La Legge di Bilancio 2019 ha introdotto una detrazione fiscale del 50% sulle spese documentate, sostenute dal 1° marzo 2019 al 31 dicembre 2021, per l’acquisto e la posa in opera di infrastrutture di ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica, inclusi i costi iniziali per la richiesta di potenza addizionale fino a un massimo di 7 kW. Nello specifico, deve trattarsi di infrastrutture dotate di uno o più punti di ricarica di potenza standard non accessibili al pubblico. E che consentano il trasferimento di elettricità a un veicolo elettrico di potenza fino a 22 kW, esclusi quelli fino a 3,7 kW.

La detrazione del 50%:

  • spetta ai soggetti Irpef/Ires che possiedono o detengono l’immobile;
  • va calcolata su un ammontare complessivo non superiore a 3.000 euro;
  • deve essere ripartita tra gli aventi diritto in 10 quote annuali di pari importo.

Lo scorso anno il decreto Rilancio ha esteso il Superbonus del 110%, ripartibile in cinque quote annuali da scontare in fattura o da cedere come credito d’imposta, anche alla realizzazione di colonnine di ricarica di veicoli elettrici negli edifici, per le spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 30 giugno 2022 (termine così prorogato dall’ultima Legge di Bilancio). La condizione necessaria è che l’installazione della o delle colonnine sia eseguita congiuntamente a specifici interventi di efficienza energetica, riduzione del rischio sismico e installazione di impianti fotovoltaici, che nel complesso portino l’edificio a migliorare di almeno due classi energetiche.

Nel dettaglio, il Superbonus si applica agli interventi effettuati dai seguenti soggetti o categorie:

  • condomini, con riferimento agli interventi su edifici composti da due a quattro unità immobiliari distintamente accatastate, anche se posseduti da un unico proprietario;
  • persone fisiche al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arti e professioni su un massimo di due unità immobiliari, fermo restando il riconoscimento delle detrazioni per gli interventi effettuati sulle parti comuni dell’edificio;
  • istituti autonomi case popolari (IACP) comunque denominati ed enti aventi le stesse finalità sociali, per interventi realizzati su immobili, di loro proprietà. Oppure gestiti per conto dei comuni, adibiti a edilizia residenziale pubblica;
  • cooperative di abitazione a proprietà indivisa per interventi realizzati su immobili dalle stesse posseduti e assegnati in godimento ai propri soci;
  • organizzazioni non lucrative di utilità sociale;
  • associazioni sportive dilettantistiche.

Per gli interventi di installazione di dispositivi di ricarica di veicoli elettrici agevolati tramite Superbonus sono validi i seguenti limiti di spesa:

  • euro 2.000 per gli edifici unifamiliari o per le unità immobiliari situate all’interno di edifici plurifamiliari;
  • euro 1.500 per gli edifici plurifamiliari o i condomìni che installino un numero massimo di otto colonnine;
  • euro 1.200 per gli edifici plurifamiliari o i condomìni che installino un numero superiore a otto colonnine.

L’agevolazione si intende riferita a una sola colonnina di ricarica per unità immobiliare.