Il D.L. n. 52/2021, disciplinante le nuove misure per contenere e contrastare l’emergenza epidemiologica da Covid19 che verranno applicate, salvo successivi interventi normativi, fino 31 luglio 2021, in parte fa salva la disciplina prevista dal DPCM del 2 marzo 2021 ad eccezione di alcuni specifici profili.
Con riferimento al comparto rappresentato, si segnala:
nelle zone bianche permane la disciplina previgente prevista dal DPCM del 2 marzo.
nelle zone gialle a partire dal 26 aprile:
- saranno consentite le attività di ristorazione, con consumo al tavolo esclusivamente all’aperto, anche la sera, nel rispetto dei limiti orari per gli spostamenti (ad oggi ore 22.00);
- permane il limite delle quattro persone al tavolo, ad eccezione che siano tutti conviventi;
- consentiti i servizi di delivery (senza restrizioni orarie) e take away (fino alle 22.00) ad eccezione degli esercizi con codice ATECO 56.3 – bar, pub, birrerie, caffetterie, enoteche – ai quali resta consentito solo fino alle 18.00; in entrambi i casi permane il divieto di consumazione sul posto o nelle vicinanze del locale;
- restano consentite le attività delle mense e del catering continuativo su base contrattuale;
- restano comunque aperti gli esercizi siti nelle aree di servizio e rifornimento carburante situate lungo le autostrade, gli itinerari europei E45 e E55, negli ospedali, negli aeroporti, nei porti e negli interporti, con obbligo di assicurare in ogni caso il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro;
- nelle giornate festive e prefestive continueranno a rimanere chiusi gli esercizi commerciali presenti all’interno dei mercati, dei centri commerciali, gallerie commerciali, parchi commerciali, e altre strutture ad essi assimilabili, con eccezione di farmacie, parafarmacie, presidi sanitari, lavanderie e tintorie, punti vendita di generi alimentari, di prodotti agricoli e florovivaistici, tabacchi, edicole e librerie;
- sospese le attività che abbiano luogo in discoteche e locali assimilabili, all’aperto o al chiuso (tuttavia, sul punto si noti quanto specificato nel testo della circolare con riferimento ai live club);
- restano sospese le attività delle sale giochi, sale scommesse, sale bingo e casinò, anche se svolte all’interno di locali adibiti ad attività differenti;
- permane il divieto di feste nei luoghi chiusi o all’aperto, ivi comprese quelle conseguenti alle cerimonie
- civili e religiose.
nelle zone gialle a partire dal 1° giugno, i cambiamenti d’interesse per il settore riguardano:
- dalle 5.00 fino alle 18.00 le attività di ristorazione con consumo al tavolo saranno consentite anche al chiuso, sempre nel limite massimo 4 persone se non conviventi;
nelle zone gialle a partire dal 15 giugno è consentito lo svolgimento in presenza di fiere;
nelle zone gialle a partire dal 1° luglio sono consentiti convegni e congressi;
nelle zone arancioni e rosse permane la disciplina previgente, conseguentemente:
- per le attività dei servizi di ristorazione sono consentiti solo i servizi di delivery (senza restrizioni orarie) e take away (fino alle 22.00) ad eccezione degli esercizi con codice ATECO 56.3 – bar, pub, birrerie, caffetterie, enoteche – ai quali resta consentito solo fino alle 18.00; in entrambi i casi permane il divieto di consumazione sul posto o nelle vicinanze del locale;
- permane il divieto di feste, sagre, fiere, convegni, congressi, cerimonie pubbliche, nonché la sospensione delle attività che abbiano luogo in sale bingo e casinò.
Ulteriori approfondimenti sono disponibili nella nostra AREA RISERVATA.
Fonte Fipe-Confcommercio