Assegno temporaneo figli minori. Procedura e presentazione domande

Assegno temporaneo figli minori. Procedura e presentazione domande

 L’Inps ha fornito alcune indicazioni in merito all’assegno temporaneo e alla presentazione delle domande d’accesso a tale misura.

Beneficiari

Nuclei familiari, che non hanno diritto all’assegno per il nucleo familiare (di cui al D.L. n. 69/1988, art. 2), con figli minori di 18 anni, inclusi i figli minori adottati e in affido preadottivo.

Requisiti

  • essere cittadino italiano o di uno Stato membro dell’Unione europea, o suo familiare, titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, ovvero essere cittadino di uno Stato non appartenente all’Unione europea in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o del permesso di soggiorno per motivi di lavoro o di ricerca di durata almeno semestrale;
  • essere soggetto al pagamento dell’imposta sul reddito in Italia;
  • essere residente e domiciliato in Italia con i figli a carico sino al compimento del diciottesimo anno d’età;
  • essere residente in Italia da almeno due anni, anche non continuativi, ovvero essere titolare di un contratto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato di durata almeno semestrale;
  • essere in possesso di un indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) in corso di validità, calcolato secondo la tabella di cui all’art. 2 del D.L. n. 79/2021.

Misura dell’assegno temporaneo

L’importo mensile dell’assegno temporaneo è parametrato in base ai livelli di ISEE e al numero di figli.

Importo mensile assegno temporaneo _ importo massimo e minimo

Livelli di ISEE Importo mensile per ciascun figlio *
Nuclei fino a due figli minori Nuclei con almeno tre figli minori
Fino a € 7.000,00 € 167,50 € 217,80
Da € 39.900,01 a € 50.000,00 € 30,00 € 40,00
Da € 50.000,01 € 0,00 € 0,00
* per ogni figlio disabile, ciascun importo è maggiorato di € 50

Presentazione delle domande

La domanda, da inoltrarsi una sola volta per ciascun figlio, può essere avanzata tramite i seguenti canali:

  • portale web, se si è in possesso di PIN, SPID di livello 2 o superiore, di una Carta di identità elettronica 3.0 (CIE), o di una Carta Nazionale dei Servizi (CNS);
  • contact center integrato, chiamando il numero verde 803.164 (da rete fissa) o il numero 06 164.164 (da rete mobile);
  • istituti di patronato.

La procedura telematica per la presentazione delle domande sarà resa disponibile dal prossimo 1° luglio 2021, con termine ultimo di trasmissione delle richieste entro il 31 dicembre 2021.

Per le domande presentate entro il 30 settembre 2021, saranno corrisposte le mensilità arretrate a partire dal mese di luglio 2021. Successivamente al 30 settembre 2021, la decorrenza della misura corrisponderà al mese di presentazione della domanda.

In caso di percezione del reddito di cittadinanza, al momento della presentazione della domanda di assegno temporaneo, l’Istituto corrisponde d’ufficio l’assegno temporaneo, fino a concorrenza dell’importo mensile dell’assegno spettante.

Compatibilità dell’assegno temporaneo

L’assegno risulta compatibile con:

  • il reddito di cittadinanza;
  • la fruizione di altre misure in denaro, a favore dei figli a carico, erogate dalle Regioni, Province autonome di Trento e di Bolzano e dagli Enti locali.

Nelle more dell’attuazione della Legge sull’assegno unico e universale (Legge n. 46/2021), è ammessa la compatibilità con:

  • l’assegno ai nuclei familiari con almeno tre figli minori (di cui all’art. 65 della L. n. 448/1998);
  • l’assegno di natalità (di cui all’art. 1, c. 125, della L. n. 190/2014, all’art. 23-quater, c. 1 e 2, del D.L. n. 119/2018, e all’art. 1, c. 340, della L. n. 160/2019);
  • il premio alla nascita (di cui all’art. 1, c. 353, della L. n. 232/2016);
  • il fondo di sostegno alla natalità (di cui all’art. 1, c. 348 e 349, della L. n. 232/2016);
  • le detrazioni fiscali (di cui all’art. 12, c. 1, lett. c), e 1-bis, del TUIR);
  • gli assegni familiari previsti dal testo unico delle norme concernenti gli assegni familiari (di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797 (coltivatori diretti, coloni e mezzadri, piccoli coltivatori diretti, pensionati di queste Gestioni ed i pensionati delle Gestioni speciali lavoratori autonomi).

Resta esclusa la compatibilità con l’assegno al nucleo familiare, di cui all’art. 2 del D.L. n. 69/1988.

Per maggiori informazioni contatta il nostro Patronato – Tel. 0983859021

Fonte Confcommercio

Sgravio contributivo per assunzioni apprendistato

Sgravio contributivo per assunzioni apprendistato

L’INPS, con la Circolare n. 87 del 18 giugno 2021 , nel riepilogare la disciplina normativa relativa al contratto di apprendistato di 1° livello (per la qualifica e il diploma professionale art. 43 dlgs 81/2015) si è soffermato sul regime contributivo previsto per tali assunzioni. In particolare ha evidenziato le condizioni per l’applicazione dello sgravio contributivo e ha fornito le istruzioni di carattere normativo, operativo e contabile relative a tale agevolazione riconosciuta, per gli anni 2020 e 2021, ai datori di lavoro che occupano fino a 9 dipendenti e che assumono con contratto di apprendistato di 1° livello.

Si ricorda che la Legge di Bilancio 2021 ha prorogato lo sgravio contributivo al 100% (già introdotto dalla legge di Bilancio 2020) per i datori di lavoro che assumono con contratto di apprendistato di 1° livello per i primi tre anni. Successivamente al conseguimento della qualifica o diploma professionale, allo scopo di conseguire la qualificazione professionale ai fini contrattuali, è possibile la trasformazione del contratto in apprendistato professionalizzante.

Per le annualità 2020 e 2021, nelle ipotesi di contratto di apprendistato di 1° livello trasformato in contratto di apprendistato professionalizzante, i predetti benefici contributivi si applicano limitatamente alle annualità precedenti alla trasformazione. Mentre a decorrere dal momento della trasformazione ad apprendistato professionalizzante sarà applicabile lo specifico regime contributivo previsto per le assunzioni con apprendistato professionalizzante.

A tal proposito le diverse agevolazioni sono dettagliate nella Circolare Inps 87/2021 che è disponibile nella nostra Area Riservata unitamente alle istruzioni operative per la compilazione del flusso UNIEMENS.

Infine si precisa che lo sgravio contributivo in oggetto può essere fruito nel rispetto della normativa sugli aiuti di Stato.

Fonte Confcommercio

Differimento termini decadenziali cassa integrazione Covid

Differimento termini decadenziali cassa integrazione Covid

L’INPS, con il Messaggio n. 2310 del 16 giugno 2021, nel riprendere le modifiche introdotte dalla legge di conversione del dl sostegni (Legge 69/2021),  si è soffermata sul differimento dei termini decadenziali relativi ai trattamenti di integrazione salariale connessi all’emergenza epidemiologica e ha fornito le relative istruzioni operative.

Si ricorda, infatti, che la Legge n. 69/2021 ha differito al 30 giugno 2021 i termini decadenziali di invio delle domande di accesso ai trattamenti collegati all’emergenza da COVID19 nonché di trasmissione dei dati necessari per il pagamento diretto o per il saldo degli stessi scaduti nel periodo tra il 1° gennaio 2021 ed il 31 marzo 2021.

L’ Istituto ha chiarito che rientrano nel differimento dei termini al 30 giugno tutte le domande di trattamenti connessi all’emergenza epidemiologica i cui termini di trasmissione ordinari siano scaduti nel periodo tra il 1° gennaio 2021 ed il 31 marzo 2021.

Ne deriva che possono beneficiare dello slittamento dei termini decadenziali le domande di trattamenti riferite a periodi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa decorrenti dal dicembre 2020 al febbraio 2021 (ordinariamente, infatti, la domanda scade alla fine del mese successivo a quello in cui è collocato il periodo di integrazione salariale).

Per ulteriori elementi di dettaglio si rinvia al Messaggio n. 2310 del 16 giugno 2021 disponibile nella nostra Area Riservata.

Gestione commercianti. Contributi indebitamente versati

Gestione commercianti. Contributi indebitamente versati

Con Circolare n. 75 del 2021, l’Inps ha fornito dei chiarimenti in merito ai contributi indebitamente versati in qualsiasi tempo alle Gestioni speciali dei commercianti e degli artigiani, ricordando che tali contributi non sono computabili ai fini del diritto e della determinazione della misura delle prestazioni e che, salvo il caso di dolo, sono restituiti all’assicurato e ai suoi aventi causa (L. n. 613/1966, art. 12).

A tal proposito, l’Inps ha specificato che –­ in caso di versamento di somme che non possono essere accreditate sulla posizione assicurativa, in virtù delle speciali norme che disciplinano i versamenti effettuati alle predette Gestioni – si configura l’indebito oggettivo (ai sensi dell’art. 2033 del c.c.), con diritto al rimborso soggetto all’ordinario termine di prescrizione decennale (art 2946 del c.c.).

Conseguentemente, nelle more del rilascio della procedura per la gestione dei rimborsi, e previa domanda di rimborso avanzata dall’interessato, saranno effettuati i rimborsi solo per gli importi per i quali non risultino decorsi i termini di prescrizione rispetto alla data dei versamenti associati.

Qualora, invece, risulti in procedura l’avvenuta produzione di un rimborso in data antecedente alla data di pubblicazione della Circolare n. 75, anche in relazione a somme per cui sia maturata la prescrizione, saranno effettuati i pagamenti solo degli importi per i quali la domanda di rimborso abbia interrotto i termini di prescrizione.

Leggi la circolare INPS n. 75 del 2021.

Per maggiori informazioni puoi contattare il nostro Patronato.

Fonte Confcommercio

Slittano i contributi per artigiani e commercianti

Slittano i contributi per artigiani e commercianti

I lavoratori iscritti alle gestioni autonome speciali Inps degli artigiani e degli esercenti attività commerciali dovranno pagare i contributi previdenziali e assistenziali entro il 20 agosto 2021 e non più entro la scadenza originaria del 17 maggio.

Dopo il nulla osta del Ministero del Lavoro del 12 maggio, che autorizza lo slittamento per attenuare gli effetti negativi del prolungarsi dell’emergenza coronavirus e favorire la ripresa, l’Inps ha infatti comunicato di aver reso operativa la misura in attesa della formalizzazione di criteri e modalità per la concessione dell’esonero, che sarà fatta attraverso la pubblicazione di un decreto interministeriale Mlps-Mef.

Ricordiamo che l’ultima legge di bilancio ha disposto per l’anno 2021 l’esonero parziale della contribuzione previdenziale e assistenziale per lavoratori autonomi e liberi professionisti iscritti alle gestioni Inps e alle casse previdenziali professionali autonome che abbiano percepito nel periodo d’imposta 2019 un reddito complessivo lordo imponibile ai fini Irpef non superiore a 50.000 euro e abbiano subito un calo del fatturato o dei corrispettivi nel 2020 non inferiore al 33 per cento rispetto a quelli del 2019.

Per saperne di più contatta il nostro Patronato.

Fonte Confcommercio