.1.2022, l’APE sociale riconosciuta per i lavori cd. gravosi è rivolta ai lavoratori dipendenti che svolgono professioni riconducibili alle classificazioni Istat presenti nell’allegato 3 della Legge di bilancio 2022.

Nuovi modelli di domanda di accesso al beneficio e moduli per le attestazioni dei datori di lavoro

Nella Circolare è riportato il percorso da seguire per il reperimento dei modelli di domanda – che recepiscono le modifiche apportate dalla Legge di bilancio 2022 – da utilizzare per la verifica delle condizioni e per l’accesso al beneficio in parola nonché i nuovi modelli di attestazione.

In relazione alla data di presentazione delle domande, si ricorda che l’Inps è tenuto a comunicare ai richiedenti, entro determinate scadenze, gli esiti dell’istruttoria delle domande di verifica.

Domande presentate entro il Comunicazione esito istruttoria
entro il 31.3.2022 entro il 30.6.2022
entro il 15.7.2022 entro il 15.10.2022
oltre il 15.7.2022 ma non oltre il 30.11.2022 entro il 31.12.2022

Le domande presentate oltre le date di scadenza previste per il mese di marzo e di luglio, e comunque entro il 30.11.2022, saranno prese in considerazione esclusivamente qualora dovessero residuare risorse finanziare in seguito all’esito del monitoraggio delle domande presentate entro i predetti mesi di marzo e luglio.

L’APE sociale decorre dal primo giorno del mese successivo alla domanda di trattamento, previa cessazione dell’attività di lavoro dipendente, autonomo e parasubordinato.

Coloro che – in fase di presentazione della domanda di verifica delle condizioni di accesso all’indennità in parola – risultino già in possesso dei requisiti, al fine di non perdere ratei di trattamento, dovranno presentare contestualmente anche la domanda di APE sociale.

Con riferimento alla cessazione del riconoscimento dell’APE sociale, si ricorda che la prestazione – sia per il biennio 2021-2022 sia per il biennio 2023-2024 – sarà dovuta fino alla maturazione del requisito anagrafico di 67 anni.

Per maggiori informazioni e inoltrare la domanda è possibile contattare il nostro Patronato allo 0983859021.