Credito d’imposta per digitalizzazione di agenzie di viaggio e tour operator
È stata pubblicata sul sito web del Ministero del Turismo in data 4 gennaio la comunicazione contenente il testo del decreto interministeriale del Ministero del turismo, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze, recante le modalità applicative per la fruizione del credito di imposta di cui all’articolo 4 – “Credito d’imposta per la digitalizzazione di agenzie di viaggio e tour operator” – del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152 – “Disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose”.
Il decreto riporta le modalità applicative per la fruizione del credito d’imposta, con particolare riferimento ai soggetti e tipologie di interventi ammessi, alle soglie massime di spesa ammissibile – inclusi i criteri di verifica e accertamento dell’effettività – alle procedure per l’ammissione, il riconoscimento e l’utilizzo del credito d’imposta, alle procedure di recupero in caso di utilizzo illegittimo dell’incentivo e, infine, alle modalità per garantire il rispetto del limite massimo di spesa e il raggiungimento degli obiettivi della Misura 4.2 “Fondi integrati per la competitività delle imprese turistiche,” inserita nella Missione 1 Componete 3 del PNRR, alla cui realizzazione concorre l’intervento analizzato in questa sede.
In particolare, il limite di spesa complessivamente fissato per l’intervento in esame corrisponde a 98 milioni di euro – eventualmente integrabili con sopravvenienze di ulteriori risorse unionali, statali e/o regionali – ripartito in 18 milioni di euro per il 2022, 10 milioni per ciascuno degli anni 2023 e 2024 e 60 milioni per il 2025, con una riserva del 40% per interventi da realizzare nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia.
Alcune fra le principali indicazioni e prescrizioni:
- I soggetti beneficiari sono agenzie di viaggi e tour operator con codice ATECO 79.1, 79.11, 79.12.
- Il credito d’imposta è riconoscibile fino al 50% dei costi per le spese digitalizzazione, entro l’importo massimo complessivo cumulato di 25.000,00 per ciascun soggetto.
- Tali costi devono essere sostenuti nel periodo che intercorre dal 7 novembre 2021 – data di entrata in vigore del decreto legge 152/2021 – al 31 dicembre 2024.
- Gli interventi ammissibili: impianti wi-fi, siti web ottimizzati per il sistema mobile, programmi e sistemi informatici per la vendita diretta di servizi e pernottamenti, spazi e pubblicità per la promozione e commercializzazione di servizi e pernottamenti turistici sui siti e piattaforme informatiche specializzate, strumenti per la promozione digitale di proposte e offerte innovative in tema di inclusione e di ospitalità per persone con disabilità, servizi relativi alla formazione.
- Le imprese interessate potranno presentare le domande al Ministero del turismo esclusivamente per via telematica utilizzando la piattaforma online le cui modalità di accesso verranno rese note, con comunicazione pubblica/Avviso pubblicato sul sito istituzionale del Ministero.
Per maggiori informazioni potete contattare i nostri uffici.