Certificazioni ambientali per aziende e professionisti

Certificazioni ambientali per aziende e professionisti

Le certificazioni ambientali sono strumenti volontari che attestano l’impegno di un’azienda o di un professionista verso la sostenibilità ambientale.

Ottenere una certificazione può portare numerosi vantaggi, tra cui:

  • Miglioramento dell’immagine aziendale: dimostra l’impegno dell’azienda nella tutela dell’ambiente, rafforzando la sua reputazione e la sua credibilità sul mercato.
  • Riduzione dei costi: l’implementazione di un sistema di gestione ambientale può portare a un uso più efficiente delle risorse e a una riduzione dei costi di produzione.
  • Migliore accesso ai mercati: molte aziende e pubbliche amministrazioni richiedono ai propri fornitori di essere in possesso di una certificazione ambientale.
  • Maggiore fidelizzazione dei clienti: i consumatori sono sempre più attenti all’impatto ambientale dei prodotti e dei servizi che acquistano, e sono disposti a premiare le aziende che si impegnano per la sostenibilità.

Quali sono le principali certificazioni ambientali?

Esistono diverse tipologie di certificazioni ambientali, tra le più note troviamo:

  • ISO 14001: standard internazionale per i sistemi di gestione ambientale.
  • EMAS: Eco-Management and Audit Scheme, un sistema di gestione ambientale volontario dell’Unione Europea.
  • Ecolabel: marchio di qualità ecologica istituito dall’Unione Europea.
  • Certificazione dell’impronta ambientale: si concentra sull’immissione di CO2 e sul consumo idrico, oltre che sull’impatto che un determinato prodotto o servizio ha sull’ambiente nel suo intero ciclo di vita.

Chi può richiedere le certificazioni ambientali?

Le certificazioni ambientali possono essere richieste da tutti i tipi di organizzazioni, sia pubbliche che private, che desiderano dimostrare il proprio impegno verso la sostenibilità ambientale.

Come ottenere una certificazione ambientale?

Per ottenere una certificazione ambientale, è necessario seguire un iter che prevede diverse fasi:

  • Scegliere la certificazione: è importante scegliere la certificazione più adatta alle proprie esigenze e al proprio settore di attività.
  • Implementare un sistema di gestione ambientale: il sistema di gestione ambientale deve essere conforme ai requisiti della certificazione scelta.
  • Sottoporsi a un audit: un organismo di certificazione indipendente verificherà la conformità del sistema di gestione ambientale ai requisiti della certificazione.
  • Ottenere la certificazione: se l’audit ha avuto esito positivo, l’organismo di certificazione rilascerà la certificazione.

Quanto costa una certificazione ambientale?

Il costo di una certificazione ambientale varia in base a diversi fattori, tra cui le dimensioni dell’azienda, il settore di attività e la complessità del sistema di gestione ambientale.

Conclusioni

Le certificazioni ambientali sono un importante strumento per le aziende che desiderano migliorare le proprie prestazioni ambientali, aumentare la propria competitività sul mercato e costruire un futuro più sostenibile.

Oltre alle informazioni sopracitate, Confcommercio offre diverse iniziative per aiutare le imprese nel percorso di transizione ecologica, tra cui:

  • Imprendigreen: un progetto che rilascia un marchio che attesta la sostenibilità dell’impresa.
  • Sentinelle del mare: un’iniziativa che coinvolge cittadini e turisti nel monitoraggio della biodiversità marina.

Per maggiori informazioni sulle certificazioni ambientali e sulle iniziative di Confcommercio, è possibile consultare i seguenti siti web:

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Comunità energetiche rinnovabili (CER) – nuova disciplina

Comunità energetiche rinnovabili (CER) – nuova disciplina

In vigore la nuova disciplina e il sistema di agevolazioni, pubblicato il 23 gennaio 2024, sul sito del Ministero della sicurezza energetica, il decreto sulle comunità energetiche rinnovabili (CER) che mira a stimolare la nascita e lo sviluppo di queste comunità sul territorio. Il provvedimento è in vigore dal 24 gennaio.

Entro i prossimi 30 giorni saranno approvate dal Ministero, previa verifica da parte di ARERA e su proposta del GSE, le regole operative che dovranno disciplinare le modalità e le tempistiche di riconoscimento degli incentivi. Il GSE, soggetto gestore della misura, metterà in esercizio i portali attraverso i quali sarà possibile presentare le richieste, entro 45 giorni dall’approvazione delle regole.

Il testo del provvedimento individua due strade per promuovere lo sviluppo nel Paese delle comunità energetiche rinnovabili: un contributo a fondo perduto fino al 40% dei costi ammissibili, finanziato dal PNRR e rivolto alle comunità i cui impianti sono realizzati nei comuni sotto i 5.000 abitanti che supporterà lo sviluppo di due gigawatt complessivi, e una tariffa incentivante sull’energia rinnovabile prodotta e condivisa per tutto il territorio nazionale.

I due benefici sono tra loro cumulabili. Attraverso il provvedimento sarà dunque favorito lo sviluppo di cinque gigawatt complessivi di impianti di produzione di energia rinnovabile.

Il GSE, inoltre, renderà disponibili sul proprio sito istituzionale (www.gse.it) documenti e guide informative, oltre a canali di supporto dedicati, per accompagnare gli utenti nella costituzione delle comunità energetiche rinnovabili e, in raccordo con il MASE, lancerà una campagna informativa per rendere consapevoli i consumatori dei benefici legati al nuovo meccanismo.

Sarà presto online sul sito del GSE un simulatore per la valutazione energetica ed economica delle iniziative, mentre è già disponibile la mappa interattiva delle cabine primarie su territorio nazionale. Dell’adozione del provvedimento sarà data notizia mediante pubblicazione di un avviso sulla Gazzetta Ufficiale.

Il provvedimento è suddiviso in quattro parti:

  • il Titolo I (Finalità, ambito di applicazione e definizioni) (articoli 1 e 2), nel perseguire gli obiettivi di decarbonizzazione al 2030, disciplina le modalità di incentivazione per sostenere l’energia elettrica prodotta da impianti a fonti rinnovabili inseriti in configurazioni di autoconsumo per la condivisione dell’energia rinnovabile e definisce criteri e modalità per la concessione dei contributi previsti dalla Missione 2, Componente 2, Investimento 1.2 (Promozione rinnovabili per le comunità energetiche e l’autoconsumo) del PNRR;
  • il Titolo II (Incentivi per la condivisione dell’energia) (articoli 3-6) reca disposizioni per la definizione degli incentivi sotto forma di tariffa incentivante sulla quota di energia condivisa per gli impianti a fonti rinnovabili inseriti in configurazioni di autoconsumo per la condivisione dell’energia rinnovabile e si applica fino al trentesimo giorno successivo alla data del raggiungimento di un contingente di potenza incentivata pari a 5 GW, e comunque non oltre il 31 dicembre 2027;
  • il Titolo III (Concessione dei benefici PNRR) (articoli 7-10) reca disposizioni per l’erogazione di contributi in conto capitale fino al 40% dei costi ammissibili per lo sviluppo delle comunità energetiche e delle configurazioni di autoconsumo collettivo nei comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti attraverso la realizzazione di impianti a fonti rinnovabili, anche abbinati a sistemi di accumulo di energia in attuazione della Missione 2, Componente 2, Investimento 1.2 (Promozione rinnovabili per le comunità energetiche e l’autoconsumo) del PNRR. Le disposizioni del Titolo III si applicano fino al 30 giugno 2026 per la realizzazione di una potenza complessiva pari almeno a 2 GW, ed una produzione indicativa di almeno 2.500 GWh/anno e nel limite delle risorse finanziarie attribuite a valere sul PNRR;
  • il Titolo IV (Disposizioni finali) (articoli 11-16) reca disposizioni in materia di: regole operative per l’accesso ai benefici, verifica preliminare di ammissibilità, monitoraggio e pubblicazione semestrale, da parte del GSE, di un bollettino informativo sulla diffusione delle configurazioni, individuazione di un soggetto indipendente a cui affidare la valutazione della misura (soggetto valutatore), partecipazione delle configurazioni di autoconsumo per la condivisione dell’energia rinnovabile (CACER) ubicate in stati membri dell’UE, o in stati terzi confinanti con l’Italia e con i quali la UE ha stipulato un accordo di libero scambio e disposizioni finali.

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Per approfondire:

DM MASE CER (Pubblicato il 23 gennaio 2024)

Nota di approfondimento CER 

FAQ su Comunità Energetiche Rinnovabili