Modifiche in materia di integrazioni salariali

Modifiche in materia di integrazioni salariali

Con la circolare 99/2021, l’INPS illustra le modifiche apportate al decreto legge n. 41/2021 dalla legge di conversione circa le disposizioni relative ai trattamenti di integrazione salariale.

Modifiche alle disposizioni in materia di trattamenti di cassa integrazione salariale in deroga e assegno ordinario per la causale “COVID-19”.

La modifica legislativa assolve alla finalità di consentire ai datori di lavoro che hanno sospeso l’attività lavorativa senza soluzione di continuità a partire dal 1 gennaio 2021, un utilizzo anticipato rispetto alla decorrenza generalmente fissata al 1 aprile 2021, al fine di garantire una continuità di reddito in favore dei lavoratori in caso di prosecuzione della sospensione o riduzione dell’attività aziendale.

La disposizione si applica, quindi, esclusivamente ai datori di lavoro che, avendo già avuto integralmente autorizzate le 12 settimane introdotte dalla legge n. 178/2020 (cd. Legge di bilancio 2021), in assenza di tale possibilità, sarebbero rimasti privi di ammortizzatori sociali per alcune giornate.

L’accesso ai trattamenti di integrazione salariale previsti dall’articolo 8 del decreto–legge n. 41/2021 (28 settimane per l’ASO e la CIGD), per periodi che decorrono dal 1° aprile 2021, prescinde dal ricorso e dalle modalità di utilizzo degli ammortizzatori sociali introdotti dalla legge n. 178/2020.

Tali trattamenti potranno essere richiesti da tutti i datori di lavoro, a prescindere dal precedente ricorso agli ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro previsti dalla normativa emergenziale, nel rispetto dei termini di presentazione delle domande di accesso previsti dalla medesima normativa.

Modalità di richiesta delle integrazioni salariali (CIGD e ASO)

I datori di lavoro cui siano stati integralmente autorizzati i periodi (12 settimane) di cui alla legge n. 178/2020 e che, in relazione alle indicazioni fornite con la circolare INPS n. 72/2021, hanno già trasmesso domanda di accesso alle prestazioni con causale per periodi decorrenti dal 29 marzo 2021, possono inviare una domanda integrativa di trattamenti di ASO e CIGD, con la medesima causale, per periodi antecedenti alla predetta data e fino al 28 marzo 2021.

Le domande integrative devono riguardare lavoratori occupati presso la medesima unità produttiva oggetto della originaria istanza, anche se non presenti nella medesima domanda, purché risultanti in forza all’azienda alla data del 23 marzo 2021 (data di entrata in vigore del decreto-legge n. 41/2021).

In relazione alle domande integrative di assegno ordinario e cassa integrazione in deroga, si precisa che nel campo note dovrà essere indicato il protocollo della domanda integrata. Le domande integrative dovranno essere trasmesse entro e non oltre il 30° giorno successivo a quello di pubblicazione della circolare in commento (8/7/2021).

La medesima scadenza troverà applicazione anche con riferimento alle prime istanze di accesso ai trattamenti di integrazione salariale (CIGD e ASO) di cui all’articolo 8, comma 2-bis, del decreto-legge n. 41/2021, il cui periodo di sospensione/riduzione di attività, in regime di continuità con i trattamenti di cui all’articolo 1, comma 300, della legge n. 178/2020, decorra antecedentemente alla data 29 marzo 2021 indicata nella circolare n. 72/2021.

Si ricorda altresì che i datori di lavoro che hanno erroneamente inviato domanda per trattamenti diversi da quelli cui avrebbero avuto diritto o comunque con errori o omissioni che ne hanno impedito l’accettazione, possono trasmettere l’istanza nelle modalità corrette entro 30 giorni dalla comunicazione dell’errore da parte dell’Amministrazione di riferimento, a pena di decadenza, anche nelle more della revoca dell’eventuale provvedimento di concessione emanato dall’Amministrazione competente.

Differimento dei termini decadenziali

La legge n. 69/2021, attraverso l’introduzione del comma 3–bis all’articolo 8 del decreto–legge n. 41/2021, è intervenuta anche sulla disciplina concernente i termini decadenziali differendo al 30 giugno 2021 i termini decadenziali di invio delle domande di accesso ai trattamenti collegati all’emergenza da COVID-19.

Rientrano nel suddetto differimento tutte le domande di cassa integrazione in deroga e di assegno ordinario del Fondo di integrazione salariale, i cui termini di trasmissione ordinari sono scaduti nel periodo dal 1° gennaio 2021 al 31 marzo 2021.

Possono beneficiare della moratoria dei termini decadenziali di cui trattasi le domande di trattamenti connessi all’emergenza epidemiologica da COVID-19 riferite ai periodi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa con inizio nei mesi di dicembre 2020, gennaio 2021 e febbraio 2021, nonché le domande “plurimensili” con inizio dell’evento di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa collocato nei mesi già menzionati che si estende a quelli successivi.

Si evidenzia che possono beneficiare della proroga dei termini le istanze che rispettino le condizioni di accesso di volta in volta fissate dal legislatore, come illustrate nelle circolari e nei messaggi emanati dall’Istituto in materia.

Per maggiori informazioni è disponibile nella nostra Area Riservata la Circolare INPS 99/2021.

Differimento termini decadenziali cassa integrazione Covid

Differimento termini decadenziali cassa integrazione Covid

L’INPS, con il Messaggio n. 2310 del 16 giugno 2021, nel riprendere le modifiche introdotte dalla legge di conversione del dl sostegni (Legge 69/2021),  si è soffermata sul differimento dei termini decadenziali relativi ai trattamenti di integrazione salariale connessi all’emergenza epidemiologica e ha fornito le relative istruzioni operative.

Si ricorda, infatti, che la Legge n. 69/2021 ha differito al 30 giugno 2021 i termini decadenziali di invio delle domande di accesso ai trattamenti collegati all’emergenza da COVID19 nonché di trasmissione dei dati necessari per il pagamento diretto o per il saldo degli stessi scaduti nel periodo tra il 1° gennaio 2021 ed il 31 marzo 2021.

L’ Istituto ha chiarito che rientrano nel differimento dei termini al 30 giugno tutte le domande di trattamenti connessi all’emergenza epidemiologica i cui termini di trasmissione ordinari siano scaduti nel periodo tra il 1° gennaio 2021 ed il 31 marzo 2021.

Ne deriva che possono beneficiare dello slittamento dei termini decadenziali le domande di trattamenti riferite a periodi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa decorrenti dal dicembre 2020 al febbraio 2021 (ordinariamente, infatti, la domanda scade alla fine del mese successivo a quello in cui è collocato il periodo di integrazione salariale).

Per ulteriori elementi di dettaglio si rinvia al Messaggio n. 2310 del 16 giugno 2021 disponibile nella nostra Area Riservata.

Chiarimenti su integrazioni salariali previste nel Decreto Sostegni

Chiarimenti su integrazioni salariali previste nel Decreto Sostegni

L’INPS, con la circolare n. 72 del 29 aprile 2021, ha chiarito diversi aspetti relativi ai nuovi trattamenti di integrazione salariale introdotti dal DL “Sostegni”.

In particolare l’Inps ha chiarito che i datori di lavoro che hanno già fatto richiesta di accesso alle integrazioni salariali ai sensi del dl 41/2021 con decorrenza 1 aprile e vogliano includere anche i giorni 29,30 e 31 marzo, possono farlo inviando una domanda integrativa. Tale istanza deve riguardare gli stessi lavoratori coinvolti dal trattamento nella domanda originaria.

Pertanto, i datori di lavoro che hanno già trasmesso domanda di accesso alle prestazioni con causale “COVID 19 DL 41/21” per periodi decorrenti dal 1° aprile 2021, possono inviare una domanda integrativa di trattamenti di CIGO, ASO e CIGD, con la medesima causale e per gli stessi lavoratori, per il periodo dal 29 al 31 marzo 2021.

Tale istanza deve essere presentata entro il 31 maggio 2021 così come è previsto per i trattamenti decorrenti dal 1 aprile (si ricorda infatti che le domande di accesso ai trattamenti di cassa integrazione devono essere inoltrate all’INPS, a pena di decadenza, entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell’attività lavorativa).

Inoltre, l’Inps precisa che fermi restando i limiti di durata massima previsti dal DL Sostegni(DL 41/2021) si potrà accedere agli ammortizzatori a decorrere dall’inizio della settimana in cui si colloca il 1 aprile e quindi con decorrenza 29 marzo.

Per quanto riguarda invece la sottoscrizione dell’accordo sindacale finalizzato all’attivazione della Cassa integrazione in deroga per le aziende con più di 5 dipendenti si precisa che, in caso di domande di nuovi periodi di CIG in deroga, che di fatto prorogano lo stato di crisi emergenziale dell’azienda, anche non in continuità rispetto a precedenti sospensioni per COVID 19, non è necessaria la definizione di un nuovo accordo inerente al periodo oggetto della domanda.

Il predetto accordo resta, invece, obbligatorio per i datori di lavoro che occupano più di 5 addetti, qualora non abbiano mai fatto ricorso ai trattamenti di cassa integrazione in deroga con causale COVID 19.

Inoltre, le domande di cassa integrazione in deroga devono essere trasmesse esclusivamente con riferimento alle singole unità produttive, ad eccezione delle aziende plurilocalizzate che hanno chiesto di accedere al flusso semplificato (cfr. il messaggio n. 2328/2020). Per i periodi successivi al 1° gennaio 2021, in caso di nuova individuazione dell’unità produttiva di riferimento su cui far confluire le domande accorpate, la scelta di tale unità produttiva è irreversibile per i periodi successivi.

Infine si ricorda che in caso di pagamento diretto da parte dell’INPS, il datore di lavoro è tenuto a inviare tutti i dati necessari per il pagamento o per il saldo dell’integrazione salariale entro la fine del mese successivo a quello in cui è collocato il periodo di integrazione salariale ovvero entro 30 giorni dalla notifica della PEC contenente l’autorizzazione, qualora questo termine sia più favorevole all’azienda.

Trascorsi inutilmente tali termini, il pagamento della prestazione e gli oneri a essa connessi rimangono a carico del datore di lavoro inadempiente.

Per ulteriori elementi di dettaglio si rinvia alla circolare Inps disponibile nella nostra AREA RISERVATA.

Fonte Confcommercio

Nuove modalità invio flussi pagamento diretto dei trattamenti di integrazione salariale

Nuove modalità invio flussi pagamento diretto dei trattamenti di integrazione salariale

L’Inps con circolare n. 62/2021 ha fornito indicazioni operative relative al nuovo sistema di trasmissione dei dati necessari alla liquidazione diretta delle integrazioni salariali connesse all’emergenza epidemiologica, introdotto dal decreto Sostegni (dl 41/2021).

Si ricorda, infatti che tra le principali novità introdotte dal dl n. 41 del 2021 è stato previsto un ulteriore periodo di 28 settimane di trattamenti di integrazione salariale riconducibili all’emergenza sanitaria, oltre che l’introduzione di procedure semplificate per la trasmissione dei dati necessari al calcolo e alla liquidazione diretta delle integrazioni salariali.

Rispetto a tale ultimo punto, l’articolo 8 del citato decreto al comma 5 ha stabilito che la trasmissione dei dati necessari alla liquidazione diretta delle integrazioni salariali da parte dell’INPS, riferite a sospensioni o riduzioni dell’attività lavorativa decorrenti dal 1 aprile 2021, è effettuata con il flusso telematico denominato “UniEmens Cig”.

Pertanto, la nuova procedura sarà utilizzabile a partire dalle denunce contributive di competenza del mese di aprile 2021.

Il tracciato “UniEmens Cig” a pagamento diretto coincide sostanzialmente con il formato dell’UniEmens standard utilizzato per la CIG a conguaglio, mantenendo, quindi, la stessa struttura di esposizione dei dati. In tal modo viene standardizzata in un unico formato (UniEmens) e in unico processo la gestione delle prestazioni di integrazione salariale indipendentemente dalla modalità di erogazione (a conguaglio e a pagamento diretto).

I flussi per il pagamento diretto, infatti, possono essere trasmessi senza la necessità di attendere l’autorizzazione (a cui rimane invece subordinato il pagamento), indicando il Ticket associato alla domanda.

L’utilizzo di un unico formato per la trasmissione dei dati consente di poter utilizzare, anche per il pagamento diretto, le informazioni del calendario giornaliero, con l’esposizione del Dato orario, del Codice evento e del Ticket.

Inoltre, la circolare specifica che al fine di consentire una fase di graduale transizione verso le nuove modalità di trasmissione dei dati relativi ai trattamenti di integrazione salariale COVID 19 a pagamento diretto, si prevede una prima fase di durata semestrale in cui l’invio dei dati potrà essere effettuato o con il nuovo flusso telematico “UniEmens Cig” o con il modello “SR41”.

La scelta è determinata dal datore di lavoro in fase di invio del primo flusso di pagamento relativo a periodi decorrenti dal mese di aprile 2021.

Infine, l’Istituto ha confermato i termini decadenziali per l’invio dei dati che devono essere inviati all’Istituto entro la fine del mese successivo a quello in cui è collocato il periodo di integrazione salariale ovvero entro il termine di 30 giorni dalla notifica del provvedimento di autorizzazione, se più favorevole al datore di lavoro.

Per ulteriori elementi di dettaglio riferiti alle modalità operative si rinvia alla circolare Inps che è disponibile nella nostra AREA RISERVATA.

Fonte Confcommercio