ZES Unica: via al credito d’imposta aggiuntivo 2026

ZES Unica: via al credito d’imposta aggiuntivo 2026

Dal 15 aprile al 15 maggio 2026 è possibile trasmettere la comunicazione necessaria per accedere al credito d’imposta aggiuntivo destinato alle imprese che hanno già beneficiato del bonus ZES Unica 2025.

La misura, introdotta dalla Legge di Bilancio 2026, consente di sbloccare un’ulteriore quota pari al 14,6189% del credito richiesto con la precedente comunicazione integrativa. Tale percentuale si aggiunge al 60,3811% già riconosciuto, portando il beneficio complessivo fino al 75% dell’importo massimo teoricamente spettante.

Soggetti beneficiari

Possono accedere al credito aggiuntivo le imprese che soddisfano entrambe le seguenti condizioni:

  • hanno trasmesso correttamente la comunicazione integrativa nel periodo compreso tra il 18 novembre e il 2 dicembre 2025;
  • non hanno usufruito, per i medesimi investimenti, del credito d’imposta Transizione 5.0.

Modalità di presentazione

La comunicazione deve essere inviata esclusivamente in via telematica, direttamente dall’impresa o tramite un intermediario abilitato, utilizzando il modello approvato con provvedimento dell’Agenzia delle Entrate n. 56564 del 16 febbraio 2026.

Nel modello è necessario indicare i dati identificativi dell’impresa, richiamare il credito già dichiarato nella precedente comunicazione integrativa e attestare la non fruizione di agevolazioni incompatibili.

La comunicazione ha valore di dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, rendendo fondamentale la verifica preventiva del rispetto dei limiti di cumulabilità degli aiuti.

Ricevute ed eventuali correzioni

A seguito dell’invio, il sistema rilascia una ricevuta di presa in carico, oppure una ricevuta di scarto con indicazione delle motivazioni.

La comunicazione si considera tempestiva se trasmessa entro il 15 maggio 2026. in caso di errori parziali, ritrasmessa entro i cinque giorni solari successivi. Non è invece ammessa la ritrasmissione nei casi di scarto totale del file.

Fino alla scadenza è inoltre possibile sostituire una comunicazione già inviata con una nuova (fa fede l’ultima acquisita) o annullare integralmente la richiesta.

Utilizzo del credito

Il credito d’imposta aggiuntivo potrà essere utilizzato esclusivamente in compensazione tramite modello F24:

  • dal 26 maggio al 31 dicembre 2026;
  • solo dopo il rilascio della ricevuta di riconoscimento.

Il modello F24 deve essere trasmesso tramite i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate. In caso contrario, l’operazione sarà scartata. Il rigetto della compensazione avviene anche quando l’importo supera il credito disponibile o la compensazione è effettuata oltre il termine del 31 dicembre 2026.

Restano applicabili, ove previste, le verifiche antimafia per i soggetti che superano le soglie stabilite dalla normativa vigente.

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Credito d’imposta materiali di recupero per le imprese: sportello dal 1° dicembre 2025

Credito d’imposta materiali di recupero per le imprese: sportello dal 1° dicembre 2025

Il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE), insieme al Ministero delle Imprese e del Made in Italy e al Ministero dell’Economia e delle Finanze, ha definito con il Decreto 2 aprile 2024, n. 132 i criteri e le modalità per la fruizione del credito d’imposta destinato all’acquisto di prodotti e imballaggi realizzati con materiali di recupero.

Oggetto e beneficiari

La misura è rivolta alle imprese che, nel corso del 2024, hanno sostenuto spese per l’acquisto di materiali provenienti da raccolta differenziata (made in e post-consumo) o di imballaggi biodegradabili, compostabili o derivati da circuiti di riciclo.
L’obiettivo è incentivare pratiche più sostenibili e favorire un’economia circolare, riconoscendo un vantaggio fiscale alle imprese che scelgono prodotti riciclati o ecocompatibili.

Intensità e limiti del credito d’imposta

Il credito d’imposta riconosciuto corrisponde al 36% delle spese ammissibili sostenute nel 2024, con un tetto massimo di 20.000 € per ciascuna impresa beneficiaria.
Le risorse totali stanziate ammontano a 5 milioni di euro per l’anno di riferimento.

Requisiti tecnici e certificazioni

Per accedere al credito, i prodotti e gli imballaggi devono rispondere a specifici requisiti tecnici e certificazioni previsti dal decreto. In particolare, è richiesta un’attestazione delle caratteristiche del materiale (provenienza, composizione, ecosostenibilità) secondo gli standard indicati nell’allegato 1 del decreto.
L’effettività delle spese sostenute deve essere giustificata mediante un’apposita attestazione, rilasciata da un revisore legale, da un dottore commercialista, da un esperto contabile o da un responsabile di CAF.

Periodo per la presentazione delle istanze

Lo sportello per la presentazione delle domande sarà aperto dalle ore 12:00 del 1° dicembre 2025 fino alle ore 12:00 del 30 gennaio 2026.
Le imprese interessate devono inoltrare le istanze esclusivamente per le spese sostenute nel 2024, tramite una procedura informatica gestita da Invitalia.
Ai sensi del decreto, le domande saranno tutte valutate indipendentemente dall’ordine di presentazione, garantendo pari opportunità a tutti i richiedenti.

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Riduzione Contributi INPS al 50% per nuovi Commercianti e Artigiani nel 2025

Riduzione Contributi INPS al 50% per nuovi Commercianti e Artigiani nel 2025

La riduzione è valida trentasei mesi a decorrere dalla data di avvio dell’attività di impresa, che coincide con la prima iscrizione nella gestione IVS o di primo ingresso nella società.

La Legge di Stabilità del 2025, all’art. 1 comma 186, prevede che i beneficiari della riduzione dei contributi Inps al 50% possono essere:

  • titolari di ditte individuali e familiari che percepiscono dei redditi di impresa;
  • contribuenti forfettari che percepiscono reddito di impresa;
  • soci delle società di persone o di capitali, tenuti al versamento dei contributi IVS;
  • coadiuvanti e coadiutori familiari dei titolari di impresa che possiedono i sopra indicati requisiti.

Requisiti

Per usufruire della riduzione contributiva è necessario soddisfare le seguenti condizioni:

  • avere avviato nel corso del 2025 un’attività lavorativa in forma di impresa individuale o sotto forma di società. Per i soci di società questo requisito si verifica al momento del primo ingresso nella compagine societaria;
  • essere iscritti per la prima volta nella gestione commercianti o artigiani.

Può richiedere l’agevolazione anche l’imprenditore che ha avviato l’attività nel corso del 2025 e che abbia presentato la richiesta di iscrizione al Registro Imprese e all’Inps nei termini di legge.

Durata dell’agevolazione

La riduzione è valida trentasei mesi a decorrere dalla data di avvio dell’attività di impresa, che coincide con la prima iscrizione nella gestione IVS, o di primo ingresso nella società.

I mesi di riduzione devono essere continuativi e non possono essere interrotti e poi ripresi. Si può passare da una gestione all’altra nel corso dei trentasei mesi di durata dell’agevolazione ma non ci possono essere buchi contributivi. Si può passare dalla ditta individuale a socio di una snc, purché vi sia continuità contributiva.

Si evidenzia che l’eventuale utilizzo della riduzione del 50% dei contributi IVS comporta il dimezzamento del calcolo dei mesi ai fini del computo del periodo per godere della pensione. Si ricorda che l’art. 2, comma 20 della Legge 335/1995 prevede che il versamento del contributo annuo minimale fa maturare, ai fini del calcolo del periodo per andare in pensione, 12 mesi effettivi.

Al contrario, se ci si avvale di una riduzione dell’obbligo nel pagamento dei contributi minimali, i mesi accreditati ai fini pensionistici saranno riparametrati sulla base della percentuale di riduzione di cui si è beneficiato.

Per ricevere maggiori informazioni a riguardo, è possibile recarsi presso la sede di Confcommercio Corigliano Rossano o contattarci per fissare un appuntamento. Il servizio è gratuito e rivolto a tutti coloro che ne hanno bisogno.

Sede Enasco 50 & Più – Corigliano Rossano
Indirizzo: Via Metaponto
E-mail: enasco@confcommercio.cs.it
Telefono e Fax: 0983 859021

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