Indicazioni su congedo 2021 per genitori con figli affetti da Covid-19

Indicazioni su congedo 2021 per genitori con figli affetti da Covid-19

L’Inps con circolare n. 63 del 14 aprile 2021 ha fornito istruzioni sulla fruizione del congedo a favore dei genitori lavoratori dipendenti del settore privato, con figli conviventi (dl 30/2021).

In particolare, ha diffuso le modalità di fruizione del congedo indennizzato per la cura dei figli conviventi minori di anni 14, per un periodo corrispondente, in tutto o in parte, alla durata dell’infezione da SARS Covid19, alla durata della quarantena da contatto del figlio ovunque avvenuto, nonché alla durata del periodo di sospensione dell’attività didattica in presenza. 

Tale congedo può essere fruito dai genitori lavoratori dipendenti del settore privato nelle sole ipotesi in cui la prestazione lavorativa non possa essere svolta in modalità agile e in alternativa all’altro genitore convivente con il figlio, o anche non convivente in caso di figlio con disabilità grave.

I requisiti per la fruizione del congedo sono i seguenti:

  • il genitore deve avere un rapporto di lavoro dipendente in essere;
  • non può svolgere l’attività lavorativa in modalità agile
  • il figlio per cui fruisce del congedo è minore di 14 anni o disabile grave, e si trova in una delle seguenti condizioni:
  • ha contratto l’infezione da SARS Covid 19;
  • è sottoposto alla misura della quarantena per contatto con soggetti positivi al Coronavirus, disposta con provvedimento del Dipartimento di prevenzione della ASL territorialmente competente;
  • è rimasto a casa per sospensione dell’attività didattica in presenza o chiusura del centro assistenziale diurno;
  • nel nucleo familiare non c’è un altro genitore beneficiario del congedo Covid per sospensione delle attività didattiche o per quarantena scolastica per gli stessi giorni e per lo stesso figlio.

L’istituto ha chiarito inoltre che è possibile fruire del congedo parentale Inps per Covid per gli eventi che ricadono nel periodo compreso tra il 13 marzo e il 30 giugno 2021.

Il congedo prevede, per i periodi di astensione dal lavoro un’indennità pari al 50% della retribuzione.

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Fonte Confcommercio