APE Sociale. Chiarimenti INPS

APE Sociale. Chiarimenti INPS

Con la Circolare n. 35/2024, l’Inps ha fornito le istruzioni e alcuni chiarimenti in merito alle novità introdotte dalla Legge di bilancio 2024 (L. n.213/2023, art. 1, co. 136-137) riguardanti l’Ape sociale (art. 1, co. 179-186, l. n. 232/2016).

In particolare, l’Istituto ha illustrato la proroga dell’Ape sociale per il 2024, l’innalzamento del requisito anagrafico per l’accesso e l’incumulabilità con i redditi di lavoro e ha chiarito che restano invariati i requisiti contributivi e le altre condizioni per l’accesso al beneficio.

Innalzamento del requisito anagrafico

Al riguardo, le disposizioni in materia di Ape sociale continuano ad applicarsi ai soggetti che si trovano nelle condizioni elencate nella l. n. 232/2016, lett. da a) a d), art. 1, c. 179, fino al 31 dicembre 2024, in presenza del requisito anagrafico di 63 anni e 5 mesi.

Restano fermi i 30 anni di contribuzione per i caregiver, gli invalidi civili e i disoccupati di lunga durata ed i 36 anni contributivi per le attività gravose che, tuttavia, hanno visto l’eliminazione del requisito dei 32 anni per gli operai edili ed i ceramisti e delle 23 professioni di cui all’all.n.3 di cui alla l. n. 234/2021 (come, ad esempio, i professori di scuola primaria, pre-primaria e professioni assimilate, i tecnici della salute, gli addetti alla gestione dei magazzini e professioni assimilate e i servizi personali ed assimilati). Pertanto, l’elenco dei lavoratori gravosi rimane quello dell’all. C l. 232/2016 come modificato dalla l. 205/2017.

Resta altresì ferma la riduzione del requisito contributivo di 12 mesi per ogni figlio fino a un massimo di 2 anni per le lavoratrici madri.

Pertanto, per le domande di verifica delle condizioni di accesso al beneficio presentate dal 1° gennaio 2024, è necessario accertare tra i requisiti, che i soggetti siano in possesso, al momento della domanda o comunque entro il 31 dicembre 2024, di un’età anagrafica pari ad almeno 63 anni e 5 mesi.

Inoltre, le nuove disposizioni si applicano anche a coloro che hanno perfezionato i requisiti per l’accesso al beneficio in anni precedenti ma che non hanno presentato la relativa domanda di verifica, nonché ai soggetti decaduti dal beneficio, ad esempio, per superamento dei limiti reddituali annuali, e che ripresentano domanda nel corso dell’anno 2024.

Si precisa altresì che i soggetti in possesso del provvedimento di certificazione possono presentare domanda di accesso al beneficio anche successivamente al nuovo termine di scadenza della sperimentazione (31 dicembre 2024).

Incumulabilità con i redditi di lavoro

In base alle nuove disposizioni, il titolare dell’Ape sociale, il cui accesso al beneficio è certificato nel 2024, decade dall’indennità ove:

  • svolga attività di lavoro dipendente o autonomo;
  • svolga lavoro autonomo occasionale (art. 2222 c.c.) da cui derivino redditi superiori al limite di 5.000 euro lordi annui.

Ai fini della decadenza, rilevano esclusivamente le attività di lavoro dipendente e autonomo svolte dalla decorrenza del beneficio fino alla data di compimento dell’età per la pensione di vecchiaia -67 anni, età anagrafica valida fino al 31.12.2026-.

Agli stessi fini, per il raggiungimento del limite dei € 5.000,00 di lavoro autonomo occasionale, invece, rileva il reddito annuo percepito nel periodo di godimento dell’Ape sociale, compreso, pertanto, quello relativo ai mesi dell’anno precedenti alla decorrenza della prestazione e quelli successivi al compimento dell’età richiesta per la pensione di vecchiaia.

Pertanto, i beneficiari dell’Ape sociale sono tenuti a comunicare all’INPS la ripresa di attività di lavoro dipendente o autonomo, nonché l’avvenuto superamento del limite reddituale di 5.000 euro lordi annui previsto per il lavoro autonomo occasionale, entro 5 giorni dal verificarsi dell’evento.

Per coloro, invece, che hanno ottenuto la certificazione per l’accesso in anni precedenti, continua ad essere in vigore il regime di incumulabilità che prevede che l’indennità sia compatibile con la percezione dei redditi da lavoro dipendente o parasubordinato nel limite di 8.000 euro annui e dei redditi derivanti da attività di lavoro autonomo nel limite di 4.800 euro annui.

Termini di verifica e decorrenza

I soggetti interessati all’Ape sociale potranno presentare domanda di riconoscimento delle condizioni di accesso entro i termini di scadenza del 31 marzo 2024, 15 luglio 2024 e, comunque, non oltre il 30 novembre 2024.

Diversamente, le domande presentate oltre i termini di scadenza e comunque entro il 30 novembre 2024, saranno prese in considerazione esclusivamente se, all’esito del monitoraggio delle domande presentate entro i termini suindicati, residueranno le necessarie risorse finanziarie.

I termini entro i quali l’Istituto deve comunicare ai richiedenti l’esito dell’istruttoria delle domande di verifica sono i seguenti:

  • 30 giugno 2024, per le domande di verifica delle condizioni presentate entro il 31 marzo 2024;
  • 15 ottobre 2024, per le domande di verifica delle condizioni presentate entro il 15 luglio 2024;
  • 31 dicembre 2024, per le domande di verifica delle condizioni presentate oltre il 15 luglio 2024, ma entro il 30 novembre del medesimo anno.

Tale beneficio, in presenza di tutti i requisiti, decorre dal primo giorno del mese successivo alla domanda di trattamento, previa cessazione dell’attività di lavoro dipendente, autonomo e parasubordinato, svolta in Italia o all’estero.

Inoltre, la decorrenza del trattamento non potrà essere, comunque, anteriore al 1° febbraio 2024.

Infine, si precisa che i soggetti che al momento della domanda di verifica delle condizioni di accesso al beneficio siano già in possesso di tutti i requisiti e delle condizioni previste, devono presentare contestualmente anche la domanda dell’Ape sociale.

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APE sociale – istruzioni e chiarimenti Inps

APE sociale – istruzioni e chiarimenti Inps

Con Circolare n.62/2022, l’Inps ha fornito le istruzioni e alcuni chiarimenti in merito alle novità introdotte – dalla Legge di bilancio 2022 – in merito all’Ape sociale

Tali novità si applicano anche ai soggetti che avevano perfezionato i requisiti per l’accesso al beneficio negli anni precedenti e che non hanno presentato la relativa domanda di verifica, nonché a coloro che sono decaduti dal beneficio e che intendono ripresentare domanda.

Coloro che risultano in possesso del provvedimento di “certificazione” potranno presentare domanda di accesso all’APE sociale anche successivamente al nuovo termine di scadenza della sperimentazione, 31.12.2022, previsto dalla Legge di bilancio.

Categoria dei disoccupati

La Legge di bilancio 2022 ha disposto, ai fini dell’accesso alla misura in argomento, l’eliminazione del periodo minimo intercorrente tra la conclusione della NASpI e la fruizione dell’APE sociale.

Pertanto, a decorrere dall’1.1.2022, coloro che si trovano in stato di disoccupazione – a seguito di cessazione del rapporto di lavoro per licenziamento, anche collettivo, dimissioni per giusta causa, risoluzione consensuale nell’ambito della procedura di cui all’art. 7 della L. n.604/1996, nonché per scadenza del termine del rapporto di lavoro a tempo determinato, a condizione che abbiano avuto, nei trentasei mesi precedenti la cessazione del rapporto, periodi di lavoro dipendente per almeno diciotto mesi – possono presentare domanda di accesso al beneficio, senza attendere il decorso di almeno tre mesi dal momento in cui è terminata l’integrale fruizione della prestazione di disoccupazione.

In merito a tali lavoratori, l’Istituto ha chiarito che sia da riconoscere l’APE sociale anche in caso di recesso del datore di lavoro durante o all’esito del periodo di prova nonché in favore dei soggetti disoccupati che abbiano cessato l’attività di lavoro a causa della cessazione dell’attività aziendale.

Lavori c.d. gravosi

A decorrere dall’1.1.2022, l’APE sociale riconosciuta per i lavori cd. gravosi è rivolta ai lavoratori dipendenti che svolgono professioni riconducibili alle classificazioni Istat presenti nell’allegato 3 della Legge di bilancio 2022.

Nuovi modelli di domanda di accesso al beneficio e moduli per le attestazioni dei datori di lavoro

Nella Circolare è riportato il percorso da seguire per il reperimento dei modelli di domanda – che recepiscono le modifiche apportate dalla Legge di bilancio 2022 – da utilizzare per la verifica delle condizioni e per l’accesso al beneficio in parola nonché i nuovi modelli di attestazione.

In relazione alla data di presentazione delle domande, si ricorda che l’Inps è tenuto a comunicare ai richiedenti, entro determinate scadenze, gli esiti dell’istruttoria delle domande di verifica.

Domande presentate entro il Comunicazione esito istruttoria
entro il 31.3.2022 entro il 30.6.2022
entro il 15.7.2022 entro il 15.10.2022
oltre il 15.7.2022 ma non oltre il 30.11.2022 entro il 31.12.2022

Le domande presentate oltre le date di scadenza previste per il mese di marzo e di luglio, e comunque entro il 30.11.2022, saranno prese in considerazione esclusivamente qualora dovessero residuare risorse finanziare in seguito all’esito del monitoraggio delle domande presentate entro i predetti mesi di marzo e luglio.

L’APE sociale decorre dal primo giorno del mese successivo alla domanda di trattamento, previa cessazione dell’attività di lavoro dipendente, autonomo e parasubordinato.

Coloro che – in fase di presentazione della domanda di verifica delle condizioni di accesso all’indennità in parola – risultino già in possesso dei requisiti, al fine di non perdere ratei di trattamento, dovranno presentare contestualmente anche la domanda di APE sociale.

Con riferimento alla cessazione del riconoscimento dell’APE sociale, si ricorda che la prestazione – sia per il biennio 2021-2022 sia per il biennio 2023-2024 – sarà dovuta fino alla maturazione del requisito anagrafico di 67 anni.

Per maggiori informazioni e inoltrare la domanda è possibile contattare il nostro Patronato allo 0983859021.