Esonero contributivo assunzioni beneficiari di ADI e SFL

Esonero contributivo assunzioni beneficiari di ADI e SFL

L’INPS, con la circolare n. 111 del 29 dicembre 2023, ha fornito indicazioni per la gestione degli adempimenti previdenziali relativi all’esonero contributivo per le assunzioni a tempo determinato e indeterminato e per le trasformazioni dei contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato di soggetti beneficiari dell’Assegno di inclusione (AdI) e del Supporto per la formazione e il lavoro (SFL).

Rapporti di lavoro esonerabili

L’esonero spetta dal 1 gennaio 2024 per le assunzioni con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, pieno o parziale, o anche di apprendistato e per le assunzioni con contratto a tempo determinato o stagionale, pieno o parziale, di soggetti beneficiari dell’AdI o del SFL. Lo stesso esonero è altresì riconosciuto anche per le trasformazioni dei contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato, per i rapporti di lavoro, a termine o a tempo indeterminato, a scopo di somministrazione e per i rapporti di lavoro subordinato instaurati in attuazione del vincolo associativo stretto con una cooperativa di lavoro.

Sono esclusi, invece, i rapporti di lavoro a tempo indeterminato di personale con qualifica dirigenziale, i rapporti di lavoro intermittente e le prestazioni di lavoro occasionale.

Datori di lavoro e regole da rispettare

È riconosciuto esclusivamente ai datori di lavoro privati, a prescindere dall’assunzione o meno della qualifica di imprenditore, ivi compresi i datori di lavoro del settore agricolo, che inseriscono l’offerta di lavoro nel Sistema Informativo per l’Inclusione Sociale e Lavorativa (SIISL) nel rispetto della regolarità contributiva (DURC), della contrattazione collettiva, di tutti i livelli, sottoscritta dalle OOSS dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale ed altresì degli obblighi di assunzione (art. 3, legge 12 marzo 1999, n. 296), e dei limiti dei regolamenti della Commissione europea, relativi all’applicazione degli art. 107 e 108 del TFUE agli aiuti “de minimis”.

Misura e durata dell’esonero

Per le assunzioni a tempo indeterminato, pieno o parziale, o anche mediante contratto di apprendistato è riconosciuto un esonero del 100% dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro nel limite massimo di 8000 euro annui, riparametrato e applicato su base mensile, per la durata di 12 mesi. La soglia massima di esonero della contribuzione datoriale riferita al periodo di paga mensile è, pertanto, pari a 666,66 euro e, per rapporti inferiori al mese va presa a riferimento la misura di 21,50 euro per ogni giorno di fruizione dell’esonero.

Per le assunzioni a tempo determinato o stagionale, pieno o parziale, per un periodo massimo di 12 mesi e, comunque, non oltre la durata del rapporto di lavoro, l’esonero spetta nella misura del 50% dei complessivi contributi previdenziali, nel limite massimo di 4000 euro annui, riparametrato e applicato su base mensile. La soglia massima di esonero della contribuzione datoriale riferita al periodo di paga mensile è, pertanto, pari a 333,33 euro e, per rapporti inferiori al mese, va presa a riferimento la misura di 10,75 euro per ogni giorno di fruizione dell’esonero.

È altresì riconosciuto in caso di trasformazione del contratto a tempo determinato in contratto a tempo indeterminato, nella misura del 100 per cento della contribuzione previdenziale complessivamente dovuta dal datore di lavoro, per la durata massima di dodici mesi decorrenti dalla data della trasformazione, a cui si aggiungono i periodi di esonero precedentemente fruiti in relazione all’assunzione con contratto a tempo determinato o stagionale, nella misura del 50 per centro della contribuzione datoriale dovuta. Si precisa che, nei casi di trasformazione dei rapporti di lavoro a termine o di stabilizzazione dei medesimi entro sei mesi dalla relativa scadenza, vi è anche il recupero della restituzione al datore di lavoro della contribuzione addizionale pari all’1.4%.

Inoltre, anche alle Agenzie per il Lavoro, per ogni soggetto assunto a seguito di specifica attività di mediazione effettuata mediante l’utilizzo della piattaforma digitale, in caso di assunzioni a tempo indeterminato, compete un contributo pari al 30% e per un ammontare massimo di 2.400 euro (30% di 8.000 euro). Per i contratti a tempo determinato o stagionale l’importo massimo sarà di 1.200 euro (30% di 4.000 euro).

Qualora l’assunzione sia riferita ad una persona con disabilità beneficiaria del SFL o dell’ADI in conseguenza dell’attività di intermediazione svolta da patronati, enti bilaterali, associazioni senza fini di lucro, da enti del Terzo settore, e da imprese sociali, se autorizzati all’attività di intermediazione, spetta un contributo pari al 60% dell’intero incentivo riconosciuto ai datori di lavoro in caso di assunzione a tempo indeterminato e all’80% dell’intero incentivo riconosciuto ai datori di lavoro in caso di assunzione a termine o stagionale.

Si ricorda, in particolare, che non sono oggetto di esonero i premi e i contributi dovuti all’INAIL, il contributo, ove dovuto, al “Fondo per l’erogazione ai lavoratori dipendenti del settore privato dei trattamenti di fine rapporto, il contributo ai Fondi di solidarietà e il contributo in misura pari allo 0,30% della retribuzione imponibile, destinato, o comunque destinabile, al finanziamento dei Fondi interprofessionali per la formazione continua. Vanno, inoltre, escluse dall’applicazione dell’esonero le contribuzioni che non hanno natura previdenziale e quelle concepite allo scopo di apportare elementi di solidarietà alle gestioni previdenziali di riferimento.

Si fa altresì presente che il periodo di fruizione dell’incentivo può essere sospeso esclusivamente nei casi di assenza obbligatoria dal lavoro per maternità, ivi comprese le ipotesi di interdizione anticipata dal lavoro, consentendo, in tale ipotesi, il differimento temporale del periodo di godimento del beneficio.

L’Istituto, inoltre, specifica che l’esonero contributivo in oggetto sia cumulabile, in primo luogo, con gli esoneri contributivi per l’occupazione giovanile e per l’assunzione di lavoratrici svantaggiate. Tenuto conto che le misure in questione possono trovare applicazione per le sole assunzioni/trasformazioni effettuate entro il 31 dicembre 2023, mentre l’incentivo in trattazione trova applicazione per le sole assunzioni/trasformazioni effettuate a far data dal 1° gennaio 2024, la citata cumulabilità deve ritenersi non operante.

Inoltre, l’esonero contributivo è cumulabile con l’incentivo economico per l’assunzione di soggetti disabili. In tal caso, la cumulabilità è possibile nei limiti del 100% dei costi salariali ammissibili, intesi questi ultimi come la retribuzione lorda e la contribuzione dovuta, comprendente gli oneri previdenziali e i contributi assistenziali.

L’esonero è, infine, cumulabile con le agevolazioni consistenti in una riduzione della contribuzione previdenziale a carico del lavoratore.

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Decontribuzione Sud: c’è la proroga

Decontribuzione Sud: c’è la proroga

L’INPS, con messaggio n. 4695 del 28 dicembre 2023, comunica la proroga al 30 giugno 2024 della misura di cui all’art. 1, commi da 161 a 168, della legge n. 178/2020 (c.d. Decontribuzione Sud).

L’Istituto recepisce la decisione della Commissione europea C(2023) 9018 final del 15 dicembre 2023, in cui si dispone la proroga dell’applicabilità della decontribuzione. Si tratta di un esonero contributivo pari del 30% (fino al 2025, 20% per gli anni 2026 e 2027, infine 10% per gli anni 2028 e 2029), in favore dei datori di lavoro privati, con riferimento ai rapporti di lavoro dipendente, con sede nelle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna, Sicilia.

In forza della suddetta autorizzazione, i benefici potranno trovare applicazione fino al mese di competenza giugno 2024.

Come previsto dalla richiamata decisione, il massimale di erogazione degli aiuti ricompresi nel Temporary Crisis and Transition Framework è stato innalzato a 2,25 milioni di euro (335 mila euro per le imprese attive nei settori della pesca e dell’acquacoltura).

La decontribuzione in trattazione non può trovare applicazione in relazione ai settori della produzione primaria di prodotti agricoli, del lavoro domestico e del settore finanziario, nonché nei riguardi dei soggetti espressamente esclusi dall’articolo 1, comma 162, della legge di Bilancio 2021.

Con riferimento alle modalità di fruizione della misura in oggetto, si rinvia alle indicazioni già fornite dall’Istituto (cfr., da ultimo, la circolare n. 90 del 27 luglio 2022).

Per ulteriori approfondimenti, si rinvia al Messaggio INPS n. 4695/2023.

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Esonero contributivo parità di genere

Esonero contributivo parità di genere

L’Inps con messaggio n. 4614/2023 ha fornito istruzioni operative per la richiesta di esonero contributivo da parte dei datori di lavoro che abbiano conseguito la certificazione di parità entro il 31 dicembre 2023.

In particolare, come previsto all’art. 5 della legge 162/2021, tale esonero spetta nella misura dell’1% dei contributi previdenziali nel limite massimo di 50.000 euro annui a favore dei datori di lavoro privati che siano in possesso della certificazione della parità di genere.

Ai fini del riconoscimento del beneficio contributivo il rilascio della certificazione deve essere effettuato da Organismi di certificazione accreditati ai sensi del Regolamento (CE) 765/2008 e, quindi, riportanti il marchio UNI e quello dell’Ente di accreditamento.

Le domande di esonero possono essere presentate fino al 30 aprile 2024 per le certificazioni di parità conseguite entro il 31 dicembre 2023.

L’inps informa che sul sito internet www.inps.it, nella sezione denominata “Portale delle Agevolazioni” (ex DiResCo), è stato rilasciato il nuovo modulo di istanza on line “SGRAVIO PAR_GEN_2023” al fine di consentire l’invio delle richieste di accesso al beneficio.

Nella domanda devono essere indicate le seguenti informazioni:

  • i dati identificativi del datore di lavoro
  • la retribuzione media mensile globale stimata;
  • l’aliquota datoriale media per la contribuzione;
  • la forza aziendale media stimata;
  • il periodo di validità della certificazione di parità di genere;
  • la dichiarazione sostitutiva relativa al possesso della certificazione di parità di genere.

All’esito dell’elaborazione delle istanze, alle posizioni contributive per le quali sarà possibile procedere al riconoscimento dell’esonero sarà attribuito il codice di autorizzazione (CA) “4R”che significa “Azienda autorizzata all’esonero di cui all’art. 5 della legge 162/2021”.

L’esonero verrà riconosciuto entro il limite delle risorse stanziate e quindi nel caso di insufficienza di dette risorse l’esonero sarà proporzionalmente ridotto per la totalità della platea dei beneficiari che hanno presentato una domanda potenzialmente ammissibile.

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Inail –  calcolo dei premi assicurativi per il 2023

Inail – calcolo dei premi assicurativi per il 2023

Con la circolare n. 47/2023 l’Inail ha comunicato i limiti di retribuzione imponibile, utili per il calcolo dei premi dovuti all’Istituto, rivalutati per effetto del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali n. 89 del 21 giugno 2023, con decorrenza 1° luglio 2023.

Con decorrenza dal 1° luglio 2023, gli importi del minimale e del massimale di rendita vengono fissati in euro 19.221,30 e di euro 35.696,70.

Dirigenti

 Retribuzione convenzionale dal 1° luglio 2023 Dirigenti senza contratto part-time
Giornaliera € 118,99
mensile € 2.974,73
Dirigenti con contratto part-time
Oraria € 14,87
       

Lavoratori con retribuzione convenzionale annuale pari al minimale di rendita

  • Detenuti e internati;
  • Allievi dei corsi di istruzione professionale;
  • Lavoratori impegnati in lavori socialmente utili e di pubblica utilità;
  • Lavoratori impegnati in tirocini formativi e di orientamento;
  • Lavoratori sospesi dal lavoro utilizzati in progetti di formazione o riqualificazione professionale;
  • Giudici onorari di pace e vice procuratori onorari.

Dal 1° luglio 2023
 Retribuzione convenzionale  Giornaliera € 64,07
 Mensile   € 1.601,78

Familiari partecipanti all’impresa familiare

Per i familiari del titolare, ossia per il coniuge, per i parenti entro il terzo grado e per gli affini entro il secondo grado, il reddito imponibile giornaliero, dal 1° luglio 2023, risulta pari a:

Dal 1° luglio 2023
 Retribuzione convenzionale  Giornaliera € 64,33
 Mensile   € 1.608,26

Lavoratori di società ex compagnie e gruppi portuali di cui alla legge n. 84/1994

Per tali soggetti, è stabilita una retribuzione convenzionale giornaliera da moltiplicare per un periodo di occupazione media mensile (12 giorni al mese o 144 all’anno):

dal 1° luglio 2023
Retribuzione convenzionale giornalieraX 12 gg. Mensili Euro 1.433,04(euro 119,42 x 12)

Retribuzione di ragguaglio

Si applica a familiari, soci ed associati che non percepiscono retribuzione fissa o la cui remunerazione non sia riconducibile ad una retribuzione convenzionale.

La retribuzione di ragguaglio è pari al minimale di rendita, pertanto, dal 1° luglio 2023:

Dal 1° luglio 2023
 Retribuzione convenzionale  Giornaliera € 64,07
 Mensile   € 1.601,78

Lavoratori parasubordinati

Per tali lavoratori non è prevista una prestazione a tempo. La base imponibile è, quindi, costituita dai compensi effettivamente percepiti nel rispetto del minimale e massimale di rendita che possono essere rapportati soltanto a mesi. Dal 1° luglio 2023, ai fini del calcolo dei premi, pertanto, occorre fare riferimento ai seguenti limiti dell’imponibile mensile:

Dal 1° luglio 2023
Minimo e massimo mensile € 1601,78€2.974,73

Lavoratori sportivi

Ai fini della determinazione del premio, per i lavoratori subordinati sportivi e i lavoratori titolari di contratti di collaborazione coordinata e continuativa di carattere amministrativo gestionale che, indipendentemente dal settore professionistico o dilettantistico, esercitano attività sportiva verso un corrispettivo, a decorrere dal 1° luglio 2023 la retribuzione da assumere per il calcolo del premio, che in base al Decreto di riforma del lavoro sportivo n. 36/2021 è quella effettiva, con applicazione del minimale e massimale di rendita, è:

Dal 1° luglio 2023
 Minimo e massimo  Mensile € 1.601,78€ 2.974,73
 Annuale  € 19.221,30€ 35.696,70

Alunni e studenti delle scuole o istituti di istruzione di ogni ordine e grado non statali, addetti a esperienze tecnico – scientifiche o esercitazioni pratiche o di lavoro

Alunni e studenti di scuole o istituti non statali Premio annuale a persona Anno scolastico 2022/2023 regolazione Anno scolastico 2023/2024 anticipo
€ 2,92 € 9,87

*il periodo assicurativo inizia il 1° novembre e termina il 31 ottobre dell’anno successivo

Alunni dei corsi ordinamentali di istruzione e formazione professionale (IeFP)

L’importo del premio speciale annuale è posto a carico delle istituzioni formative e degli istituti scolastici paritari, accreditati dalle Regioni. Tale premio speciale è fissato, con riferimento alla retribuzione convenzionale giornaliera, pari al minimale di rendita vigente alla data di inizio dell’anno formativo ed è aggiornato automaticamente in relazione alle variazioni apportate all’importo giornaliero di detto minimale.

Anno formativo 2023/2024
Retribuzione minima giornaliera € 64,07
Premio speciale unitario annuale € 66,60

Si segnala altresì che con il decreto interministeriale dell’8 novembre 2023, è stata approvata la misura della riduzione percentuale dell’importo dei premi e contributi dovuti per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, da applicare ai premi e contributi, per l’anno 2024, nella misura del 15,11%.

Tale riduzione si applica ai premi speciali unitari dovuti per gli alunni e studenti delle scuole o istituti di istruzione di ogni ordine e grado, non statali, addetti a esperienze tecnico scientifiche o esercitazioni pratiche o di lavoro, ai premi speciali per l’assicurazione contro le malattie e le lesioni causate dall’azione dei raggi X e delle sostanze radioattive.

La riduzione non sarà applicata ai premi e ai contributi per i quali intervenga, con decorrenza 1° gennaio 2024, l’aggiornamento delle relative tariffe.

Decreto Flussi. Ingressi 2023 – 2025

Decreto Flussi. Ingressi 2023 – 2025

Con il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (DPCM) del 27 settembre 2023, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 3 ottobre 2023, è stata definita la determinazione dei flussi di cittadini stranieri, per il triennio 2023 – 2025, che possono entrare in Italia per motivi di lavoro subordinato (stagionale e non) e autonomo.

Il DPCM distribuisce queste quote tra settori, tipologie di lavoro e di lavoratori indicando, inoltre, il calendario delle domande da parte dei datori di lavoro.

Il datore di lavoro che richiede un lavoratore straniero residente all’estero deve verificare presso il Centro per l’impiego competente – e attraverso la presentazione di un apposito modello predisposto dall’Anpal – l’indisponibilità di lavoratori già presenti sul territorio nazionale prima dell’invio della richiesta di nulla osta al lavoro allo Sportello Unico per l’Immigrazione per procedere con l’assunzione. Ciò al fine di garantire un’applicazione uniforme su tutto il territorio nazionale della procedura.

Ai fini della verifica dell’indisponibilità, lo stesso datore dovrà allegare un modello di autocertificazione all’istanza di nulla osta al lavoro quale dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà (ex art. 47 del D.P.R. n. 445/2000) in cui si attesta l’assenza di riscontro da parte del Centro per l’impiego alla richiesta presentata, decorsi 15 giorni lavorativi dalla data della stessa; la non idoneità del lavoratore accertata dal datore ad esito negativo dell’attività di selezione del personale inviato dal Centro per l’impiego; la mancata presentazione, senza giustificato motivo, a seguito di convocazione da parte del datore, al colloquio di selezione dei lavoratori inviati dal Centro per l’impiego, decorsi almeno 20 giorni lavorativi dalla data della richiesta.

Inoltre, si ricorda che fino al prossimo 26 novembre sarà disponibile l’applicativo per la precompilazione dei moduli di domanda di nulla osta al lavoro sul portale del Ministero dell’Interno.

I termini per la presentazione delle richieste di nulla osta al lavoro, potranno essere trasmesse in via definitiva solo tramite le consuete modalità telematiche:

  • dal 2 dicembre, per i lavoratori subordinati non stagionali di Paesi che hanno accordi di cooperazione con l’Italia;
  • dal 4 dicembre per gli altri lavoratori subordinati non stagionali;
  • dal 12 dicembre per i lavoratori stagionali.

I termini per la presentazione delle richieste di nulla osta al lavoro per gli ingressi nell’ambito delle quote decorrono, per ciascuno degli anni 2024 e 2025, dalle ore 9,00 del 5, del 7 e del 12 febbraio sia del 2024 che del 2025, secondo la ripartizione del Decreto in esame e fino a concorrenza delle rispettive quote o, comunque, entro il 31 dicembre di ciascun anno.

Per informazioni e presentazione della richiesta vieni a trovarci presso i nostri uffici Confcommercio di via Metaponto a Corigliano Rossano oppure chiamaci allo 0983859021 (email enasco@confocmmercio.cs.it).

DPCM 27-09-2023

Riforma del lavoro sportivo. Chiarimenti dell’INL

Riforma del lavoro sportivo. Chiarimenti dell’INL

L’Ispettorato Nazionale del Lavoro, con Circolare n. 2/2023, e annessa Nota n. 460/2023, ha fornito dei chiarimenti in merito alle tipologie contrattuali applicabili e il connesso inquadramento previdenziale e assicurativo per i rapporti di lavoro sportivo.

Si ricorda che la normativa in materia di lavoro sportivo è stata di recente riordinata e riformata con il d.lgs. n. 36/2021, e i successivi decreti correttivi n. 163/2022 e n. 120/2023, in attuazione dell’art. 5 della legge delega n. 86/2019.

Rispetto a quanto già espressamente previsto dalla normativa in vigore, l’INL chiarisce che nei settori professionistici, il lavoro sportivo prestato dagli atleti come attività principale, ovvero prevalente, e continuativa, si presume oggetto di contratto di lavoro subordinato. Trattasi di una presunzione relativa in quanto si prevede espressamente che il lavoro sportivo costituisce, tuttavia, oggetto di contratto di lavoro autonomo quando ricorra almeno uno dei seguenti requisiti:

  1. l’attività sia svolta nell’ambito di una singola manifestazione sportiva o di più manifestazioni tra loro collegate in un breve periodo di tempo;
  2. lo sportivo non sia contrattualmente vincolato per ciò che riguarda la frequenza a sedute di preparazione o allenamento;
  3. la prestazione che è oggetto del contratto, pur avendo carattere continuativo, non superi 8 ore settimanali oppure 5 giorni ogni mese ovvero 30 giorni ogni anno.

Trattasi di condizioni che vanno verificate autonomamente, caso per caso, al fine di verificarne la sussistenza sulla base della previsione di legge, senza che il superamento di una di esse comporti necessariamente il venir meno del requisito. Così, a titolo esemplificativo, qualora si superino le 8 ore settimanali ma l’impiego risulti comunque inferiore ai 5 giorni al mese o ai 30 giorni l’anno il requisito potrà ritenersi soddisfatto.

Diversamente da quanto avviene nel professionismo, nell’area del dilettantismo il lavoro sportivo si presume oggetto di contratto di lavoro autonomo, nella forma della collaborazione coordinata e continuativa, quando ricorrono congiuntamente i seguenti requisiti nei confronti del medesimo committente:

  1. la durata delle prestazioni oggetto del contratto, pur avendo carattere continuativo, non supera le 24 ore settimanali, escluso il tempo dedicato alla partecipazione a manifestazioni sportive; al superamento di tale impegno orario resta dunque in capo alle parti dimostrare l’insussistenza degli indici relativi alla natura subordinata del rapporto;
  2. le prestazioni oggetto del contratto risultano coordinate sotto il profilo tecnico-sportivo, in osservanza dei regolamenti delle Federazioni sportive nazionali, delle Discipline sportive associate e degli Enti di promozione sportiva, anche paralimpici.

Pertanto, resta inteso che al ricorrere dei predetti requisiti non è applicabile la disciplina in materia di etero-organizzazione prevista dall’art. 2, comma 2, del D.Lgs. n. 81/2015.

L’Istituto rende altresì noto che la comunicazione obbligatoria al Registro delle attività sportive dilettantistiche (v. art. 6, D.Lgs. n. 39/2021), riguardante i dati necessari all’individuazione del rapporto di lavoro sportivo, equivale a tutti gli effetti alle comunicazioni al centro per l’impiego di cui all’art. 9-bis, commi 2 e 2-bis, del D.L. n. 510/1996. Tale comunicazione va effettuata entro il trentesimo giorno del mese successivo all’inizio del rapporto di lavoro.

Anche l’obbligo di tenuta del libro unico del lavoro può essere adempiuto in via telematica all’interno di apposita sezione del Registro delle attività sportive dilettantistiche. Nel caso in cui il compenso annuale non superi l’importo di euro 15.000, non vi è obbligo di emissione del relativo prospetto paga.

Tuttavia, nelle more dell’operatività del Registro delle attività sportive, le comunicazioni dovranno essere necessariamente effettuate come di consueto mediante il centro per l’impiego. Tale ultima precisazione vale per le sole comunicazioni che non siano state già effettuate per il tramite del Registro alla data odierna, rispetto alle quali non è, quindi, dovuto alcun ulteriore adempimento comunicativo al centro per l’impiego.

Per quanto concerne le prestazioni sportive dei volontari, l’Istituto precisa che esse non sono retribuite in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Per tali prestazioni sportive possono essere rimborsate esclusivamente le spese documentate relative al vitto, all’alloggio, al viaggio e al trasporto sostenute in occasione di prestazioni effettuate fuori dal territorio comunale di residenza del percipiente.

Anche riguardo la stipula di contratti di apprendistato, l’INL rammenta che per i contratti di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, per il diploma di istruzione secondaria superiore e per il certificato di specializzazione tecnica superiore, di cui all’art. 43, d.lgs. n. 81/2015, e per i contratti di apprendistato di alta formazione e di ricerca, di cui all’art. 45, d.lgs. n. 81/2015, il limite di età minima è fissato a 14 anni, in deroga alle attuali disposizioni di legge. Inoltre, al termine del periodo di apprendistato, il rapporto si risolve automaticamente.

In relazione agli aspetti previdenziali, sebbene ai lavoratori subordinati sportivi si applichino le tutele previste per la Naspi, i datori di lavoro non sono tenuti al versamento dei contributi di cui all’art. 2, commi 28 e 31, della L. n. 92/2021 (contributo addizionale e c.d. ticket di licenziamento).