Modifiche in materia di integrazioni salariali

Modifiche in materia di integrazioni salariali

Con la circolare 99/2021, l’INPS illustra le modifiche apportate al decreto legge n. 41/2021 dalla legge di conversione circa le disposizioni relative ai trattamenti di integrazione salariale.

Modifiche alle disposizioni in materia di trattamenti di cassa integrazione salariale in deroga e assegno ordinario per la causale “COVID-19”.

La modifica legislativa assolve alla finalità di consentire ai datori di lavoro che hanno sospeso l’attività lavorativa senza soluzione di continuità a partire dal 1 gennaio 2021, un utilizzo anticipato rispetto alla decorrenza generalmente fissata al 1 aprile 2021, al fine di garantire una continuità di reddito in favore dei lavoratori in caso di prosecuzione della sospensione o riduzione dell’attività aziendale.

La disposizione si applica, quindi, esclusivamente ai datori di lavoro che, avendo già avuto integralmente autorizzate le 12 settimane introdotte dalla legge n. 178/2020 (cd. Legge di bilancio 2021), in assenza di tale possibilità, sarebbero rimasti privi di ammortizzatori sociali per alcune giornate.

L’accesso ai trattamenti di integrazione salariale previsti dall’articolo 8 del decreto–legge n. 41/2021 (28 settimane per l’ASO e la CIGD), per periodi che decorrono dal 1° aprile 2021, prescinde dal ricorso e dalle modalità di utilizzo degli ammortizzatori sociali introdotti dalla legge n. 178/2020.

Tali trattamenti potranno essere richiesti da tutti i datori di lavoro, a prescindere dal precedente ricorso agli ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro previsti dalla normativa emergenziale, nel rispetto dei termini di presentazione delle domande di accesso previsti dalla medesima normativa.

Modalità di richiesta delle integrazioni salariali (CIGD e ASO)

I datori di lavoro cui siano stati integralmente autorizzati i periodi (12 settimane) di cui alla legge n. 178/2020 e che, in relazione alle indicazioni fornite con la circolare INPS n. 72/2021, hanno già trasmesso domanda di accesso alle prestazioni con causale per periodi decorrenti dal 29 marzo 2021, possono inviare una domanda integrativa di trattamenti di ASO e CIGD, con la medesima causale, per periodi antecedenti alla predetta data e fino al 28 marzo 2021.

Le domande integrative devono riguardare lavoratori occupati presso la medesima unità produttiva oggetto della originaria istanza, anche se non presenti nella medesima domanda, purché risultanti in forza all’azienda alla data del 23 marzo 2021 (data di entrata in vigore del decreto-legge n. 41/2021).

In relazione alle domande integrative di assegno ordinario e cassa integrazione in deroga, si precisa che nel campo note dovrà essere indicato il protocollo della domanda integrata. Le domande integrative dovranno essere trasmesse entro e non oltre il 30° giorno successivo a quello di pubblicazione della circolare in commento (8/7/2021).

La medesima scadenza troverà applicazione anche con riferimento alle prime istanze di accesso ai trattamenti di integrazione salariale (CIGD e ASO) di cui all’articolo 8, comma 2-bis, del decreto-legge n. 41/2021, il cui periodo di sospensione/riduzione di attività, in regime di continuità con i trattamenti di cui all’articolo 1, comma 300, della legge n. 178/2020, decorra antecedentemente alla data 29 marzo 2021 indicata nella circolare n. 72/2021.

Si ricorda altresì che i datori di lavoro che hanno erroneamente inviato domanda per trattamenti diversi da quelli cui avrebbero avuto diritto o comunque con errori o omissioni che ne hanno impedito l’accettazione, possono trasmettere l’istanza nelle modalità corrette entro 30 giorni dalla comunicazione dell’errore da parte dell’Amministrazione di riferimento, a pena di decadenza, anche nelle more della revoca dell’eventuale provvedimento di concessione emanato dall’Amministrazione competente.

Differimento dei termini decadenziali

La legge n. 69/2021, attraverso l’introduzione del comma 3–bis all’articolo 8 del decreto–legge n. 41/2021, è intervenuta anche sulla disciplina concernente i termini decadenziali differendo al 30 giugno 2021 i termini decadenziali di invio delle domande di accesso ai trattamenti collegati all’emergenza da COVID-19.

Rientrano nel suddetto differimento tutte le domande di cassa integrazione in deroga e di assegno ordinario del Fondo di integrazione salariale, i cui termini di trasmissione ordinari sono scaduti nel periodo dal 1° gennaio 2021 al 31 marzo 2021.

Possono beneficiare della moratoria dei termini decadenziali di cui trattasi le domande di trattamenti connessi all’emergenza epidemiologica da COVID-19 riferite ai periodi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa con inizio nei mesi di dicembre 2020, gennaio 2021 e febbraio 2021, nonché le domande “plurimensili” con inizio dell’evento di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa collocato nei mesi già menzionati che si estende a quelli successivi.

Si evidenzia che possono beneficiare della proroga dei termini le istanze che rispettino le condizioni di accesso di volta in volta fissate dal legislatore, come illustrate nelle circolari e nei messaggi emanati dall’Istituto in materia.

Per maggiori informazioni è disponibile nella nostra Area Riservata la Circolare INPS 99/2021.