Successione contratti a termine e “deroga assistita” presso l’ITL
L’INL, con nota n. 804/2021, ha fornito chiarimenti in merito alla possibilità di ricorrere alla “deroga assistita” per il rinnovo dei contratti a termine presso l’ITL, ai sensi dall’art. 19, comma 3, del D.Lgs. 81/2015, ed alla successione dei rapporti in caso di diverso inquadramento contrattuale del medesimo lavoratore.
L’art. 19, comma 2, del D.Lgs. n. 81/2015, ai fini del calcolo della durata massima dei contratti a termine intercorsi tra lo stesso datore di lavoro e lo stesso lavoratore, fa espresso riferimento allo svolgimento di mansioni di pari livello e categoria legale.
Ne consegue che, ove il lavoratore sottoscriva più contratti a termine con lo stesso datore di lavoro caratterizzati da diversi inquadramenti (di livello e di categoria legale), ai fini del calcolo della durata massima non si determinerà una sommatoria della durata dei singoli contratti ma soltanto di quelli legati dal medesimo inquadramento.
Tuttavia l’applicazione di tale principio potrebbe determinare il susseguirsi di un rilevante numero di contratti a termine tra gli stessi soggetti pertanto, laddove la successione di contratti susciti perplessità in merito alla diversità di inquadramento del lavoratore assunto a termine, l’Ispettorato territoriale può promuovere l’intervento ispettivo al fine di verificare in concreto la liceità della successione di contratti.
Per quanto concerne la “deroga assistita”, anche in tale ipotesi troverà applicazione il predetto principio, conseguentemente la procedura presso l’ITL si applica solo nell’ipotesi in cui tra lo stesso datore di lavoro e il medesimo lavoratore si sia “consumata” la durata massima prevista dalla legge o dalla contrattazione collettiva ed alle medesime condizioni, ossia che anche l’ulteriore contratto in deroga assistita comporti lo svolgimento di mansioni di pari livello e categoria legale.
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Fonte Confcommercio