Assegno temporaneo figli minori. Proroga domande con effetto retroattivo

Assegno temporaneo figli minori. Proroga domande con effetto retroattivo

Si segnala il differimento – dal 30.9.2021 al 31.10.2021 – del termine per la presentazione delle domande di assegno temporaneo per i figli minori, con corresponsione delle mensilità arretrate dal mese di luglio 2021.

Si ricorda, infatti, che la scadenza ultima per la trasmissione delle domande è fissata al 31.12.2021; tuttavia, in caso di trasmissione della richiesta successivamente al 31.10.2021, l’assegno è erogato con decorrenza dal mese di presentazione della domanda.

Qui di seguito i requisiti e i criteri di chi può accedere a tale misura.

Beneficiari

Nuclei familiari, che non hanno diritto all’assegno per il nucleo familiare (di cui al D.L. n. 69/1988, art. 2), con figli minori di 18 anni, inclusi i figli minori adottati e in affido preadottivo.

Requisiti

  • essere cittadino italiano o di uno Stato membro dell’Unione europea, o suo familiare, titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, ovvero essere cittadino di uno Stato non appartenente all’Unione europea in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o del permesso di soggiorno per motivi di lavoro o di ricerca di durata almeno semestrale;
  • essere soggetto al pagamento dell’imposta sul reddito in Italia;
  • essere residente e domiciliato in Italia con i figli a carico sino al compimento del diciottesimo anno d’età;
  • essere residente in Italia da almeno due anni, anche non continuativi, ovvero essere titolare di un contratto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato di durata almeno semestrale;
  • essere in possesso di un indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) in corso di validità, calcolato secondo la tabella di cui all’art. 2 del D.L. n. 79/2021.

Misura dell’assegno temporaneo

L’importo mensile dell’assegno temporaneo è parametrato in base ai livelli di ISEE e al numero di figli.

Importo mensile assegno temporaneo _ importo massimo e minimo

Livelli di ISEE

Importo mensile per ciascun figlio *

 

Nuclei fino a due figli minori

Nuclei con almeno tre figli minori

Fino a € 7.000,00

€ 167,50

€ 217,80

Da € 39.900,01 a € 50.000,00

€ 30,00

€ 40,00

Da € 50.000,01

€ 0,00

€ 0,00

* per ogni figlio disabile, ciascun importo è maggiorato di € 50


Presentazione delle domande

La domanda, da inoltrarsi una sola volta per ciascun figlio, può essere avanzata tramite i seguenti canali:

  • portale web, se si è in possesso di PIN, SPID di livello 2 o superiore, di una Carta di identità elettronica 3.0 (CIE), o di una Carta Nazionale dei Servizi (CNS);
  • contact center integrato, chiamando il numero verde 803.164 (da rete fissa) o il numero 06 164.164 (da rete mobile);
  • istituti di patronato.

La procedura telematica per la presentazione delle domande sarà resa disponibile dal prossimo 1 luglio 2021, con termine ultimo di trasmissione delle richieste entro il 31 dicembre 2021.

Per le domande presentate entro il 30 settembre 2021, saranno corrisposte le mensilità arretrate a partire dal mese di luglio 2021. Successivamente al 30 settembre 2021, la decorrenza della misura corrisponderà al mese di presentazione della domanda.

In caso di percezione del reddito di cittadinanza, al momento della presentazione della domanda di assegno temporaneo, l’Istituto corrisponde d’ufficio l’assegno temporaneo, fino a concorrenza dell’importo mensile dell’assegno spettante.

Compatibilità dell’assegno temporaneo

L’assegno risulta compatibile con:

  • il reddito di cittadinanza;
  • la fruizione di altre misure in denaro, a favore dei figli a carico, erogate dalle Regioni, Province autonome di Trento e di Bolzano e dagli Enti locali.

Nelle more dell’attuazione della Legge sull’assegno unico e universale (Legge n. 46/2021), è ammessa la compatibilità con:

  • l’assegno ai nuclei familiari con almeno tre figli minori (di cui all’art. 65 della L. n. 448/1998);
  • l’assegno di natalità (di cui all’art. 1, c. 125, della L. n. 190/2014, all’art. 23-quater, c. 1 e 2, del D.L. n. 119/2018, e all’art. 1, c. 340, della L. n. 160/2019);
  • il premio alla nascita (di cui all’art. 1, c. 353, della L. n. 232/2016);
  • il fondo di sostegno alla natalità (di cui all’art. 1, c. 348 e 349, della L. n. 232/2016);
  • le detrazioni fiscali (di cui all’art. 12, c. 1, lett. c), e 1-bis, del TUIR);
  • gli assegni familiari previsti dal testo unico delle norme concernenti gli assegni familiari (di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797 (coltivatori diretti, coloni e mezzadri, piccoli coltivatori diretti, pensionati di queste Gestioni ed i pensionati delle Gestioni speciali lavoratori autonomi).

Resta esclusa la compatibilità con l’assegno al nucleo familiare, di cui all’art. 2 del D.L. n. 69/1988.

Per avere maggiori informazioni contatta il nostro Patronato.

Confcommercio e Tim insieme per l’innovazione digitale

Confcommercio e Tim insieme per l’innovazione digitale

Un accordo a tre per promuovere una maggiore digitalizzazione delle imprese, fattore decisivo per favorire la crescita digitale del Paese, e sviluppare nuove opportunità di business grazie all’utilizzo delle nuove tecnologie.

Lo hanno siglato Confcommercio, EDI, il Digital Innovation Hub di Confcommercio, e Tim. Prevede iniziative di formazione che Tim svilupperà attraverso ‘Operazione Risorgimento Digitale’, alleanza di istituzioni e imprese promossa dall’azienda per favorire appunto la diffusione della cultura digitale nel Paese.

La fase pilota sarà avviata entro l’anno e prevede, oltre a iniziative di formazione degli imprenditori, lo sviluppo di attività di ascolto, consulenza strategico-finanziaria, progettazione finanziata. Verranno altresì organizzati eventi sul tema della trasformazione digitale che saranno fruibili anche on demand attraverso la piattaforma EDI.

Nell’intesa ci sono anche:

  • l’organizzazione di incontri tra imprese su particolari temi legati al digitale, per comprendere le esigenze dell’imprenditore e identificare e proporre le migliori soluzioni;
  • il supporto di EDI Confcommercio alle imprese nel reperire le risorse finanziarie necessarie ad affrontare la nuova sfida digitale;
  • lo sviluppo di progetti per favorire il processo di trasformazione digitale nei settori di rappresentanza di Confcommercio che possano beneficiare di finanziamenti europei, anche nell’ambito delle attività che saranno promosse dai Poli Europei di innovazione digitale.

Confcommercio Cosenza è Sportello EDI. Scopri quali sono i servizi per la digitalizzazione della tua impresa.

Avviso pubblico ristori agenzie di viaggio e tour operator

Avviso pubblico ristori agenzie di viaggio e tour operator

È stata pubblicata oggi sul sito web del Ministero del Turismo la comunicazione che riporta il testo dell’Avviso pubblico riguardante l’assegnazione e l’erogazione di contributi, pari a 32 milioni di euro previsti dall’articolo 3, comma 2, lettera a) del Decreto Ministeriale del 24 agosto 2021, destinati al ristoro di Agenzie di viaggio e Tour Operator che non hanno presentato istanza di contributo ai sensi dell’articolo 4 del decreto dirigenziale del 15 settembre 2020 – avviso pubblico, ai sensi del decreto ministeriale del 12 Agosto 2020 n. 403. 

Pertanto l’Avviso pubblico riguarda esclusivamente la ripartizione dei contributi di cui ai commi da 1 a 8 dell’articolo 3 del Decreto Ministeriale 24 agosto, per 32 milioni di Euro, destinati ad agenzie di viaggi e tour operator costituiti entro il 28 febbraio 2020 i quali esercitino tali attività, con l’attribuzione dei codici ATECO 79.1, 79.11 e 79.12 , anche in maniera non primaria o prevalente, e che siano in grado di dimostrare, in maniera univoca, le perdite di fatturato e corrispettivi riferibili alle predette attività.

Convenzione North Star. Termoscanner con lettore Green Pass

Convenzione North Star. Termoscanner con lettore Green Pass

Una nuova convenzione per le imprese associate a Confcommercio Cosenza.

In vista dell’entrata in vigore dell’obbligo di Green Pass per i lavoratori sui luoghi di lavoro, North Star offre una soluzione innovativa per il controllo della carta verde ad un prezzo convenzionato.

Si tratta di un termoscanner con lettore green pass integrato che automatizza gli ingressi senza il bisogno di risorse umane interamente dedicate al controllo.

Esibendo la tessera Confcommercio sarà possibile ottenere uno sconto pari quasi al 35% per l’acquisto, l’installazione e la configurazione del sistema di rilevazione degli ingressi.

Per saperne di più consulta la nostra AREA RISERVATA o contatta i nostri uffici.

Chiarimenti esonero dal versamento del saldo IRAP 2019

Chiarimenti esonero dal versamento del saldo IRAP 2019

Con la Risoluzione n. 58 del 28 settembre 2021, l’Agenzia delle Entrate ha fornito alcuni chiarimenti in merito all’applicazione della disposizione di cui all’articolo 24 del cosiddetto decreto “Rilancio”, che ha abolito il versamento del saldo Irap relativo al periodo d’imposta 2019 e della prima rata (pari al 40% ovvero al 50% per i soggetti che applicano gli Isa) dell’acconto dell’IRAP dovuto per il periodo d’imposta 2020.

In particolare, con riferimento al saldo IRAP 2019, nel caso di esonero dal versamento disposto dal predetto articolo, l’Agenzia ha chiarito in quale dichiarazione annuale il beneficio in questione deve essere indicato, gli effetti dell’omissione e come regolarizzare l’eventuale errore commesso.

Innanzitutto, richiamando la propria Circolare n. 25 del 2020, l’Agenzia ricorda che, con specifico riferimento all’indicazione delle somme non versate nel prospetto relativo agli aiuti di Stato della dichiarazione IRAP, i contribuenti che fruiscono dell’esonero dal versamento del saldo IRAP 2019 (ai sensi del citato articolo 24), sono tenuti a compilare nel modello IRAP 2020 la sezione XVIII del quadro IS, avendo cura di indicare:

  • nella casella «Tipo aiuto», il codice 1;
  • nella colonna 1 «Codice aiuto», il codice 999;
  • nella colonna 3 «Quadro», il quadro IR;
  • nelle successive colonne 4 «Tipo norma», 5 «Anno», 6 «Numero» e 7 «Articolo», rispettivamente, «1», «2020», «34», «24»;
  • nella colonna 26 «Tipologia costi», il codice 20;
  • nella colonna 29 «Importo aiuto spettante», l’importo del saldo IRAP relativo all’anno 2019 non versato per effetto dell’applicazione dell’art. 24 del DL Rilancio.

A tale riguardo, viene precisato che, in linea con le istruzioni al modello, l’esposizione in dichiarazione dei dati relativi agli aiuti di Stato e/o agli aiuti de minimis, sono necessari ai fini della registrazione degli stessi da parte dell’Agenzia delle entrate nel Registro nazionale degli aiuti di Stato, previsto dall’art. 52 della L.n. 234 del 2012.

Ciò premesso, ad avviso dell’Amministrazione finanziaria, nel caso di mancata compilazione del quadro IS nella dichiarazione IRAP relativa al periodo d’imposta 2019, tale omissione può essere regolarizzata mediante la presentazione di una dichiarazione integrativa, versando per l’errore commesso la sanzione di cui all’articolo 8, comma 1, del D.Lgs. n. 471 del 1997, definibile mediante l’istituto del ravvedimento operoso di cui all’articolo 13 del D.Lgs. n. 472 del 1997.