Annullamento saldo e stralcio contributi

Annullamento saldo e stralcio contributi

L’Inps con la circolare n.86/2023 ha fornito le indicazioni per richiedere l’annullamento del saldo e stralcio contributi con il conseguente ripristino della posizione contributiva.

L’annullamento dei debiti contributivi, a seguito delle operazioni di saldo e stralcio dei debiti fino a 1.000 euro (previsto nel decreto-legge 199/2018 e dalla legge 197/2022) hanno comportato una riduzione della posizione contributiva ai fini pensionistici per gli iscritti alle Gestioni degli artigiani e dei commercianti, dei lavoratori autonomi agricoli, e ai committenti e professionisti iscritti alla Gestione separata dell’Inps.

La normativa in questione ha disposto l’annullamento automatico, alla data del 30 aprile 2023, dei singoli debiti affidati all’Agente della riscossione dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali, dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015, di importo residuo fino a mille euro.

Tra i debiti coperti dal saldo e stralcio rientrano anche quelli contributivi verso l’Inps. L’annullamento del debito e la contestuale decadenza dell’obbligo di versamento, incide in maniera negativa anche sul monte contributivo ai fini della pensione, visto che la posizione previdenziale risulta alimentata in funzione dell’effettivo versamento della contribuzione prevista per legge.

Visto che queste categorie di contribuenti sono escluse dall’applicazione del principio di automaticità delle prestazioni, la posizione assicurativa cresce in proporzione alla contribuzione versata: la norma introdotta dal decreto lavoro, quindi, interviene per evitare che questi possano essere danneggiati dall’annullamento automatico dei debiti contributivi.

Il decreto lavoro, all’articolo 23 bis, ha previsto per i contribuenti iscritti alle Gestioni:

  • Degli artigiani e dei commercianti
  • dei lavoratori autonomi agricoli
  • dei committenti e professionisti iscritti alla Gestione separata dell’INPS

la possibilità di ricalcolare i debiti annullati con l’obiettivo di tutelare le posizioni assicurative.

In questo modo tali soggetti potranno saldare i debiti stralciati in un’unica soluzione oppure in rate mensili da versare entro la scadenza del 31 dicembre.

Chi intende versare quanto dovuto per ripristinare la propria posizione previdenziale dovrà presentare un’apposita domanda all’Inps. Sarà possibile richiedere il riconteggio dei debiti stralciati se alla data dell’annullamento (24 ottobre 2018 e 30 aprile 2023) i debiti risultavano oggetto di:

  • rateizzazione concessa dall’agente della riscossione o definizione agevolata ancora in corso;
  • procedimento giudiziale teso ad accertare la fondatezza della pretesa dell’Istituto;
  • intimazione di pagamento o azioni esecutive dell’agente della riscossione.

L’Istituto, viste le due diverse misure di stralcio, ha predisposto due specifici modelli di domanda, tramite i quali i contribuenti potranno richiedere:

  1. dei debiti di importo residuo, fino a mille euro, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della il riconteggio dei debiti annullati ai sensi dell’articolo 4 del decreto-legge n. 119/2018, stralcio dei debiti di importo residuo, fino a mille euro, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2010;
  2. il riconteggio dei debiti annullati ai sensi dell’articolo 1, comma 222, della legge n. 197/2022, stralcio riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015.
  3. In fase di domanda gli interessati dovranno:
  4. indicare il numero della Cartella di pagamento/Avviso di Addebito oppure i periodi oggetto di annullamento per i quali è richiesto il riconteggio;
  5. selezionare la modalità di pagamento prescelta, in unica soluzione o a rate;
  6. impegnarsi a effettuare il versamento integrale della somma dovuta, a titolo di contributi e sanzioni civili, entro il 31 dicembre 2023;
  7. dichiarare (ipotesi limitata alla domanda di riconteggio dei debiti annullati ai sensi della legge n. 197/2022) l’importo eventualmente versato dal 1° gennaio 2023 fino alla data di annullamento del 30 aprile 2023.

La richiesta deve essere trasmessa entro il 10 novembre 2023.

Dopo che l’Istituto avrà accettato la richiesta, calcolato e comunicato l’importo dovuto dai contribuenti, questi dovranno procedere al pagamento entro il 31 dicembre 2023 in un’unica soluzione o in rate mensili di pari importo.

Per informazioni e presentazione della domanda vieni a trovarci presso i nostri uffici Confcommercio di via Metaponto a Corigliano Rossano oppure chiamaci allo 0983859021

“Rottamazione-ter” e “saldo e stralcio”: piccola proroga ma “occorre fare di più”

“Rottamazione-ter” e “saldo e stralcio”: piccola proroga ma “occorre fare di più”

Approvato al Senato un emendamento al dl fisco che sposta la scadenza dei pagamenti dal 30 novembre al 9 dicembre. Trenta giorni in più per pagare le cartelle sospese.

Le commissioni Finanze e Lavoro del Senato hanno approvato l’emendamento del governo al dl fisco che prevede la proroga dei pagamenti delle rate della “rottamazione ter” e del “saldo e stralcio” al 9 dicembre (di fatto entro il 14 dicembre grazie ai consueti cinque giorni di tolleranza). La norma contenuta attualmente nel decreto prevedeva che fosse considerato “tempestivo” il mancato pagamento se il saldo veniva effettuato “entro il 30 novembre”.

Le commissioni Finanze hanno inoltre approvato un emendamento che stabilisce l’estensione da 150 giorni a 180 del termine di pagamento delle cartelle notificate dal primo settembre al 31 dicembre 2021. Nel periodo vengono inoltre sospese tutte le attività della riscossione e non decorreranno neppure gli interessi moratori. Via libera anche a un allungamento di trenta giorni (da 150 a 180) dei tempi per saldare le cartelle sospese durante l’emergenza Covid che l’Agenzia delle entrate ha iniziato a inviare ai contribuenti nel settembre scorso.

Infine ci sarà più tempo, fino al 16 gennaio 2022, anche per pagare gli avvisi bonari in scadenza tra l’8 marzo e il 31 maggio 2020 che avrebbero dovuto essere fatti entro il 16 settembre 2020 o, in caso di pagamento rateale, entro il 16 dicembre 2020 ma la cui riscossione è stata sospesa per la pandemia.

Il commento di Confcommercio

“La breve proroga, dal 30 novembre al 9 dicembre 2021, delle procedure di definizione agevolata, ‘Rottamazione-ter’ e ‘Saldo e Stralcio’, approvata a tempo scaduto dalla Commissione Finanze del Senato, in sede di conversione in legge del decreto “Fisco-Lavoro”, non basta di certo ed occorre fare molto di più”. È il commento di Confcommercio, che sottolinea inoltre che “il versamento in unica soluzione di tutte le rate non versate in un lasso temporale eccessivamente breve non tiene affatto conto della perdurante crisi di liquidità che stanno ancora affrontando imprese e cittadini”. La Confederazione ritiene pertanto “indispensabile un differimento più incisivo che preveda, in alternativa al versamento in unica soluzione, la concessione di una ampia rateizzazione delle somme non versate. Ci aspettiamo che Governo e Parlamento intervengano in tal senso in sede di approvazione della legge di bilancio”.

Il turismo organizzato protesta: “sparita la proroga della cig Covid, settore allo stremo”

“Siamo allibiti per la sostanziale scomparsa della proroga Cig Covid a beneficio dei settori più colpiti dalla pandemia dal decreto Fisco-Lavoro”. Lo dicono in una nota congiunta Fto (Federazione Turismo Organizzato di Confcommercio), Aidit Federturismo Confindustria, Astoi Confindustria Viaggi, Assoviaggi Confesercenti, Fiavet Confcommercio e Maavi Conflavoro. ”Un eventuale problema di coperture finanziarie per la modifica tanto attesa dalle aziende del nostro comparto non giustifica l’insipienza e l’insensibilità della politica nei confronti del segmento dell’economia italiana più flagellato dalla pandemia, dopo ben venti mesi di blocco pressoché totale”, aggiungono le sigle.

”Evidenziamo con forza che si sta avallando con colpevole negligenza lo smantellamento di un settore cruciale come il turismo organizzato. Sorprende che il G20 di ottobre abbia riconosciuto questo come il comparto più gravemente ridimensionato dall’emergenza sanitaria, che il presidente del Consiglio Draghi abbia ripetuto più volte il concetto e che il ministro dell’Economia Franco lo abbia ribadito in audizione sul Ddl Bilancio, ma che poi il governo non faccia assolutamente nulla per traghettare il turismo oltre la pandemia. Ormai le risorse si sono completamente esaurite – concludono le Associazioni – e molti imprenditori sono allo stremo delle forze”.

Proroga del termine per il versamento delle rate della “rottamazione-ter” e del “saldo e stralcio”

Proroga del termine per il versamento delle rate della “rottamazione-ter” e del “saldo e stralcio”

Con il Comunicato stampa del 27 febbraio scorso, il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha reso noto che è in corso di redazione il provvedimento con cui sarà differito il termine del 1 marzo 2021 per il pagamento delle rate della “rottamazione-ter” e del “saldo e stralcio”.

La proroga, che interessa circa 1,2 milioni di contribuenti, riguarda le rate del 2020 ancora non versate a cui si aggiunge la prima rata del 2021 della “rottamazione-ter”.

Considerato che il nuovo provvedimento entrerà in vigore successivamente al 1 marzo 2021, il Ministero ha annunciato che i pagamenti, anche se non effettuati entro tale data, non determineranno la decadenza dalla definizione agevolata, purché eseguiti entro il nuovo termine che sarà disposto.

Si ricorda che il Decreto “Ristori-quater” è intervenuto, da ultimo, sui termini di scadenza della “rottamazione-ter” e del “saldo e stralcio”, disponendo il differimento, dal 10 dicembre 2020 al 1° marzo 2021, del termine di pagamento delle rate 2020.

A fronte di tale differimento, per il solo mese di marzo 2021, avremmo così avuto otto rate in scadenza per la “pace fiscale”:

  • 1 marzo: 5 rate della “rottamazione-ter” (4 rate del 2020, più una rata del 2021) e 2 rate del “saldo e stralcio” del 2020;
  • 31 marzo, la prima rata ordinaria del “saldo e stralcio” per il 2021.

La nuova proroga concede, pertanto, una maggiore flessibilità dei pagamenti per i contribuenti che intendono continuare ad usufruire della definizione agevolata.

Quindi, per coloro che sono in regola con il pagamento delle rate, scadute nell’anno 2019, della “rottamazione-ter”, “saldo e stralcio” e della “definizione agevolata delle risorse UE”, il mancato, insufficiente o tardivo pagamento delle rate da corrispondere nell’anno 2020 e della prima rata 2021 non determina la perdita dei benefici se il versamento integrale delle stesse verrà effettuato entro il nuovo termine che sarà fissato con l’annunciato provvedimento.

Fonte Confcommercio Imprese per l’Italia