Covid-19. Bonus baby sitting – proroga termini adempimenti e fruizione

Covid-19. Bonus baby sitting – proroga termini adempimenti e fruizione

Si segnala la proroga al 30 aprile 2021 del temine entro cui procedere all’appropriazione del bonus baby-sitting nell’apposita piattaforma delle prestazioni occasionali e per la comunicazione delle prestazioni svolte.

Tale proroga, resasi necessaria per garantire la fruizione del beneficio anche alle istanze ancora in accoglimento, trova applicazione rispetto al bonus baby-sitting disciplinato sia dal Decreto Cura Italia (D.L. n. 18/2020, artt. 23 e 25) sia dal Decreto Ristori bis (D.L. n. 149/2020, art. 14. Quest’ultimo è stato abrogato dalla L. n. 176/2020, tuttavia, restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base del medesimo decreto).

Per maggiori dettagli potete consultare la nostra Area Riservata.

Per sapere come ottenere il bonus potete contattare il nostro Patronato.

Fonte Confcommercio

Congedo obbligatorio e facoltativo per i padri lavoratori dipendenti

Congedo obbligatorio e facoltativo per i padri lavoratori dipendenti

L’INPS, con circolare n. 42/2021, fornisce chiarimenti in merito alla fruizione del congedo obbligatorio e facoltativo per i padri lavoratori dipendenti di cui all’articolo 4, comma 24, lettera a), della legge 28 giugno 2012, n. 92, a seguito delle modifiche apportate dalla legge 30 dicembre 2020, n. 178 (Legge di Bilancio 2021).

La Legge di Bilancio 2021 ha:

  • prorogato il congedo obbligatorio e il congedo facoltativo del padre, che costituiscono misure sperimentali introdotte dalla legge n. 92/2012, anche per le nascite, le adozioni e gli affidamenti avvenuti nell’anno 2021 (1° gennaio – 31 dicembre);
  • ampliato da sette a dieci giorni il congedo obbligatorio dei padri, da fruire, anche in via non continuativa, entro i cinque mesi di vita o dall’ingresso in famiglia o in Italia (in caso, rispettivamente, di adozione/affidamento nazionale o internazionale) del minore.

E’ stata, inoltre, ampliata la tutela del congedo obbligatorio e facoltativo dei padri anche nel caso di morte perinatale del figlio.

Rimane fermo che, per le nascite e le adozioni/affidamenti avvenuti nell’anno 2020, i padri lavoratori dipendenti hanno diritto a soli sette giorni di congedo obbligatorio, anche se ricadenti nei primi mesi dell’anno 2021 (cfr. il messaggio n. 679/2020).

Ogni elemento di ulteriore approfondimento e chiarimento è disponibile nella nostra Area Riservata.

Per maggiori informazioni contatta il nostro Patronato presso la sede di Corigliano Rossano.

Fonte Confcommercio

Opzione donna – proroga termine maturazione requisiti e domande d’accesso

Opzione donna – proroga termine maturazione requisiti e domande d’accesso

La Legge di bilancio 2021 (L. n. 178/2020, art. 1, c. 336) ha disposto la proroga del termine per la maturazione dei requisiti d’accesso all’istituto del pensionamento anticipato “opzione donna”.

Potranno beneficiare del trattamento pensionistico le lavoratrici che abbiano optato per la liquidazione della pensione con le regole di calcolo del sistema contributivo e che abbiano perfezionato, entro il 31 dicembre 2020, i requisiti di seguito specificati:

  • anzianità contributiva pari ad almeno 35 anni;
  • età anagrafica pari o superiore a 58 anni per le lavoratrici dipendenti ovvero pari o superiore a 59 anni per le lavoratrici autonome.

È prevista l’applicazione delle finestre mobili, che differisce, rispetto alla data di maturazione dei requisiti, la decorrenza del trattamento pensionistico di 12 mesi per le lavoratrici dipendenti e di 18 mesi per le lavoratrici autonome (D.L. n. 78/2010, art. 12, c.2).

Al riguardo, l’Istituto ha chiarito che la decorrenza del trattamento pensionistico non può essere anteriore:

  • all’1.2.2021, per le lavoratrici dipendenti e autonome la cui pensione è liquidata a carico dell’assicurazione generale obbligatoria e delle forme sostitutive della medesima;
  • al 2.1.2021, per le lavoratrici dipendenti la cui pensione è liquidata a carico delle forme esclusive della suddetta assicurazione generale obbligatoria.

Le domande di accesso ad opzione donna possono essere avanzate secondo le consuete modalità, stabilite dall’Inps.

Per presentare la domanda di pensione e avere maggiori informazioni è possibile contattare i nostri uffici di Corigliano – Rossano.

Reddito di emergenza. Fino al 15 ottobre si possono presentare le domande

Reddito di emergenza. Fino al 15 ottobre si possono presentare le domande

Dal 15 settembre è possibile trasmettere all’INPS le domande relative al Reddito di Emergenza. Le istanze dovranno pervenire all’Istituto entro il 15 ottobre e si può presentare domanda attraverso: il sito internet dell’INPS, gli istituti di patronato, i centri di assistenza fiscale.

Il decreto14 agosto 2020, n. 104 ha previsto, il riconoscimento, a domanda, di una ulteriore mensilità di Rem che verrà erogata ai nuclei familiari – in possesso dei requisiti di legge – che presenteranno nuova domanda, indipendentemente dall’avere già richiesto, ed eventualmente ottenuto, il beneficio.

Requisiti

Per poter avere diritto e richiedere l’ulteriore quota di Rem, i nuclei familiari (indipendentemente che abbiano richiesto/percepito o meno le quote di REm previste dal D.L. 34/2020) devono rispettare tutta una serie di requisiti:

valore del reddito familiare nel mese di maggio 2020 inferiore a una soglia pari all’ammontare del beneficio (€ 400,00 moltiplicato per il valore della scala di equivalenza);

residenza in Italia del richiedente il Rem, al momento della presentazione della domanda;

valore del patrimonio mobiliare familiare, autodichiarato nel valore al 31/12/2019, inferiore a € 10.000 (soglia elevata di € 5.000 per ciascun componente successivo al primo, fino ad un massimo di € 20.000. Soglia e massimale sono incrementati di € 5.000 per ciascun componente in condizione di disabilità grave o non autosufficienza);

valore ISEE inferiore a € 15.000 (sono ritenute valide le DSU valide al momento della presentazione della domanda, riferite ad ISEE ordinario o corrente o ISEE minorenni, in caso di presenza di minorenni. Non è valida, invece, l’attestazione ISEE relativa al nucleo ristretto).

Incompatibilità

Per quanto concerne il regime delle incompatibilità rileva quanto già sancito dall’articolo 82 del decreto-legge n. 34/2020.

Pertanto, la misura non è compatibile, nelle modalità e nei limiti di seguito descritti:

con le altre indennità dovute all’emergenza COVID-19;

con le prestazioni pensionistiche;

con i redditi da lavoro dipendente;

con il Reddito e la Pensione di cittadinanza (RdC/PdC).

Erogazione del beneficio

Il Rem introdotto dall’articolo 23 viene erogato per una sola mensilità, corrispondente al mese di presentazione della domanda attraverso: bonifico bancario / postale, o accredito su Libretto postale, o bonifico domiciliato.

L’Inps puntualizza inoltre che, in caso di IBAN non corretto o non riconducibile al richiedente, verrà disposto il pagamento a mezzo bonifico domiciliato.

Per approfondimenti e maggiori informazioni è possibile contattare i nostri uffici di Corigliano Calabro.