Esonero contributivo lavoratori autonomi e professionisti – precisazioni

Esonero contributivo lavoratori autonomi e professionisti – precisazioni

Con il messaggio n.3216/2021, l’Inps ha fornito delle precisazioni in merito al pagamento delle indennità di maternità/paternità e di congedo parentale, nonché dell’indennità di malattia e degenza ospedaliera, in favore dei lavoratori autonomi e professionisti potenziali beneficiari dell’esonero contributivo di cui alla Legge di bilancio 2021 (L. n.178/2020, art.1, commi da 20 a 22-bis).

Lavoratrici e lavoratori autonomi – pagamento delle indennità di maternità/paternità

Per gli iscritti alla Gestione speciale autonoma degli esercenti attività commerciali, qualora il richiedente le prestazioni di maternità/paternità risulti in possesso dei requisiti per la fruizione dell’esonero contributivo, e abbia presentato la domanda di accesso a tale beneficio, l’Istituto provvede a corrispondere in modalità provvisoria la prestazione di maternità/paternità, a fronte di una dichiarazione di responsabilità in cui il lavoratore affermi di aver chiesto l’esonero.

A completamento delle verifiche, in caso di mancato riconoscimento dell’esonero contributivo, il beneficiario dell’indennità di maternità/paternità o di congedo parentale dovrà provvedere alla restituzione delle somme indebitamente corrisposte.

Lavoratrici e ai lavoratori iscritti alla Gestione Separata – pagamento delle indennità di maternità/paternità, di congedo parentale e di malattia e degenza ospedaliera

Per gli iscritti alla Gestione Separata, che si trovino nelle condizioni per il godimento dell’esonero in parola, e abbia già presentato la relativa domanda, l’Istituto procede con la liquidazione provvisoria delle indennità, salvo successivo controllo sull’esito positivo della richiesta di accesso al beneficio e dietro dichiarazione di responsabilità con cui il richiedente attesti di avere chiesto l’esonero contributivo.

Tuttavia, qualora nei 12 mesi precedenti il periodo indennizzabile il requisito contributivo sia raggiunto a prescindere dall’esonero contributivo, la maternità/paternità e il congedo parentale sono gestiti con le modalità consuete. Mentre, per la malattia e degenza ospedaliera è comunque necessario attendere l’esito istruttorio della richiesta di esonero, ai fini della verifica del numero definitivo delle mensilità accreditate e della definizione dell’importo da corrispondere al lavoratore.

È prevista la restituzione delle somme fruite a titolo di prestazione di maternità/paternità, di congedo parentale, di malattia e di degenza ospedaliera, in caso di esito negativo della richiesta di esonero.

Per maggiori dettagli, si rinvia al Messaggio INPS n.3216 del 24.9.2021.

Fonte Confcommercio

Credito d’imposta sanificazione e acquisto di dispositivi di protezione da Covid-19

Credito d’imposta sanificazione e acquisto di dispositivi di protezione da Covid-19

Dal 4 ottobre e sino al 4 novembre 2021, è possibile presentare la domanda per accedere al credito d’imposta per la sanificazione e l’acquisto dei dispositivi di protezione introdotto dal decreto “Sostegni-bis” (articolo 32 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73.

Lo rende noto l’Agenzia delle Entrate con comunicato stampa del 4 ottobre 2021, rimandando per le regole, le istruzioni e il modello da utilizzare per presentare domanda, al provvedimento direttoriale del 15 luglio 2021.

Come noto, la disposizione ha introdotto un credito d’imposta, pari al 30% delle spese sostenute nei mesi di giugno, luglio e agosto 2021, per la sanificazione degli ambienti e degli strumenti utilizzati, nonché per l’acquisto di dispositivi di protezione individuale e di altri dispositivi atti a garantire la salute dei lavoratori e degli utenti comprese le spese per i tamponi per il Covid-19, fino a un massimo di 60.000 euro per ciascun beneficiario, nel limite complessivo di 200 milioni di euro per il 2021.

I beneficiari del credito d’imposta sono gli esercenti attività d’impresa, arti e professioni, gli enti non commerciali – compresi gli enti del Terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti – e le strutture ricettive extra-alberghiere a carattere non imprenditoriale.

Per accedere al beneficio, è necessario comunicare all’Agenzia l’ammontare delle spese ammissibili sostenute nei tre mesi agevolabili, utilizzando il modello presente sul sito delle Entrate.

La comunicazione può essere trasmessa direttamente dal contribuente oppure da un intermediario, fino al 4 novembre 2021, mediante:

  • i canali telematici dell’Agenzia delle entrate, nel rispetto dei requisiti definiti dalle specifiche tecniche;
  • uno specifico servizio web, disponibile nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate.

Nello stesso periodo è possibile presentare:

  • una nuova comunicazione che sostituisce integralmente quella già trasmessa;
  • la rinuncia integrale al credito d’imposta precedentemente comunicato.

Entro 5 giorni l’Amministrazione rilascerà una ricevuta che attesta la presa in carico della comunicazione o, altrimenti, lo scarto, con l’indicazione delle relative motivazioni.

Nel comunicato stampa viene infine, specificato che il credito d’imposta può essere utilizzato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di sostenimento della spesa oppure in compensazione, tramite modello F24 da presentare esclusivamente online mediante i servizi telematici dell’Agenzia.

Al termine del periodo di presentazione delle comunicazioni, sulla base delle richieste pervenute, l’Agenzia determinerà e renderà nota, con uno specifico provvedimento da emanare entro il 12 novembre 2021, la quota percentuale dei crediti effettivamente fruibili, in rapporto alle risorse disponibili.

Fonte Confcommercio

Assegno temporaneo figli minori. Proroga domande con effetto retroattivo

Assegno temporaneo figli minori. Proroga domande con effetto retroattivo

Si segnala il differimento – dal 30.9.2021 al 31.10.2021 – del termine per la presentazione delle domande di assegno temporaneo per i figli minori, con corresponsione delle mensilità arretrate dal mese di luglio 2021.

Si ricorda, infatti, che la scadenza ultima per la trasmissione delle domande è fissata al 31.12.2021; tuttavia, in caso di trasmissione della richiesta successivamente al 31.10.2021, l’assegno è erogato con decorrenza dal mese di presentazione della domanda.

Qui di seguito i requisiti e i criteri di chi può accedere a tale misura.

Beneficiari

Nuclei familiari, che non hanno diritto all’assegno per il nucleo familiare (di cui al D.L. n. 69/1988, art. 2), con figli minori di 18 anni, inclusi i figli minori adottati e in affido preadottivo.

Requisiti

  • essere cittadino italiano o di uno Stato membro dell’Unione europea, o suo familiare, titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, ovvero essere cittadino di uno Stato non appartenente all’Unione europea in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o del permesso di soggiorno per motivi di lavoro o di ricerca di durata almeno semestrale;
  • essere soggetto al pagamento dell’imposta sul reddito in Italia;
  • essere residente e domiciliato in Italia con i figli a carico sino al compimento del diciottesimo anno d’età;
  • essere residente in Italia da almeno due anni, anche non continuativi, ovvero essere titolare di un contratto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato di durata almeno semestrale;
  • essere in possesso di un indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) in corso di validità, calcolato secondo la tabella di cui all’art. 2 del D.L. n. 79/2021.

Misura dell’assegno temporaneo

L’importo mensile dell’assegno temporaneo è parametrato in base ai livelli di ISEE e al numero di figli.

Importo mensile assegno temporaneo _ importo massimo e minimo

Livelli di ISEE

Importo mensile per ciascun figlio *

 

Nuclei fino a due figli minori

Nuclei con almeno tre figli minori

Fino a € 7.000,00

€ 167,50

€ 217,80

Da € 39.900,01 a € 50.000,00

€ 30,00

€ 40,00

Da € 50.000,01

€ 0,00

€ 0,00

* per ogni figlio disabile, ciascun importo è maggiorato di € 50


Presentazione delle domande

La domanda, da inoltrarsi una sola volta per ciascun figlio, può essere avanzata tramite i seguenti canali:

  • portale web, se si è in possesso di PIN, SPID di livello 2 o superiore, di una Carta di identità elettronica 3.0 (CIE), o di una Carta Nazionale dei Servizi (CNS);
  • contact center integrato, chiamando il numero verde 803.164 (da rete fissa) o il numero 06 164.164 (da rete mobile);
  • istituti di patronato.

La procedura telematica per la presentazione delle domande sarà resa disponibile dal prossimo 1 luglio 2021, con termine ultimo di trasmissione delle richieste entro il 31 dicembre 2021.

Per le domande presentate entro il 30 settembre 2021, saranno corrisposte le mensilità arretrate a partire dal mese di luglio 2021. Successivamente al 30 settembre 2021, la decorrenza della misura corrisponderà al mese di presentazione della domanda.

In caso di percezione del reddito di cittadinanza, al momento della presentazione della domanda di assegno temporaneo, l’Istituto corrisponde d’ufficio l’assegno temporaneo, fino a concorrenza dell’importo mensile dell’assegno spettante.

Compatibilità dell’assegno temporaneo

L’assegno risulta compatibile con:

  • il reddito di cittadinanza;
  • la fruizione di altre misure in denaro, a favore dei figli a carico, erogate dalle Regioni, Province autonome di Trento e di Bolzano e dagli Enti locali.

Nelle more dell’attuazione della Legge sull’assegno unico e universale (Legge n. 46/2021), è ammessa la compatibilità con:

  • l’assegno ai nuclei familiari con almeno tre figli minori (di cui all’art. 65 della L. n. 448/1998);
  • l’assegno di natalità (di cui all’art. 1, c. 125, della L. n. 190/2014, all’art. 23-quater, c. 1 e 2, del D.L. n. 119/2018, e all’art. 1, c. 340, della L. n. 160/2019);
  • il premio alla nascita (di cui all’art. 1, c. 353, della L. n. 232/2016);
  • il fondo di sostegno alla natalità (di cui all’art. 1, c. 348 e 349, della L. n. 232/2016);
  • le detrazioni fiscali (di cui all’art. 12, c. 1, lett. c), e 1-bis, del TUIR);
  • gli assegni familiari previsti dal testo unico delle norme concernenti gli assegni familiari (di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797 (coltivatori diretti, coloni e mezzadri, piccoli coltivatori diretti, pensionati di queste Gestioni ed i pensionati delle Gestioni speciali lavoratori autonomi).

Resta esclusa la compatibilità con l’assegno al nucleo familiare, di cui all’art. 2 del D.L. n. 69/1988.

Per avere maggiori informazioni contatta il nostro Patronato.

Confcommercio e Tim insieme per l’innovazione digitale

Confcommercio e Tim insieme per l’innovazione digitale

Un accordo a tre per promuovere una maggiore digitalizzazione delle imprese, fattore decisivo per favorire la crescita digitale del Paese, e sviluppare nuove opportunità di business grazie all’utilizzo delle nuove tecnologie.

Lo hanno siglato Confcommercio, EDI, il Digital Innovation Hub di Confcommercio, e Tim. Prevede iniziative di formazione che Tim svilupperà attraverso ‘Operazione Risorgimento Digitale’, alleanza di istituzioni e imprese promossa dall’azienda per favorire appunto la diffusione della cultura digitale nel Paese.

La fase pilota sarà avviata entro l’anno e prevede, oltre a iniziative di formazione degli imprenditori, lo sviluppo di attività di ascolto, consulenza strategico-finanziaria, progettazione finanziata. Verranno altresì organizzati eventi sul tema della trasformazione digitale che saranno fruibili anche on demand attraverso la piattaforma EDI.

Nell’intesa ci sono anche:

  • l’organizzazione di incontri tra imprese su particolari temi legati al digitale, per comprendere le esigenze dell’imprenditore e identificare e proporre le migliori soluzioni;
  • il supporto di EDI Confcommercio alle imprese nel reperire le risorse finanziarie necessarie ad affrontare la nuova sfida digitale;
  • lo sviluppo di progetti per favorire il processo di trasformazione digitale nei settori di rappresentanza di Confcommercio che possano beneficiare di finanziamenti europei, anche nell’ambito delle attività che saranno promosse dai Poli Europei di innovazione digitale.

Confcommercio Cosenza è Sportello EDI. Scopri quali sono i servizi per la digitalizzazione della tua impresa.

Avviso pubblico ristori agenzie di viaggio e tour operator

Avviso pubblico ristori agenzie di viaggio e tour operator

È stata pubblicata oggi sul sito web del Ministero del Turismo la comunicazione che riporta il testo dell’Avviso pubblico riguardante l’assegnazione e l’erogazione di contributi, pari a 32 milioni di euro previsti dall’articolo 3, comma 2, lettera a) del Decreto Ministeriale del 24 agosto 2021, destinati al ristoro di Agenzie di viaggio e Tour Operator che non hanno presentato istanza di contributo ai sensi dell’articolo 4 del decreto dirigenziale del 15 settembre 2020 – avviso pubblico, ai sensi del decreto ministeriale del 12 Agosto 2020 n. 403. 

Pertanto l’Avviso pubblico riguarda esclusivamente la ripartizione dei contributi di cui ai commi da 1 a 8 dell’articolo 3 del Decreto Ministeriale 24 agosto, per 32 milioni di Euro, destinati ad agenzie di viaggi e tour operator costituiti entro il 28 febbraio 2020 i quali esercitino tali attività, con l’attribuzione dei codici ATECO 79.1, 79.11 e 79.12 , anche in maniera non primaria o prevalente, e che siano in grado di dimostrare, in maniera univoca, le perdite di fatturato e corrispettivi riferibili alle predette attività.