Emergenza Coronavirus. Nuove Linee Guida per i Trasporti Pubblici

Emergenza Coronavirus. Nuove Linee Guida per i Trasporti Pubblici

Pubblicate le nuove Linee Guida per i Trasporti Pubblici, che sostituendo l’allegato 15 del DPCM 2 marzo 2021, aggiornano le prescrizioni che vettori e passeggeri sono tenute a rispettare per il contenimento dell’epidemia da Covid-19.

In vista dell’entrata in vigore dell’obbligo di green pass su diversi mezzi di trasporto, previsto, a partire da domani 1° settembre, dal Decreto Legge 6 agosto 2021 n.111, sono state pubblicate sul sito internet del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibile le nuove linee guida per i Trasporti Pubblici.

Le nuove linee guida, che sostituiscono l’allegato 15 del DPCM 2 marzo 2021, sono articolate in disposizioni di sistema, indicazioni valide per tutti i trasporti pubblici e in specifiche prescrizioni per le diverse tipologie di trasporto pubblico.

Tra le principali innovazioni introdotte o recepite dal nuovo documento si segnalano:

  • L’obbligo di green pass dal 1° settembre fino al 31 dicembre 2021 per i passeggeri di: aerei adibiti a servizi commerciali di trasporto persone; navi e traghetti adibiti a servizi di trasporto interregionale, ad esclusione di quelli impiegati nei collegamenti dello stretto di Messina; treni di lunga percorrenza, intercity, intercity notte e ad alta velocità; autobus adibiti a servizi di trasporto persone, su un percorso che collega più di due Regioni, aventi orari, itinerari, frequenze e prezzi prestabiliti; autobus adibiti a servizi di noleggio con conducente, ad esclusione di quelli impiegati nei servizi aggiuntivi di trasporto pubblico;
  • L’obbligo per i passeggeri di utilizzare mascherine chirurgiche o dispositivi individuali di protezione di livello superiore;
  • L’attenuazione della natura prescrittiva del distanziamento interpersonale di un metro tra i passeggeri;
  • La previsione di un coefficiente di riempimento massimo dei mezzi di Trasporto Pubblico Locale dell’80%, nelle zone Bianche e Gialle;
  • La previsione di un coefficiente di riempimento massimo delle navi e dei traghetti adibiti al trasporto interregionale di persone dell’80%, rispetto alla capienza massima prevista;
  • La previsione di un coefficiente di riempimento massimo dei treni a lunga percorrenza dell’80%, rispetto alla capienza massima prevista;
  • La previsione di un coefficiente di riempimento massimo dei bus di trasporto commerciale interregionale (più di 2 Regioni) e dei bus turistici dell’80%, rispetto alla capienza massima prevista;
  • La non applicazione del distanziamento minimo tra passeggeri qualora sia richiesta la preventiva prenotazione, anche per la scelta del posto a bordo, tra le persone che vivono nella stessa unità abitativa, nonché tra congiunti e persone che intrattengono rapporti interpersonali stabili. (per esempio: coniuge, parenti e affini in linea retta e collaterale non conviventi, ma con stabile frequentazione; persone, non legate da vincolo di parentela, di affinità o di coniugio, che condividono abitualmente gli stessi luoghi);
  • Limiti articolati per i diversi mezzi del trasporto funiviario;
  • Prescrizioni specifiche per i servizi di taxi e NCC di navigazione.

Fonte Confcommercio

Scadenze “Rottamazione-ter”

Scadenze “Rottamazione-ter”

L’Agenzia delle Entrate–Riscossione, con un Comunicato stampa del 27 agosto 2021, ricorda che il 31 agosto 2021 scade il termine per il pagamento della rata della “Rottamazione-ter” originariamente prevista per maggio 2020.

Come noto, il termine per il versamento è stato fissato dalla legge di conversione del Decreto Sostegni-bis (Legge n. 106/2021) che ha concesso ai contribuenti la facoltà di effettuare i pagamenti delle rate scadute nel 2020 tra i mesi di luglio e ottobre 2021, mantenendo i benefici della definizione agevolata.

Per ogni scadenza è prevista la possibilità di effettuare il pagamento avvalendosi anche dei 5 giorni di tolleranza aggiuntivi concessi dalla legge. In caso di pagamenti oltre i termini previsti o per importi parziali, verranno meno i benefici della definizione agevolata e i versamenti già effettuati saranno considerati a titolo di acconto sulle somme dovute.

Per effettuare il pagamento dovranno essere utilizzati i bollettini contenuti nella “Comunicazione delle somme dovute” già in possesso dei contribuenti, riferiti all’originaria scadenza di maggio 2020. Chi non ne è più in possesso può richiederne una copia direttamente sul sito www.agenziaentrateriscossione.gov.it, nelle pagine dedicate ai provvedimenti di “Rottamazione-ter” e “Saldo e stralcio”, senza necessità di pin e password, e riceverla via email insieme ai relativi bollettini.

Come e dove pagare

È possibile pagare presso la propria banca, agli sportelli bancomat (ATM) abilitati ai servizi di pagamento Cbill, con il proprio internet banking, agli uffici postali, nei tabaccai aderenti a Banca 5 SpA e tramite i circuiti Sisal e Lottomatica, sul portale www.agenziaentrateriscossione.gov.it e con l’App Equiclick tramite la piattaforma PagoPa.

Si può pagare anche direttamente agli sportelli ma esclusivamente su appuntamento da prenotare sul sito nella sezione “Trova lo sportello e prenota”.

Infine, è possibile effettuare il versamento mediante compensazione con i crediti commerciali non prescritti, certi, liquidi ed esigibili (c.d. crediti certificati) maturati per somministrazioni, forniture, appalti e servizi nei confronti della Pubblica Amministrazione.

Informazioni e servizi on-line

Chi è in possesso delle credenziali per accedere all’area riservata del sito (CIE, Spid, credenziali rilasciate dall’Agenzia delle entrate, credenziali Inps e CNS) può scaricare direttamente il documento e contestualmente procedere al pagamento con il servizio Paga-online.

Inoltre, se non si intende effettuare l’intero versamento di quanto dovuto, si può utilizzare il servizio “Conti tu” che permette di selezionare solo alcune delle cartelle e avvisi che si vogliono effettivamente pagare in forma agevolata tra quelli contenuti nella “Comunicazione”, ricalcolare l’importo e stampare i nuovi bollettini.

Infine, il comunicato precisa che sul sito di Agenzia Riscossione è possibile anche utilizzare il servizio che consente di verificare la presenza, tra gli importi da pagare in definizione agevolata, di carichi potenzialmente annullabili in base ai requisiti di legge fissati dal decreto Sostegni (D.L. n. 41/2021) per lo “stralcio-debiti”.

Fipe-Confcommercio: “accelerare su green pass e vaccini”

Fipe-Confcommercio: “accelerare su green pass e vaccini”

FIPE-Confcommercio non si sottrae al dibattito in corso sulla vaccinazione nei luoghi di lavoro e sull’estensione dell’utilizzo del green pass, registrando con preoccupazione, da una parte, il ritardo nel cambiamento delle regole che disciplinano il livello del rischio sanitario nelle zone del Paese e, dall’altra, l’imminente ripartenza di tutte le attività e l’impatto che questa avrà sulla curva dei contagi. L’organizzazione comparativamente più rappresentativa dei Pubblici esercizi italiani avanza tuttavia una richiesta come priorità ineludibile: la fine della stagione delle misure restrittive a carico delle imprese.

Dopo 18 mesi di pandemia, 2 mesi di lockdown totale, nove mesi di campagna vaccinale e un lunghissimo periodo di limitazioni alle attività in diversi comparti (alcuni dei quali, come le discoteche, non ancora operativi), sarebbe incomprensibile e irragionevole, nel caso del probabile peggioramento del quadro sanitario, riportare indietro le lancette dell’orologio, riproponendo le solite limitazioni alle solite imprese, in primis proprio ai pubblici esercizi.

Dal momento che i livelli di rischio vengono misurati su ospedalizzazioni e ricoveri in terapia intensiva e una volta conclamato scientificamente che il vaccino riduce ospedalizzazioni e ricoveri in terapia intensiva, appare evidente dove si colloca la necessità e l’urgenza di agire per tutelare il bene comune, nel rispetto della libertà e della tutela della privacy delle persone, ma senza che questo travolga comunità e sistema economico.

“In questo nuovo quadro – sottolinea il presidente, Lino Stoppani – non sarebbe civile ipotizzare un solo ulteriore giorno di limitazioni delle attività dei pubblici esercizi. Il nostro settore ha già pagato un prezzo altissimo nei mesi delle chiusure e delle zone “colorate”; proprio negli ultimi mesi, poi, abbiamo riaperto dando un contributo decisivo all’utilizzo e all’implementazione del green pass, sostenendo con forza la stessa campagna di vaccinazione. Oggi se tanti cittadini, tra cui 4 milioni di over 50, scelgono ancora di non vaccinarsi, il peso di questa scelta non può gravare sulle spalle delle attività economiche già provate da una lunghissima crisi. Si parla oggi di obbligatorietà, estensione del green pass, nuovi provvedimenti: noi diciamo che servono scelte rapide, coraggiose ed eque; rapide perché i rischi sanitari permangono, coraggiose, perché il green pass sia esteso anche ad altri ambiti, ed eque perché non devono impattare su chi, persone e imprese, ha già responsabilmente fatto la propria parte”.

Fonte Fipe-Confcommercio

Bonus rottamazione TV. Credito d’imposta per il venditore

Bonus rottamazione TV. Credito d’imposta per il venditore

Con la Risoluzione n. 55/E del 23 agosto 2021, l’Agenzia delle Entrate ha istituito il codice tributo per fruire del credito d’imposta spettante in relazione agli sconti praticati dai rivenditori in favore degli utenti finali per l’acquisto di nuovo apparecchio televisivo (cosiddetto “Bonus rottamazione TV”), in linea con i nuovi standard di ricezione dei programmi (segnale Dvb-t con Mpeg4).

Come noto, il contributo – istituito dall’articolo 1, comma 614, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 (Legge di Bilancio 2021) – viene riconosciuto sotto forma di sconto praticato dal venditore dell’apparecchio sul relativo prezzo di vendita ed è pari al 20% del prezzo, con un limite massimo di 100 euro.

Al riguardo, con Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, del 5 luglio 2021, sono state approvate le modalità operative e le procedure per l’attuazione delle suddette disposizioni.

In particolare, ai fini dell’applicazione dello sconto, il venditore trasmette alla Direzione Generale per i Servizi di Comunicazione elettronica, di radiodiffusione e postali del Ministero dello Sviluppo Economico, una apposita comunicazione telematica, avvalendosi del servizio telematico messo a disposizione dall’Agenzia delle Entrate; il servizio telematico comunica al venditore, mediante rilascio di apposita attestazione, la disponibilità dello sconto richiesto oppure l’impossibilità di applicarlo.

Il venditore recupera lo sconto praticato all’utente finale mediante un credito d’imposta, utilizzabile esclusivamente in compensazione a decorrere dal secondo giorno lavorativo successivo alla ricezione della predetta attestazione. A tal fine, il modello F24 è presentato, esclusivamente, attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate, pena il rifiuto dell’operazione di versamento.

Nel citato Decreto del 5 luglio 2021, viene, inoltre, precisato che il credito d’imposta è utilizzabile dal venditore in compensazione in misura non superiore all’ammontare complessivo degli sconti indicati nelle attestazioni.

Tanto premesso, con la Risoluzione in esame, per consentire l’utilizzo in compensazione del credito d’imposta in oggetto, è stato istituito il seguente codice tributo:

  • “6927” denominato “BONUS TV ROTTAMAZIONE – credito d’imposta per il recupero degli sconti praticati dai rivenditori agli utenti finali per l’acquisto di nuovo apparecchio televisivo – D.M. del 5 luglio 2021”.

In sede di compilazione del modello di pagamento F24, ai fini dell’utilizzo in compensazione del credito d’imposta, il suddetto codice tributo è esposto nella sezione “Erario”, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a credito compensati”.

Fonte Confcommercio

Regione Calabria. Sostegno alle imprese femminili

Regione Calabria. Sostegno alle imprese femminili

La Regione Calabria ha pubblicato in pre-informazione un bando che mira alla creazione e lo sviluppo di imprese femminili che abbiano come caratteristica l’innovazione, al fine di promuovere la creatività e la valorizzazione del capitale umano femminile.

La finalità è quella di incentivare l’adozione e l’utilizzazione di nuove tecnologie nelle piccole imprese per favorire l’introduzione di innovazione nei processi produttivi e nell’erogazione di servizi al fine di incrementarne la produttività.

Gli investimenti ammissibili ricomprendono le seguenti aree:

Innovazione di processo/prodotto/servizio, ovvero la realizzazione di metodi innovativi di produzione o di distribuzione, attraverso l’utilizzo di tecniche e/o attrezzature innovative nel contesto produttivo regionale;

Innovazione organizzativa, intesa come utilizzo di metodi innovativi nella gestione delle risorse umane con ricadute positive in termini di conciliazione tempi di vita/tempi di lavoro, oppure innovazione organizzativa tramite di nuovi metodi che hanno lo scopo di aumentare le prestazioni dell’impresa, migliorandone la produttività e/o riducendone i costi di gestione;

Innovazione di marketing, ovvero l’implementazione di nuove metodologie di marketing che comportino significativi cambiamenti nella promozione dei prodotti o nelle politiche di prezzo, con esclusione delle spese di pubblicità. Perché possa essere considerata innovativa, la metodologia di marketing deve essere innovativa nel contesto produttivo regionale;

Eco – innovazione, ovvero investimenti volti a favorire l’ottimizzazione delle performance ambientali aziendali attraverso la riduzione significativa degli impatti delle attività produttive sia a livello di processo sia di prodotto;

Safety‐innovazione, ovvero investimenti volti a garantire i migliori livelli di sicurezza nei luoghi di lavoro e di responsabilità sociale dell’impresa.

Possono beneficiare della misura le Piccole imprese femminili non ancora costituite al momento della presentazione della domanda.

Gli aiuti sono concessi nella forma di contributo in conto capitale e coprono fino all’80% delle spese ammissibili. L’importo massimo di aiuto concedibile è pari a € 400.000.

Per maggiori informazioni potete contattare i nostri uffici.