Bonus 200 euro: a chi spetta e come ottenerlo

Bonus 200 euro: a chi spetta e come ottenerlo

Il bonus da 200 euro è un contributo “una tantum”, introdotto dal cd. “Decreto Aiuti”, rivolto a pensionati, lavoratori dipendenti e autonomi, lavoratori domestici e stagionali, disoccupati e beneficiari del Reddito di Cittadinanza.

Il beneficio mira a mitigare gli effetti degli aumenti generalizzati dei prezzi in tutti i settori. La misura verrà erogata ai soggetti che nel 2021 abbiano un reddito al di sotto dei 35.000 euro.

I 200 euro spettano a diverse categorie di soggetti:

  • lavoratori dipendenti, compresi i lavoratori domestici e stagionali;
  • lavoratori autonomi e liberi professionisti;
  • pensionati;
  • percettori di Reddito di Cittadinanza;
  • disoccupati;
  • lavoratori dello spettacolo;
  • incaricati di vendite a domicilio.

Il Decreto Aiuti 2022 specifica i requisiti necessari per ciascuna categoria di soggetti.

La misura funziona in maniera differenziata a seconda del tipo di beneficiario. Per alcuni soggetti verrà erogato in maniera automatica per altri vi sarà bisogno dell’inoltro della domanda direttamente all’INPS.

Pertanto sarà pagato, a seconda dei casi:

  • direttamente con la pensione di luglio per i pensionati;
  • in busta paga di luglio per i lavoratori dipendenti;
  • a seguito di apposita domanda nel caso dei lavoratori autonomi con o senza partita IVA, stagionali, colf e badanti, lavoratori dello spettacolo, incaricati di vendite a domicilio;
  • in automatico sull’indennità NASPI o DIS-COLL in caso di disoccupati;
  • con un’integrazione del sussidio quando riguarda i percettori del Reddito di Cittadinanza.

Nel dettaglio quindi chi deve fare richiesta e come:

Modalità di erogazione per gli autonomi

Gli autonomi/liberi professionisti (con partita IVA) riceveranno il bonus di 200 euro tramite apposita procedura che verrà definita con decreto ministeriale che sarà emanato entro il 17 di giugno.

Modalità di erogazione Colf, CO.CO.CO, stagionali e lavoratori dello spettacolo

Le colf e le badanti, gli stagionali, i lavoratori dello spettacolo, gli incaricati delle vendite a domicilio riceveranno l’indennità, a seguito di apposita domanda, tramite una procedura dedicata.

Per maggiori informazioni, conoscere i requisiti di accesso e inoltrare la domanda è possibile rivolgersi al nostro Patronato (Tel. 0983859021 – email corigliano@confcommercio.cs.it ).

Fondo di Integrazione Salariale (FIS), chiarimenti INPS

Fondo di Integrazione Salariale (FIS), chiarimenti INPS

L’INPS, attraverso il messaggio n. 2089 del 17 maggio 2022, ha fornito chiarimenti in merito alla presenza di una serie di errori nella compilazione delle domande di Assegno di integrazione salariale presentate al Fondo di integrazione salariale (c.d. FIS) connessi alla scelta delle causali.

L’Istituto fornisce alcune indicazioni operative relativamente alle domande presentate dal 1° gennaio 2022 al 31 marzo 2022, in modo tale da garantire l’accesso ai trattamenti di sostegno al reddito.

Nel caso in cui il datore di lavoro abbia richiesto l’Assegno di integrazione salariale per una causale ordinaria (ad esempio, crisi di mercato), ma abbia allegato una scheda causale (relazione tecnica) riconducibile ad altra causale, sempre ordinaria (ad esempio, mancanza di ordini o commesse), l’Istituto adotterà un criterio di prevalenza ed effettuerà l’istruttoria sulla base degli elementi sostanziali riportati nella scheda tecnica allegata, anche in difformità con la causale richiesta, attivando, se strettamente necessario, un ulteriore supplemento istruttorio con il datore di lavoro.

Nel caso il datore di lavoro abbia richiesto l’Assegno di integrazione salariale per una causale straordinaria (ad esempio, crisi per evento improvviso e imprevisto) e abbia allegato una scheda causale relativa a una causale ordinaria (ad esempio, mancanza di ordini o commesse), l’Istituto adotterà un criterio di prevalenza ed effettuerà l’istruttoria sulla base degli elementi sostanziali riportati nella scheda tecnica allegata, anche in difformità con la causale richiesta, attivando, se strettamente necessario, un ulteriore supplemento istruttorio con il datore di lavoro. In particolare, il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali ha indicato questo criterio di prevalenza nel caso in cui “sia stata invocata per errore una causale straordinaria, ma in effetti si intendeva accedere a una causale ordinaria – erogata dal FIS – in quanto siano sussistenti i presupposti sostanziali”.

Aziende fino a 15 dipendenti

Nel caso il datore di lavoro abbia richiesto l’Assegno di integrazione salariale per una causale straordinaria (ad esempio, crisi per evento improvviso e imprevisto) e abbia giustificato, nella scheda causale, tale crisi facendo riferimento esclusivamente alla pandemia da COVID-19, l’Istituto avvierà un supplemento di istruttoria, invitando i datori di lavoro a integrare la documentazione già prodotta e a precisare se, per effetto della pandemia da COVID-19, si sia determinata una situazione di crisi riconducibile a una causale ordinaria, di cui al D.M. n. 95442 del 15 aprile 2016, o a una causale straordinaria, di cui al D.M. n. 94033 del 13 gennaio 2016, come integrato dal D.M. n. 33 del 25 febbraio 2022.

Aziende con più di 15 dipendenti

Nel caso il datore di lavoro abbia richiesto l’Assegno di integrazione salariale per una causale straordinaria (ad esempio, crisi per evento improvviso e imprevisto) e abbia giustificato, nella scheda causale, il ricorso alla cassa integrazione esclusivamente riferendosi alla pandemia da COVID-19, l’Istituto avvierà un supplemento di istruttoria, invitando i datori di lavoro a integrare la documentazione già prodotta al fine di precisare se, per effetto della pandemia da COVID-19, si sia determinata una situazione di crisi riconducibile in una causale ordinaria di cui al D.M. n. 95442 del 15 aprile 2016. In questo caso, si adotta un criterio di prevalenza e l’istruttoria è valutata sulla base degli elementi sostanziali riportati nella scheda tecnica allegata, in difformità con la causale richiesta.

Nel caso il datore di lavoro abbia richiesto l’Assegno di integrazione salariale per una causale straordinaria (ad esempio, crisi per evento improvviso e imprevisto) e abbia allegato una scheda causale relativa a una causale straordinaria, trattandosi di una causale riferibile alla cassa integrazione guadagni straordinaria, per la quale la competenza all’adozione del provvedimento di concessione è del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, l’Istituto adotterà un provvedimento di reiezione della domanda per incompetenza, comunicando al datore di lavoro che, in ragione della sua dimensione aziendale, la competenza in merito alle concessioni afferenti alle causali straordinarie fa capo al Ministero del Lavoro e delle politiche sociali.

A tal proposito si precisa che, oltre alla necessaria comunicazione al datore di lavoro di vizio di incompetenza, la scrivente Confederazione ha sollecitato l’INPS a considerare i termini decadenziali per la presentazione delle istanze anche in relazione alle eventuali rettifiche di inoltro delle istanze a cui le aziende dovranno provvedere.

Pertanto, si auspica che l’Istituto fornisca a breve ulteriori indicazioni rispetto a tale ultimo punto.

L’INPS precisa, infine, che l’eventuale provvedimento di accoglimento sarà motivato con riferimento alla causale sostanziale emersa dagli elementi istruttori. Inoltre, è stato inserito un apposito alert nella procedura di trasmissione all’Istituto delle domande di Assegno di integrazione salariale con causale straordinaria da parte di datori di lavoro con requisito dimensionale mediamente superiore a 15 dipendenti, al fine di ridurre i casi di errore riscontrati.

Pensioni: confermati i requisiti d’accesso per il 2023

Pensioni: confermati i requisiti d’accesso per il 2023

Secondo le stime dell’Inps, fino al 2025 il requisito per la pensione di vecchiaia legato alle aspettative di vita non aumenterà. Per il 2023 risultano confermati tutti i requisiti di accesso.

L’Inps, con una recente circolare, chiarisce che, a decorrere dal 1° gennaio 2023, i requisiti di accesso ai trattamenti pensionistici adeguati agli incrementi della speranza di vita non sono ulteriormente incrementati. Questo è previsto anche dal decreto del 27 ottobre 2021 del Ministero dell’Economia e delle finanze, di concerto con il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali.

Il decreto riporta quanto segue: “A decorrere dal 1° gennaio 2023, i requisiti di accesso ai trattamenti pensionistici, non sono ulteriormente incrementati”.

Requisiti di età per la pensione 2023-2024

Restano immutate le pensioni di vecchiaia, anticipate, di anzianità con il sistema delle quote, e tutti gli altri casi in cui la norma prevede gli adeguamenti alle aspettative di vita. Ecco i principali requisiti:

  • pensione di vecchiaia: 67 anni di età;
  • pensione anticipata: 42 anni e dieci mesi di contributi per gli uomini e un anno in meno per le donne;
  • pensione precoci: 41 anni di contributi;
  • pensione di anzianità con il sistema delle quote: almeno 35 anni di contributi e 62 anni di età e quota 98 (ovvero la somma delle due variabili precedenti) per i lavoratori dipendenti. L’età anagrafica minima sale a 63 anni e la quota a 99 per gli autonomi;
  • pensione in totalizzazione: 66 anni o 41 anni di contributi.

Età pensione di vecchiaia e anticipata dal 2025

Dal 1° gennaio 2025, il requisito per la pensione di vecchiaia si dovrà adeguare alla speranza di vita come stabilito dall’art. 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78. Per quanto concerne la pensione anticipata, il requisito fino al 2026 è quello riportato nella tabella sottostante.

Anno

Uomini

Dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2026

42 anni e dieci mesi (2.227 settimane)

Anno

Donne

Dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2026

41 anni e dieci mesi (2.175 settimane)

Per quanto riguarda il requisito contributivo per la pensione anticipata, nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 31 dicembre 2026, è stato fissato a 42 anni e 10 mesi per gli uomini e a 41 anni e 10 mesi per le donne. In questo periodo, infatti non si applicano gli adeguamenti alla speranza di vita (blocco scatti).

La decorrenza del trattamento si perfeziona trascorsi i tre mesi dalla maturazione dei requisiti.

Pensione precoci

Il requisito per la pensione anticipata per i lavoratori precoci è riportato in tabella.

Anno

Requisito contributivo

Dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2026

41 anni (2132 settimane)

Dal 1° gennaio 2027

41 anni *(2132 settimane)

* Si noti che dal 1° gennaio 2027, il requisito dovrà essere adeguato alla speranza di vita come stabilito dall’art. 12 del D.l. 78/2020.

Pensione di anzianità con le Quote

Per il biennio 2023-2024 i contribuenti che vanno in pensione usufruendo del sistema delle quote, possono ottenere il diritto se hanno un’anzianità contributiva di almeno 35 anni e un’età anagrafica di 62 anni. Resta invariato il raggiungimento di quota 98 in caso di dipendenti pubblici e privati, oppure avere un’età minima di 63 anni e aver raggiunto quota 99 in caso di autonomi iscritti all’Inps.

Altri casi particolari

  • Per i soggetti con primo accredito contributivo dal 1° gennaio 1996, il requisito anagrafico per la pensione di vecchiaia con anzianità contributiva minima di cinque anni, si perfeziona, anche per il biennio 2023/2024, al raggiungimento dei 71 anni.
  • Per i soggetti con primo accredito contributivo dal 1° gennaio 1996, il requisito anagrafico per la pensione anticipata con almeno 20 anni di contribuzione effettiva e con il requisito del c.d. importo soglia mensile, si perfeziona anche per il biennio 2023/2024, al raggiungimento dei 64 anni.

Restano invariati anche i requisiti per il pensionamento anticipato del personale della difesa, sicurezza e vigili del fuoco. Sono validi 41 anni di contributi indipendentemente dall’età o 35 con almeno 58 anni di età.

Anche per i lavoratori dello sport e dello spettacolo, nessun cambiamento: i ballerini che continuano ad andare in pensione di vecchiaia a 47 anni, i cantanti e gli orchestrali a 62 e gli attori e i conduttori a 65.

Per maggiori informazioni contatta il nostro Patronato – tel. 0983859021

Lavoratori iscritti alla Gestione Separata – aliquote contributive 2022

Lavoratori iscritti alla Gestione Separata – aliquote contributive 2022

Con riferimento ai soggetti iscritti alla Gestione Separata Inps (L. n. 335/1995, art. 2, c. 26), si riportano di seguito le aliquote contributive dovute nell’anno 2022.

Tipologia lavoratori

Aliquota totale

Collaboratori e figure assimilate

 

Non iscritto ad altra forma pensionistica obbligatoria

per le quali è prevista la contribuzione aggiuntiva DIS-COLL

35,03%

33,00% aliquota IVS

0,72% + 1,31,% aliquote aggiuntive

Non iscritto ad altra forma pensionistica obbligatoria

per le quali NON è prevista la contribuzione aggiuntiva

DIS-COLL

33,72%

33,00% aliquota IVS

0,72% aliquota aggiuntiva

Pensionati o iscritti ad altra forma pensionistica obbligatoria

24,00%

Liberi professionisti

 

Liberi professionisti non iscritti ad altra forma pensionistica

26,23%

25,00% aliquota IVS

0,72% aliquota aggiuntiva

0,51% Iscro

Liberi professionisti pensionati o iscritti ad altra forma pensionistica obbligatoria

24,00%

Con riferimento ai collaboratori e figure assimilati, non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie per i quali è prevista la contribuzione aggiuntiva DIS-COLL, si ricorda che la Legge di bilancio 2022 (L. n. 234/2021, art.1, c. 223) ha disposto l’applicazione di un’aliquota contributiva pari a quella dovuta per la prestazione NASpI per i soggetti i cui compensi derivano da:

  • rapporti di collaborazioni coordinate e continuative;
  • uffici di amministratore, sindaco o revisore di società, associazioni e altri enti con o senza personalità giuridica anche se tali soggetti non sono beneficiari della relativa prestazione;
  • dottorato di ricerca, assegno, borsa di studio.

Pertanto – a far data dall’1.1.2022 – in luogo della precedente aliquota pari a 0,51%, è dovuta un’aliquota aggiuntiva pari all’1,31%.

Invio flussi relativi al mese di gennaio 2022

Con Comunicato stampa del 14.2.2022, l’Istituto ha segnalato – nelle more dell’adeguamento delle procedure per l’invio dei flussi Uniemens anche con la nuova aliquota per il 2022 prevista per i suddetti soggetti, pari al 35,03% – che le aziende committenti che hanno già elaborato i flussi Uniemens relativi al mese di gennaio 2022 con applicazione dell’aliquota vigente fino al 31.12.2021 (34,23%), possono effettuare l’invio del flusso Uniemens con tale aliquota. In tal caso, il flusso sarà eccezionalmente modificato in fase di elaborazione delle denunce.

La differenza di contribuzione derivante dall’applicazione delle aliquote nelle misure previste per gli anni 2021 e 2022 potrà essere versata entro tre mesi dalla pubblicazione della Circolare in commento (n.25 dell’11.2.2022), senza oneri aggiuntivi.

La differenza di contribuzione complessivamente dovuta potrà essere visualizzata tramite il Cassetto Previdenziale per Committenti, al termine delle necessarie elaborazioni.

In relazione, invece, all’aliquota prevista per i liberi professionisti non iscritti ad altra forma pensionistica, si ricorda che la Legge di bilancio 2021 (L. n. 178/2020, art. 1, c. 398) ha disposto un aumento di detta aliquota – pari allo 0,51% per l’anno 2022 (0,26% per il 2021) – per il finanziamento dell’indennità straordinaria di continuità reddituale e operativa (c.d. ISCRO) introdotta dalla stessa Legge di bilancio 2021 (L. n. 178/2020, art. 1, c. 386).

Massimale annuo di reddito

Le aliquote sopra indicate sono applicabili ai redditi conseguiti dagli iscritti alla Gestione separata fino al raggiungimento del massimale che, per l’anno 2022, risulta pari a 105.014 euro.

Minimale per l’accredito contributivo

Il reddito minimo utile ai fini dell’accredito dei contributi mensili dei lavoratori parasubordinati non può essere inferiore, per l’anno 2022, a 16.243 euro.
Pertanto, qualora alla fine dell’anno detto minimale non sia stato raggiunto, l’Istituto opererà una contrazione proporzionale del periodo accreditato.

Fondo di Integrazione Salariale (FIS), chiarimenti INPS

Ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro

L’INPS, con il messaggio del 9 febbraio 2022, n. 637, ha fornito indicazioni su alcuni aspetti relativi alla contribuzione dovuta per gli ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro di cui al d.lgs. n. 148/2015, a seguito della riforma della normativa in materia avvenuta con la Legge di Bilancio 2022.

Per quanto concerne i soggetti beneficiari, l’Istituto rammenta che, a seguito della recente riforma, sono destinatari dei trattamenti di integrazione salariale CIGO, CIGS, FIS e dei Fondi di solidarietà bilaterali, di cui al Titolo I e II del d.lgs. 148/2015, anche i lavoratori assunti con contratto di apprendistato di qualsiasi tipologia e i lavoratori a domicilio. Pertanto, a decorrere dal 1° gennaio 2022, i datori di lavoro sono tenuti al versamento della contribuzione di finanziamento degli ammortizzatori sociali tenendo conto altresì di tali lavoratori, in forza alla medesima data di entrata in vigore della novella normativa.

In merito alla CIGO, l’ultima Legge di Bilancio non ha modificato la disciplina delle integrazioni salariali ordinarie e i relativi obblighi contributivi.

Per quanto riguarda la CIGS, viene esteso il suo campo di applicazione, confermando, tuttavia, l’aliquota contributiva pari al 0,90% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali, come stabilita all’art. 23 del d.lgs. 148/2015. Pertanto, anche i nuovi datori di lavoro che rientrano nell’ambito della CIGS, sono tenuti al versamento della suddetta contribuzione di finanziamento. Per l’anno 2022, la Legge di Bilancio ha disposto che tale aliquota venga ridotta dello 0,63%, determinando pertanto un’aliquota di finanziamento della CIGS, per il solo anno 2022, pari allo 0,27% (0,90 – 0,63).

La novella normativa ha esteso anche l’ambito applicativo del FIS, nonché riformulato le aliquote del relativo contributo di finanziamento. Nello specifico, l’aliquota per i datori di lavoro che, nel semestre precedente, abbiano occupato fino a cinque dipendenti, è pari allo 0,50%. Per coloro che abbiano occupato mediamente più di cinque dipendenti, la predetta aliquota è fissata allo 0,80%. Per il solo anno 2022, la Legge di Bilancio ha disposto la riduzione delle predette aliquote nelle seguenti modalità:

  • per i datori di lavoro che, nel semestre precedente, occupano mediamente fino a cinque dipendenti, l’aliquota è pari allo 0,15% dell’imponibile contributivo (0,50 – 0,35);
  • per i datori di lavoro che, nel semestre precedente, occupano mediamente da più di cinque a quindici dipendenti, l’aliquota è pari allo 0,55% dell’imponibile contributivo (0,80 – 0,25);
  • per i datori di lavoro che, nel semestre precedente, occupano mediamente più di quindici dipendenti, l’aliquota è pari allo 0,69% dell’imponibile contributivo (0,80 – 0,11);
  • per le imprese esercenti attività commerciali, comprese quelle della logistica e le agenzie di viaggio e turismo, inclusi gli operatori turistici che, nel semestre precedente, occupano mediamente più di cinquanta dipendenti, l’aliquota è pari allo 0,24% dell’imponibile contributivo (0,80 – 0,56).

Si riporta di seguito un schema riassuntivo delle aliquote di finanziamento del FIS e della CIGS, così come riformulate dalla nuova disciplina.

Numero di dipendenti Aliquote precedenti Aliquote a regime Aliquote ridotte nel 2022
FIS CIGS TOT FIS CIGS TOT FIS CIGS TOT
Fino a 5 0,00% 0,50% 0,50% 0,15% (-0,35%) 0,15%
Oltre 5 e fino a 15 0,45% 0,45% 0,80% 0,80% 0,55% (-0,25%) 0,55%
Oltre 15 0,65% 0,65% 0,80% 0,90% 1,70% 0,69% (-0,11%) 0,27% (-0,63%) 0,96%
Commercio*
Oltre 50 0,90% 0,90% 0,80% 0,90% 1,70% 0,24% (-0,56%) 0,90% 1,14%

* Imprese commerciali, comprese logistica, e le agenzie di viaggio e turismo, compresi i tour operator

Si ricorda che le aliquote contributive di CIGS e FIS – a differenza della CIGO che è totalmente a carico delle imprese – sono ripartite per 1/3 a carico dei lavoratori e per i restanti 2/3 a carico dei datori di lavoro.

Inoltre, l’Istituto conferma l’importo della contribuzione addizionale prevista per l’accesso alla CIGO e CIGS, di cui all’art. 5 del d.lgs. 148/2018. Si rammenta che per entrambi i trattamenti, il contributo addizionale a carico del datore di lavoro è pari al 9%, fino a 52 settimane richieste, al 12%, da 53 a 104 settimane richieste, e al 15%, oltre le 104 settimane richieste, nel quinquennio mobile. A partire dal 1° gennaio 2025, le prime due aliquote vengono ridotte rispettivamente al 6% e al 9% a favore dei datori di lavoro che non abbiano fruito di trattamenti di integrazione salariale per almeno ventiquattro mesi successivi al termine dell’ultimo periodo di fruizione del trattamento. Per quanto riguarda il FIS, il contributo è confermato nella misura già prevista all’art. 29, del d.lgs. 148/2015, pari al 4%, e ridotto del 40% al ricorrere dei medesimi presupposti sopraindicati, relativi alla CIGO e alla CIGS. L’Istituto chiarisce che tale riduzione determina un contributo pari al 2,4% della retribuzione persa (ossia il 4% ridotto del 40%).

Infine, l’INPS rende noto che, in merito alle istruzioni operative per l’elaborazione dei flussi Uniemens, in considerazione del nuovo assetto delle disposizioni che disciplinano le integrazioni salariali, come sopra sinteticamente esposte, l’Istituto provvederà a fornire con successiva circolare le istruzioni per il corretto assolvimento degli obblighi informativi e contributivi. Pertanto, per i periodi di paga a decorrere dal 1 gennaio 2022 i datori di lavoro interessati continueranno ad attenersi alle disposizioni amministrative in uso al 31 dicembre 2021.