Proroga della sospensione delle attività di riscossione e notifica cartelle

Proroga della sospensione delle attività di riscossione e notifica cartelle

Con il comunicato stampa del 30 aprile, il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha reso noto che è in corso di redazione il provvedimento con cui sarà differito, al 31 maggio 2021, il termine di sospensione delle attività di riscossione.

Si ricorda che la sospensione è stata introdotta dall’art. 68 del Decreto Cura Italia, con effetto a decorrere dall’8 marzo 2020 e, a seguito delle modifiche introdotte dall’art. 4 del Decreto “Sostegni, fino al 30 aprile 2021.

Pertanto, alla luce del comunicato stampa del MEF, fino al 31 maggio 2021, saranno sospesi tutti i versamenti derivanti dalle cartelle di pagamento, dagli avvisi di addebito e dagli avvisi di accertamento esecutivi affidati all’Agente della riscossione, nonché l’invio di nuove cartelle e la possibilità, per l’Agenzia delle Entrate-Riscossione, di avviare procedure cautelari o esecutive di riscossione (quali fermi amministrativi, ipoteche e pignoramenti).

Per effetto della nuova proroga, restano sospese, altresì, le verifiche di inadempienza che le pubbliche amministrazioni e le società a prevalente partecipazione pubblica devono effettuare – ai sensi dell’art. 48 bis del d.P.R.  n. 602 del 1973 – prima di disporre pagamenti di importo superiore a 5 mila euro.

Fonte Confcommercio

Credito d’imposta per locazioni commerciali e affitto d’azienda. Chiarimenti Agenzia Entrate

Credito d’imposta per locazioni commerciali e affitto d’azienda. Chiarimenti Agenzia Entrate

Con la risposta ad interpello n. 263 del 19 aprile 2021, l’Agenzia delle Entrate fornisce ulteriori chiarimenti in merito al credito d’imposta per i canoni di locazione ad uso non abitativo ed affitto d’azienda, così come previsto dal Decreto Rilancio e dal Decreto Ristori.

In particolare, la fattispecie analizzata nell’interpello riguarda una S.r.l. costituita nel 2019, che a causa dei provvedimenti emanati a seguito dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, a partire dal 23 febbraio 2020 non ha potuto svolgere, tranne che per il periodo estivo e in modo limitato, l’attività per la quale è stata costituita.

Tanto premesso, l’istante chiede all’Amministrazione finanziaria se a seguito del versamento, operato nel 2021, della quota dei canoni relativi al 2020 non ceduta al locatario, il contribuente maturerà il diritto alla fruizione del credito d’imposta sugli affitti.

L’Agenzia delle Entrate risponde positivamente al quesito, fermo restando il verificarsi degli altri presupposti prescritti dalla norma.

Pertanto, il pagamento nel 2021 dei canoni di locazione relativi ai mesi del 2020, agevolabili sulla base delle predette disposizioni, dà diritto alla fruizione del credito d’imposta locazione.

Inoltre, l’Agenzia delle Entrate, richiamando il comma 1 dell’articolo 122 del Decreto “Rilancio”, precisa che il credito d’imposta in esame può essere ceduto. Infatti, la predetta disposizione specifica che: “fino al 31 dicembre 2021, i soggetti beneficiari dei crediti d’imposta elencati al successivo comma 2 possono, in luogo dell’utilizzo diretto, optare per la cessione, anche parziale, degli stessi ad altri soggetti, ivi inclusi il locatore o il concedente, a fronte di uno sconto di pari ammontare sul canone da versare, gli istituti di credito e altri intermediari finanziari”.

Al riguardo, il citato comma 2 individua, tra le misure introdotte per fronteggiare l’emergenza da COVID-19, anche il credito d’imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d’azienda di cui all’articolo 28 del decreto “Rilancio”.

Fonte Confcommercio

Ministero Transizione Ecologica. Precisazioni applicazione TARI

Ministero Transizione Ecologica. Precisazioni applicazione TARI

Il Ministero della Transizione Ecologica, in condivisione con gli uffici del Ministero delle finanze, ha emanato, in data 12 Aprile 2021, una circolare di chiarimento in merito all’applicazione delle disposizioni sulla TARI a seguito dell’emanazione del decreto legislativo 3 settembre 2020, n. 116.

In particolare, la Circolare del Ministero riconosce la necessità di intervenire affinché si coordini il quadro normativo tra i diversi regimi di prelievo sui rifiuti urbani che, in questi anni, si sono succeduti (Tia1, Tia2, TARES, etc..).

La Circolare si focalizza, inoltre, sull’applicazione delle disposizioni del decreto legislativo 116/20 che hanno previsto la possibilità, per le utenze non domestiche, di vedersi riconosciuta una riduzione della quota variabile della tassa per i quantitativi di rifiuti gestiti in maniera autonoma rispetto al servizio pubblico.

Viene sottolineata l’esenzione, per le aree che producono rifiuti industriali, sia della quota variabile sia di quella fissa del tributo che nell’impianto della Tari servirebbe a finanziare i costi generali del servizio. L’esenzione si applica a tutti i magazzini di materie prime, di merci e di prodotti finiti, oltre che alle superfici dove avviene la lavorazione industriale.

Continuano, invece, ad applicarsi i prelievi sui rifiuti, sia per la quota fissa che variabile, relativamente alle superfici produttive di rifiuti urbani, come ad esempio, mense, uffici o locali funzionalmente connessi alle stesse.

La circolare, in linea con quanto disposto nel decreto legislativo 116/20, ribadisce che tutte le imprese – a prescindere dal codice Ateco di iscrizione in Camera di Commercio e, quindi, anche tutte le attività commerciali, che decidono di abbandonare il servizio pubblico – devono essere esonerare dalla quota variabile del tributo in proporzione ai quantitativi gestivi in via autonoma.

A tal riguardo si specifica che la riduzione della quota variabile prevista deve essere riferita a qualunque processo di recupero, ricomprendendo anche il riciclo – operazione di cui all’allegato C della Parte quarta del TUA – al quale i rifiuti sono avviati.

L’attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l’attività di avvio a recupero dei rifiuti è, pertanto, sufficiente ad ottenere la riduzione della quota variabile della TARI in rapporto alla quantità di detti rifiuti, a prescindere dalla quantità degli scarti prodotti nel processo di recupero.

Per ottenere lo sconto, della durata di cinque anni rinnovabili, occorre comunicare la propria scelta al Comune, o al gestore del servizio nelle aree in cui si paga la tariffa, entro il 31 maggio di ogni anno.

Il testo integrale della circolare è disponibile nella nostra AREA RISERVATA.

Fonte Confcommercio

Agenzia delle Entrate. Indicazioni agli uffici territoriali sulla proroga dei termini

Agenzia delle Entrate. Indicazioni agli uffici territoriali sulla proroga dei termini

Con il Provvedimento del 6 aprile 2021, l’Agenzia delle Entrate detta agli uffici territoriali i criteri attuativi per il rinvio della notifica degli atti impositivi e degli avvisi bonari emessi nel 2020, previsto dal DL n. 34 del 2020 (decreto “Rilancio”), come modificato da ultimo dal DL n. 41 del 2021 (decreto “Sostegni”).

Come noto, l’articolo 157 del decreto “Rilancio” ha previsto che:

  • gli atti di accertamento, di contestazione, di irrogazione delle sanzioni, di recupero dei crediti di imposta, di liquidazione e di rettifica e liquidazione relativi ad atti o imposte per i quali i termini di decadenza scadono tra l’8 marzo ed il 31 dicembre 2020, sono emessi dagli uffici entro il 31 dicembre 2020 e sono notificati nel periodo tra il 1° marzo 2021 e il 28 febbraio 2022;

  • gli atti e le comunicazioni di cui al comma 2, elaborati centralmente con modalità massive entro il 31 dicembre 2020, sono notificati, inviati o messi a disposizione nel periodo tra  il  1° marzo 2021 e il 28 febbraio 2022;

  • per gli atti e le comunicazioni caratterizzati da indifferibilità e urgenza e nei casi in cui l’emissione dell’atto è necessaria al perfezionamento degli adempimenti fiscali che richiedono il contestuale versamento di tributi, la notifica può essere effettuata senza tener conto delle deroghe in precedenza citate.

Tanto premesso, il provvedimento dell’Agenzia, come previsto dall’art. 157, comma 6, del Decreto “Rilancio” e tenuto conto di quanto disposto dall’articolo 5 del Decreto “Sostegni” (Definizione agevolata per operatori economici che hanno subito una grave perdita di fatturato), individua le modalità di applicazione della proroga dei termini per la notifica, in modo che – distribuendo le attività in un arco temporale più ampio – sia reso agevole l’adempimento degli obblighi tributari da parte dei contribuenti interessati.

In particolare, viene previsto che gli atti siano notificati in modalità possibilmente uniforme, seguendo prioritariamente l’ordine cronologico di emissione.

Gli uffici terranno conto dei carichi di lavoro assegnati, attese le risorse umane a disposizione. In fase di pianificazione delle attività, gli uffici terranno altresì conto anche degli effetti sui soggetti di cui si avvarranno per la notifica degli atti (messi, operatori postali) in modo da evitare per quanto possibile agli stessi incrementi significativi dei carichi di lavoro.

In ogni caso è fatta salva la deroga nei casi di indifferibilità e urgenza o al fine del perfezionamento di adempimenti fiscali che richiedono il contestuale versamento di tributi.

Inoltre, il provvedimento prevede che la notificazione degli atti e l’invio delle comunicazioni di cui al comma 2 dell’art. 157 del decreto “Rilancio” siano distribuiti nel periodo indicato tenendo conto anche delle notificazioni degli atti, degli invii delle comunicazioni e della messa a disposizione degli inviti elaborati dopo il 31 dicembre 2020, che non rientrano nel campo di applicazione dell’art. 157, nonché tenendo conto dei tempi necessari all’espletamento delle attività propedeutiche all’esercizio della riscossione.

Proroga adeguamento registratori telematici

Proroga adeguamento registratori telematici

Il decreto “Sostegni”, in dipendenza della grave crisi pandemica che ha determinato difficoltà di adeguamento delle procedure informatiche connesse alla fatturazione elettronica, ha prorogato i termini entro cui l’Agenzia delle entrate deve mettere a disposizione dei soggetti passivi IVA le bozze dei registri, delle comunicazioni di liquidazioni periodiche e della dichiarazione IVA.

Ora, con il Provvedimento del 30 marzo 2021, l’Agenzia delle Entrate – a seguito del perdurare della situazione emergenziale e accogliendo l’stanza di Confcommercio – ha disposto un ulteriore differimento, dal 1° aprile 2021 al 1° ottobre 2021, dell’obbligo di effettuare l’invio telematico dei corrispettivi esclusivamente con il nuovo tracciato telematico (versione 7.0).

C’è tempo quindi, fino al 1° ottobre 2021 per aggiornare i Registratori Telematici al tracciato telematico dei dati dei corrispettivi giornalieri “TIPI DATI PER I CORRISPETTIVI – versione 7.0 – giugno 2020”, e sino a questa data sarà ancora possibile inviare i corrispettivi con il vecchio tracciato (versione 6.0).

Il Provvedimento in esame, inoltre, adegua al 30 settembre 2021 i termini entro i quali i produttori possono dichiarare la conformità alle specifiche tecniche di un modello già approvato dall’Agenzia delle Entrate.

Fonte Confcommercio

Sospensione termini di versamento dei carichi affidati all’Agente della riscossione

Sospensione termini di versamento dei carichi affidati all’Agente della riscossione

Il “Decreto Sostegni” (DL n. 41/2021), recante “Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all’emergenza da COVID-19”, ha disposto ulteriori interventi in materia di riscossione.

Al riguardo, l’Agenzia delle Entrate-Riscossione ha pubblicato un apposito Vademecum per chiarire alcuni aspetti delle disposizioni attualmente in vigore, nonché le risposte alle domande più frequenti (FAQ), aggiornate con le novità introdotte in materia di riscossione dall’articolo 4 del decreto legge 22 marzo 2021, n. 41 (cosiddetto Decreto “Sostegni”)

Di seguito, si illustrano i principali chiarimenti forniti sia con il Vademecum sia con le FAQ.

Proroga della sospensione della notifica degli atti e delle procedure di riscossione

Il decreto “Sostegni” ha prorogato fino al 30 aprile 2021 (in precedenza era 28 febbraio 2021) il periodo di sospensione per l’attività di notifica di nuove cartelle, avvisi e di tutti gli altri atti di competenza dell’Agenzia delle entrate-Riscossione. L’attività di notifica degli atti è sospesa dall’8 marzo 2020, ovvero dal primo provvedimento emanato a seguito dell’emergenza sanitaria (decreto “Cura Italia”).

Proroga dei termini per i pagamenti delle cartelle

Prorogato dal 28 febbraio 2021 al 30 aprile 2021 anche il termine di sospensione dei versamenti di tutte le entrate tributarie e non tributarie derivanti da cartelle di pagamento, avvisi di accertamento esecutivo, avvisi di addebito Inps, la cui scadenza ricade nel periodo tra l’8 marzo 2020 e il 30 aprile 2021. La sospensione riguarda anche il pagamento delle rate dei piani di dilazione in scadenza nello stesso periodo. Per i soggetti con residenza, sede legale o la sede operativa nei comuni della c.d. “zona rossa” di cui all’allegato 1 del DPCM 1° marzo 2020, la sospensione decorre dal 21 febbraio 2020. I pagamenti degli atti sospesi dovranno essere effettuati entro il mese successivo alla fine del periodo di sospensione, e quindi entro il 31 maggio 2021.

Nuove scadenze per rottamazione-ter e saldo e stralcio

Il decreto “Sostegni”, per consentire una maggiore flessibilità nei pagamenti, ha posticipato il termine di scadenza delle rate della “rottamazione-ter” (Decreto Legge n. 119/2018) e del “saldo e stralcio” (Legge n. 145/2018). Per non perdere i benefici della definizione agevolata, chi è in regola con i versamenti del 2019 deve effettuare entro il 31 luglio 2021 il pagamento delle rate previste e non ancora versate nel 2020. Il pagamento delle rate previste nel 2021, invece, dovrà avvenire entro il 30 novembre 2021.

Per la “rottamazione-ter” si tratta delle rate in scadenza nei mesi di febbraio, maggio, luglio e novembre del 2020 e del 2021. Per il saldo e tralcio, di quelle previste nei mesi di marzo e luglio di entrambi gli anni.

Se il pagamento avverrà oltre i termini previsti (la legge consente ulteriori 5 giorni di tolleranza) o per importi parziali, si perderanno i benefici della misura agevolativa e i versamenti effettuati saranno considerati a titolo di acconto sulle somme dovute.

Stralcio dei debiti fino a 5 mila euro

Da ultimo, il vademecum illustra la misura del Decreto “Sostegni” che prevede l’annullamento dei debiti di importo residuo, alla data di entrata in vigore del provvedimento, fino a 5 mila euro, comprensivi di interessi da ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, derivanti dai singoli carichi affidati all’agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2010. Possono beneficiare dello stralcio dei debiti le persone fisiche e i soggetti diversi dalle persone fisiche che, rispettivamente nell’anno di imposta 2019 o nel periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2019, hanno conseguito redditi imponibili fino a 30 mila euro. Rientrano nel provvedimento anche i carichi già ammessi alla “rottamazione-ter” (DL n. 119/2018) e al saldo e stralcio (Legge n. 145/2018). Le modalità e le date dell’annullamento dei debiti saranno definite da un decreto del Ministero dell’economia e delle finanze, che sarà emanato entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto Sostegno.

Il Vademecum e le FAQ dell’Agenzia delle Entrate sono disponibili nella nostra AREA RISERVATA.

Fonte Confcommercio