Fondo di Integrazione Salariale (FIS), chiarimenti INPS

Fondo di Integrazione Salariale (FIS), chiarimenti INPS

L’INPS, attraverso il messaggio n. 2089 del 17 maggio 2022, ha fornito chiarimenti in merito alla presenza di una serie di errori nella compilazione delle domande di Assegno di integrazione salariale presentate al Fondo di integrazione salariale (c.d. FIS) connessi alla scelta delle causali.

L’Istituto fornisce alcune indicazioni operative relativamente alle domande presentate dal 1° gennaio 2022 al 31 marzo 2022, in modo tale da garantire l’accesso ai trattamenti di sostegno al reddito.

Nel caso in cui il datore di lavoro abbia richiesto l’Assegno di integrazione salariale per una causale ordinaria (ad esempio, crisi di mercato), ma abbia allegato una scheda causale (relazione tecnica) riconducibile ad altra causale, sempre ordinaria (ad esempio, mancanza di ordini o commesse), l’Istituto adotterà un criterio di prevalenza ed effettuerà l’istruttoria sulla base degli elementi sostanziali riportati nella scheda tecnica allegata, anche in difformità con la causale richiesta, attivando, se strettamente necessario, un ulteriore supplemento istruttorio con il datore di lavoro.

Nel caso il datore di lavoro abbia richiesto l’Assegno di integrazione salariale per una causale straordinaria (ad esempio, crisi per evento improvviso e imprevisto) e abbia allegato una scheda causale relativa a una causale ordinaria (ad esempio, mancanza di ordini o commesse), l’Istituto adotterà un criterio di prevalenza ed effettuerà l’istruttoria sulla base degli elementi sostanziali riportati nella scheda tecnica allegata, anche in difformità con la causale richiesta, attivando, se strettamente necessario, un ulteriore supplemento istruttorio con il datore di lavoro. In particolare, il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali ha indicato questo criterio di prevalenza nel caso in cui “sia stata invocata per errore una causale straordinaria, ma in effetti si intendeva accedere a una causale ordinaria – erogata dal FIS – in quanto siano sussistenti i presupposti sostanziali”.

Aziende fino a 15 dipendenti

Nel caso il datore di lavoro abbia richiesto l’Assegno di integrazione salariale per una causale straordinaria (ad esempio, crisi per evento improvviso e imprevisto) e abbia giustificato, nella scheda causale, tale crisi facendo riferimento esclusivamente alla pandemia da COVID-19, l’Istituto avvierà un supplemento di istruttoria, invitando i datori di lavoro a integrare la documentazione già prodotta e a precisare se, per effetto della pandemia da COVID-19, si sia determinata una situazione di crisi riconducibile a una causale ordinaria, di cui al D.M. n. 95442 del 15 aprile 2016, o a una causale straordinaria, di cui al D.M. n. 94033 del 13 gennaio 2016, come integrato dal D.M. n. 33 del 25 febbraio 2022.

Aziende con più di 15 dipendenti

Nel caso il datore di lavoro abbia richiesto l’Assegno di integrazione salariale per una causale straordinaria (ad esempio, crisi per evento improvviso e imprevisto) e abbia giustificato, nella scheda causale, il ricorso alla cassa integrazione esclusivamente riferendosi alla pandemia da COVID-19, l’Istituto avvierà un supplemento di istruttoria, invitando i datori di lavoro a integrare la documentazione già prodotta al fine di precisare se, per effetto della pandemia da COVID-19, si sia determinata una situazione di crisi riconducibile in una causale ordinaria di cui al D.M. n. 95442 del 15 aprile 2016. In questo caso, si adotta un criterio di prevalenza e l’istruttoria è valutata sulla base degli elementi sostanziali riportati nella scheda tecnica allegata, in difformità con la causale richiesta.

Nel caso il datore di lavoro abbia richiesto l’Assegno di integrazione salariale per una causale straordinaria (ad esempio, crisi per evento improvviso e imprevisto) e abbia allegato una scheda causale relativa a una causale straordinaria, trattandosi di una causale riferibile alla cassa integrazione guadagni straordinaria, per la quale la competenza all’adozione del provvedimento di concessione è del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, l’Istituto adotterà un provvedimento di reiezione della domanda per incompetenza, comunicando al datore di lavoro che, in ragione della sua dimensione aziendale, la competenza in merito alle concessioni afferenti alle causali straordinarie fa capo al Ministero del Lavoro e delle politiche sociali.

A tal proposito si precisa che, oltre alla necessaria comunicazione al datore di lavoro di vizio di incompetenza, la scrivente Confederazione ha sollecitato l’INPS a considerare i termini decadenziali per la presentazione delle istanze anche in relazione alle eventuali rettifiche di inoltro delle istanze a cui le aziende dovranno provvedere.

Pertanto, si auspica che l’Istituto fornisca a breve ulteriori indicazioni rispetto a tale ultimo punto.

L’INPS precisa, infine, che l’eventuale provvedimento di accoglimento sarà motivato con riferimento alla causale sostanziale emersa dagli elementi istruttori. Inoltre, è stato inserito un apposito alert nella procedura di trasmissione all’Istituto delle domande di Assegno di integrazione salariale con causale straordinaria da parte di datori di lavoro con requisito dimensionale mediamente superiore a 15 dipendenti, al fine di ridurre i casi di errore riscontrati.

Fondo di Integrazione Salariale (FIS), chiarimenti INPS

Ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro

L’INPS, con il messaggio del 9 febbraio 2022, n. 637, ha fornito indicazioni su alcuni aspetti relativi alla contribuzione dovuta per gli ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro di cui al d.lgs. n. 148/2015, a seguito della riforma della normativa in materia avvenuta con la Legge di Bilancio 2022.

Per quanto concerne i soggetti beneficiari, l’Istituto rammenta che, a seguito della recente riforma, sono destinatari dei trattamenti di integrazione salariale CIGO, CIGS, FIS e dei Fondi di solidarietà bilaterali, di cui al Titolo I e II del d.lgs. 148/2015, anche i lavoratori assunti con contratto di apprendistato di qualsiasi tipologia e i lavoratori a domicilio. Pertanto, a decorrere dal 1° gennaio 2022, i datori di lavoro sono tenuti al versamento della contribuzione di finanziamento degli ammortizzatori sociali tenendo conto altresì di tali lavoratori, in forza alla medesima data di entrata in vigore della novella normativa.

In merito alla CIGO, l’ultima Legge di Bilancio non ha modificato la disciplina delle integrazioni salariali ordinarie e i relativi obblighi contributivi.

Per quanto riguarda la CIGS, viene esteso il suo campo di applicazione, confermando, tuttavia, l’aliquota contributiva pari al 0,90% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali, come stabilita all’art. 23 del d.lgs. 148/2015. Pertanto, anche i nuovi datori di lavoro che rientrano nell’ambito della CIGS, sono tenuti al versamento della suddetta contribuzione di finanziamento. Per l’anno 2022, la Legge di Bilancio ha disposto che tale aliquota venga ridotta dello 0,63%, determinando pertanto un’aliquota di finanziamento della CIGS, per il solo anno 2022, pari allo 0,27% (0,90 – 0,63).

La novella normativa ha esteso anche l’ambito applicativo del FIS, nonché riformulato le aliquote del relativo contributo di finanziamento. Nello specifico, l’aliquota per i datori di lavoro che, nel semestre precedente, abbiano occupato fino a cinque dipendenti, è pari allo 0,50%. Per coloro che abbiano occupato mediamente più di cinque dipendenti, la predetta aliquota è fissata allo 0,80%. Per il solo anno 2022, la Legge di Bilancio ha disposto la riduzione delle predette aliquote nelle seguenti modalità:

  • per i datori di lavoro che, nel semestre precedente, occupano mediamente fino a cinque dipendenti, l’aliquota è pari allo 0,15% dell’imponibile contributivo (0,50 – 0,35);
  • per i datori di lavoro che, nel semestre precedente, occupano mediamente da più di cinque a quindici dipendenti, l’aliquota è pari allo 0,55% dell’imponibile contributivo (0,80 – 0,25);
  • per i datori di lavoro che, nel semestre precedente, occupano mediamente più di quindici dipendenti, l’aliquota è pari allo 0,69% dell’imponibile contributivo (0,80 – 0,11);
  • per le imprese esercenti attività commerciali, comprese quelle della logistica e le agenzie di viaggio e turismo, inclusi gli operatori turistici che, nel semestre precedente, occupano mediamente più di cinquanta dipendenti, l’aliquota è pari allo 0,24% dell’imponibile contributivo (0,80 – 0,56).

Si riporta di seguito un schema riassuntivo delle aliquote di finanziamento del FIS e della CIGS, così come riformulate dalla nuova disciplina.

Numero di dipendenti Aliquote precedenti Aliquote a regime Aliquote ridotte nel 2022
FIS CIGS TOT FIS CIGS TOT FIS CIGS TOT
Fino a 5 0,00% 0,50% 0,50% 0,15% (-0,35%) 0,15%
Oltre 5 e fino a 15 0,45% 0,45% 0,80% 0,80% 0,55% (-0,25%) 0,55%
Oltre 15 0,65% 0,65% 0,80% 0,90% 1,70% 0,69% (-0,11%) 0,27% (-0,63%) 0,96%
Commercio*
Oltre 50 0,90% 0,90% 0,80% 0,90% 1,70% 0,24% (-0,56%) 0,90% 1,14%

* Imprese commerciali, comprese logistica, e le agenzie di viaggio e turismo, compresi i tour operator

Si ricorda che le aliquote contributive di CIGS e FIS – a differenza della CIGO che è totalmente a carico delle imprese – sono ripartite per 1/3 a carico dei lavoratori e per i restanti 2/3 a carico dei datori di lavoro.

Inoltre, l’Istituto conferma l’importo della contribuzione addizionale prevista per l’accesso alla CIGO e CIGS, di cui all’art. 5 del d.lgs. 148/2018. Si rammenta che per entrambi i trattamenti, il contributo addizionale a carico del datore di lavoro è pari al 9%, fino a 52 settimane richieste, al 12%, da 53 a 104 settimane richieste, e al 15%, oltre le 104 settimane richieste, nel quinquennio mobile. A partire dal 1° gennaio 2025, le prime due aliquote vengono ridotte rispettivamente al 6% e al 9% a favore dei datori di lavoro che non abbiano fruito di trattamenti di integrazione salariale per almeno ventiquattro mesi successivi al termine dell’ultimo periodo di fruizione del trattamento. Per quanto riguarda il FIS, il contributo è confermato nella misura già prevista all’art. 29, del d.lgs. 148/2015, pari al 4%, e ridotto del 40% al ricorrere dei medesimi presupposti sopraindicati, relativi alla CIGO e alla CIGS. L’Istituto chiarisce che tale riduzione determina un contributo pari al 2,4% della retribuzione persa (ossia il 4% ridotto del 40%).

Infine, l’INPS rende noto che, in merito alle istruzioni operative per l’elaborazione dei flussi Uniemens, in considerazione del nuovo assetto delle disposizioni che disciplinano le integrazioni salariali, come sopra sinteticamente esposte, l’Istituto provvederà a fornire con successiva circolare le istruzioni per il corretto assolvimento degli obblighi informativi e contributivi. Pertanto, per i periodi di paga a decorrere dal 1 gennaio 2022 i datori di lavoro interessati continueranno ad attenersi alle disposizioni amministrative in uso al 31 dicembre 2021.

Ammortizzatori Sociali –Circolare INPS n. 18/2022

Ammortizzatori Sociali –Circolare INPS n. 18/2022

L’INPS con la Circolare del 1° febbraio 2022, ha illustrato le novità introdotte dalla Legge n. 234/2021 (Legge di Bilancio) e dal Decreto Legge n. 4/2022 (cd. Sostegni Ter) alla disciplina degli ammortizzatori sociali. Il documento fornisce le prime indicazioni operative per l’applicazione delle predette disposizioni.

Si precisa, innanzitutto, che le modifiche intervenute producono effetti dal 1 gennaio 2022 e, pertanto, non sono riferite alle richieste aventi ad oggetto periodi a cavallo degli anni 2021/2022, in cui la riduzione/sospensione dell’attività lavorativa sia iniziata nel corso dell’anno 2021.

Di seguito gli aspetti principali evidenziati dall’INPS.

 

 

PRINCIPI
GENERALI

 

  • Destinatari: vi rientrano anche i lavoratori a domicilio e i lavoratori assunti con qualsiasi tipologia di apprendistato.
  • Anzianità minima: occorre di effettivo lavoro per accesso ai trattamenti ed è ridotta da 90 a 30 giorni (condizione non necessaria in caso di trattamento ordinario per EONE. Su questa casistica, in particolare, siamo in attesa di ulteriori istruzioni che chiariscano effettivamente quali eventi siano ad essa riconducibili).  Inoltre, in caso di trasferimento d’azienda ai sensi del 2112 c.c. e nei casi di lavoratore che passi alle dipendenze dell’impresa subentrante nell’appalto, ai fini della determinazione dell’anzianità si computa anche il periodo durante il quale il lavoratore è stato impiegato presso il precedente datore di lavoro.
  • Massimale per l’indennità: pari a 1.199,72 euro per il 2021 e annualmente rivalutato.
  • Pagamento diretto: in caso di richiesta, il datore di lavoro è tenuto, a pena di decadenza, ad inviare all’INPS tutti i dati necessari per il pagamento dell’integrazione salariale entro la fine del secondo mese successivo a quello in cui è collocato il periodo di integrazione salariale, ovvero, se posteriore, entro il termine di sessanta giorni dalla comunicazione del provvedimento di autorizzazione.
  • Attività di lavoro: il lavoratore, beneficiario del trattamento di integrazione salariale, che svolga attività di lavoro subordinato di durata superiore a sei mesi, non percepisce il trattamento di integrazione salariale per le giornate di lavoro effettuate.

In caso di durata pari o inferiore a sei mesi, invece, il trattamento di integrazione salariale resta sospeso per la durata del rapporto di lavoro.

CIGO

 

  • Rispetto ai limiti di durata massima previsti agli artt. 4 e 12 del D.lgs. n. 148/2015, i periodi di trattamento connessi alla normativa emergenziale sono neutralizzati.
  • La domanda deve essere presentata entro il termine di 15 giorni dall’inizio della sospensione o riduzione dell’attività lavorativa (eccezione per EONE in cui vige il termine della fine del mese successivo a quello in cui si è verificato l’evento)
  • Si prevede che l’esame congiunto con le organizzazioni sindacali può essere svolto anche in via telematica.

CONTRIBUZIONE ADDIZIONALE

 

  • Dal 1° gennaio 2025, per i datori di lavoro che non abbiano fruito di trattamenti di integrazione salariale (ordinari e straordinari) per almeno 24 mesi successivi al termine dell’ultimo periodo di fruizione del trattamento, la misura del contributo addizionale è pari al:
  • 6% della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate sino a un limite complessivo di 52 settimane in un quinquennio mobile;
  • 9% oltre il precedente limite e sino a 104 settimane in un quinquennio mobile
  • oltre le 104 settimane resta il 15%.
  • Il contributo addizionale non è dovuto se i trattamenti di integrazione salariale sono concessi per eventi oggettivamente non evitabili (EONE).
  • È previsto l’esonero del contributo addizionale in favore dei datori di lavoro operanti nei settori individuati dal D.L. n. 4/2022 nell’arco temporale 1°gennaio-31 marzo 2022. Trattasi di cig “scontata” per i settori maggiormente in crisi come gli alberghi e alloggi (codici ateco 55.10 e 55.20), le agenzie di viaggio e tour operator (codici ateco 79.10, 79.20 e 79.90), ristorazione, anche commerciale e bar (codici ateco 56.10.5, 56.21.0, 56.29, 56.30, 56.10.1), parchi divertimento (codici ateco 93.21), stabilimenti termali (codici ateco 96.04.20), musei (codici ateco 91.02 e 91.03), discoteche (codici ateco 93.29.1), sale giochi e biliardi (codice ateco 93.29.3), sale bingo e altre attività di intrattenimento (codice ateco 93.29.9). Vengono, altresì, esonerati dalla contribuzione addizionale, i seguenti operatori nel comparto Trasporti: Trasporto terrestre di passeggeri in aree urbane e suburbane e altre attività di trasporti terrestri di passeggeri nca (codici ateco 49.31 e 49.39.09); Gestione di stazioni per autobus (codici ateco 52.21.30); Gestioni di funicolari, ski-lift e seggiovie se non facenti parte dei sistemi di transito urbano o suburbano (codici ateco 49.39.01); Attività dei servizi radio per radio taxi (codici ateco 52.21.90).

CIGS  

(+ di n. 15 dipendenti)

 

  • Si amplia la platea dei destinatari con la previsione dettata dall’art. 20, comma 3-bis che determina l’estensione della CIGS e dei relativi obblighi contributivi a tutti i datori di lavoro, con dimensione occupazionale media semestrale superiore a 15 dipendenti, che rientrano nelle tutele del Fondo di integrazione salariale.
  • La contribuzione è dello 0,90%, ridotta allo 0,27% per l’anno 2022.
  • Per i trattamenti fino al 31 dicembre 2021 si applica la disciplina previgente.
  • Esame congiunto previsto anche in via telematica.
  • Vengono confermate le causali crisi, riorganizzazione e contratto di solidarietà, tuttavia la causale di “riorganizzazione aziendale” ricomprende anche i casi in cui le aziende vi ricorrano per realizzare “processi di transizione” (che saranno individuati con apposito DM).
  • Per la causale contratto di solidarietà dal 1° gennaio 2022 aumentano le percentuali di riduzione oraria come segue:
  • la riduzione media oraria massima dell’orario giornaliero, settimanale e mensile dei lavoratori interessati passa dal 60% al 80%;
  • la percentuale di riduzione complessiva massima dell’orario di lavoro, per ogni lavoratore, riferita all’arco dell’intero periodo per il quale il contratto di solidarietà è stipulato, passa dal 70% al 90%.
  • Rispetto ai limiti di durata massima previsti agli artt. 4 e 22 del D.lgs. n. 148/2015, i periodi di trattamento connessi alla normativa emergenziale sono neutralizzati.

ACCORDO DI TRANSIZIONE OCCUPAZIONALE

 

  • In caso di CIGS per riorganizzazione e crisi aziendale, i datori di lavoro che occupano più di quindici dipendenti possono ottenere un ulteriore intervento per massimo 12 mesi finalizzato al recupero occupazionale dei lavoratori a rischio esubero.
  • Durante la procedura sindacale sono definite le azioni finalizzate alla rioccupazione quali formazione e riqualificazione professionale, anche tramite Fondi interprofessionali.
  • I lavoratori interessati dal trattamento di integrazione salariale straordinaria accedono al programma Garanzia di occupabilità dei lavoratori (GOL).
  • È prevista la possibilità di concedere un ulteriore trattamento straordinario di integrazione salariale di 52 settimane, nel biennio 2022/2023, per processi di riorganizzazione e situazioni di particolare difficoltà economica, rivolto ai datori di lavoro rientranti nel campo di applicazione della cassa integrazione straordinaria che hanno raggiunto i limiti massimi di durata complessiva dei trattamenti nel quinquennio mobile (per tale misura sono stati stanziati 150 milioni per il 2022 e 150 milioni per il 2023).

FIS  (datori di lavoro con almeno n. 1  dipendente non rientranti nell’ambito di applicazione della CIGO e dei Fondi di solidarietà bilaterali di cui agli artt. 26, 27 e 40 d.lgs. n. 148/2015).

Dal 1° gennaio 2022:

  • ai datori di lavoro che occupano mediamente fino a 15 dipendenti il FIS riconosce prestazioni per causali di riduzione o sospensione dell’attività lavorativa sia ordinarie sia straordinarie (durata 13 settimane nel biennio);
  • per i datori di lavoro che occupano mediamente più di 15 dipendenti e che, quindi, rientrano nel campo di applicazione della cassa integrazione straordinaria, il FIS riconosce l’assegno di integrazione salariale esclusivamente in relazione a causali di riduzione o sospensione dell’attività lavorativa ordinarie (durata 26 settimane nel biennio).

 

Contribuzione

  • A decorrere dal 1° gennaio 2022:
  • fino a 5 dipendenti: 0,50
  • + di 5 dipendenti: 0,80%
  • Contributo addizionale: 4% della retribuzione persa dai lavoratori
  • il 4% si riduce in misura pari al 40% (quindi 2,4%) per i datori di lavoro fino a 5 dipendenti e che non hanno fatto richiesta di assegno di integrazione salariale per almeno 24 mesi dal termine del periodo di fruizione del trattamento.
  • È previsto l’esonero del contributo addizionale del 4% in favore dei datori di lavoro operanti nei settori individuati dal D.L. n. 4/2022 nell’arco temporale 1°gennaio-31 marzo 2022 (vd. nel dettaglio § “contribuzione addizionale”) .
  • Per l’anno 2022 le aliquote ordinarie sono previste nelle seguenti misure:
    • Datori di lavoro fino a 5 dipendenti 0,15% (0,50% ordinaria – 0,35% riduzione)
    • Datori di lavoro da 5,1 a 15 dipendenti 0,55% (0,80% ordinaria – 0,25% riduzione)
    • Datori di lavoro oltre 15 dipendenti 0,69% (0,80% ordinaria – 0,11% riduzione)
    • Imprese commerciali (incluse logistica), agenzie di viaggio e turismo, operatori turistici con oltre 50 dipendenti 0,24% (0,80% ordinaria – 0,56% riduzione).

DOMANDE

  • Sono confermati i termini di presentazione delle domande di CIGO e Assegno di Integrazione Salariale.
  • Le istanze riferite a periodi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa iniziati nell’arco temporale che va dal 1° gennaio 2022 al 1° febbraio 2022 potranno essere presentate entro il 16 febbraio.
  • Per le sospensioni o riduzioni dell’attività lavorativa connesse ad eventi oggettivamente non evitabili (EONE) verificati nel mese di gennaio 2022, il termine di presentazione delle istanze è  fissato al 28 febbraio 2022.

Elementi di ulteriore approfondimento e dettaglio sono contenuti nella Circolare disponibile nella nostra Area Riservata.

Ammortizzatori Sociali –Circolare INPS n. 18/2022

D.L. Sostegni. Prime indicazioni su Cassa integrazione e Assegno ordinario

L’INPS fornisce le prime indicazioni riguardanti la gestione delle domande di Cassa integrazione (ordinaria e in deroga) e Assegno ordinario in relazione alle disposizioni introdotte dal decreto “Sostegni” in attesa della pubblicazione delle apposite circolari con le istruzioni operative.

In base alla disciplina normativa di recente introduzione i datori di lavoro privati che sospendono o riducono l’attività lavorativa per eventi riconducibili all’emergenza epidemiologica da COVID-19 possono richiedere senza contribuzione addizionale:

  • trattamenti di cassa integrazione ordinaria (CIGO) di cui agli articoli 19 e 20 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 per una durata massima di 13 settimane nel periodo compreso tra il 1° aprile 2021 e il 30 giugno 2021;

  • trattamenti di assegno ordinario (ASO) e di cassa integrazione salariale in deroga (CIGD) di cui agli articoli 19, 21, 22 e 22-quater del decreto-legge n. 18/2020, per una durata massima di 28 settimane nel periodo tra il 1° aprile 2021 e il 31 dicembre 2021.

Come anticipato dal Ministero del Lavoro, le nuove settimane di integrazione salariale devono ritenersi aggiuntive a quelle riconosciute dalla Legge di Bilancio per il 2021.

Conseguentemente i datori di lavoro hanno complessivamente a disposizione 40 settimane di Assegno ordinario e CIGD Covid dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2021, e 25 settimane in caso di ricorso alla CIGO Covid.

Resta inteso che il periodo di 12 settimane previsto dall’articolo 1, comma 300, della Legge di Bilancio 2021, deve essere collocato entro e non oltre il 30 giugno 2021.

Il D.L. “Sostegni” consente l’accesso ai nuovi trattamenti di integrazione salariale a prescindere dall’utilizzo degli ammortizzatori sociali per i periodi fino al 31 marzo 2021. Sarà quindi possibile richiedere tali periodi anche da parte di datori di lavoro che non hanno mai presentato domanda di integrazione salariale per le varie causali COVID-19 introdotte in precedenza.

I nuovi trattamenti di integrazione salariale si applicano ai lavoratori che risultino alle dipendenze dei datori di lavoro al 23 marzo 2021 (data di entrata in vigore del D.L. “Sostegni”).

Le domande di accesso ai trattamenti di cassa integrazione devono essere inoltrate all’INPS, a pena di decadenza, entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell’attività lavorativa. In fase di prima applicazione il termine di decadenza è fissato entro la fine del mese successivo a quello di entrata in vigore del decreto-legge, tuttavia la predetta previsione non concretizza una situazione di miglior favore per le aziende.

Pertanto il termine di trasmissione resta regolato dalla disciplina a regime anche per le domande riferite a sospensioni o riduzioni di attività iniziate nel mese di aprile 2021 le cui istanze di accesso ai trattamenti potranno continuare a essere trasmesse, a pena di decadenza, entro il 31 maggio 2021.

In caso di pagamento diretto da parte dell’Istituto, il datore di lavoro è tenuto a inviare tutti i dati necessari per il pagamento o per il saldo dell’integrazione salariale entro la fine del mese successivo a quello in cui è collocato il periodo di integrazione salariale ovvero entro 30 giorni dalla notifica della PEC contenente l’autorizzazione, qualora questo termine sia più favorevole all’azienda.

L’Istituto ricorda che il D.L. “Sostegni” ha esteso le modalità di pagamento con il sistema del conguaglio a tutti i trattamenti connessi all’emergenza da COVID-19, compresi quelli relativi alla cassa integrazione in deroga, e che è stato introdotto il nuovo flusso telematico “UniEmens-Cig”.

Ogni elemento di ulteriore approfondimento e chiarimento è disponibile nella nostra AREA RISERVATA.

Fonte Confcommercio