Chiarimenti esonero dal versamento del saldo IRAP 2019
Con la Risoluzione n. 58 del 28 settembre 2021, l’Agenzia delle Entrate ha fornito alcuni chiarimenti in merito all’applicazione della disposizione di cui all’articolo 24 del cosiddetto decreto “Rilancio”, che ha abolito il versamento del saldo Irap relativo al periodo d’imposta 2019 e della prima rata (pari al 40% ovvero al 50% per i soggetti che applicano gli Isa) dell’acconto dell’IRAP dovuto per il periodo d’imposta 2020.
In particolare, con riferimento al saldo IRAP 2019, nel caso di esonero dal versamento disposto dal predetto articolo, l’Agenzia ha chiarito in quale dichiarazione annuale il beneficio in questione deve essere indicato, gli effetti dell’omissione e come regolarizzare l’eventuale errore commesso.
Innanzitutto, richiamando la propria Circolare n. 25 del 2020, l’Agenzia ricorda che, con specifico riferimento all’indicazione delle somme non versate nel prospetto relativo agli aiuti di Stato della dichiarazione IRAP, i contribuenti che fruiscono dell’esonero dal versamento del saldo IRAP 2019 (ai sensi del citato articolo 24), sono tenuti a compilare nel modello IRAP 2020 la sezione XVIII del quadro IS, avendo cura di indicare:
- nella casella «Tipo aiuto», il codice 1;
- nella colonna 1 «Codice aiuto», il codice 999;
- nella colonna 3 «Quadro», il quadro IR;
- nelle successive colonne 4 «Tipo norma», 5 «Anno», 6 «Numero» e 7 «Articolo», rispettivamente, «1», «2020», «34», «24»;
- nella colonna 26 «Tipologia costi», il codice 20;
- nella colonna 29 «Importo aiuto spettante», l’importo del saldo IRAP relativo all’anno 2019 non versato per effetto dell’applicazione dell’art. 24 del DL Rilancio.
A tale riguardo, viene precisato che, in linea con le istruzioni al modello, l’esposizione in dichiarazione dei dati relativi agli aiuti di Stato e/o agli aiuti de minimis, sono necessari ai fini della registrazione degli stessi da parte dell’Agenzia delle entrate nel Registro nazionale degli aiuti di Stato, previsto dall’art. 52 della L.n. 234 del 2012.
Ciò premesso, ad avviso dell’Amministrazione finanziaria, nel caso di mancata compilazione del quadro IS nella dichiarazione IRAP relativa al periodo d’imposta 2019, tale omissione può essere regolarizzata mediante la presentazione di una dichiarazione integrativa, versando per l’errore commesso la sanzione di cui all’articolo 8, comma 1, del D.Lgs. n. 471 del 1997, definibile mediante l’istituto del ravvedimento operoso di cui all’articolo 13 del D.Lgs. n. 472 del 1997.