Contributi a fondo perduto per ristoranti, bar, piscine e catering

Contributi a fondo perduto per ristoranti, bar, piscine e catering

L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato le istruzioni per richiedere gli aiuti destinati ad alcuni settori in difficoltà previsti dal decreto Sostegni bis. Dal 22 novembre si aprono le domande.

Sono pronti i modelli e le istruzioni per richiedere contributi a fondo perduto destinati dal decreto “Sostegni bis” per ristoranti, bar, piscine, attività di catering e di organizzazione di cerimonie. Secondo il provvedimento dell’Agenzia delle Entrate dal 22 novembre 2022, fino al 6 dicembre 2022 sarà possibile inviare le domande dall’area riservata del portale “Fatture e corrispettivi”.

Gli aiuti sono riservati alle imprese che hanno registrato nel 2021 una riduzione dei ricavi di almeno il 40% rispetto al 2019. Possono richiedere l’agevolazione le attività con i seguenti codici Ateco: 2007: 56.10, 56.30, 93.11.2, 56.21, 96.09.05.

Per l’agevolazione sono stati previsti 40 milioni di euro per il 2022, che saranno ripartiti secondo le modalità fissata dal decreto interministeriale del 19 agosto 2022. Il 70% delle risorse finanziarie verrà diviso in egual misura tra tutti i beneficiari, il 20% andrà alle imprese con ricavi superiori a 400mila euro e il restante 10% a quelle con ricavi superiori a 1 milione di euro.

Che cos’è

Il decreto Sostegni bis (Dl n. 73/2021) ha previsto un contributo a fondo perduto per ristoranti, bar e altri settori in difficoltà. Il bonus può essere richiesto dalle imprese che operano in alcuni settori in difficoltà per colpa della crisi economica. I soggetti beneficiari e l’ammontare del contributo sono stati decisi nel D.M. del 30 dicembre 2021 dal Ministero dello Sviluppo economico insieme a quello dell’Economia e delle finanze, così come modificato dal D.M. MISE-MEF 19 agosto 2022 (pubblicato in Gazzetta ufficiale il 27 ottobre 2022).

Con il Provvedimento del 18 novembre 2022, l’Agenzia delle Entrate ha definito le modalità e i termini di presentazione delle istanze. Le domande potranno essere inoltrate a partire dal 22 novembre 2022 fino al 6 dicembre 2022, dall’area riservata del portale “Fatture e corrispettivi”.

A chi spetta

Le imprese che possono beneficiare del contributo devono esercitare come attività prevalente una di quelle individuate dai seguenti codici Ateco 2007:

  • 56.10 – ristoranti e attività di ristorazione mobile;
  • 56.30 – bar e altri esercizi simili senza cucina;
  • 56.21 – catering per eventi;
  • 96.09.05 – organizzazione di feste e cerimonie;
  • 93.11.2 – gestione di piscine.

Le imprese in possesso dei codici Ateco ammissibili all’agevolazione devono inoltre possedere i seguenti requisiti:

  • risultare regolarmente iscritte ed attive nel Registro delle imprese;
  • avere sede legale o operativa sul territorio italiano;
  • non essere in liquidazione volontaria o sottoposte a procedure concorsuali con finalità liquidatorie;
  • non essere imprese già in difficoltà al 31 dicembre 2019, ad eccezione delle micro imprese e piccole imprese che rispettino il punto precedente e che non abbiano ricevuto aiuti per il salvataggio o la ristrutturazione.

Sono escluse dalle agevolazioni le imprese destinatarie di sanzioni interdittive.

Devono inoltre aver registrato nel 2021 una riduzione dei ricavi di almeno il 40% rispetto al 2019. Invece, per le imprese costituite nel 2020 la riduzione del 40% si calcola prendendo l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del 2021 e paragonandolo all’ammontare medio mensile dei mesi del 2020 successivi a quello di apertura della partita Iva.

Di seguito la tabella riepilogativa dei campi delle dichiarazioni dei redditi ai quali far riferimento:

MODELLO DICHIARATIVO RICAVI/COMPENSI REGIME PUNTAMENTI
Redditi persone fisiche Ricavi Contabilità ordinaria RS1 16
Contabilità semplificata RG2, col. 2
Compensi   RE2, col. 2
Ricavi/Compensi Regime L. 190/2014 da LM22 a LM27, col. 3
Ricavi/Compensi Regime D.L. n.98/2011 LM2
Redditi società di persone Ricavi Contabilità ordinaria RS1 16
Contabilità semplificata RG2, col. 2
Compensi   RE2
Redditi società di capitali Ricavi   RS107, col. 2
Redditi Enti non commerciali ed equiparati Ricavi Contabilità ordinaria RS1 11
Contabilità semplificata RG2, col. 7
Regime forfettario art. 145 TUIR RG4, col. 2
Contabilità pubblica RC1
Compensi   RE2

Fonte: Agenzia delle Entrate

Come richiedere il contributo

Le richieste dovranno essere inoltrate, esclusivamente per via telematica, sul sito dell’Agenzia delle Entrate, nell’area riservata “Fatture e corrispettivi”. L’istanza può essere trasmessa dal beneficiario o da un intermediario, con delega di consultazione del Cassetto fiscale del richiedente. Il richiedente potrà inoltre conferire una specifica delega per la sola trasmissione telematica della domanda ad un intermediario.

Presentata la domanda, l’Agenzia rilascerà una ricevuta che ne attesta la presa in carico, disponibile nella sezione “Servizi – Consultazioni e ricerca – Ricerca ricevute”. Nei casi in cui l’istanza è trasmessa da un intermediario, sarà inviata, al richiedente che lo ha delegato, una comunicazione mediante posta elettronica certificata (PEC) con l’informazione che è stata trasmessa.

Successivamente alla ripartizione proporzionale delle risorse finanziarie stanziate, l’emissione del contributo verrà comunicata all’interno del portale “Fatture e Corrispettivi” nella sezione “Contributi a fondo perduto – Consultazione esito”.

In caso di errori nella compilazione sarà possibile presentare una nuova istanza in sostituzione di quella precedente. È anche possibile presentare una rinuncia alla domanda, da intendersi come rinuncia totale del contributo. Anche in questo caso può essere presentata da un intermediario.

Autocertificazione antimafia

Nel caso in cui dovesse essere riconosciuto un contributo superiore a 150mila euro, nell’area riservata dell’Agenzia delle Entrate sarà comunicato solo l’importo spettante. Per l’erogazione il richiedente dovrà trasmettere all’Agenzia, anche mediante un intermediario, un’apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, relativa alla dichiarazione antimafia, con l’indicazione dei codici fiscali dei soggetti da sottoporre a verifica, o la dichiarazione che certifica l’iscrizione negli elenchi dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa.

Il modello di autocertificazione di regolarità antimafia sarà pubblicato successivamente sempre sul sito dell’Agenzia e dovrà essere firmato digitalmente dal richiedente e inviato tramite posta elettronica certificata (PEC) all’indirizzo cop.Cagliari@pce.agenziaentrate.it entro il 16 gennaio 2023.

Come sono ripartiti i fondi

Le risorse messe a disposizione sono pari a 40 milioni di euro e saranno ripartite in questo modo:

  • il 70% è diviso in parti uguali tra tutti i beneficiari;
  • il 20% è ripartito tra le imprese beneficiarie che nel 2019 presentano un ammontare di ricavi superiore a 400mila euro;
  • il restante 10% va alle imprese con un ammontare di ricavi superiore a 1 milione di euro.

L’agevolazione è riconosciuta ai sensi e nel rispetto del regime “de minimis” e nei limiti della capienza residua del massimale di aiuto che si applica al beneficiario rispetto agli aiuti la cui registrazione nel Registro nazionale degli aiuti di Stato (RNA) è avvenuta o avverrà tra il 2022 e il 2024.

L’ammontare del contributo sarà quindi pari al minore tra l’importo determinato a seguito della ripartizione e l’importo residuo di aiuti ancora fruibili, determinato sulla base dell’ammontare degli aiuti di Stato in regime “de minimis” indicato nell’istanza.

Erogazione e controlli

A seconda del contenuto dell’istanza, l’Agenzia delle Entrate determinerà l’ammontare del contributo, che sarà erogato con accredito sul conto corrente bancario o postale.

Prima di effettuare l’accredito l’Agenzia effettuerà dei controlli con i dati presenti in Anagrafe tributaria. In caso di anomalie o incoerenze l’istanza verrà scartata. Sarà anche verificato che il conto corrente sul quale erogare il bonifico, identificato dal relativo codice IBAN, sia intestato o cointestato al soggetto richiedente, attraverso un servizio realizzato da PagoPa S.p.A.

Per maggiori informazioni può contattare i nostri uffici!

Al via i contributi per guide e accompagnatori turistici

Al via i contributi per guide e accompagnatori turistici

Da oggi 18 novembre 2022 e fino al 30 novembre 2022 sarà possibile presentare la domanda per l’assegnazione del contributo destinato alle guide turistiche e accompagnatori turistici.

Il Ministero del Turismo ha pubblicato, sul proprio sito web istituzionale, la comunicazione che riporta:

  • Il link da cui alla piattaforma dedicata alla presentazione delle domande;
  • l’indirizzo mail assistenza_guideaccompagnatori@ministeroturismo.gov.ital quale potranno essere inviate richieste di assistenza;
  • il testo del Manuale beneficiario per la presentazione delle domande per l’assegnazione del contributo.

Ricordiamo che le risorse stanziate per la misura in analisi sono pari a 2 milioni di euro, l’Avviso pubblico indica, all’articolo 2, i beneficiari del contributo, che sono soggetti non risultati assegnatari dei contributi di cui ai decreti n. 440 del 2 ottobre 2020 e n. sg/243 del 24 agosto 2021 ricadenti in una delle seguenti categorie:

  • le guide turistiche e gli accompagnatori turistici titolari di partita IVA che esercitano attività prevalente alla data di pubblicazione del decreto del Ministro del Turismo di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze del 21 settembre 2022, prot. n. 12069, identificata dal codice ATECO 79.90.20;
  • le guide turistiche e gli accompagnatori turistici titolari di partita IVA, con i codici ATECOFIN 2004 – 63302, ATECOFIN 1993 – 6330A, ATECOFIN 1993 – 6330B, quale attività prevalente come rilevabile dal modello AA7/AA9 all’Agenzia delle Entrate ai sensi dell’Art.35 del D.P.R. n.633/72;
  • le società di qualsiasi natura giuridica, le associazioni, le cooperative e i consorzi titolari di partita IVA relativa a una delle attività identificate dai codici ATECO e ATECOFIN di cui sopra.

Si precisa inoltre, al comma 2 dello stesso articolo, che i soggetti di cui sopra, alla data del 27/10/2022, devono:

  • avere la residenza (o il domicilio fiscale) in Italia;
  • essere titolari di partita IVA attiva relativa a una delle attività identificate dai codici sopra indicati;
  • essere in possesso del patentino di abilitazione allo svolgimento della professione di guida turistica o di accompagnatore turistico, da allegare all’istanza;
  • essere in regola con gli adempimenti in materia assicurativa, fiscale e contributiva;
  • essere in regola con l’obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa all’ultimo anno di imposta;
  • non essere stati condannati con sentenza passata in giudicato o non essere stati destinatari di decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’articolo 444 c.p.p., per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale;
  • non aver superato, alla data di presentazione della domanda di agevolazione, il massimale pertinente previsto in regime de minimis dal Regolamento (UE) n. 1407/2013, a norma degli articoli 5 e 6, nell’esercizio finanziario in corso e nei due esercizi finanziari precedenti.

Per maggiori informazioni è possibile contattare i nostri uffici.

Approvato il bilancio previsionale 2023 di Confcommercio Cosenza

Approvato il bilancio previsionale 2023 di Confcommercio Cosenza

L’Assemblea dei soci di Confcommercio Cosenza riunita oggi ha approvato all’unanimità il Bilancio previsionale per il 2023 predisposto dalla Giunta e dal Consiglio riunitisi lo scorso 02 novembre.

Nel corso dell’Assemblea è stato poi presentato e approvato il Budget Sociale 2023. Cinque le linee progettuali che definiscono le strategie d’azione dell’associazione per il prossimo anno:

Sviluppo rete associativa e relazioni con gli associati

  • Incremento e diversificazione dei servizi
  • Rafforzamento relazioni sul territorio
  • Nuove strategie di comunicazione digitale
  • Manager e imprenditori verso il futuro

Il Presidente Klaus Algieri ha espresso soddisfazione per i nuovi obiettivi e ha dichiarato che: “Nel 2023 continueremo la nostra attività con la professionalità di sempre e metteremo in campo iniziative concrete per dare servizi innovativi alle imprese associate. Formazione continua e digitalizzazione saranno i capisaldi della nostra azione”.

Nell’illustrare il Budget Sociale 2023 il Direttore Maria Santagada ha dichiarato: “i progetti che contiamo di realizzare ci consentiranno di migliorare la qualità dei servizi che offriamo ogni giorno e la soddisfazione dei nostri associati”.

Allestire la vetrina per le festività e occasioni commerciali

Allestire la vetrina per le festività e occasioni commerciali

Il sito Le Bussole si arricchisce di una serie di articoli ed esempi pratici sull’allestimento delle vetrine durante l’anno, seguendo il calendario delle varie festività/occasioni commerciali, che riteniamo possano essere fonte di ispirazione per imprenditori associati o associabili.

Gli articoli, che saranno pubblicati nel corso dell’anno tra gli approfondimenti delle Bussole, sono realizzati con il contributo di Cristina Pisani, consulente esperta di vetrine e Visual Merchandising e autrice di manuali per gli operatori commerciali. Cristina Pisani collabora con l’Università di Parma e lo IED di Torino e con alcune Associazioni Territoriali in qualità di docente e formatrice in Comunicazione Visiva e VM.

E’ già online l’articolo Prima di allestire una vetrina – istruzioni per l’uso, propedeutico a qualunque allestimento festivo, riportante anche il calendario minimo delle modifiche di una vetrina (che sarà seguito per le pubblicazioni degli articoli) e, soprattutto, l’articolo Come allestire le vetrine per il prossimo Natale. Infatti, considerata l’importanza del Natale sui risultati economici di un negozio, abbiamo deciso di iniziare subito il calendario delle pubblicazioni, invece che seguire l’anno solare. Sempre sul Natale, inoltre, sarà pubblicato a giorni un approfondimento relativo all’allestimento e gestione degli spazi interni del negozio.

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Come-allestire-le-vetrine-per-il-prossimo-Natale 

Esonero contributivo lavoratrici madri che rientrano a lavoro nel 2022

Esonero contributivo lavoratrici madri che rientrano a lavoro nel 2022

L’INPS, nel messaggio n. 4042 del 9 novembre 2022, ha chiarito alcuni importanti aspetti operativi riguardanti la gestione dell’esonero contributivo – introdotto in via sperimentale dall’art. 1, c. 137, Legge di bilancio 2022 – in favore delle lavoratrici madri che rientrano dal periodo di maternità.

L’Inps aveva già precisato che se la lavoratrice fruisce dell’astensione facoltativa (congedo parentale facoltativo) al termine del periodo di congedo obbligatorio, la misura può comunque trovare applicazione dalla data di rientro effettivo al lavoro della lavoratrice. Inoltre, l’esonero contributivo in esame spetta anche al rientro della lavoratrice dal periodo di interdizione post partum esteso di cui all’articolo 17 del Testo unico sulla maternità.

Ad integrazione delle istruzioni già fornite, l’Istituto chiarisce che anche le possibili cause che posticipino il rientro effettivo al lavoro (quali, a titolo esemplificativo, ferie, malattia, permessi retribuiti), determinano lo slittamento in avanti del giorno di decorrenza dell’esonero. Devono essere però soddisfatte due condizioni:

  1. il rientro effettivo al lavoro deve verificarsi tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2022;
  2. deve esserci continuatività tra il congedo obbligatorio di maternità (anche se seguito da un periodo di congedo facoltativo) e i periodi di assenza (per congedo facoltativo, ferie, permessi, malattia).

Riportiamo nella tabella che segue uno dei tre esempi utilizzati dall’Inps per chiarire tali aspetti:

Termine congedo obbligatorio

Rientro effettivo al lavoro

Fruizione del congedo parentale

Fruizione ferie

Decorrenza esonero

18 luglio 2022

19 luglio 2022

dall’8 agosto al 7 settembre 2022

dall’8 al 14 settembre 2022

dal 19 luglio 2022 al 18 luglio 2023

In tema di imponibile, l’Inps precisa che l’esonero dovrà essere calcolato dalla data di effettivo rientro, e di conseguenza gli eventuali periodi di ferie, permessi o altri tipi di congedo, fruiti senza soluzione di continuità rispetto al congedo obbligatorio (quindi prima del rientro effettivo) non sono oggetto di esonero: il relativo imponibile non comporta il diritto all’agevolazione.

Inoltre, l’Istituto afferma che lo sgravio in questione è cumulabile – oltre che con altre agevolazioni che insistono sulla contribuzione dovuta dal datore di lavoro – anche con l’esonero sulla quota IVS prevista per il 2022 dall’art. 1, comma 121, Legge di Bilancio 2022, incrementato dallo 0,8 per cento al 2 per cento dall’art. 20, c. 1 del Decreto Aiuti bis per i periodi di paga 1° luglio – 31 dicembre 2022.

L’Inps affronta infine il tema della portabilità dell’esonero laddove la lavoratrice sia rientrata nel posto di lavoro a seguito dell’astensione per maternità e successivamente sia cambiato il datore di lavoro, prevedendo varie ipotesi:

  • se il precedente rapporto incentivato e il nuovo non dovessero essere continuativi (ad esempio, dimissioni e nuova assunzione; scadenza di un contratto a termine e nuova assunzione), l’esonero non potrà essere riconosciuto;
  • se il precedente rapporto incentivato e il nuovo dovessero essere continuativi (ad esempio, trasferimento d’azienda; cessione di contratto), l’esonero verrà applicato poiché si tratterebbe della prosecuzione dello stesso rapporto di lavoro;
  • nel caso in cui, invece, la lavoratrice non dovesse rientrare affatto sul posto di lavoro l’esonero potrà essere riconosciuto presso il nuovo datore di lavoro che assume la lavoratrice a partire dal primo rientro effettivo dall’astensione.