Tutela dei lavoratori in condizione di fragilità e della quarantena

Tutela dei lavoratori in condizione di fragilità e della quarantena

L’INPS, con il messaggio n. 1667/2021, fornisce le istruzioni operative per il riconoscimento delle tutele di cui all’art. 26 del D.L. n. 18/2020 nei confronti dei lavoratori aventi diritto alla tutela previdenziale della malattia riconosciuta dall’INPS.

Per quanto riguarda le tutele dei c.d. lavoratori fragili, il comma 1, lett. a), dell’art. 15, D.L. n. 41/2021 (c.d. decreto Sostegni) ha esteso fino al 30 giugno 2021 l’equiparazione del periodo di assenza dal lavoro a degenza ospedaliera (secondo quanto previsto al comma 2 dell’articolo 26, D.L. n. 18/2020) precisando che la tutela è riconosciuta al lavoratore laddove la prestazione lavorativa non possa essere resa in modalità di lavoro agile ai sensi del comma 2-bis dell’articolo 26.

Il comma 2-bis dell’articolo 26 stabilisce che i lavoratori “fragili” svolgono di norma la prestazione lavorativa in modalità agile, anche attraverso l’adibizione a diversa mansione ricompresa nella medesima categoria o area di inquadramento, come definite dai contratti collettivi vigenti, o lo svolgimento di specifiche attività di formazione professionale anche da remoto.

L’Istituto procederà quindi al riconoscimento della tutela ai lavoratori “fragili” del settore privato assicurati per la malattia, dal 17 marzo 2020 al 31 dicembre 2020 e dal 1° gennaio 2021 al 30 giugno 2021, nei limiti delle risorse finanziarie assegnate, secondo la specifica disciplina di riferimento per la categoria lavorativa e il settore di appartenenza.

In merito alla tutela della quarantena e della permanenza domiciliare fiduciaria, la legge n. 178/2020 ha eliminato, con il comma 484 dell’art. 1, a decorrere dal 1° gennaio 2021, l’obbligo per il medico curante di indicare gli estremi del provvedimento che ha dato origine alle stesse, precedentemente previsto al co. 3 dell’art. 26, D.L. n. 18/2020.

L’Istituto provvederà al riconoscimento delle indennità economiche per le tutele di cui all’art. 26 entro gli specifici limiti di spesa. Resta inteso che la malattia sarà comunque tutelata secondo gli strumenti ordinari previsti dall’ordinamento.

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Fonte Confcommercio

Lavoratori fragili 2021: proroga al 30 giugno delle tutele Covid

Lavoratori fragili 2021: proroga al 30 giugno delle tutele Covid

La misura che equipara l’assenza al ricovero ospedaliero per i lavoratori fragili, ai sensi della Legge 104, viene prorogata fino al 30 giugno 2021.

LAVORATORI FRAGILI 2021: COME FUNZIONA LA TUTELA

La tutela prevista per i lavoratori con disabilità grave consiste nell’equiparazione dell’assenza dal lavoro per i dipendenti pubblici e privati al ricovero ospedaliero.

In sostanza quando i lavoratori non si recano al lavoro possono chiedere che l’assenza venga considerata come ricovero ospedaliero e accedere di conseguenza alla retribuzione che spetta in questi casi.

Una misura che era rimasta “in sospeso” e che riguarda le tutele del cosiddetto articolo 26 del Cura Italia, che riguardava i lavoratori con disabilità grave, per i quali il periodo di assenza dal lavoro poteva venire equiparato al ricovero ospedaliero: finalmente viene sciolto il nodo della sua scadenza, che era ancora fissata al 28 febbraio. All’articolo 15 ne viene prorogata la validità fino al 30 giugno 2021, prevedendo, peraltro, l’applicabilità della misura anche retroattivamente, dal 1 marzo, per coprire il vuoto normativo intercorso tra il 28 febbraio e la proroga.
Inoltre viene finalmente fatta chiarezza rispetto a due punti correlati che erano rimasti senza risposta da tempo:

  • si prevede la non computabilità del periodo di assenza nel periodo di comporto;
  • tale periodo di assenza non comporta una diminuzione delle somme erogate dall’INPS per l’indennità di accompagnamento per minorazione civile.

CHI PUO’ ACCEDERE ALLA MISURA

I lavoratori interessati dalla disposizione sono:

  • lavoratori in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità ( 3, comma 3, legge n. 104 del 1992);
  • lavoratori in possesso di certificazione attestante una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita.

QUANDO SCADE LA MISURA

La misura viene prorogata quindi fino al 30 giungo 2021 ed è prevista la sua applicabilità anche per il periodo che va dal 1° marzo e la data di entrata in vigore della disposizione al fine di non creare un vuoto normativo.

COMPUTO DELL’ASSENZA E PERIODO DI COMPORTO

Il decreto finalmente chiarisce anche un nodo che era rimasto irrisolto: la problematica relativa all’eventuale computo del periodo di assenza dal servizio dei lavoratori dipendenti in condizione di fragilità ai fini del periodo di comporto, scaturita dal fatto che il comma 2 dell’art.26 del D.L. n.18/2020 non contempla in modo espresso l’esclusione di tale periodo dal calcolo del periodo di comporto.
Al fine di conferire maggiore chiarezza al dettato normativo, il Decreto Sostegni prevedere espressamente la non computabilità del periodo di assenza nel periodo di comporto al comma 2 del citato articolo 26.

NESSUNA DECURTAZIONE DELL’INDENNITÀ DI ACCOMPAGNAMENTO

Infine, viene previsto che i periodi di assenza dal servizio per i lavoratori in possesso del riconoscimento di disabilità in condizione di gravità di cui all’articolo 3, comma 3, della legge n. 104/1992, non comportino una diminuzione delle somme erogate dall’INPS a titolo di indennità di accompagnamento per minorazione civile. Infatti, la vigente normativa prevede che il pagamento dell’indennità venga sospeso in caso di ricovero a totale carico dello Stato per un periodo pari o superiore a 30 giorni.

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Fonte Patronato 50&Più Enasco