Credito di imposta locazioni e affitto d’azienda turismo
L’Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 37/E dell’11 luglio 2022 ha istituito il codice tributo per l’utilizzo in compensazione, tramite modello F24, del credito d’imposta in favore di imprese turistiche per canoni di locazione di immobili.
Come noto, la suddetta disposizione ha previsto che il credito d’imposta sulle locazioni che spetta alle imprese del settore turistico nonché a quelle dei settori di cui al codice ATECO 93.11.20 – Gestione di piscine, con le modalità e alle condizioni ivi indicate in quanto compatibili, in relazione ai canoni versati con riferimento a ciascuno dei mesi di gennaio, febbraio e marzo 2022.
Si ricorda che il credito d’imposta spetta a condizione che i beneficiari abbiano subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi nel mese di riferimento dell’anno 2022 di almeno il 50 per cento rispetto allo stesso mese dell’anno 2019.
La misura si applica nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19», e successive modifiche ed è stata autorizzata dalla Commissione europea con la decisione C(2022) 3099 final del 6 maggio 2022. In particolare, in conformità con la predetta decisione, l’Agenzia delle Entrate precisa che il credito d’imposta può essere riconosciuto solo per i canoni di locazione pagati entro il 30 giugno 2022.
La domanda può essere fatta, esclusivamente, con modalità telematiche, direttamente dal contribuente oppure avvalendosi di un soggetto incaricato.
La domanda deve essere presentata dall’11 luglio 2022 al 28 febbraio 2023.
Oppure la domanda deve essere presentata dal 15 settembre 2022 al 28 febbraio 2023:
- per i soggetti che hanno attivato una partita IVA per proseguire l’attività del de cuius ovvero che hanno posto in essere un’operazione che ha determinato trasformazione aziendale nel periodo che intercorre da gennaio 2019 alla data di presentazione dell’Autodichiarazione e che, pertanto, sono tenuti alla compilazione dei campi “Erede che prosegue l’attività del de cuius/trasformazione” e “Codice fiscale del de cuius/PARTITA IVA cessata” nel frontespizio del modello di Autodichiarazione;
- per i soggetti che intendono comunicare la cessione del credito d’imposta al locatore.
Negli stessi periodi è possibile:
- inviare una nuova Autodichiarazione, che sostituisce integralmente quella precedentemente trasmessa;
- presentare la rinuncia integrale al credito d’imposta precedentemente comunicato.
Inoltre, per consentire l’utilizzo in compensazione del credito d’imposta tramite modello F24 da presentare esclusivamente attraverso i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate, è istituito il seguente codice tributo:
- “6978” denominato “Credito d’imposta in favore di imprese turistiche per canoni di locazione, – articolo 5 del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4”.