Emergenza Coronavirus: proroga validità titoli di guida
Con una nota il Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili ha fatto chiarezza sulle proroghe della validità di alcuni titoli abilitativi alla guida, già introdotte nei mesi scorsi e su cui è intervenuta la proroga dello stato di emergenza.
Il Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibile ha pubblicato la circolare 14282 del 27 aprile 2021 che ha fornito il quadro riepilogativo delle diverse proroghe di validità dei certificati abilitativi alla guida, risultante dal coordinamento della legislazione europea e nazionale, da ultimo modificata con la proroga al 31 luglio 2021 dello stato di emergenza.
Di conseguenza, tutti i certificati, attestati, permessi e atti abilitativi comunque denominati, in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il 31 luglio 2021 conservano la loro validità per i novanta giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza e, quindi, fino al 29 ottobre 2021.
Patenti di guida
- Per la circolazione su tutto il territorio dell’UE e dello Spazio Economico Europeo con patenti rilasciate in Italia e per la circolazione su tutto il territorio italiano con le patenti di guida rilasciate da un diverso Paese membro dell’UE o del SEE, salvo diversa indicazione dello Stato di rilascio, la validità delle patenti è così prorogata:
Scadenza originaria | Scadenza prorogata |
1° febbraio 2020 – 31 maggio 2020 | 13 mesi a decorrere dalla data della scadenza originaria |
1° giugno 2020 – 31 agosto 2020 | 1° luglio 2021 |
1° settembre 2020 – 30 giugno 2021 | 10 mesi a decorrere dalla data della scadenza originaria |
- Per la circolazione sul solo suolo nazionale, la validità delle patenti rilasciate in Italia quali titoli abilitativi alla guida è così prorogata:
Scadenza originaria | Scadenza prorogata |
31 gennaio 2020 – 29 dicembre 2020 | 29 ottobre 2021 |
30 dicembre 2020 – 30 giugno 2021 | 10 mesi a decorrere dalla data della scadenza originaria |
1° luglio 2021 – 31 luglio 2021 | 29 ottobre 2021 |
Carta di Qualificazione del Conducente (CQC)
- Per la circolazione su tutto il territorio dell’UE e dello Spazio Economico Europeo, eccetto l’Italia, con documenti comprovanti la qualificazione CQC rilasciati in Italia e
- per la circolazione su tutto il territorio italiano con documenti comprovanti la qualificazione CQC rilasciati da un diverso Paese membro dell’UE o del SEE la validità degli stessi documenti (CQC) è così prorogata:
Scadenza originaria | Scadenza prorogata |
1° febbraio 2020 – 31 maggio 2020 | 13 mesi a decorrere dalla data della scadenza originaria |
1° giugno 2020 – 31 agosto 2020 | 1° luglio 2021 |
1° settembre 2020 – 30 giugno 2021 | 10 mesi a decorrere dalla data della scadenza originaria |
- per la circolazione sul solo suolo nazionale, la validità dei documenti comprovanti la qualificazione CQC rilasciati in Italia, è così prorogata:
Scadenza originaria | Scadenza prorogata |
31 gennaio 2020 – 29 dicembre 2020 | 29 ottobre 2021 |
30 dicembre 2020 – 30 giugno 2021 | 10 mesi a decorrere dalla data della scadenza originaria |
1° luglio 2021 – 31 luglio 2021 | 29 ottobre 2021 |
Per ulteriori approfondimenti la Circolare del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili è disponibile nella nostra AREA RISERVATA.
Fonte Confcommercio