Inail – limiti minimi di retribuzione per il calcolo dei premi 2021

Inail – limiti minimi di retribuzione per il calcolo dei premi 2021

Inail – limiti minimi di retribuzione per il calcolo dei premi 2021

Con Circolare n. 16/2021, l’Inail ha comunicato i limiti minimi di retribuzione imponibile giornaliera, utili per il calcolo dei premi dovuti all’Istituto per la generalità dei lavoratori dipendenti per l’anno 2021.

Per il 2021, il minimale giornaliero risulta pari a 48,98 euro, mentre la misura del minimale rapportato a mese è pari a 1.273,48 euro.

Lavoratori part-time

Come noto, per i lavoratori in argomento la retribuzione oraria da prendere a riferimento si ottiene dividendo l’importo della retribuzione tabellare annua, prevista dalla contrattazione collettiva nazionale, per il numero di ore lavorative annue stabilite dalla contrattazione stessa.

La base imponibile, pertanto, è determinata moltiplicando la retribuzione oraria tabellare per le ore complessive da retribuire, a carico del datore di lavoro, nel periodo assicurato.

Va, in ogni caso, tenuto presente che la predetta retribuzione oraria tabellare non può essere inferiore alla retribuzione oraria minimale. Quest’ultima è determinata moltiplicando il minimale giornaliero (48,98 euro) per le giornate di lavoro settimanali a orario normale (6) e dividendo il risultato per le ore di lavoro settimanali previste dal CCNL per i lavoratori a tempo pieno.

Partecipanti all’impresa familiare

Per i familiari del titolare, vale a dire per il  coniuge, per i parenti entro il terzo grado e per gli affini entro il secondo grado, dall’1.7.2020, il reddito imponibile risulta pari a:

  • reddito imponibile giornaliero: 55,68 euro;
  • reddito imponibile mensile: 1.392,04 euro. 

Lavoratori di società ex compagnie e gruppi portuali, di cui alla L. n. 84/1994

Per i predetti soggetti, è stabilita una retribuzione convenzionale giornaliera da moltiplicare per un periodo di occupazione media mensile, ossia 12 giorni al mese o 144 all’anno.

Dall’1.7.2020, la retribuzione convenzionale mensile è pari ad euro 1.240,32 euro (103,36 euro x 12).

Lavoratori autonomi – riders

Come noto, a far data dal 1.2.2020, è previsto l’obbligo assicurativo anche per i lavoratori autonomi, anche secondo tipologie contrattuali di lavoro autonomo occasionale, che svolgono attività di consegna di beni per conto altrui, in ambito urbano e con l’ausilio di velocipedi o veicoli a motore, attraverso piattaforme anche digitali (c.d. riders).

La retribuzione imponibile da prendere a riferimento per il calcolo del premio è rappresentata dalla retribuzione convenzionale giornaliera corrispondente alla misura del limite minimo di retribuzione giornaliera in vigore per tutte le contribuzioni dovute in materia di previdenza e assistenza sociale, rapportata ai giorni di effettiva attività ossia ai giorni in cui è stata effettuata almeno una consegna nell’arco delle 24 ore giornaliere.

Per l’anno 2021, la retribuzione convenzionale giornaliera è pari a 48,98 euro.

L’imponibile convenzionale giornaliero non vale per i lavoratori con rapporto di lavoro dipendente o parasubordinato che svolgono la medesima attività di consegna di beni per conto altrui, in ambito urbano e con l’ausilio di velocipedi o veicoli a motore, attraverso piattaforme anche digitali.

Dirigenti

Per tali lavoratori, la base imponibile per il calcolo dei premi assicurativi è costituita dalla retribuzione convenzionale pari al massimale di rendita. L’importo giornaliero viene, quindi, determinato dividendo la retribuzione convenzionale annua per 300 giorni lavorativi.

Dall’1.7.2020, l’imponibile risulta essere:

  • retribuzione convenzionale giornaliera: 102,99 euro;
  • retribuzione convenzionale mensile: 2.574,65 euro.

Per i dirigenti con contratto a tempo parziale, la retribuzione convenzionale oraria, dall’1.7.2020, è pari a 12,87 euro.

Retribuzione di ragguaglio

Si applica a familiari, soci ed associati, che non percepiscono retribuzione fissa o la cui remunerazione non sia riconducibile ad una retribuzione convenzionale.

La retribuzione di ragguaglio è pari al minimale di rendita; pertanto, dall’1.7.2020, corrisponde ai seguenti importi:

  • importo giornaliero: 55,45 euro;
  • importo mensile: 1.386,35 euro.

Lavoratori parasubordinati

Per tali lavoratori non è prevista una prestazione a tempo. La base imponibile è, quindi,  costituita dai compensi effettivamente percepiti, nel rispetto del minimale e massimale di rendita che possono essere rapportati soltanto a mesi.

Dall’1.7.2020, ai fini del calcolo dei premi, pertanto, occorre fare riferimento ai seguenti limiti minimo e massimo dell’imponibile mensile:

  • minimo mensile: 1.386,35 euro;
  • massimo mensile: 2.574,65 euro.

Alunni corsi ordinamentali di istruzione e formazione professionale (IeFP)

Il premio speciale unitario annuale, dovuto dalle istituzioni formative e dagli istituti scolastici paritari, accreditati dalle Regioni, è pari a 59,89 euro per l’anno formativo 2020/2021.

Tale importo non tiene conto dei maggiori rischi lavorativi legati all’attività formativa svolta negli ambienti di lavoro, il cui onere è a carico dello Stato.

Il premio, dovuto per ciascun allievo, non è frazionabile e garantisce la copertura assicurativa per l’intero anno formativo (1 settembre – 31 agosto dell’anno successivo).

Per maggiori dettagli, si rinvia alla Circolare Inail n. 16 del 31.5.2021.

Fonte Confcommercio

Indicazioni su congedo 2021 per genitori con figli affetti da Covid-19

Indicazioni su congedo 2021 per genitori con figli affetti da Covid-19

L’Inps con circolare n. 63 del 14 aprile 2021 ha fornito istruzioni sulla fruizione del congedo a favore dei genitori lavoratori dipendenti del settore privato, con figli conviventi (dl 30/2021).

In particolare, ha diffuso le modalità di fruizione del congedo indennizzato per la cura dei figli conviventi minori di anni 14, per un periodo corrispondente, in tutto o in parte, alla durata dell’infezione da SARS Covid19, alla durata della quarantena da contatto del figlio ovunque avvenuto, nonché alla durata del periodo di sospensione dell’attività didattica in presenza. 

Tale congedo può essere fruito dai genitori lavoratori dipendenti del settore privato nelle sole ipotesi in cui la prestazione lavorativa non possa essere svolta in modalità agile e in alternativa all’altro genitore convivente con il figlio, o anche non convivente in caso di figlio con disabilità grave.

I requisiti per la fruizione del congedo sono i seguenti:

  • il genitore deve avere un rapporto di lavoro dipendente in essere;
  • non può svolgere l’attività lavorativa in modalità agile
  • il figlio per cui fruisce del congedo è minore di 14 anni o disabile grave, e si trova in una delle seguenti condizioni:
  • ha contratto l’infezione da SARS Covid 19;
  • è sottoposto alla misura della quarantena per contatto con soggetti positivi al Coronavirus, disposta con provvedimento del Dipartimento di prevenzione della ASL territorialmente competente;
  • è rimasto a casa per sospensione dell’attività didattica in presenza o chiusura del centro assistenziale diurno;
  • nel nucleo familiare non c’è un altro genitore beneficiario del congedo Covid per sospensione delle attività didattiche o per quarantena scolastica per gli stessi giorni e per lo stesso figlio.

L’istituto ha chiarito inoltre che è possibile fruire del congedo parentale Inps per Covid per gli eventi che ricadono nel periodo compreso tra il 13 marzo e il 30 giugno 2021.

Il congedo prevede, per i periodi di astensione dal lavoro un’indennità pari al 50% della retribuzione.

Per ulteriori elementi di approfondimento rivolgiti ai nostri ufficio o visita la nostra AREA RISERVATA

Fonte Confcommercio

Congedo obbligatorio e facoltativo per i padri lavoratori dipendenti

Congedo obbligatorio e facoltativo per i padri lavoratori dipendenti

L’INPS, con circolare n. 42/2021, fornisce chiarimenti in merito alla fruizione del congedo obbligatorio e facoltativo per i padri lavoratori dipendenti di cui all’articolo 4, comma 24, lettera a), della legge 28 giugno 2012, n. 92, a seguito delle modifiche apportate dalla legge 30 dicembre 2020, n. 178 (Legge di Bilancio 2021).

La Legge di Bilancio 2021 ha:

  • prorogato il congedo obbligatorio e il congedo facoltativo del padre, che costituiscono misure sperimentali introdotte dalla legge n. 92/2012, anche per le nascite, le adozioni e gli affidamenti avvenuti nell’anno 2021 (1° gennaio – 31 dicembre);
  • ampliato da sette a dieci giorni il congedo obbligatorio dei padri, da fruire, anche in via non continuativa, entro i cinque mesi di vita o dall’ingresso in famiglia o in Italia (in caso, rispettivamente, di adozione/affidamento nazionale o internazionale) del minore.

E’ stata, inoltre, ampliata la tutela del congedo obbligatorio e facoltativo dei padri anche nel caso di morte perinatale del figlio.

Rimane fermo che, per le nascite e le adozioni/affidamenti avvenuti nell’anno 2020, i padri lavoratori dipendenti hanno diritto a soli sette giorni di congedo obbligatorio, anche se ricadenti nei primi mesi dell’anno 2021 (cfr. il messaggio n. 679/2020).

Ogni elemento di ulteriore approfondimento e chiarimento è disponibile nella nostra Area Riservata.

Per maggiori informazioni contatta il nostro Patronato presso la sede di Corigliano Rossano.

Fonte Confcommercio