Assegno Inclusione: come verificare l’esito della domanda

Assegno Inclusione: come verificare l’esito della domanda

L’ADI è una misura di sostegno economico e di integrazione sociale e professionale condizionata all’adesione a un percorso personalizzato di attivazione e di inclusione sociale e lavorativa.

Se stai aspettando l’esito della tua domanda per l’Assegno di Inclusione (ADI), è importante essere informati su come verificare il suo status e cosa fare in caso di esito positivo o negativo. In questo articolo, ti guideremo attraverso il processo per assicurarti di ricevere tutte le informazioni necessarie.

L’ADI è una misura di sostegno economico e di integrazione sociale e professionale, e per ottenere questo beneficio, è fondamentale aderire al Patto di Attivazione Digitale (PAD) e superare tutti i controlli relativi ai requisiti previsti.

Una volta presentata la domanda, l’INPS comunicherà l’esito. Se la domanda viene accettata, l’importo sarà accreditato sulla Carta di Inclusione. Altrimenti, se la domanda viene respinta, ci sono opzioni di riesame o ricorso giudiziario entro 30 giorni dalla comunicazione dell’esito.

È importante tenere presente che alcune domande potrebbero richiedere un supplemento istruttorio se la Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) presenta omissioni o difformità. In questi casi, è possibile correggere la DSU o fornire documenti giustificativi entro un certo periodo di tempo.

Inoltre, se ci sono discrepanze tra i dati della DSU e quelli dell’Anagrafe della Popolazione Residente (ANPR), la domanda potrebbe essere sospesa per ulteriori verifiche. Dopo il processo di verifica, l’operatore potrà confermare la discordanza o annullare la sospensione, a seconda dei risultati.

Infine, è importante notare che a partire da marzo 2024, coloro che non hanno ancora presentato una domanda per l’Assegno Unico Universale (AUU) dovrebbero farlo. La domanda per l’ADI non sostituisce quella per l’AUU.

Per assistenza e supporto nella presentazione della domanda, puoi rivolgerti al Patronato 50&PiùEnasco, che offre consulenza e assistenza per compilare la DSU e l’ISEE necessario per ADI e AUU. Assicurati di essere informato su tutti i passaggi e di seguire attentamente le istruzioni per massimizzare le tue possibilità di successo nell’ottenere l’ADI.

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Assegno Unico: al via a marzo le domande

Assegno Unico: al via a marzo le domande

A partire da marzo, per beneficiare di questa prestazione, dovranno presentare richiesta sia i nuclei familiari che in precedenza ricevevano l’accredito dell’Assegno Unico Universale per figli a carico (AUU) sulla carta RdC, che le famiglie a cui il Reddito di Cittadinanza è stato sospeso nel 2023.

Cosa cambia nel passaggio dal Reddito di Cittadinanza all’Assegno di Inclusione?

Fino al 31 dicembre 2023 l’ammontare del Reddito di Cittadinanza era integrato da un’ulteriore quota, se veniva riconosciuto all’intestatario del primo anche il diritto a ricevere l’AUU.

Il RdC è stato abrogato dal 1° gennaio 2024. A decorrere dal- la stessa data è stato introdotto l’’Assegno di Inclusione (ADI). ADI e Assegno Unico sono invece due prestazioni distinte, a cui corrispondono due diverse domande e procedure.

Perciò. il semplice inoltro della domanda relativa all’Assegno d’Inclusione, anche se accolta, non implica in automatico il contestuale riconoscimento del diritto a ricevere l’AUU.

L’Assegno Unico viene erogato anche a gennaio e febbraio?

Nei primi due mesi del 2024 la prestazione viene corrisposta in misura piena, in quanto non costituisce più un’integrazione del Reddito di Cittadinanza. Fino a febbraio, quindi, l’importo dell’Assegno Unico sarà maggiore, e verrà determinato in relazione all’ISEE 2023.

Per lo stesso periodo la prestazione verrà erogata anche alle famiglie in cui sono presenti figli in fascia 18-21 anni, e a cui il Reddito di Cittadinanza era stato sospeso durante il 2023, qualora non avessero presentato domanda per l’Assegno Unico.

A partire da marzo, sia queste ultime che gli ex titolari di RdC dovranno presentare una nuova domanda per l’AUU. Condizione indispensabile per evitare la decurtazione al minimo dell’Assegno Unico, è il rinnovo, dal 1° gennaio 2024, del modello ISEE.

Entro quando presentare la domanda per l’Assegno e l’ISEE aggiornato?

Il termine ultimo è fissato al 30 giugno. Attenendosi a questa scadenza si ha diritto anche a ricevere gli arretrati maturati da marzo.

Cos’è l’Assegno di inclusione?

È una misura di sostegno economico e di inclusione sociale e professionale, condizionata all’adesione a un percorso persona- lizzato di attivazione e di inclusione sociale e lavorativa. La misura è stata istituita a decorrere dal 1° gennaio 2024 dall’articolo 1 del d. l. n. 48/2023.

L’ADI è riconosciuto ai nuclei familiari che abbiano almeno un componente in una delle seguenti condizioni:

  • con disabilità;
  • minorenne;
  • con almeno 60 anni di età;
  • in condizione di svantaggio e inserito in programma di cura e assistenza dei servizi socio sanitari territoriali certificato dalla pubblica amministrazione.

Chi può richiedere l’Assegno di Inclusione?

  • Cittadini italiani
  • cittadini europei o loro familiari
  • cittadini extracomunitari con permesso di soggiorno Ue per
  • soggiornanti di lungo periodo, residenti in Italia per almeno cinque anni, di cui gli ultimi due in modo continuativo.

Non devono:

  • essere sottoposti a misura cautelare personale o a misura di prevenzione;
  • avere sentenze definitive di condanna o adottate ai sensi dell’articolo 444 e seguenti del codice di procedura penale (cosiddetto “patteggiamento”), nei 10 anni precedenti alla richiesta.

La famiglia dovrà possedere:

  • ISEE non superiore a 9.360 euro (come per il Reddito di Cittadinanza) e valore di reddito familiare inferiore 6mila euro annui maggiora- to sulla base del numero di componenti in particolare disabili;
  • con possesso di auto oltre 1600 cc o moto oltre 250 cc ., o barche;
  • immobile prima casa non superiore a 150mila euro ai fini IMU;
  • altri immobili non superiori a 30mila euro ai fini ISEE.

Nel caso in cui il nucleo familiare è composto da persone tutte di età pari o superiore a 67 anni, o da altri familiari tutti in condizioni di disabilità grave o di non autosufficienza, la soglia di reddito familiare si attesta su 7.560 euro annui.

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Esonero contributivo assunzioni beneficiari di ADI e SFL

Esonero contributivo assunzioni beneficiari di ADI e SFL

L’INPS, con la circolare n. 111 del 29 dicembre 2023, ha fornito indicazioni per la gestione degli adempimenti previdenziali relativi all’esonero contributivo per le assunzioni a tempo determinato e indeterminato e per le trasformazioni dei contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato di soggetti beneficiari dell’Assegno di inclusione (AdI) e del Supporto per la formazione e il lavoro (SFL).

Rapporti di lavoro esonerabili

L’esonero spetta dal 1 gennaio 2024 per le assunzioni con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, pieno o parziale, o anche di apprendistato e per le assunzioni con contratto a tempo determinato o stagionale, pieno o parziale, di soggetti beneficiari dell’AdI o del SFL. Lo stesso esonero è altresì riconosciuto anche per le trasformazioni dei contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato, per i rapporti di lavoro, a termine o a tempo indeterminato, a scopo di somministrazione e per i rapporti di lavoro subordinato instaurati in attuazione del vincolo associativo stretto con una cooperativa di lavoro.

Sono esclusi, invece, i rapporti di lavoro a tempo indeterminato di personale con qualifica dirigenziale, i rapporti di lavoro intermittente e le prestazioni di lavoro occasionale.

Datori di lavoro e regole da rispettare

È riconosciuto esclusivamente ai datori di lavoro privati, a prescindere dall’assunzione o meno della qualifica di imprenditore, ivi compresi i datori di lavoro del settore agricolo, che inseriscono l’offerta di lavoro nel Sistema Informativo per l’Inclusione Sociale e Lavorativa (SIISL) nel rispetto della regolarità contributiva (DURC), della contrattazione collettiva, di tutti i livelli, sottoscritta dalle OOSS dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale ed altresì degli obblighi di assunzione (art. 3, legge 12 marzo 1999, n. 296), e dei limiti dei regolamenti della Commissione europea, relativi all’applicazione degli art. 107 e 108 del TFUE agli aiuti “de minimis”.

Misura e durata dell’esonero

Per le assunzioni a tempo indeterminato, pieno o parziale, o anche mediante contratto di apprendistato è riconosciuto un esonero del 100% dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro nel limite massimo di 8000 euro annui, riparametrato e applicato su base mensile, per la durata di 12 mesi. La soglia massima di esonero della contribuzione datoriale riferita al periodo di paga mensile è, pertanto, pari a 666,66 euro e, per rapporti inferiori al mese va presa a riferimento la misura di 21,50 euro per ogni giorno di fruizione dell’esonero.

Per le assunzioni a tempo determinato o stagionale, pieno o parziale, per un periodo massimo di 12 mesi e, comunque, non oltre la durata del rapporto di lavoro, l’esonero spetta nella misura del 50% dei complessivi contributi previdenziali, nel limite massimo di 4000 euro annui, riparametrato e applicato su base mensile. La soglia massima di esonero della contribuzione datoriale riferita al periodo di paga mensile è, pertanto, pari a 333,33 euro e, per rapporti inferiori al mese, va presa a riferimento la misura di 10,75 euro per ogni giorno di fruizione dell’esonero.

È altresì riconosciuto in caso di trasformazione del contratto a tempo determinato in contratto a tempo indeterminato, nella misura del 100 per cento della contribuzione previdenziale complessivamente dovuta dal datore di lavoro, per la durata massima di dodici mesi decorrenti dalla data della trasformazione, a cui si aggiungono i periodi di esonero precedentemente fruiti in relazione all’assunzione con contratto a tempo determinato o stagionale, nella misura del 50 per centro della contribuzione datoriale dovuta. Si precisa che, nei casi di trasformazione dei rapporti di lavoro a termine o di stabilizzazione dei medesimi entro sei mesi dalla relativa scadenza, vi è anche il recupero della restituzione al datore di lavoro della contribuzione addizionale pari all’1.4%.

Inoltre, anche alle Agenzie per il Lavoro, per ogni soggetto assunto a seguito di specifica attività di mediazione effettuata mediante l’utilizzo della piattaforma digitale, in caso di assunzioni a tempo indeterminato, compete un contributo pari al 30% e per un ammontare massimo di 2.400 euro (30% di 8.000 euro). Per i contratti a tempo determinato o stagionale l’importo massimo sarà di 1.200 euro (30% di 4.000 euro).

Qualora l’assunzione sia riferita ad una persona con disabilità beneficiaria del SFL o dell’ADI in conseguenza dell’attività di intermediazione svolta da patronati, enti bilaterali, associazioni senza fini di lucro, da enti del Terzo settore, e da imprese sociali, se autorizzati all’attività di intermediazione, spetta un contributo pari al 60% dell’intero incentivo riconosciuto ai datori di lavoro in caso di assunzione a tempo indeterminato e all’80% dell’intero incentivo riconosciuto ai datori di lavoro in caso di assunzione a termine o stagionale.

Si ricorda, in particolare, che non sono oggetto di esonero i premi e i contributi dovuti all’INAIL, il contributo, ove dovuto, al “Fondo per l’erogazione ai lavoratori dipendenti del settore privato dei trattamenti di fine rapporto, il contributo ai Fondi di solidarietà e il contributo in misura pari allo 0,30% della retribuzione imponibile, destinato, o comunque destinabile, al finanziamento dei Fondi interprofessionali per la formazione continua. Vanno, inoltre, escluse dall’applicazione dell’esonero le contribuzioni che non hanno natura previdenziale e quelle concepite allo scopo di apportare elementi di solidarietà alle gestioni previdenziali di riferimento.

Si fa altresì presente che il periodo di fruizione dell’incentivo può essere sospeso esclusivamente nei casi di assenza obbligatoria dal lavoro per maternità, ivi comprese le ipotesi di interdizione anticipata dal lavoro, consentendo, in tale ipotesi, il differimento temporale del periodo di godimento del beneficio.

L’Istituto, inoltre, specifica che l’esonero contributivo in oggetto sia cumulabile, in primo luogo, con gli esoneri contributivi per l’occupazione giovanile e per l’assunzione di lavoratrici svantaggiate. Tenuto conto che le misure in questione possono trovare applicazione per le sole assunzioni/trasformazioni effettuate entro il 31 dicembre 2023, mentre l’incentivo in trattazione trova applicazione per le sole assunzioni/trasformazioni effettuate a far data dal 1° gennaio 2024, la citata cumulabilità deve ritenersi non operante.

Inoltre, l’esonero contributivo è cumulabile con l’incentivo economico per l’assunzione di soggetti disabili. In tal caso, la cumulabilità è possibile nei limiti del 100% dei costi salariali ammissibili, intesi questi ultimi come la retribuzione lorda e la contribuzione dovuta, comprendente gli oneri previdenziali e i contributi assistenziali.

L’esonero è, infine, cumulabile con le agevolazioni consistenti in una riduzione della contribuzione previdenziale a carico del lavoratore.

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Assegno di inclusione. Al via le domande

Assegno di inclusione. Al via le domande

Il Decreto Lavoro (D.L. n. 48/2023, artt. 1 – 13) ha introdotto come misura di sostegno economico finalizzato all’inserimento lavorativo l’Assegno di inclusione, che entrerà in vigore a partire dal 1 gennaio 2024 in sostituzione del Reddito di cittadinanza.

In questi giorni l’INPS sta inviando un messaggio ai cittadini che hanno percepito il Reddito di cittadinanza nel 2023 in cui li informa della sospensione della prestazione. Come stabilito con la Legge di Bilancio 2023 la misura sarà infatti abrogata a partire dal 1° gennaio 2024.

La nuova prestazione spetterà ai nuclei familiari con disabilità, o con componenti che siano minorenni o di età almeno pari a 60 anni compiuti.

I nuclei familiari al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata del beneficio devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

  • cittadinanza, residenza e soggiorno nell’Unione o titolarità del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o status di protezione internazionale;
  • residenza in Italia per almeno cinque anni, di cui gli ultimi due in modo continuativo, rispetto al momento della presentazione della domanda;
  • condizione economica, il nucleo familiare del richiedente deve essere in possesso congiuntamente di:

ISEE, in corso di validità, non superiore a euro 9.360;

reddito familiare inferiore a 6.000 annui euro moltiplicato per il corrispondente parametro della scala di equivalenza;

– un valore del patrimonio immobiliare, come definito ai fini ISEE, non superiore ad euro 30.000;

– un valore del patrimonio mobiliare, come definito ai fini ISEE, non superiore a una soglia di euro 6.000, aumentata di 2.000 euro per ogni componente del nucleo familiare successivo al primo, fino ad un massimo di euro 10.000, e incrementato di ulteriori euro 1.000 per ogni minorenne successivo al secondo. Questi massimali sono ulteriormente incrementati di euro 5.000 per ogni componente in condizione di disabilità e di euro 7.500 per ogni componente in condizione di disabilità grave o di non autosufficienza presente nel nucleo;

– godimento di beni durevoli: nessun componente del nucleo familiare deve essere intestatario a qualunque titolo o avere piena disponibilità di autoveicoli di cilindrata superiore a 1600 cc. o motoveicoli di cilindrata superiore a 250 cc., immatricolati la prima volta nei 36 mesi antecedenti la richiesta, né avere piena disponibilità di navi e imbarcazioni da diporto nonché di aeromobili di ogni genere;

– per il beneficiario dell’assegno di inclusione, la mancata sottoposizione a misura cautelare personale, a misura di prevenzione, nonché la mancanza di sentenze definitive di condanna.

Importo ed  modalità di erogazione

Il beneficio economico dell’Assegno di inclusione erogato su base annua è composto da un’integrazione del reddito familiare di importo massimo pari a 6.000 euro annui e da un’integrazione spettante in caso di abitazione concessa in locazione con contratto registrato, di importo massimo pari a 3.360 annui. È stabilito un importo minimo pari a 480 euro annui.

È erogato per massimo di 18 mesi e può essere rinnovato, previa sospensione di un mese, per ulteriori 12 mesi. Viene erogato attraverso uno strumento di pagamento elettronico ricaricabile, denominato “Carta di inclusione”. L’Assegno di inclusione è compatibile con ogni strumento di sostegno al reddito per la disoccupazione involontaria.

Cumulabilità con i redditi da lavoro

Nel caso di avvio di un’attività di lavoro dipendente da parte di uno o più componenti del nucleo familiare, è prevista una soglia di 3.000 euro lordi annui, entro la quale il maggior reddito da lavoro percepito non concorre alla determinazione del beneficio economico. Se si supera questo importo deve essere inviata comunicazione all’INPS, entro 30 giorni. Il reddito da lavoro eccedente la soglia concorre alla determinazione del beneficio economico a partire dal mese successivo a quello della variazione e fino a quando non è recepito nell’ISEE per l’intera annualità.

L’avvio di un’attività d’impresa oppure di lavoro autonomo, che sia stata svolta sia in forma individuale che di partecipazione, da parte di uno o più componenti del nucleo familiare nel corso dell’erogazione dell’assegno di inclusione, deve essere comunicata all’INPS entro il giorno antecedente all’inizio della stessa pena la decadenza dal beneficio stesso.

Nel caso di nuova attività lavorativa, a titolo di incentivo, il beneficiario continua a fruire dell’assegno di inclusione:

  • senza variazioni per i primi due mesi della condizione occupazionale;
  • con importo aggiornato ogni trimestre tenendo conto della parte di reddito eccedente l’importo di 3.000 euro lordi annui, per i periodi successivi.

Per informazioni e presentazione della domanda vieni a trovarci presso i nostri uffici Confcommercio di via Metaponto a Corigliano Rossano oppure chiamaci allo 0983859021

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