Enasarco. Pensione Anticipata per le donne dal 2021

Enasarco. Pensione Anticipata per le donne dal 2021

Dal 2021 c’è la possibilità di chiedere la pensione anticipata anche per le agenti donne. Se gli agenti uomini potevano già andare in pensione anticipata dal 1° gennaio 2017, ora questa possibilità è estesa anche alle lavoratrici.

Il regolamento Enasarco, recentemente aggiornato, prevede già da tempo la possibilità di chiedere l’anticipo della pensione di vecchiaia anche per chi non raggiunge la “quota” minima.

Le novità riguardano in particolare le donne, per le quali l’età minima sale 65 anni e la Quota a 91. Da quest’anno, infatti, le donne agenti potranno chiedere la Pensione Anticipata. Per gli uomini, invece, è già possibile dal 2017.

L’aumento di età e l’adeguamento della quota per le donne agenti sono previsti dal regime transitorio, che porterà nel 2024 a equiparare i requisiti pensionistici uomo/donna.

Ricapitolando, per richiedere la Pensione di Vecchiaia e quella Anticipata, sono necessari tre requisiti: l’età, la quota e il minimo contributivo.

Nel 2021 gli agenti uomini possono andare in pensione con Quota 92, età minima 67 (nati nel 1954) e anzianità contributiva minima di 20 anni.

Per le agenti donne invece è richiesta la Quota 91, con età minima 65 (nate nel 1956) e anzianità minima contributiva di 20 anni.

Regole comuni per la pensione anticipata

Per avere accesso a questa agevolazione gli iscritti Enasarco devono avere maturato i seguenti requisiti minimi, validi sia per gli uomini che per le donne:

  • 65 anni di età,
  • 20 anni di anzianità contributiva,
  • quota 90 (data dalla somma tra età anagrafica e anzianità contributiva).

Da sottolineare anche che comunque per chi fa questa scelta l’importo della pensione anticipata è ridotto del 5% per ogni anno di anticipazione rispetto all’età anagrafica necessaria per maturare il diritto alla pensione di vecchiaia (tenuto conto di tutti i requisiti previsti dal Regolamento, compresa la quota 91/92).

Domande e decorrenza dell’anticipo della pensione per agenti uomini/donne

La pensione di vecchiaia anticipata decorrerà dal 1° giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda, e va presentata a partire dal giorno in cui si maturano i requisiti anagrafici (giorno del compleanno) e contributivi previsti dal Regolamento. A differenza della pensione di vecchiaia ordinaria non è possibile inviare la richiesta in anticipo in quanto verrebbe respinta per carenza del requisito anagrafico.

La richiesta deve essere inviata direttamente online tramite l’area riservata “Enasarco”.

Per maggiori informazioni puoi contattare il nostro Patronato.

Gestione commercianti. Contributi indebitamente versati

Gestione commercianti. Contributi indebitamente versati

Con Circolare n. 75 del 2021, l’Inps ha fornito dei chiarimenti in merito ai contributi indebitamente versati in qualsiasi tempo alle Gestioni speciali dei commercianti e degli artigiani, ricordando che tali contributi non sono computabili ai fini del diritto e della determinazione della misura delle prestazioni e che, salvo il caso di dolo, sono restituiti all’assicurato e ai suoi aventi causa (L. n. 613/1966, art. 12).

A tal proposito, l’Inps ha specificato che –­ in caso di versamento di somme che non possono essere accreditate sulla posizione assicurativa, in virtù delle speciali norme che disciplinano i versamenti effettuati alle predette Gestioni – si configura l’indebito oggettivo (ai sensi dell’art. 2033 del c.c.), con diritto al rimborso soggetto all’ordinario termine di prescrizione decennale (art 2946 del c.c.).

Conseguentemente, nelle more del rilascio della procedura per la gestione dei rimborsi, e previa domanda di rimborso avanzata dall’interessato, saranno effettuati i rimborsi solo per gli importi per i quali non risultino decorsi i termini di prescrizione rispetto alla data dei versamenti associati.

Qualora, invece, risulti in procedura l’avvenuta produzione di un rimborso in data antecedente alla data di pubblicazione della Circolare n. 75, anche in relazione a somme per cui sia maturata la prescrizione, saranno effettuati i pagamenti solo degli importi per i quali la domanda di rimborso abbia interrotto i termini di prescrizione.

Leggi la circolare INPS n. 75 del 2021.

Per maggiori informazioni puoi contattare il nostro Patronato.

Fonte Confcommercio

Slittano i contributi per artigiani e commercianti

Slittano i contributi per artigiani e commercianti

I lavoratori iscritti alle gestioni autonome speciali Inps degli artigiani e degli esercenti attività commerciali dovranno pagare i contributi previdenziali e assistenziali entro il 20 agosto 2021 e non più entro la scadenza originaria del 17 maggio.

Dopo il nulla osta del Ministero del Lavoro del 12 maggio, che autorizza lo slittamento per attenuare gli effetti negativi del prolungarsi dell’emergenza coronavirus e favorire la ripresa, l’Inps ha infatti comunicato di aver reso operativa la misura in attesa della formalizzazione di criteri e modalità per la concessione dell’esonero, che sarà fatta attraverso la pubblicazione di un decreto interministeriale Mlps-Mef.

Ricordiamo che l’ultima legge di bilancio ha disposto per l’anno 2021 l’esonero parziale della contribuzione previdenziale e assistenziale per lavoratori autonomi e liberi professionisti iscritti alle gestioni Inps e alle casse previdenziali professionali autonome che abbiano percepito nel periodo d’imposta 2019 un reddito complessivo lordo imponibile ai fini Irpef non superiore a 50.000 euro e abbiano subito un calo del fatturato o dei corrispettivi nel 2020 non inferiore al 33 per cento rispetto a quelli del 2019.

Per saperne di più contatta il nostro Patronato.

Fonte Confcommercio

Slittano i contributi per artigiani e commercianti

Aggiornamento indennità lavoratori turismo, stabilimenti termali e dello spettacolo

In relazione alle indennità disciplinate dal Decreto Sostegni (D.L. n. n. 41/2021, art. 10, c. 2, 3, 5 e 6) – in favore dei lavoratori del turismo e degli stabilimenti termali, dello spettacolo nonché di talune categorie di lavoratori dipendenti e autonomi che hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività o il loro rapporto di lavoro in conseguenza dell’emergenza da Covid-19 – l’Inps ha fornito le istruzioni amministrative per la fruizione del bonus di ammontare pari a 2.400 euro.

Tali indennità, erogate dall’Inps nel limite di spesa complessivo di 897,6 milioni di euro per l’anno 2021, non concorrono alla formazione del reddito e per il periodo di fruizione delle stesse non è riconosciuto l’accredito di contribuzione figurativa, né il diritto all’assegno per il nucleo familiare.

I lavoratori non già beneficiari delle indennità di cui al Decreto Ristori (artt. 15 e/o 15-bis) sono tenuti a presentare domanda telematica all’Inps entro il 31 maggio 2021 e non come inizialmente fissato entro il 30 aprile 2021.

Per ulteriori elementi di approfondimento visita la nostra AREA RISERVATA o rivolgiti al nostro Patronato.

Indicazioni su congedo 2021 per genitori con figli affetti da Covid-19

Indicazioni su congedo 2021 per genitori con figli affetti da Covid-19

L’Inps con circolare n. 63 del 14 aprile 2021 ha fornito istruzioni sulla fruizione del congedo a favore dei genitori lavoratori dipendenti del settore privato, con figli conviventi (dl 30/2021).

In particolare, ha diffuso le modalità di fruizione del congedo indennizzato per la cura dei figli conviventi minori di anni 14, per un periodo corrispondente, in tutto o in parte, alla durata dell’infezione da SARS Covid19, alla durata della quarantena da contatto del figlio ovunque avvenuto, nonché alla durata del periodo di sospensione dell’attività didattica in presenza. 

Tale congedo può essere fruito dai genitori lavoratori dipendenti del settore privato nelle sole ipotesi in cui la prestazione lavorativa non possa essere svolta in modalità agile e in alternativa all’altro genitore convivente con il figlio, o anche non convivente in caso di figlio con disabilità grave.

I requisiti per la fruizione del congedo sono i seguenti:

  • il genitore deve avere un rapporto di lavoro dipendente in essere;
  • non può svolgere l’attività lavorativa in modalità agile
  • il figlio per cui fruisce del congedo è minore di 14 anni o disabile grave, e si trova in una delle seguenti condizioni:
  • ha contratto l’infezione da SARS Covid 19;
  • è sottoposto alla misura della quarantena per contatto con soggetti positivi al Coronavirus, disposta con provvedimento del Dipartimento di prevenzione della ASL territorialmente competente;
  • è rimasto a casa per sospensione dell’attività didattica in presenza o chiusura del centro assistenziale diurno;
  • nel nucleo familiare non c’è un altro genitore beneficiario del congedo Covid per sospensione delle attività didattiche o per quarantena scolastica per gli stessi giorni e per lo stesso figlio.

L’istituto ha chiarito inoltre che è possibile fruire del congedo parentale Inps per Covid per gli eventi che ricadono nel periodo compreso tra il 13 marzo e il 30 giugno 2021.

Il congedo prevede, per i periodi di astensione dal lavoro un’indennità pari al 50% della retribuzione.

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Fonte Confcommercio

Gestione Separata INPS: le aliquote contributive del 2021

Gestione Separata INPS: le aliquote contributive del 2021

L’INPS ha provveduto ad aggiornare le aliquote e il valore minimale e massimale del reddito erogato per il calcolo dei contributi dovuti nel 2021 dagli iscritti alla Gestione Separata, di cui all’articolo 2, comma 26, legge 8 agosto 1995, n. 335.

L’INPS fissa quindi le aliquote contributive, previdenziali e assicurative, dovute da collaboratori e figure assimilate e liberi professionisti, differenziandole per soggetti non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie e soggetti titolari di pensione o provvisti di altra tutela pensionistica obbligatoria. Specifica inoltre le percentuali di ripartizione dell’onere contributivo.

E’ stata aumentata l’aliquota a carico dei professionisti, pari allo 0,26% per l’anno 2021 e pari allo 0,51% per l’anno 2022 e per l’anno 2023 (articolo 1, comma 398, della legge 30 dicembre 2020, n. 178).

Resta ferma invece l’ulteriore aliquota contributiva pari allo 0,72%, applicabile ai soli soggetti non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie, per la tutela della maternità, della malattia e per l’assegno per il nucleo familiare.

 Le aliquote dovute per la contribuzione alla Gestione separata per l’anno 2021 sono fissate come segue:

 Aliquote gestione separata INPS 2021

Collaboratori e figure assimilate Aliquote
Soggetti non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie per i quali è prevista la contribuzione aggiuntiva DIS-COLL 34,23% (33,00 IVS + 0,72 + 0,51 aliquote aggiuntive)
Soggetti non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie per i quali non è prevista la contribuzione aggiuntiva DIS-COLL 33,72% (33,00 IVS + 0,72 aliquota aggiuntiva)
Soggetti titolari di pensione o provvisti di altra tutela pensionistica obbligatoria 24%

Professionisti Aliquote
Soggetti non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie 25,98% (25,00 IVS + 0,72 aliquota aggiuntiva + 0,26 Iscro)
Soggetti titolari di pensione o provvisti di altra tutela pensionistica obbligatoria 24%

Massimale e Minimale Gestione separata INPS

Massimale

Per l’anno 2021 il massimale di reddito è pari a € 103.055,00. Pertanto, le aliquote per il 2021 si applicano facendo riferimento ai redditi conseguiti dagli iscritti alla Gestione separata fino al raggiungimento del citato massimale.

Minimale – Accredito contributivo

Per l’anno 2021 il minimale di reddito è pari a € 15.953,00.

Conseguentemente, gli iscritti per i quali è applicata l’aliquota del 24% avranno l’accredito dell’intero anno con un contributo annuo di € 3.828,72; mentre gli iscritti per i quali il calcolo della contribuzione avviene applicando l’aliquota maggiore, avranno l’accredito con un contributo annuale pari ai seguenti importi:

  • 4.144,59 (di cui 3.988,25 ai fini pensionistici) per i professionisti che applicano l’aliquota del 25,98%;
  • 5.379,35 (di cui 5.264,52 ai fini pensionistici) per i collaboratori e le figure assimilate che applicano l’aliquota al 33,72%;
  • 5.460,71 (di cui 5.264,52 ai fini pensionistici) per i collaboratori e le figure assimilate che applicano l’aliquota al 34,23%.

Reddito minimo annuo Aliquota Contributo minimo annuo
€ 15.953,00 24% € 3.828,72
€ 15.953,00 25,98% € 4.144,59 (IVS € 3.988,25)
€ 15.953,00 33,72% € 5.379,35 (IVS € 5.264,52
€ 15.953,00 34,23% € 5.460,71 (IVS € 5.264,52)

Versamenti, scadenze, ripartizione onere contributivo Gestione separata 

Collaboratori

Riguardo l’obbligo contributivo per i collaboratori (lavoro parasubordinato) come sempre la ripartizione dell’onere contributivo tra collaboratore e committente è stabilita nella misura rispettivamente di un terzo (1/3) e due terzi (2/3). In ogni caso l’obbligo del versamento dei contributi è in capo all’azienda committente, che deve eseguire il pagamento entro il giorno 16 del mese successivo a quello di effettiva corresponsione del compenso, tramite il modello “F24” telematico per i datori privati e il modello “F24 EP” per le Amministrazioni pubbliche. Per le Amministrazioni pubbliche le modalità sono illustrate nella circolare n. 23/2013 e nel messaggio n. 8460/2013.

Professionisti

Per quanto concerne i professionisti i iscritti alla Gestione separata, l’onere contributivo è a carico degli stessi e il versamento deve essere eseguito, tramite modello “F24” telematico, alle scadenze fiscali previste per il pagamento delle imposte sui redditi (saldo 2020, primo e secondo acconto 2021).

Principio di cassa allargato

L’articolo 51 del TUIR dispone che le somme corrisposte entro il 12 del mese di gennaio si considerano percepite nel periodo di imposta precedente (c.d. principio di cassa allargato).

Per approfondimenti in merito all’argomento trattato e per qualsiasi problematica di natura previdenziale, è possibile rivolgersi ai nostri uffici.