Indici Sintetici di Affidabilità Fiscale (ISA): la nuova guida dell’Agenzia delle Entrate – Luglio 2025

Indici Sintetici di Affidabilità Fiscale (ISA): la nuova guida dell’Agenzia delle Entrate – Luglio 2025

L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato nel mese di luglio 2025 una guida aggiornata dedicata agli Indici Sintetici di Affidabilità Fiscale (ISA), strumenti centrali nella strategia dell’Amministrazione finanziaria per promuovere la compliance fiscale e la collaborazione tra contribuenti e Fisco, dando quindi seguito alla Circolare n. 11 del 18 luglio 2025 (della quale abbiamo parlato anche qui: ISA 2024: le novità della Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 11/2025).

Introdotti dal D.L. n. 50/2017 ed entrati a pieno regime dal periodo d’imposta 2018, gli ISA sostituiscono definitivamente gli studi di settore e rappresentano oggi un sistema avanzato di valutazione dell’affidabilità fiscale di imprese e professionisti, tramite l’analisi integrata di dati contabili, strutturali e dichiarativi su più annualità.

Funzionamento degli ISA

Ogni contribuente, in base ai dati forniti attraverso l’apposito modello ISA e mediante il software “Il tuo ISA CPB”, riceve un punteggio da 1 a 10, che esprime il livello di affidabilità fiscale. Il sistema si basa su indicatori elementari di affidabilità e di anomalia, costruiti secondo modelli statistico-economici validati annualmente da una Commissione di esperti nominata dal MEF.

I punteggi più alti consentono l’accesso a significativi benefici premiali, tra cui:

  • esonero dal visto di conformità per la compensazione di crediti tributari;
  • rimborsi IVA semplificati e senza garanzia;
  • esclusione dalla disciplina delle società non operative;
  • esclusione dagli accertamenti analitico-presuntivi;
  • decadenza anticipata dei termini di accertamento;
  • esclusione dalla prestazione della garanzia in sede di ricorso tributario (per punteggi pari almeno a 9 per tre anni consecutivi).

Casi di esclusione e sanzioni

La guida chiarisce le fattispecie di esclusione dall’applicazione degli ISA, tra cui: inizio o cessazione attività, volume d’affari superiore a 5.164.569 euro, attività svolta in modo non ordinario o adozione del regime forfetario.

In caso di omissione, incompletezza o inesattezza nella trasmissione dei dati rilevanti, è prevista una sanzione amministrativa da 250 a 2.000 euro. Tuttavia, l’Agenzia deve previamente informare il contribuente, che ha la possibilità di regolarizzare spontaneamente la propria posizione.

Il Concordato Preventivo Biennale

Tra le novità evidenziate nella guida figura l’introduzione del Concordato Preventivo Biennale (CPB), disciplinato dal D.lgs. n. 13/2024. Questo strumento permette ai soggetti ISA di definire anticipatamente, per due annualità, il reddito imponibile e il valore della produzione netta ai fini Irpef, Ires e Irap. La proposta di concordato viene calcolata con lo stesso software “Il tuo ISA CPB”.

Un sistema trasparente e in evoluzione

Il sistema ISA è concepito per essere dinamico e trasparente: ogni anno viene aggiornato tramite decreto ministeriale e reso accessibile in modo completo sul portale dell’Agenzia delle Entrate, dove è disponibile la documentazione tecnica, la modulistica, le statistiche e i riferimenti normativi.

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Concordato Preventivo Biennale: guida alla nuova disciplina fiscale per le imprese

Concordato Preventivo Biennale: guida alla nuova disciplina fiscale per le imprese

Con la Circolare n. 9 del 24 giugno 2025, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito la disciplina del Concordato Preventivo Biennale (CPB), introdotto dal D.lgs. 13/2024 e modificato dal D.lgs. 81/2025. Il CPB rappresenta un importante strumento di compliance fiscale rivolto ai contribuenti soggetti agli ISA (Indici Sintetici di Affidabilità), permettendo loro di definire anticipatamente il reddito imponibile e la base IRAP per il biennio 2025–2026.

Finalità del CPB

Il CPB consente ai soggetti che applicano gli Indici Sintetici di Affidabilità fiscale (ISA) di definire in anticipo, per un biennio, l’ammontare del reddito imponibile ai fini delle imposte dirette e del valore della produzione netta IRAP. È uno strumento volontario che si inserisce in un più ampio progetto di collaborazione e fiducia tra imprese e Amministrazione finanziaria.

L’obiettivo è garantire certezza fiscale, semplificazione amministrativa e un rapporto collaborativo tra imprese e Fisco. Una volta accettata la proposta, il reddito concordato diviene vincolante per due anni, con esclusione da accertamenti analitici e accesso a benefici premiali.

Adesione: scadenze e modalità

  • Entro il 30 aprile 2025, l’Agenzia fornisce il software “IltuoISA_CPB”.
  • Entro il 30 settembre 2025, il contribuente può accettare formalmente la proposta.
  • È ammessa l’indicazione di eventi straordinari che abbiano inciso sull’attività economica (es. sospensioni superiori a 30 giorni).

Chi può aderire

Per aderire al CPB, il contribuente deve:

  • Essere soggetto ISA;
  • Non avere debiti definitivi per tributi o contributi previdenziali superiori a 5.000 euro al 31 dicembre 2024;
  • Aver presentato regolarmente le dichiarazioni fiscali negli ultimi tre anni;
  • Non aver riportato condanne per reati tributari, societari o patrimoniali rilevanti;
  • Non aver percepito redditi esenti, esclusi o non imponibili in misura superiore al 40% del reddito complessivo d’impresa o professionale nel 2024.

Sono escluse le attività in regime forfettario e quelle soggette a operazioni straordinarie.

Graduazione e sostenibilità della proposta

Per garantire una transizione sostenibile, il reddito concordato per il 2025 non può superare il 50% dell’incremento previsto per il 2026. Inoltre, per i contribuenti con elevato punteggio ISA, la proposta non può superare determinati limiti rispetto al reddito 2024:

  • +10% con punteggio ISA = 10,
  • +15% con punteggio tra 9 e 10,
  • +25% con punteggio tra 8 e 9.

Vantaggi per le imprese

L’adesione comporta numerosi vantaggi:

  • Esclusione dagli accertamenti analitici;
  • Benefici premiali ISA (esonero da visto per compensazioni, esclusione da presunzioni semplici, accesso semplificato a rimborsi IVA);
  • Fissazione certa della base imponibile, a prescindere dal reddito effettivo;
  • Imposta sostitutiva opzionale tra il 10% e il 15% sulla differenza tra reddito concordato e reddito effettivo del 2024.

È prevista una soglia di 2.000 euro come reddito minimo concordabile, da ripartire nei casi di società di persone o imprese familiari.

Cause di decadenza

Il CPB cessa automaticamente o determina decadenza nei seguenti casi:

  • Variazioni superiori al 30% rispetto ai valori concordati;
  • Omesso versamento di imposte o contributi;
  • Errori o omissioni nei dati dichiarati;
  • Passaggio a regimi fiscali incompatibili;
  • Superamento del limite ISA di ricavi (oltre il 50%).

In caso di decadenza, l’efficacia dell’accordo cessa con effetto retroattivo, ma il contribuente non può beneficiare di un vantaggio economico indebito.

Rinnovo e durata

Il CPB ha durata biennale e non si rinnova automaticamente: l’Agenzia elabora una nuova proposta a cui il contribuente può aderire, se ancora in possesso dei requisiti. È possibile, ad esempio, aderire per i bienni 2025–2026 e successivamente per 2027–2028.

Adempimenti dichiarativi

La proposta accettata viene trasmessa contestualmente al modello REDDITI o separatamente. In caso di revoca (entro i termini), è possibile annullare la proposta mediante nuova comunicazione telematica. La revoca oltre i termini non ha effetto.

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Riforma Fiscale 2025: Novità su Adempimenti, Concordato Biennale e Sanzioni

Riforma Fiscale 2025: Novità su Adempimenti, Concordato Biennale e Sanzioni

È stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 134 del 12 giugno 2025 il Decreto legislativo 12 giugno 2025, n. 81, contenente disposizioni integrative e correttive nell’ambito della riforma fiscale. Il provvedimento introduce modifiche significative su adempimenti tributari, concordato preventivo biennale, contenzioso e sistema sanzionatorio, ed entra in vigore il 13 giugno 2025.

Regime forfetario e redditività

L’art. 1 del decreto conferma, fino alla pubblicazione dei nuovi coefficienti basati sulla classificazione ATECO 2025, l’utilizzo dei coefficienti di redditività attuali da parte dei contribuenti in regime forfetario.

Fatturazione sanitaria verso privati

L’art. 2 rende definitivo il divieto di fatturazione elettronica per le prestazioni sanitarie rese a persone fisiche, salvaguardando la riservatezza dei dati personali dei pazienti.

Ricarica veicoli elettrici e trasmissione corrispettivi

Con l’art. 3 vengono introdotte norme specifiche per la trasmissione dei corrispettivi relativi alla ricarica dei veicoli elettrici. Si prevede l’intervento dell’Agenzia delle Entrate per definire i dettagli tecnici e sanzioni aggiornate per inadempienze.

Certificazioni Uniche e dichiarazioni precompilate

L’art. 4 modifica i termini per l’invio delle CU relative a redditi da lavoro autonomo e provvigioni:

  • Entro il 31 marzo per l’anno 2025;
  • Entro il 30 aprile, a partire dal 2026.
    Contestualmente, la dichiarazione precompilata per i titolari di partita IVA sarà disponibile dal 20 maggio, anziché dal 30 aprile.

Trasmissione dati al Sistema Tessera Sanitaria

L’art. 5 stabilisce, a partire dal 2025, l’invio annuale e non più semestrale dei dati delle spese sanitarie.

Versamento IVA per forfettari

L’art. 6 introduce una semplificazione per i forfettari che effettuano acquisti intracomunitari: il versamento dell’IVA dovrà avvenire entro il 16 del secondo mese successivo alla fine del trimestre.

Concordato Preventivo Biennale (CPB): novità e abrogazioni

Dal 2025, l’art. 7 abroga il CPB per i contribuenti in regime forfetario, a causa della scarsa adesione registrata nel 2024. Contestualmente, l’art. 8 introduce nuove aliquote per l’imposta sostitutiva in caso di scostamenti superiori a 85.000 euro tra reddito effettivo e concordato:

  • 43% per soggetti IRPEF;
  • 24% per soggetti IRES.

Cause di esclusione e cessazione dal CPB

L’art. 9 specifica ulteriori cause di esclusione e decadenza dal CPB per professionisti associati o soci di società tra professionisti che non aderiscono in modo coerente al concordato.

Interpretazioni autentiche e semplificazioni

Gli articoli 10 e 12 chiariscono i casi rilevanti di conferimento ai fini dell’esclusione dal CPB e semplificano l’iter di approvazione delle metodologie di calcolo.

Modifiche procedurali

  • Art. 11: proroga del termine per aderire al CPB (al 30 settembre per soggetti con esercizio coincidente con l’anno solare).
  • Art. 13: esclude il costo del lavoro incrementale dal calcolo del reddito concordato.
  • Art. 14: introduce soglie differenziate per i contribuenti più affidabili, in ottica premiale.

Contenzioso tributario: digitalizzazione e semplificazione (Art. 16)

L’articolo introduce modifiche migliorative ai D.lgs. 220/2023 e 175/2024, per potenziare l’efficienza del processo tributario telematico. In particolare:

  • Atti digitali: il difensore deve attestare la conformità della copia informatica al documento analogico. In mancanza, il giudice ne disattende il contenuto.
  • Pronuncia del dispositivo: viene chiarito che il Presidente può darne lettura immediata o riservarne il deposito entro sette giorni.
  • Rimborsi: il contribuente ha diritto al rimborso anche dopo la conclusione del primo grado di giudizio.
  • Pec per messa in mora: l’atto può essere inviato digitalmente nel giudizio di ottemperanza.
  • Conciliazione fuori udienza: si estende ai ricorsi pendenti in Cassazione al 4 gennaio 2024.

Sistema doganale e accise: nuove soglie e cause di non punibilità (Art. 17)

Modifiche rilevanti al D.lgs. 141/2024 prevedono:

  • Nuove soglie sanzionatorie: vengono introdotti limiti economici più chiari per distinguere l’illecito amministrativo.
  • Estinzione del reato di contrabbando: possibile previo pagamento di dazi e sanzioni, prima del dibattimento di primo grado.
  • Ravvedimento operoso: non si applica la confisca se il pagamento è effettuato prima dell’accertamento.
  • Riscatto dei beni: l’Agenzia può autorizzare il riscatto dei beni confiscati a condizioni specifiche.

Estensione della definizione agevolata e norme transitorie (Art. 18–19)

Sono stati ampliati i casi in cui è ammessa la definizione agevolata delle sanzioni:

  • Applicabilità retroattiva dell’art. 17-bis del D.lgs. 472/1997 per le violazioni anteriori al 1° settembre 2024.
  • Possibilità di definizione anche in caso di provvedimenti di autotutela parziale, se richiesti entro 60 giorni dalla notifica dell’atto.

Registro, accertamento con adesione e sospensione termini (Art. 20–22)

  • Imposta di registro: introdotta sanzione minima di 250 euro per l’omessa registrazione e 150 euro per la tardiva registrazione, anche nei casi di imposta non dovuta.
  • Accertamento con adesione: viene estesa la procedura anche dopo un primo accertamento. Introdotte norme sulle perdite fiscali e possibilità di avvio post-controdeduzioni.
  • Sospensione termini: dal 31 dicembre 2025, non sarà più applicabile la sospensione dei termini prevista dal “Decreto Cura Italia”.

Recupero di aiuti fiscali illegittimi (Art. 23)

Viene allungato a otto anni il termine di decadenza per notificare atti di recupero di agevolazioni fiscali non conformi alla disciplina degli aiuti di Stato o de minimis, se non concesse tramite provvedimenti individuali. Le modifiche riguardano sia l’articolo 38-bis sia l’articolo 43 del D.P.R. n. 600/1973.

Il decreto approvato rappresenta un ulteriore passo avanti verso la piena attuazione della riforma fiscale, nel rispetto dei principi di semplificazione, certezza del diritto e maggiore collaborazione tra fisco e contribuente.

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