Con il Provvedimento del 23 marzo 2021, l’Agenzia delle Entrate ha approvato il modello dell’istanza e le relative istruzioni di compilazione per il riconoscimento del contributo a fondo perduto introdotto dal decreto “Sostegno”, per sostenere le attività economiche danneggiate dall’emergenza da Coronavirus.
Tale contributo viene riconosciuto ai titolari di partita Iva (imprese, lavoratori auotonomi) che nel 2019, abbiano conseguito un ammontare di ricavi o compensi non superiore a 10 milioni di euro.
Inoltre, il contributo spetta se l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell’anno 2020 sia inferiore almeno del 30% dell’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del 2019.
Per chi ha attivato la partita Iva a partire dal 1° gennaio 2019, il contributo spetta anche in assenza del requisito del calo di fatturato/corrispettivi.
Non possono beneficiare del contributo:
- i soggetti la cui attività risulti cessata alla data di entrata in vigore del citato decreto (23 marzo 2021);
- i soggetti che hanno attivato la Partita IVA successivamente alla predetta data (23 marzo 2021);
- gli enti pubblici di cui all’articolo 74 del TUIR,
- gli intermediari finanziari e società di partecipazione di cui all’articolo 162-bis del TUIR.
Il contributo invece, spetta agli enti non commerciali, compresi gli enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, in relazione allo svolgimento di attività commerciali.
L’ammontare del contributo è determinato applicando una percentuale alla differenza tra l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi 2020 e l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi 2019 come di seguito indicato:
- 60% se i ricavi e i compensi dell’anno 2019 non superano la soglia di 100mila euro;
- 50% se i ricavi e i compensi dell’anno 2019 superano la soglia di 100mila euro fino a 400mila;
- 40% se i ricavi e i compensi dell’anno 2019 superano la soglia di 400mila euro fino a 1 milione;
- 30% se i ricavi e i compensi dell’anno 2019 superano la soglia di 1milione di euro fino a 5 milioni;
- 20% se i ricavi e i compensi dell’anno 2019 superano la soglia di 5 milioni di euro fino a 10 milioni.
Il nuovo contributo spetta, in ogni caso, nella misura minima di mille euro per le persone fisiche e di 2mila euro per i soggetti diversi. L’importo massimo erogabile è invece, di 150mila euro.
Il nuovo contributo a fondo perduto, come i precedenti bonus, è escluso da tassazione.
Modalità e termini di trasmissione dell’istanza.
Le istanze per il contributo a fondo perduto possono essere predisposte e inviate all’Agenzia delle Entrate dal 30 marzo 2021 al 28 maggio 2021.
Le richieste andranno inviate telematicamente all’Agenzia delle Entrate, direttamente o mediante intermediario.
In caso di errore, secondo quanto indicato nel provvedimento, è possibile presentare una nuova istanza, sempre nel periodo 30 marzo 2021 – 28 maggio 2021, nonché una rinuncia al modello precedentemente trasmesso da intendersi come rinuncia totale al contributo.
Erogazione del contributo e attività di controllo
L’Agenzia delle Entrate potrà erogare il contributo spettante:
- mediante accredito su conto corrente bancario o postale, intestato al beneficiario (o cointestato se il beneficiario è una persona fisica);
- mediante riconoscimento di un credito d’imposta di pari valore, utilizzabile in compensazione tramite modello F24.
Quest’ultima forma di erogazione, introdotta con il decreto “Sostegno”, può essere espressa dal beneficiario nell’istanza di richiesta del contributo, è irrevocabile e riguarda l’intero importo spettante.
Per consultare la Guida Operativa e le istruzioni di compilazione potete visitare la nostra AREA RISERVATA.
Per maggiori informazioni e per la presentazione della domanda potete contattare i nostri uffici.
Fonte Confcommercio