L’INPS, con la Circolare n. 87 del 18 giugno 2021 , nel riepilogare la disciplina normativa relativa al contratto di apprendistato di 1° livello (per la qualifica e il diploma professionale art. 43 dlgs 81/2015) si è soffermato sul regime contributivo previsto per tali assunzioni. In particolare ha evidenziato le condizioni per l’applicazione dello sgravio contributivo e ha fornito le istruzioni di carattere normativo, operativo e contabile relative a tale agevolazione riconosciuta, per gli anni 2020 e 2021, ai datori di lavoro che occupano fino a 9 dipendenti e che assumono con contratto di apprendistato di 1° livello.
Si ricorda che la Legge di Bilancio 2021 ha prorogato lo sgravio contributivo al 100% (già introdotto dalla legge di Bilancio 2020) per i datori di lavoro che assumono con contratto di apprendistato di 1° livello per i primi tre anni. Successivamente al conseguimento della qualifica o diploma professionale, allo scopo di conseguire la qualificazione professionale ai fini contrattuali, è possibile la trasformazione del contratto in apprendistato professionalizzante.
Per le annualità 2020 e 2021, nelle ipotesi di contratto di apprendistato di 1° livello trasformato in contratto di apprendistato professionalizzante, i predetti benefici contributivi si applicano limitatamente alle annualità precedenti alla trasformazione. Mentre a decorrere dal momento della trasformazione ad apprendistato professionalizzante sarà applicabile lo specifico regime contributivo previsto per le assunzioni con apprendistato professionalizzante.
A tal proposito le diverse agevolazioni sono dettagliate nella Circolare Inps 87/2021 che è disponibile nella nostra Area Riservata unitamente alle istruzioni operative per la compilazione del flusso UNIEMENS.
Infine si precisa che lo sgravio contributivo in oggetto può essere fruito nel rispetto della normativa sugli aiuti di Stato.
Fonte Confcommercio