Differimento termini decadenziali cassa integrazione Covid

Differimento termini decadenziali cassa integrazione Covid

L’INPS, con il Messaggio n. 2310 del 16 giugno 2021, nel riprendere le modifiche introdotte dalla legge di conversione del dl sostegni (Legge 69/2021),  si è soffermata sul differimento dei termini decadenziali relativi ai trattamenti di integrazione salariale connessi all’emergenza epidemiologica e ha fornito le relative istruzioni operative.

Si ricorda, infatti, che la Legge n. 69/2021 ha differito al 30 giugno 2021 i termini decadenziali di invio delle domande di accesso ai trattamenti collegati all’emergenza da COVID19 nonché di trasmissione dei dati necessari per il pagamento diretto o per il saldo degli stessi scaduti nel periodo tra il 1° gennaio 2021 ed il 31 marzo 2021.

L’ Istituto ha chiarito che rientrano nel differimento dei termini al 30 giugno tutte le domande di trattamenti connessi all’emergenza epidemiologica i cui termini di trasmissione ordinari siano scaduti nel periodo tra il 1° gennaio 2021 ed il 31 marzo 2021.

Ne deriva che possono beneficiare dello slittamento dei termini decadenziali le domande di trattamenti riferite a periodi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa decorrenti dal dicembre 2020 al febbraio 2021 (ordinariamente, infatti, la domanda scade alla fine del mese successivo a quello in cui è collocato il periodo di integrazione salariale).

Per ulteriori elementi di dettaglio si rinvia al Messaggio n. 2310 del 16 giugno 2021 disponibile nella nostra Area Riservata.

Gestione commercianti. Contributi indebitamente versati

Gestione commercianti. Contributi indebitamente versati

Con Circolare n. 75 del 2021, l’Inps ha fornito dei chiarimenti in merito ai contributi indebitamente versati in qualsiasi tempo alle Gestioni speciali dei commercianti e degli artigiani, ricordando che tali contributi non sono computabili ai fini del diritto e della determinazione della misura delle prestazioni e che, salvo il caso di dolo, sono restituiti all’assicurato e ai suoi aventi causa (L. n. 613/1966, art. 12).

A tal proposito, l’Inps ha specificato che –­ in caso di versamento di somme che non possono essere accreditate sulla posizione assicurativa, in virtù delle speciali norme che disciplinano i versamenti effettuati alle predette Gestioni – si configura l’indebito oggettivo (ai sensi dell’art. 2033 del c.c.), con diritto al rimborso soggetto all’ordinario termine di prescrizione decennale (art 2946 del c.c.).

Conseguentemente, nelle more del rilascio della procedura per la gestione dei rimborsi, e previa domanda di rimborso avanzata dall’interessato, saranno effettuati i rimborsi solo per gli importi per i quali non risultino decorsi i termini di prescrizione rispetto alla data dei versamenti associati.

Qualora, invece, risulti in procedura l’avvenuta produzione di un rimborso in data antecedente alla data di pubblicazione della Circolare n. 75, anche in relazione a somme per cui sia maturata la prescrizione, saranno effettuati i pagamenti solo degli importi per i quali la domanda di rimborso abbia interrotto i termini di prescrizione.

Leggi la circolare INPS n. 75 del 2021.

Per maggiori informazioni puoi contattare il nostro Patronato.

Fonte Confcommercio

Slittano i contributi per artigiani e commercianti

Slittano i contributi per artigiani e commercianti

I lavoratori iscritti alle gestioni autonome speciali Inps degli artigiani e degli esercenti attività commerciali dovranno pagare i contributi previdenziali e assistenziali entro il 20 agosto 2021 e non più entro la scadenza originaria del 17 maggio.

Dopo il nulla osta del Ministero del Lavoro del 12 maggio, che autorizza lo slittamento per attenuare gli effetti negativi del prolungarsi dell’emergenza coronavirus e favorire la ripresa, l’Inps ha infatti comunicato di aver reso operativa la misura in attesa della formalizzazione di criteri e modalità per la concessione dell’esonero, che sarà fatta attraverso la pubblicazione di un decreto interministeriale Mlps-Mef.

Ricordiamo che l’ultima legge di bilancio ha disposto per l’anno 2021 l’esonero parziale della contribuzione previdenziale e assistenziale per lavoratori autonomi e liberi professionisti iscritti alle gestioni Inps e alle casse previdenziali professionali autonome che abbiano percepito nel periodo d’imposta 2019 un reddito complessivo lordo imponibile ai fini Irpef non superiore a 50.000 euro e abbiano subito un calo del fatturato o dei corrispettivi nel 2020 non inferiore al 33 per cento rispetto a quelli del 2019.

Per saperne di più contatta il nostro Patronato.

Fonte Confcommercio

Chiarimenti INPS sull’esonero contributivo del Decreto Ristori

Chiarimenti INPS sull’esonero contributivo del Decreto Ristori

L’INPS, con il Messaggio n. 1836 del 6 maggio 2021, ha fornito indicazioni operative per la fruizione dell’esonero dal versamento dei contributi previdenziali riservato alle aziende che non richiedono i trattamenti di integrazione salariale con causale Covid.

L’Istituto ha chiarito che le aziende che intendono richiedere l’esonero contributivo alternativo alla cassa integrazione (ex dl 137/2020) per i mesi di novembre, dicembre e gennaio 2021, non devono avere utilizzato trattamenti di integrazione salariale Covid 19 riguardanti la stessa matricola aziendale o unità produttiva nel caso di più unità produttive.

A tal proposito, si ricorda, inoltre, che dal 16 novembre al 31 gennaio si sono sovrapposte diverse regolamentazioni che riguardano l’alternatività tra i trattamenti di integrazione salariale covid e l’esonero contributivo (dl 104/2020, dl 137/2020 e legge 178/2020)

Quindi, in riferimento allo stesso arco temporale e alla stessa unità produttiva, l’azienda potrà avere accesso ad uno solo dei due benefici, che sono fra loro alternativi a prescindere di quale sia la fonte normativa di riferimento della misura.

Inoltre, nel citato Messaggio è stato specificato che i datori di lavoro che vogliono accedere all’esonero devono presentare domanda prima della trasmissione del flusso Uniemens relativo al primo periodo retributivo in cui si intende esporre l’esonero.

Nella richiesta devono dichiarare di aver usufruito dei trattamenti di integrazione salariale nel mese di giugno 2020 e di non aver fatto richiesta degli stessi trattamenti per i mesi di novembre, dicembre 2020 e gennaio 2021 riferiti alla stessa matricola aziendale o alla stessa unità produttiva nonché l’importo dell’esonero di cui intendono avvalersi che deve essere parametrato alle ore di integrazione salariale fruite a giugno 2020.

Pertanto, l’operatore della Struttura INPS territorialmente competente,  solo dopo aver verificato che il datore di lavoro non ha fruito dei trattamenti di integrazione salariale causale COVID 19 per i mesi di novembre, dicembre 2020 e gennaio 2021 riguardanti la medesima matricola o la medesima unità produttiva, per la quale richiede l’esonero, può, una volta ricevuta la richiesta, attribuire il codice di autorizzazione alla posizione contributiva con validità dal mese di aprile 2021 fino al mese di agosto 2021, dandone comunicazione al datore di lavoro attraverso il “Cassetto previdenziale”.

L’ammontare dell’esonero contributivo, non può superare la contribuzione dovuta dal datore di lavoro per il mese o i mesi di teorica spettanza dell’esonero (ricadenti nel periodo dal 16 novembre 2020 al 31 gennaio 2021, per massimo quattro settimane), né quella dovuta nelle singole mensilità per le quali si richiede il beneficio (da aprile ad agosto 2021)

Infine, l’esonero è cumulabile con altri sgravi o riduzioni di aliquote di finanziamento a condizione che per tali altri esoneri non sia espressamente previsto un divieto di cumulo, come ad esempio avviene per l’incentivo all’occupazione giovanile.

A tal proposito si precisa che l’incumulabilità si riferisce al singolo lavoratore e non si estende agli altri lavoratori non agevolati presenti nella stessa azienda.

Ulteriori elementi di dettaglio relativi alle indicazioni Inps sono disponibili nella nostra AREA RISERVATA.

Fonte Confcommercio

Tutela dei lavoratori in condizione di fragilità e della quarantena

Tutela dei lavoratori in condizione di fragilità e della quarantena

L’INPS, con il messaggio n. 1667/2021, fornisce le istruzioni operative per il riconoscimento delle tutele di cui all’art. 26 del D.L. n. 18/2020 nei confronti dei lavoratori aventi diritto alla tutela previdenziale della malattia riconosciuta dall’INPS.

Per quanto riguarda le tutele dei c.d. lavoratori fragili, il comma 1, lett. a), dell’art. 15, D.L. n. 41/2021 (c.d. decreto Sostegni) ha esteso fino al 30 giugno 2021 l’equiparazione del periodo di assenza dal lavoro a degenza ospedaliera (secondo quanto previsto al comma 2 dell’articolo 26, D.L. n. 18/2020) precisando che la tutela è riconosciuta al lavoratore laddove la prestazione lavorativa non possa essere resa in modalità di lavoro agile ai sensi del comma 2-bis dell’articolo 26.

Il comma 2-bis dell’articolo 26 stabilisce che i lavoratori “fragili” svolgono di norma la prestazione lavorativa in modalità agile, anche attraverso l’adibizione a diversa mansione ricompresa nella medesima categoria o area di inquadramento, come definite dai contratti collettivi vigenti, o lo svolgimento di specifiche attività di formazione professionale anche da remoto.

L’Istituto procederà quindi al riconoscimento della tutela ai lavoratori “fragili” del settore privato assicurati per la malattia, dal 17 marzo 2020 al 31 dicembre 2020 e dal 1° gennaio 2021 al 30 giugno 2021, nei limiti delle risorse finanziarie assegnate, secondo la specifica disciplina di riferimento per la categoria lavorativa e il settore di appartenenza.

In merito alla tutela della quarantena e della permanenza domiciliare fiduciaria, la legge n. 178/2020 ha eliminato, con il comma 484 dell’art. 1, a decorrere dal 1° gennaio 2021, l’obbligo per il medico curante di indicare gli estremi del provvedimento che ha dato origine alle stesse, precedentemente previsto al co. 3 dell’art. 26, D.L. n. 18/2020.

L’Istituto provvederà al riconoscimento delle indennità economiche per le tutele di cui all’art. 26 entro gli specifici limiti di spesa. Resta inteso che la malattia sarà comunque tutelata secondo gli strumenti ordinari previsti dall’ordinamento.

Ogni elemento di ulteriore approfondimento e chiarimento è disponibile nella nostra AREA RISERVATA.

Fonte Confcommercio