L’INPS, con messaggio n. 4695 del 28 dicembre 2023, comunica la proroga al 30 giugno 2024 della misura di cui all’art. 1, commi da 161 a 168, della legge n. 178/2020 (c.d. Decontribuzione Sud).
L’Istituto recepisce la decisione della Commissione europea C(2023) 9018 final del 15 dicembre 2023, in cui si dispone la proroga dell’applicabilità della decontribuzione. Si tratta di un esonero contributivo pari del 30% (fino al 2025, 20% per gli anni 2026 e 2027, infine 10% per gli anni 2028 e 2029), in favore dei datori di lavoro privati, con riferimento ai rapporti di lavoro dipendente, con sede nelle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna, Sicilia.
In forza della suddetta autorizzazione, i benefici potranno trovare applicazione fino al mese di competenza giugno 2024.
Come previsto dalla richiamata decisione, il massimale di erogazione degli aiuti ricompresi nel Temporary Crisis and Transition Framework è stato innalzato a 2,25 milioni di euro (335 mila euro per le imprese attive nei settori della pesca e dell’acquacoltura).
La decontribuzione in trattazione non può trovare applicazione in relazione ai settori della produzione primaria di prodotti agricoli, del lavoro domestico e del settore finanziario, nonché nei riguardi dei soggetti espressamente esclusi dall’articolo 1, comma 162, della legge di Bilancio 2021.
Con riferimento alle modalità di fruizione della misura in oggetto, si rinvia alle indicazioni già fornite dall’Istituto (cfr., da ultimo, la circolare n. 90 del 27 luglio 2022).
L’Inps con messaggio n. 4614/2023 ha fornito istruzioni operative per la richiesta di esonero contributivo da parte dei datori di lavoro che abbiano conseguito la certificazione di paritàentro il 31 dicembre 2023.
In particolare, come previsto all’art. 5 della legge 162/2021, tale esonero spetta nella misura dell’1% dei contributi previdenziali nel limite massimo di 50.000 euro annui a favore dei datori di lavoro privati che siano in possesso della certificazione della parità di genere.
Ai fini del riconoscimento del beneficio contributivo il rilascio della certificazione deve essere effettuato da Organismi di certificazione accreditati ai sensi del Regolamento (CE) 765/2008 e, quindi, riportanti il marchio UNI e quello dell’Ente di accreditamento.
Le domande di esonero possono essere presentate fino al 30 aprile 2024 per le certificazioni di parità conseguite entro il 31 dicembre 2023.
L’inps informa che sul sito internetwww.inps.it, nella sezione denominata “Portale delle Agevolazioni” (ex DiResCo), è stato rilasciato il nuovo modulo di istanza on line “SGRAVIO PAR_GEN_2023” al fine di consentire l’invio delle richieste di accesso al beneficio.
Nella domanda devono essere indicate le seguenti informazioni:
i dati identificativi del datore di lavoro
la retribuzione media mensile globale stimata;
l’aliquota datoriale media per la contribuzione;
la forza aziendale media stimata;
il periodo di validità della certificazione di parità di genere;
la dichiarazione sostitutiva relativa al possesso della certificazione di parità di genere.
All’esito dell’elaborazione delle istanze, alle posizioni contributive per le quali sarà possibile procedere al riconoscimento dell’esonero sarà attribuito il codice di autorizzazione (CA) “4R”che significa “Azienda autorizzata all’esonero di cui all’art. 5 della legge 162/2021”.
L’esonero verrà riconosciuto entro il limite delle risorse stanziate e quindi nel caso di insufficienza di dette risorse l’esonero sarà proporzionalmente ridotto per la totalità della platea dei beneficiari che hanno presentato una domanda potenzialmente ammissibile.
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Con la circolare n. 47/2023 l’Inail ha comunicato i limiti di retribuzione imponibile, utili per il calcolo dei premi dovuti all’Istituto, rivalutati per effetto del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali n. 89 del 21 giugno 2023, con decorrenza 1° luglio 2023.
Con decorrenza dal 1° luglio 2023, gli importi del minimale e del massimale di rendita vengono fissati in euro 19.221,30 e di euro 35.696,70.
Dirigenti
Retribuzione convenzionale dal 1° luglio 2023
Dirigenti senza contratto part-time
Giornaliera
€ 118,99
mensile
€ 2.974,73
Dirigenti con contratto part-time
Oraria
€ 14,87
Lavoratori con retribuzione convenzionale annuale pari al minimale di rendita
Detenuti e internati;
Allievi dei corsi di istruzione professionale;
Lavoratori impegnati in lavori socialmente utili e di pubblica utilità;
Lavoratori impegnati in tirocini formativi e di orientamento;
Lavoratori sospesi dal lavoro utilizzati in progetti di formazione o riqualificazione professionale;
Giudici onorari di pace e vice procuratori onorari.
Dal 1° luglio 2023
Retribuzione convenzionale
Giornaliera
€ 64,07
Mensile
€ 1.601,78
Familiari partecipanti all’impresa familiare
Per i familiari del titolare, ossia per il coniuge, per i parenti entro il terzo grado e per gli affini entro il secondo grado, il reddito imponibile giornaliero, dal 1° luglio 2023, risulta pari a:
Dal 1° luglio 2023
Retribuzione convenzionale
Giornaliera
€ 64,33
Mensile
€ 1.608,26
Lavoratori di società ex compagnie e gruppi portuali di cui alla legge n. 84/1994
Per tali soggetti, è stabilita una retribuzione convenzionale giornaliera da moltiplicare per un periodo di occupazione media mensile (12 giorni al mese o 144 all’anno):
Si applica a familiari, soci ed associati che non percepiscono retribuzione fissa o la cui remunerazione non sia riconducibile ad una retribuzione convenzionale.
La retribuzione di ragguaglio è pari al minimale di rendita, pertanto, dal 1° luglio 2023:
Dal 1° luglio 2023
Retribuzione convenzionale
Giornaliera
€ 64,07
Mensile
€ 1.601,78
Lavoratori parasubordinati
Per tali lavoratori non è prevista una prestazione a tempo. La base imponibile è, quindi, costituita dai compensi effettivamente percepiti nel rispetto del minimale e massimale di rendita che possono essere rapportati soltanto a mesi. Dal 1° luglio 2023, ai fini del calcolo dei premi, pertanto, occorre fare riferimento ai seguenti limiti dell’imponibile mensile:
Dal 1° luglio 2023
Minimo e massimo mensile
€ 1601,78€2.974,73
Lavoratori sportivi
Ai fini della determinazione del premio, per i lavoratori subordinati sportivi e i lavoratori titolari di contratti di collaborazione coordinata e continuativa di carattere amministrativo gestionale che, indipendentemente dal settore professionistico o dilettantistico, esercitano attività sportiva verso un corrispettivo, a decorrere dal 1° luglio 2023 la retribuzione da assumere per il calcolo del premio, che in base al Decreto di riforma del lavoro sportivo n. 36/2021 è quella effettiva, con applicazione del minimale e massimale di rendita, è:
Dal 1° luglio 2023
Minimo e massimo
Mensile
€ 1.601,78€ 2.974,73
Annuale
€ 19.221,30€ 35.696,70
Alunni e studenti delle scuole o istituti di istruzione di ogni ordine e grado non statali, addetti a esperienze tecnico – scientifiche o esercitazioni pratiche o di lavoro
Alunni e studenti di scuole o istituti non statali
Premio annuale a persona
Anno scolastico 2022/2023 regolazione
Anno scolastico 2023/2024 anticipo
€ 2,92
€ 9,87
*il periodo assicurativo inizia il 1° novembre e termina il 31 ottobre dell’anno successivo
Alunni dei corsi ordinamentali di istruzione e formazione professionale (IeFP)
L’importo del premio speciale annuale è posto a carico delle istituzioni formative e degli istituti scolastici paritari, accreditati dalle Regioni. Tale premio speciale è fissato, con riferimento alla retribuzione convenzionale giornaliera, pari al minimale di rendita vigente alla data di inizio dell’anno formativo ed è aggiornato automaticamente in relazione alle variazioni apportate all’importo giornaliero di detto minimale.
Anno formativo 2023/2024
Retribuzione minima giornaliera
€ 64,07
Premio speciale unitario annuale
€ 66,60
Si segnala altresì che con il decreto interministeriale dell’8 novembre 2023, è stata approvata la misura della riduzione percentuale dell’importo dei premi e contributi dovuti per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, da applicare ai premi e contributi, per l’anno 2024, nella misura del 15,11%.
Tale riduzione si applica ai premi speciali unitari dovuti per gli alunni e studenti delle scuole o istituti di istruzione di ogni ordine e grado, non statali, addetti a esperienze tecnico scientifiche o esercitazioni pratiche o di lavoro, ai premi speciali per l’assicurazione contro le malattie e le lesioni causate dall’azione dei raggi X e delle sostanze radioattive.
La riduzione non sarà applicata ai premi e ai contributi per i quali intervenga, con decorrenza 1° gennaio 2024, l’aggiornamento delle relative tariffe.
Con il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (DPCM) del 27 settembre 2023, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 3 ottobre 2023, è stata definita la determinazione dei flussi di cittadini stranieri, per il triennio 2023 – 2025, che possono entrare in Italia per motivi di lavoro subordinato (stagionale e non) e autonomo.
Il DPCM distribuisce queste quote tra settori, tipologie di lavoro e di lavoratori indicando, inoltre, il calendario delle domande da parte dei datori di lavoro.
Il datore di lavoro che richiede un lavoratore straniero residente all’estero deve verificare presso il Centro per l’impiego competente – e attraverso la presentazione di un apposito modello predisposto dall’Anpal – l’indisponibilità di lavoratori già presenti sul territorio nazionale prima dell’invio della richiesta di nulla osta al lavoro allo Sportello Unico per l’Immigrazione per procedere con l’assunzione. Ciò al fine di garantire un’applicazione uniforme su tutto il territorio nazionale della procedura.
Ai fini della verifica dell’indisponibilità, lo stesso datore dovrà allegare un modello di autocertificazione all’istanza di nulla osta al lavoro quale dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà (ex art. 47 del D.P.R. n. 445/2000) in cui si attesta l’assenza di riscontro da parte del Centro per l’impiego alla richiesta presentata, decorsi 15 giorni lavorativi dalla data della stessa; la non idoneità del lavoratore accertata dal datore ad esito negativo dell’attività di selezione del personale inviato dal Centro per l’impiego; la mancata presentazione, senza giustificato motivo, a seguito di convocazione da parte del datore, al colloquio di selezione dei lavoratori inviati dal Centro per l’impiego, decorsi almeno 20 giorni lavorativi dalla data della richiesta.
Inoltre, si ricorda che fino al prossimo 26 novembre sarà disponibile l’applicativo per la precompilazione dei moduli di domanda di nulla osta al lavoro sul portale del Ministero dell’Interno.
I termini per la presentazione delle richieste di nulla osta al lavoro, potranno essere trasmesse in via definitiva solo tramite le consuete modalità telematiche:
dal 2 dicembre, per i lavoratori subordinati non stagionali di Paesi che hanno accordi di cooperazione con l’Italia;
dal 4 dicembre per gli altri lavoratori subordinati non stagionali;
dal 12 dicembre per i lavoratori stagionali.
I termini per la presentazione delle richieste di nulla osta al lavoro per gli ingressi nell’ambito delle quote decorrono, per ciascuno degli anni 2024 e 2025, dalle ore 9,00 del 5, del 7 e del 12 febbraio sia del 2024 che del 2025, secondo la ripartizione del Decreto in esame e fino a concorrenza delle rispettive quote o, comunque, entro il 31 dicembre di ciascun anno.
Per informazioni e presentazione della richiesta vieni a trovarci presso i nostri uffici Confcommercio di via Metaponto a Corigliano Rossano oppure chiamaci allo 0983859021 (email enasco@confocmmercio.cs.it).
L’Ispettorato Nazionale del Lavoro, con Circolare n. 2/2023, e annessa Nota n. 460/2023, ha fornito dei chiarimenti in merito alle tipologie contrattuali applicabili e il connesso inquadramento previdenziale e assicurativo per i rapporti di lavoro sportivo.
Si ricorda che la normativa in materia di lavoro sportivo è stata di recente riordinata e riformata con il d.lgs. n. 36/2021, e i successivi decreti correttivi n. 163/2022 e n. 120/2023, in attuazione dell’art. 5 della legge delega n. 86/2019.
Rispetto a quanto già espressamente previsto dalla normativa in vigore, l’INL chiarisce che nei settori professionistici, il lavoro sportivo prestato dagli atleti come attività principale, ovvero prevalente, e continuativa, si presume oggetto di contratto di lavoro subordinato. Trattasi di una presunzione relativa in quanto si prevede espressamente che il lavoro sportivo costituisce, tuttavia, oggetto di contratto di lavoro autonomo quando ricorra almeno uno dei seguenti requisiti:
l’attività sia svolta nell’ambito di una singola manifestazione sportiva o di più manifestazioni tra loro collegate in un breve periodo di tempo;
lo sportivo non sia contrattualmente vincolato per ciò che riguarda la frequenza a sedute di preparazione o allenamento;
la prestazione che è oggetto del contratto, pur avendo carattere continuativo, non superi 8 ore settimanali oppure 5 giorni ogni mese ovvero 30 giorni ogni anno.
Trattasi di condizioni che vanno verificate autonomamente, caso per caso, al fine di verificarne la sussistenza sulla base della previsione di legge, senza che il superamento di una di esse comporti necessariamente il venir meno del requisito. Così, a titolo esemplificativo, qualora si superino le 8 ore settimanali ma l’impiego risulti comunque inferiore ai 5 giorni al mese o ai 30 giorni l’anno il requisito potrà ritenersi soddisfatto.
Diversamente da quanto avviene nel professionismo, nell’area del dilettantismo il lavoro sportivo si presume oggetto di contratto di lavoro autonomo, nella forma della collaborazione coordinata e continuativa, quando ricorrono congiuntamente i seguenti requisiti nei confronti del medesimo committente:
la durata delle prestazioni oggetto del contratto, pur avendo carattere continuativo, non supera le 24 ore settimanali, escluso il tempo dedicato alla partecipazione a manifestazioni sportive; al superamento di tale impegno orario resta dunque in capo alle parti dimostrare l’insussistenza degli indici relativi alla natura subordinata del rapporto;
le prestazioni oggetto del contratto risultano coordinate sotto il profilo tecnico-sportivo, in osservanza dei regolamenti delle Federazioni sportive nazionali, delle Discipline sportive associate e degli Enti di promozione sportiva, anche paralimpici.
Pertanto, resta inteso che al ricorrere dei predetti requisiti non è applicabile la disciplina in materia di etero-organizzazione prevista dall’art. 2, comma 2, del D.Lgs. n. 81/2015.
L’Istituto rende altresì noto che la comunicazione obbligatoria al Registro delle attività sportive dilettantistiche (v. art. 6, D.Lgs. n. 39/2021), riguardante i dati necessari all’individuazione del rapporto di lavoro sportivo, equivale a tutti gli effetti alle comunicazioni al centro per l’impiego di cui all’art. 9-bis, commi 2 e 2-bis, del D.L. n. 510/1996. Tale comunicazione va effettuata entro il trentesimo giorno del mese successivo all’inizio del rapporto di lavoro.
Anche l’obbligo di tenuta del libro unico del lavoro può essere adempiuto in via telematica all’interno di apposita sezione del Registro delle attività sportive dilettantistiche. Nel caso in cui il compenso annuale non superi l’importo di euro 15.000, non vi è obbligo di emissione del relativo prospetto paga.
Tuttavia, nelle more dell’operatività del Registro delle attività sportive, le comunicazioni dovranno essere necessariamente effettuate come di consueto mediante il centro per l’impiego. Tale ultima precisazione vale per le sole comunicazioni che non siano state già effettuate per il tramite del Registro alla data odierna, rispetto alle quali non è, quindi, dovuto alcun ulteriore adempimento comunicativo al centro per l’impiego.
Per quanto concerne le prestazioni sportive dei volontari, l’Istituto precisa che esse non sono retribuite in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Per tali prestazioni sportive possono essere rimborsate esclusivamente le spese documentate relative al vitto, all’alloggio, al viaggio e al trasporto sostenute in occasione di prestazioni effettuate fuori dal territorio comunale di residenza del percipiente.
Anche riguardo la stipula di contratti di apprendistato, l’INL rammenta che per i contratti di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, per il diploma di istruzione secondaria superiore e per il certificato di specializzazione tecnica superiore, di cui all’art. 43, d.lgs. n. 81/2015, e per i contratti di apprendistato di alta formazione e di ricerca, di cui all’art. 45, d.lgs. n. 81/2015, il limite di età minima è fissato a 14 anni, in deroga alle attuali disposizioni di legge. Inoltre, al termine del periodo di apprendistato, il rapporto si risolve automaticamente.
In relazione agli aspetti previdenziali, sebbene ai lavoratori subordinati sportivi si applichino le tutele previste per la Naspi, i datori di lavoro non sono tenuti al versamento dei contributi di cui all’art. 2, commi 28 e 31, della L. n. 92/2021 (contributo addizionale e c.d. ticket di licenziamento).
Con la circolare n. 139 del 31 dicembre 2022, l’Inps ha fornito le istruzioni per poter effettuare, attraverso la denuncia UNIEMENS, le operazioni di conguaglio relative all’anno 2022, finalizzate alla corretta quantificazione dell’imponibile contributivo.
Si segnala che le operazioni di conguaglio possono essere effettuate alternativamente:
con la denuncia di competenza del mese di dicembre 2022 à scadenza di pagamento 16 gennaio 2023;
con la denuncia di competenza di gennaio 2022 à scadenza di pagamento 16 febbraio 2023;
I conguagli inerenti ai versamenti di TFR al Fondo di Tesoreria e alle misure compensative, invece, possono essere inseriti anche nella denuncia di febbraio 2023, con scadenza fissata al 16 marzo 2023.
La circolare illustra le modalità di rendicontazione delle seguenti fattispecie:
elementi variabili della retribuzione (es: compensi per lavoro straordinario, indennità di trasferta, permessi non retribuiti, etc.);
massimale contributivo e pensionabile (art. 2, comma 18, della legge n. 335/1995), che, per il 2022, è fissato al 105.014 euro;
contributo aggiuntivo IVS 1%;
conguagli sui contributi versati sui compensi ferie a seguito della fruizione delle stesse;
“fringe benefits” non superiori per l’anno 2022 al limite di € 3.000,00, per i quali – vista l’eccezionalità della misura – le operazioni di conguaglio sono state descritte dall’Inps con apposito messaggio n. 4616/2022;
auto aziendali ad uso promiscuo;
prestiti ai dipendenti;
conguagli per versamenti di quote di TFR al Fondo di Tesoreria;
rivalutazione annuale del TFR conferito al Fondo di Tesoreria;
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