Dalle ore 12:00 del 15 settembre 2022 fino al 28 ottobre 2022 alle ore 12:00 è possibile presentare la domanda di accesso, per l’anno 2021, al credito di imposta per gli esercenti che operano nella vendita al dettaglio di libri in esercizi specializzati con codice ATECO principale 47.61 (Commercio al dettaglio di libri nuovi in esercizi specializzati) o 47.79.1. (Commercio al dettaglio di libri di seconda mano).
Le domande possono essere presentate, in conformità al decreto interministeriale repertorio n. 215 del 24/4/2018, esclusivamente mediante il portale https://taxcredit.librari.beniculturali.it/sportello-domande/
Per accedere alla compilazione della domanda occorrerà registrarsi inserendo i dati relativi all’impresa esercente (ragione sociale e codice fiscale) e i campi relativi al legale rappresentante (nome, cognome, codice fiscale ed email). Al riguardo, nella comunicazione viene fatto presente che:
- alcuni dati riferiti all’esercente o ai punti vendita verranno confrontati con i sistemi informativi della Camera di Commercio e pertanto si consiglia di tenerli costantemente aggiornati;
- per l’anno in corso nella domanda dovrà essere specificata anche la dimensione dell’impresa (micro, piccola, media, grande);
- gli utenti che hanno presentato istanza o effettuato l’accesso al portale nell’anno precedente, devono comunque effettuare una nuova registrazione a partire dalla data suindicata.
Il beneficio è stabilito nella misura massima di 20.000 euro per gli esercenti di librerie che non risultano ricomprese in gruppi editoriali dagli stessi direttamente gestite e di 10.000 euro per gli altri esercenti.
Come noto, sono ammessi al beneficio gli esercenti:
- che abbiano sede legale nello Spazio Economico Europeo;
- che siano soggetti a tassazione in Italia per effetto della loro residenza fiscale, ovvero per la presenza di una stabile organizzazione in Italia, cui sia riconducibile l’attività commerciale cui sono correlati i benefici;
- che siano in possesso di classificazione ATECO principale 47.61 o 47.79.1, come risultante dal registro delle imprese;
- che abbiano sviluppato nel corso dell’esercizio finanziario precedente ricavi derivanti da cessione di libri, come disciplinata dall’articolo 74, comma 1, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, ovvero, nel caso di libri usati dall’articolo 36 del decreto legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito con modificazioni dalla legge 22 marzo 1995, n. 85, e successive modificazioni, pari ad almeno il 70% dei ricavi complessivamente dichiarati.
Si ricorda che il credito d’imposta è parametrizzato, con riferimento al singolo punto vendita e riferito alle seguenti voci:
- imposta municipale unica – IMU;
- tributo per i servizi indivisibili – TASI;
- tassa sui rifiuti – TARI;
- imposta sulla pubblicità;
- tassa per l’occupazione di suolo pubblico;
- spese per locazione, al netto IVA;
- spese per mutuo;
- contributi previdenziali e assistenziali per il personale dipendente.
ll credito di imposta è utilizzabile in compensazione presentando il modello di pagamento F24 esclusivamente attraverso i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate indicando il codice tributo 6894, istituito dall’Agenzia delle Entrate con Risoluzione n. 87/E del 2018.