FIPE e Intesa Sanpaolo. Prodotti dedicati alle imprese associate

FIPE e Intesa Sanpaolo. Prodotti dedicati alle imprese associate

La pandemia ha reso ancora più urgente il tema dell’accesso al credito, in particolare per le piccole e medie imprese. Partendo da queste premesse la Fipe ha definito un accordo di collaborazione con Intesa Sanpaolo articolato in quattro linee di intervento:

1. Finanziamenti per le esigenze di liquidità e strumenti dedicati al settore

2. Sostegno per la nuova imprenditoria e l’imprenditoria femminile

3. Agevolazioni per le famiglie degli associati

4. Servizi non finanziari

L’offerta si rivolge alle imprese della ristorazione e più in generale dei pubblici esercizi associate a Confcommercio Cosenza.

Per ulteriore elemento di approfondimento potete consultare la nostra AREA RISERVATA o contattare i nostri uffici.

Nuove linee guida per le riaperture ristorazione e stabilimenti balneari

Nuove linee guida per le riaperture ristorazione e stabilimenti balneari

La Conferenza delle Regioni e delle Province autonome ha approvato le “linee guida per la ripresa delle attività economiche e sociali”, disciplinanti, tra l’altro, le misure di prevenzione relative ai settori della ristorazione, dei ricevimenti conseguenti alle cerimonie e degli stabilimenti balneari.

Tra le novità di maggior rilievo per la ristorazione:

  • obbligo di adottare misure volte a evitare assembramenti al di fuori del locale e delle sue pertinenze;
  • in merito alla disposizione dei tavoli, si prevede la necessità di assicurare il mantenimento di almeno 1 metro di separazione tra i clienti di tavoli diversi negli ambienti al chiuso, estendibile ad almeno 2 metri in base allo scenario epidemiologico di rischio, e di almeno 1 metro di separazione negli ambienti all’aperto, a eccezione delle persone che in base alle disposizioni vigenti non siano soggette al distanziamento interpersonale. Tali distanze possono essere ridotte solo con barriere fisiche di separazione. Contrariamente a quanto diffuso nelle scorse settimane dagli organi di stampa, rimane, quindi, confermata la misura minima di distanziamento di 1 metro, estendibile a 2 metri solo nel caso in cui nel territorio in cui viene prestata l’attività imprenditoriale si verifichi un aggravamento della situazione pandemica;
  • per la consumazione al banco, e in generale per gli esercizi che non dispongono di posti a sedere, viene confermato l’obbligo di assicurare il mantenimento della distanza interpersonale di almeno 1 metro tra i clienti, suscettibile di essere esteso anche in questo caso a 2 metri in base allo scenario epidemiologico di rischio e a eccezione delle persone non sottoposte a obblighi di distanziamento (tale aspetto afferisce alla responsabilità individuale);
  • obbligo di mantenere aperte – salvo i casi in cui le condizioni metereologiche o altre situazioni di necessità non lo consentano – porte, finestre e vetrate al fine di favorire il ricambio d’aria naturale negli ambienti interni;
  • viene meno la previsione circa la possibilità di mettere a disposizione dei clienti riviste, quotidiani e materiale informativo (che invece veniva espressamente prevista nelle precedenti linee guida);
  • viene confermata la disposizione volta a favorire la consultazione online del menù tramite soluzioni digitali;
  • la necessità, per quel che riguarda i ricevimenti conseguenti alle cerimonie, che nei guardaroba gli indumenti e gli oggetti personali siano riposti in appositi sacchetti porta abiti.

Per gli stabilimenti balneari, si riduce da 1,5 metri a 1 metro la misura del distanziamento tra le attrezzature di spiaggia.

Ogni ulteriore approfondimento è disponibile nella nostra AREA RISERVATA.

Fonte Fipe-Confcommercio

Proroga della sospensione delle attività di riscossione e notifica cartelle

Proroga della sospensione delle attività di riscossione e notifica cartelle

Con il comunicato stampa del 30 aprile, il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha reso noto che è in corso di redazione il provvedimento con cui sarà differito, al 31 maggio 2021, il termine di sospensione delle attività di riscossione.

Si ricorda che la sospensione è stata introdotta dall’art. 68 del Decreto Cura Italia, con effetto a decorrere dall’8 marzo 2020 e, a seguito delle modifiche introdotte dall’art. 4 del Decreto “Sostegni, fino al 30 aprile 2021.

Pertanto, alla luce del comunicato stampa del MEF, fino al 31 maggio 2021, saranno sospesi tutti i versamenti derivanti dalle cartelle di pagamento, dagli avvisi di addebito e dagli avvisi di accertamento esecutivi affidati all’Agente della riscossione, nonché l’invio di nuove cartelle e la possibilità, per l’Agenzia delle Entrate-Riscossione, di avviare procedure cautelari o esecutive di riscossione (quali fermi amministrativi, ipoteche e pignoramenti).

Per effetto della nuova proroga, restano sospese, altresì, le verifiche di inadempienza che le pubbliche amministrazioni e le società a prevalente partecipazione pubblica devono effettuare – ai sensi dell’art. 48 bis del d.P.R.  n. 602 del 1973 – prima di disporre pagamenti di importo superiore a 5 mila euro.

Fonte Confcommercio

Chiarimenti su integrazioni salariali previste nel Decreto Sostegni

Chiarimenti su integrazioni salariali previste nel Decreto Sostegni

L’INPS, con la circolare n. 72 del 29 aprile 2021, ha chiarito diversi aspetti relativi ai nuovi trattamenti di integrazione salariale introdotti dal DL “Sostegni”.

In particolare l’Inps ha chiarito che i datori di lavoro che hanno già fatto richiesta di accesso alle integrazioni salariali ai sensi del dl 41/2021 con decorrenza 1 aprile e vogliano includere anche i giorni 29,30 e 31 marzo, possono farlo inviando una domanda integrativa. Tale istanza deve riguardare gli stessi lavoratori coinvolti dal trattamento nella domanda originaria.

Pertanto, i datori di lavoro che hanno già trasmesso domanda di accesso alle prestazioni con causale “COVID 19 DL 41/21” per periodi decorrenti dal 1° aprile 2021, possono inviare una domanda integrativa di trattamenti di CIGO, ASO e CIGD, con la medesima causale e per gli stessi lavoratori, per il periodo dal 29 al 31 marzo 2021.

Tale istanza deve essere presentata entro il 31 maggio 2021 così come è previsto per i trattamenti decorrenti dal 1 aprile (si ricorda infatti che le domande di accesso ai trattamenti di cassa integrazione devono essere inoltrate all’INPS, a pena di decadenza, entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell’attività lavorativa).

Inoltre, l’Inps precisa che fermi restando i limiti di durata massima previsti dal DL Sostegni(DL 41/2021) si potrà accedere agli ammortizzatori a decorrere dall’inizio della settimana in cui si colloca il 1 aprile e quindi con decorrenza 29 marzo.

Per quanto riguarda invece la sottoscrizione dell’accordo sindacale finalizzato all’attivazione della Cassa integrazione in deroga per le aziende con più di 5 dipendenti si precisa che, in caso di domande di nuovi periodi di CIG in deroga, che di fatto prorogano lo stato di crisi emergenziale dell’azienda, anche non in continuità rispetto a precedenti sospensioni per COVID 19, non è necessaria la definizione di un nuovo accordo inerente al periodo oggetto della domanda.

Il predetto accordo resta, invece, obbligatorio per i datori di lavoro che occupano più di 5 addetti, qualora non abbiano mai fatto ricorso ai trattamenti di cassa integrazione in deroga con causale COVID 19.

Inoltre, le domande di cassa integrazione in deroga devono essere trasmesse esclusivamente con riferimento alle singole unità produttive, ad eccezione delle aziende plurilocalizzate che hanno chiesto di accedere al flusso semplificato (cfr. il messaggio n. 2328/2020). Per i periodi successivi al 1° gennaio 2021, in caso di nuova individuazione dell’unità produttiva di riferimento su cui far confluire le domande accorpate, la scelta di tale unità produttiva è irreversibile per i periodi successivi.

Infine si ricorda che in caso di pagamento diretto da parte dell’INPS, il datore di lavoro è tenuto a inviare tutti i dati necessari per il pagamento o per il saldo dell’integrazione salariale entro la fine del mese successivo a quello in cui è collocato il periodo di integrazione salariale ovvero entro 30 giorni dalla notifica della PEC contenente l’autorizzazione, qualora questo termine sia più favorevole all’azienda.

Trascorsi inutilmente tali termini, il pagamento della prestazione e gli oneri a essa connessi rimangono a carico del datore di lavoro inadempiente.

Per ulteriori elementi di dettaglio si rinvia alla circolare Inps disponibile nella nostra AREA RISERVATA.

Fonte Confcommercio

Webinar su Commercio estero e internazionalizzazione

Webinar su Commercio estero e internazionalizzazione

Confcommercio Cosenza organizza un seminario online per illustrare le opportunità rappresentate dall’internazionalizzazione per le imprese associate che vogliono affacciarsi su nuovi mercati internazionali.

L’incontro si terrà mercoledì 5 maggio alle ore 15:30 in diretta Facebook, Youtube e verrà trasmessa anche sul nostro sito.

Il webinar si rivolge agli imprenditori della provincia di Cosenza, interessati ad avviare, o che già hanno avviato, attività di import/export con la finalità di illustrare le prospettive di sviluppo e i servizi offerti dalla convenzione stipulata con l’Associazione Italiana Commercio Estero (AICE).

Interverrà David Doninotti, Segretario Generale, AICE.

L’AICE si occupa della promozione per l’internazionalizzazione e offre servizi per il commercio estero. Rappresenta e tutela gli interessi delle imprese italiane che svolgono attività di commercio con l’estero (import, export, ecc.) e servizi connessi a tali attività (trasporti internazionali, servizi bancari e finanziari, ecc).

Al termine dell’incontro è prevista una fase di dibattito durante la quale gli interessati potranno approfondire le modalità di accesso alle agevolazioni e porre domande.

Registrati al webinar al seguente link: https://forms.gle/yR9vorrWBPEjj2fM8

Per ulteriori informazioni potete contattare i nostri uffici.