Rinnovo canone speciale RAI 2023

Rinnovo canone speciale RAI 2023

Il 31 gennaio 2023 scadrà il termine per rinnovare l’abbonamento speciale alla RAI per gli apparecchi televisivi e radiofonici presenti nei Pubblici Esercizi.

Gli importi del canone speciale, anche grazie all’intervento di Fipe – Confcommercio, non hanno subito variazioni rispetto al 2022 e sono consultabili al seguente link: http://www.canone.rai.it/Speciali/Categorie.aspx

Per quel che concerne le modalità di pagamento, si ricorda che, oltre alla tradizionale modalità di pagamento attraverso i bollettini di c/c postale che la RAI invia alle imprese prima della scadenza, è possibile effettuare il versamento anche nei seguenti modi:

  • pagamento on-line tramite carte di credito dei principali circuiti internazionali con commissioni a carico di Rai (per ricevere il link attraverso il quale effettuare il versamento occorre contattare il Call Center RAI al numero 800.938.362);
  • domiciliazione bancaria precedentemente disposta su moduli inviati dalla RAI;
  • bonifico bancario/postale indicando il codice IBAN: IT75O0760101000000000002105 e inserendo nella causale i seguenti dati obbligatori: (i) numero di abbonamento; (ii) nome, cognome o ragione sociale; (iii) indirizzo; (iv) codice fiscale/partita IVA;
  • con carte di debito e di credito tramite POS presso gli sportelli degli Uffici Regionali RAI.

Per tutte le altre informazioni di dettaglio (variazioni, disdette, sanzioni ecc.) si rinvia alla pagina del sito della RAI dedicata al canone speciale.

Si coglie l’occasione per rammentare che, ai sensi dell’art. 16 comma 2 della Legge n. 488/1999, il canone speciale per la televisione ricomprende anche quello per la radio; pertanto, i soggetti che hanno nel proprio locale sia radio che televisione sono tenuti a pagare solo il canone per la televisione, mentre i soggetti che hanno la radio ma non la televisione, saranno tenuti al pagamento del canone speciale per gli apparecchi radiofonici.

Rinnovo canone speciale RAI 2023

Rinnovo canone speciale RAI 2022 – Proroga al 31 marzo 2022

Il Consiglio di Amministrazione della RAI, nel corso della riunione del 9 Febbraio 2022, accogliendo la richiesta formulata da Fipe-Confcommercio, ha deliberato di differire al 31 marzo 2022 il termine di scadenza per il pagamento del canone speciale RAI per l’anno 2022.

Inoltre, Fipe-Confcommercio ha formalmente richiesto alla RAI la revisione, di concerto con i Ministeri competenti, dei criteri di classificazione in categorie sulla cui base viene definito l’ammontare del canone speciale per i Pubblici Esercizi, da tempo obsoleti e di fatto disapplicati dalle Autorità preposte.

Rinnovo canone speciale RAI 2023

Canone Speciale RAI – Recupero canone TV 2021

Con la risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 6/E del 25 gennaio 2022, è stato istituito il codice tributo per l’utilizzo in compensazione, mediante F24, del credito d’imposta istituito dal decreto “Sostegni” in merito al versamento del canone speciale Rai (articolo 6, comma 5, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69).

Come noto, tale disposizione, prevede, per il 2021, l’esonero del canone Rai per le strutture ricettive nonché di somministrazione e consumo di bevande in locali pubblici o aperti al pubblico, comprese le attività similari svolte da enti del Terzo settore.

Qualora il canone sia stato pagato, è riconosciuto un credito d’imposta pari al 100 per cento dell’eventuale importo versato antecedentemente alla data di entrata in vigore del decreto “Sostegni” (22 marzo 2021).

Tanto premesso – accogliendo le istanze della Confederazione – per consentire, a coloro che hanno effettuato il versamento del canone speciale 2021 entro e non oltre il 22 marzo 2021, l’utilizzo in compensazione del credito d’imposta in argomento, con la risoluzione in esame, è istituito il seguente codice tributo:

  • “6958” denominato “CREDITO D’IMPOSTA CANONE SPECIALE RAI – art. 6, c. 6, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41”.

In sede di compilazione del modello di pagamento F24, ai fini dell’utilizzo in compensazione del credito d’imposta, il suddetto codice tributo è esposto nella sezione “Erario”, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a credito compensati”, ovvero, nei casi in cui il contribuente debba procedere al riversamento dell’agevolazione, nella colonna “importi a debito versati”. Nel campo “anno di riferimento” del modello F24 deve essere sempre indicato il valore “2021”.

Il credito è utilizzabile dai beneficiari esclusivamente in compensazione ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 e il modello F24 va presentato attraverso i servizi telematici dell’Agenzia delle entrate, pena il rifiuto dell’operazione di versamento. Il credito d’imposta utilizzato in compensazione non può eccedere l’importo disponibile, tenuto conto delle fruizioni già avvenute o in corso, pena lo scarto del modello F24.

Ciascun beneficiario può visualizzare il credito d’imposta fruibile tramite il proprio cassetto fiscale, accessibile dall’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate.