Restituzione somme assoggettate a tassazione in anni precedenti

Restituzione somme assoggettate a tassazione in anni precedenti

Con la Circolare dell’Agenzia delle Entrate del 14 luglio 2021, n. 8/E, sono stati forniti chiarimenti in ordine alla disposizione dettata dall’art. 150 del DL n. 34 del 2020, che disciplina, al fine di deflazionare l’insorgenza di contenziosi tra i datori di lavoro e i dipendenti, le modalità di restituzione al sostituto d’imposta di somme indebitamente percepite, assoggettate a tassazione in anni precedenti.

Come si vedrà di seguito, si tratta di una modalità di restituzione “al netto” che si è aggiunta a quella al “lordo” della ritenuta, già prevista e disciplinata dall’articolo 10, lettera d-bis) del Tuir.

  1. Somme restituite “al lordo” delle ritenute subìte al momento della percezione

In primis, la circolare richiama la modalità di restituzione a lordo di cui al citato articolo 10, comma 1, lettera d-bis) del Tuir, ai sensi del quale sono deducibili dal reddito le somme restituite al soggetto erogatore se tassate in anni precedenti, nel presupposto che la restituzione sia al lordo delle ritenute fiscali.

La disciplina si applica ai redditi di lavoro dipendente e a tutti i redditi tassati con il criterio di cassa e, quindi, anche i compensi di lavoro autonomo professionale o altri redditi di lavoro autonomo, come i diritti di autore, e i redditi diversi (quali lavoro autonomo occasionale o altro). In particolare, la disposizione si applica alle somme oggetto di restituzione, sia assoggettate a ritenuta a titolo di imposta o a imposta sostitutiva o a titolo di acconto, sia a quelle assoggettate a Irpef in sede di dichiarazione dei redditi. Tali somme, pertanto, costituiscono un onere deducibile indipendentemente dalla modalità di tassazione (anche separata) subìta.

Per consentire il recupero delle imposte versate al momento della percezione delle somme, la legge di stabilità 2014 ha previsto, dal 1° gennaio 2013, nel confermare la deducibilità delle somme restituite al soggetto erogatore, se assoggettate a tassazione in anni precedenti, che “L’ammontare, in tutto o in parte, non dedotto nel periodo d’imposta di restituzione può essere portato in deduzione dal reddito complessivo dei periodi d’imposta successivi; in alternativa, il contribuente può chiedere il rimborso dell’imposta corrispondente all’importo non dedotto secondo modalità definite con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze», emanato il 5 aprile 2016.

In particolare, il citato decreto ha previsto che il rimborso è determinato applicando all’intero ammontare delle somme non dedotte l’aliquota corrispondente al primo scaglione di reddito di cui all’articolo 11 del citato TUIR.

  1. Restituzione al soggetto erogatore “al netto” della ritenuta subìta al momento della percezione

In aggiunta alla modalità sopra descritta al “lordo” della ritenuta, il novello comma 2-bis, introdotto nell’articolo 10 del Tuir, dispone che “Le somme di cui alla lettera d-bis) del comma 1, se assoggettate a ritenuta, sono restituite al netto della ritenuta subita e non costituiscono oneri deducibili”.

Al riguardo, la circolare precisa che la restituzione al “netto” della ritenuta, possa avvenire nell’ipotesi in cui le somme da restituire siano state assoggettate a qualsiasi titolo, a ritenuta alla fonte, anche se si tratta di un’imposta sostitutiva, nonostante la rubrica dell’articolo 150 fa riferimento esclusivamente alle «ritenute alla fonte a titolo di acconto».

Ad esempio, la disposizione in esame potrà trovare applicazione anche in caso di restituzione di somme assoggettate ad imposta sostitutiva (es. restituzione di un premio di risultato assoggettato all’imposta sostitutiva del 10 per cento, ai sensi dell’articolo 1, comma 182 della legge 28 dicembre 2015, n. 208).

  1. Determinazione dell’importo netto delle somme da restituire al soggetto erogatore e assoggettate a tassazione in anni precedenti

Per calcolare l’importo netto da restituire, con particolare riferimento all’ipotesi in cui l’indebito sia relativo ad una parte della somma complessivamente erogata in anni precedenti, il sostituto dovrà sottrarre dall’importo lordo che il contribuente è tenuto a corrispondere, la quota parte delle ritenute operate ai fini Irpef, proporzionalmente riferibili all’indebito.

Le somme, da restituire ai sensi del comma 2-bis, vanno calcolate al netto della ritenuta Irpef subìta e delle ritenute applicate a titolo di addizionali all’Irpef.

  1. Calcolo del credito d’imposta riconosciuto al soggetto erogatore/sostituto d’imposta

L’articolo 150, disciplina le modalità con le quali il sostituto d’imposta recupera le ritenute Irpef versate all’Erario prevedendo che a tali soggetti, ai quali siano restituite le somme al netto delle ritenute operate e versate, spetta un credito d’imposta pari al 30% delle somme ricevute, utilizzabile senza limite di importo in compensazione ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

Il credito d’imposta, determinato forfettariamente, non dovrà essere ricalcolato (in aumento o in diminuzione) dal sostituto d’imposta in base all’importo delle ritenute versate al momento dell’erogazione delle somme, successivamente restituite. La misura del credito è calcolata sull’importo netto restituito.

Il diritto del sostituto a fruire del credito d’imposta sorge nel momento in cui non può più essere eccepita la legittimità della pretesa alla restituzione. In specie, l’Agenzia ritiene che la “definitività” della pretesa alla restituzione delle somme consente la fruizione dell’intero ammontare del bonus, a prescindere dall’importo effettivamente corrisposto dal sostituito e, pertanto, sono irrilevanti le vicende e le modalità relative alla concreta restituzione dell’indebito.

In ogni caso, precisa la circolare, se, in attesa della definitività della pretesa, il sostituito corrisponde al netto le somme precedentemente percepite, comunque il sostituto potrà avvalersi del credito d’imposta nel periodo d’imposta in cui è avvenuta la restituzione.

La restituzione delle somme e l’emersione del credito d’imposta dovranno essere indicati rispettivamente nel modello di Certificazione Unica (CU) rilasciata dal sostituto e nel modello di dichiarazione dei sostituti d’imposta e degli intermediari (modello 770). In particolare, il sostituto d’imposta evidenzia nel modello 770 – Quadro SX – Rigo SX1 – Colonna 5 – l’intera somma del credito spettante, compilando il punto 475 della CU per i redditi di lavoro dipendente, assimilati e assistenza fiscale e il punto 22 per i redditi di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi.

  1. Diritto al credito d’imposta

L’istituto del credito d’imposta, è finalizzato al recupero, da parte del sostituto d’imposta, delle ritenute operate e versate all’Erario per conto del percettore delle somme e, come precisato dall’Agenzia, non ha ragione di essere utilizzato dalle amministrazioni dello Stato. Pertanto, potrà essere fruito dagli organismi indicati nel comma 3 dell’articolo 29 del Dpr n. 600/1973, quali «le amministrazioni della Camera dei deputati, del Senato e della Corte costituzionale, nonché della Presidenza della Repubblica e degli organi legislativi delle regioni a statuto speciale», nonché dai soggetti indicati nell’articolo 23 del decreto, compresi gli enti pubblici.

  1. Decorrenza

La restituzione delle somme al soggetto erogatore al netto delle ritenute Irpef opera per quelle restituite dal 1° gennaio 2020, fatti salvi «i rapporti già definiti alla data di entrata in vigore del presente decreto», ovvero alla data dal 19 maggio 2020.

Al riguardo, la circolare chiarisce che la nuova disposizione non si applica se al 19 maggio 2020:

  • il contribuente ha già restituito l’indebito al “lordo”
  • in sentenze passate in giudicato è stabilita la restituzione al “lordo”, salvo diverso successivo accordo tra le parti
  • è in corso un piano di restituzione rateizzato, calcolato al “lordo” delle ritenute operate all’atto dell’erogazione, salvo diverso successivo accordo tra le parti.

Se le somme indebitamente percepite sono restituite al “lordo”, resta fermo il diritto alla deduzione, ai sensi dell’articolo 10, comma 1, lettera d-bis, del Tuir.

Fonte Confcommercio