Deroga all’obbligo di causale per i contratti di somministrazione a termine

Deroga all’obbligo di causale per i contratti di somministrazione a termine

Il Ministero del Lavoro, con interpello n. 2/2021, ha fornito indicazioni in ordine all’applicazione della deroga all’obbligo di causale dei contratti a termine, ai sensi dell’articolo 93 del decreto-legge n. 34/2020, anche ai contratti di lavoro in somministrazione a termine.

La deroga introdotta dalla normativa emergenziale Covid riguarda il comma 01 dell’articolo 21 del d.lgs. n. 81/2015 che è normalmente applicabile anche al contratto di somministrazione a termine, il cui rinnovo e la proroga eccedente i 12 mesi sono, dunque, in via ordinaria subordinati alla presenza delle causali riferite all’utilizzatore.

Pertanto, la deroga all’obbligo di specificazione delle causali è applicabile anche ai contratti di somministrazione a termine che, in via eccezionale, in considerazione del perdurare della fase emergenziale, potranno essere rinnovati o prorogati oltre i 12 mesi anche in assenza di causali, fermo il rispetto degli altri limiti previsti dalla legge.

Il Ministero precisa, inoltre, che lo spostamento al 31 marzo 2021 del termine finale per l’esercizio della facoltà di rinnovo o proroga senza causale – disposto dall’art. 1, comma 279, della legge n. 178/2020 (Legge di Bilancio per il 2021) – non riconosce una nuova possibilità di rinnovo o proroga laddove la stessa sia già stata in precedenza esercitata: infatti l’art. 93, comma 1, del D.L. n. 34/2020 espressamente prevede che tale facoltà è utilizzabile “per una sola volta”.

Ogni elemento di ulteriore approfondimento e chiarimento è disponibile nell’Area Riservata.

Fonte Confcommercio

Convenzione Confcommercio–SCF. Proroga pagamento negozi e gallerie commerciali

Convenzione Confcommercio–SCF. Proroga pagamento negozi e gallerie commerciali

In ragione del perdurare dell’emergenza sanitaria dovuta alla pandemia da COVID-19 ed in considerazione delle disposizioni governative a tutela della salute pubblica, gli organi di SCF hanno disposto la proroga al 30 aprile 2021 del termine di pagamento per i compensi 2021 Musica d’Ambiente – Diritti Connessi dovuti da Negozi e Gallerie Commerciali.

Analogamente viene prorogato al 30 aprile 2021 il termine di scadenza della Campagna Associativa SCF.

Resta invece confermato al 31 maggio 2021 il termine di pagamento per gli “Abbonamenti Musica d’Ambiente – Diritti Connessi” 2021 per le categorie Pubblici Esercizi, Acconciatori ed Estetisti e Strutture Ricettive, i cui compensi saranno come di consueto raccolti da SIAE su mandato di SCF a mezzo MAV ovvero attraverso il “Portale Musica d’Ambiente” attivo sul sito www.siae.it.

I nostri soci, pertanto, potranno differire fino a fine aprile il pagamento tanto del diritto d’autore quanto del diritto connesso (infatti la SIAE ha già accordato la proroga al 30 aprile 2021), e usufruire degli sconti legati alle convenzioni Confcommercio (30%, che aumenta al 42% in caso di possesso di Confcommercio Card).

Per usufruire dello sconto e avere maggiori informazioni è possibile contattare i nostri uffici.