L’INPS, con il messaggio del 9 febbraio 2022, n. 637, ha fornito indicazioni su alcuni aspetti relativi alla contribuzione dovuta per gli ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro di cui al d.lgs. n. 148/2015, a seguito della riforma della normativa in materia avvenuta con la Legge di Bilancio 2022.

Per quanto concerne i soggetti beneficiari, l’Istituto rammenta che, a seguito della recente riforma, sono destinatari dei trattamenti di integrazione salariale CIGO, CIGS, FIS e dei Fondi di solidarietà bilaterali, di cui al Titolo I e II del d.lgs. 148/2015, anche i lavoratori assunti con contratto di apprendistato di qualsiasi tipologia e i lavoratori a domicilio. Pertanto, a decorrere dal 1° gennaio 2022, i datori di lavoro sono tenuti al versamento della contribuzione di finanziamento degli ammortizzatori sociali tenendo conto altresì di tali lavoratori, in forza alla medesima data di entrata in vigore della novella normativa.

In merito alla CIGO, l’ultima Legge di Bilancio non ha modificato la disciplina delle integrazioni salariali ordinarie e i relativi obblighi contributivi.

Per quanto riguarda la CIGS, viene esteso il suo campo di applicazione, confermando, tuttavia, l’aliquota contributiva pari al 0,90% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali, come stabilita all’art. 23 del d.lgs. 148/2015. Pertanto, anche i nuovi datori di lavoro che rientrano nell’ambito della CIGS, sono tenuti al versamento della suddetta contribuzione di finanziamento. Per l’anno 2022, la Legge di Bilancio ha disposto che tale aliquota venga ridotta dello 0,63%, determinando pertanto un’aliquota di finanziamento della CIGS, per il solo anno 2022, pari allo 0,27% (0,90 – 0,63).

La novella normativa ha esteso anche l’ambito applicativo del FIS, nonché riformulato le aliquote del relativo contributo di finanziamento. Nello specifico, l’aliquota per i datori di lavoro che, nel semestre precedente, abbiano occupato fino a cinque dipendenti, è pari allo 0,50%. Per coloro che abbiano occupato mediamente più di cinque dipendenti, la predetta aliquota è fissata allo 0,80%. Per il solo anno 2022, la Legge di Bilancio ha disposto la riduzione delle predette aliquote nelle seguenti modalità:

  • per i datori di lavoro che, nel semestre precedente, occupano mediamente fino a cinque dipendenti, l’aliquota è pari allo 0,15% dell’imponibile contributivo (0,50 – 0,35);
  • per i datori di lavoro che, nel semestre precedente, occupano mediamente da più di cinque a quindici dipendenti, l’aliquota è pari allo 0,55% dell’imponibile contributivo (0,80 – 0,25);
  • per i datori di lavoro che, nel semestre precedente, occupano mediamente più di quindici dipendenti, l’aliquota è pari allo 0,69% dell’imponibile contributivo (0,80 – 0,11);
  • per le imprese esercenti attività commerciali, comprese quelle della logistica e le agenzie di viaggio e turismo, inclusi gli operatori turistici che, nel semestre precedente, occupano mediamente più di cinquanta dipendenti, l’aliquota è pari allo 0,24% dell’imponibile contributivo (0,80 – 0,56).

Si riporta di seguito un schema riassuntivo delle aliquote di finanziamento del FIS e della CIGS, così come riformulate dalla nuova disciplina.

Numero di dipendenti Aliquote precedenti Aliquote a regime Aliquote ridotte nel 2022
FIS CIGS TOT FIS CIGS TOT FIS CIGS TOT
Fino a 5 0,00% 0,50% 0,50% 0,15% (-0,35%) 0,15%
Oltre 5 e fino a 15 0,45% 0,45% 0,80% 0,80% 0,55% (-0,25%) 0,55%
Oltre 15 0,65% 0,65% 0,80% 0,90% 1,70% 0,69% (-0,11%) 0,27% (-0,63%) 0,96%
Commercio*
Oltre 50 0,90% 0,90% 0,80% 0,90% 1,70% 0,24% (-0,56%) 0,90% 1,14%

* Imprese commerciali, comprese logistica, e le agenzie di viaggio e turismo, compresi i tour operator

Si ricorda che le aliquote contributive di CIGS e FIS – a differenza della CIGO che è totalmente a carico delle imprese – sono ripartite per 1/3 a carico dei lavoratori e per i restanti 2/3 a carico dei datori di lavoro.

Inoltre, l’Istituto conferma l’importo della contribuzione addizionale prevista per l’accesso alla CIGO e CIGS, di cui all’art. 5 del d.lgs. 148/2018. Si rammenta che per entrambi i trattamenti, il contributo addizionale a carico del datore di lavoro è pari al 9%, fino a 52 settimane richieste, al 12%, da 53 a 104 settimane richieste, e al 15%, oltre le 104 settimane richieste, nel quinquennio mobile. A partire dal 1° gennaio 2025, le prime due aliquote vengono ridotte rispettivamente al 6% e al 9% a favore dei datori di lavoro che non abbiano fruito di trattamenti di integrazione salariale per almeno ventiquattro mesi successivi al termine dell’ultimo periodo di fruizione del trattamento. Per quanto riguarda il FIS, il contributo è confermato nella misura già prevista all’art. 29, del d.lgs. 148/2015, pari al 4%, e ridotto del 40% al ricorrere dei medesimi presupposti sopraindicati, relativi alla CIGO e alla CIGS. L’Istituto chiarisce che tale riduzione determina un contributo pari al 2,4% della retribuzione persa (ossia il 4% ridotto del 40%).

Infine, l’INPS rende noto che, in merito alle istruzioni operative per l’elaborazione dei flussi Uniemens, in considerazione del nuovo assetto delle disposizioni che disciplinano le integrazioni salariali, come sopra sinteticamente esposte, l’Istituto provvederà a fornire con successiva circolare le istruzioni per il corretto assolvimento degli obblighi informativi e contributivi. Pertanto, per i periodi di paga a decorrere dal 1 gennaio 2022 i datori di lavoro interessati continueranno ad attenersi alle disposizioni amministrative in uso al 31 dicembre 2021.