Bonus centri estivi e servizi integrativi per l’infanzia

Bonus centri estivi e servizi integrativi per l’infanzia

Il D.L. n. 30/2021 (art. 2, c.6) ha disciplinato, in favore di alcune categorie di lavoratori, genitori di figli conviventi di età inferiore a 14 anni o di figli disabili,  l’erogazione di uno o più bonus per l’iscrizione ai centri estivi e ai servizi integrativi per l’infanzia di seguito specificati:

  • centri estivi;
  • servizi integrativi per l’infanzia (D.Lgs. n. 65/2017, art.2);
  • servizi socio-educativi territoriali;
  • centri con funzione educativa e ricreativa;
  • servizi integrativi o innovativi per la prima infanzia.

Destinatari e requisiti d’accesso

Destinatari del bonus

Il bonus – di ammontare settimanale non superiore a 100 euro, per nucleo familiare – è riconosciuto in favore dei seguenti lavoratori:

  • lavoratori iscritti in via esclusiva alla Gestione separata Inps;
  • lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali dell’Inps;
  • lavoratori autonomi iscritti alle casse professionali autonome non gestite dall’Inps; personale del comparto sicurezza, difesa, soccorso pubblico e della polizia locale, impiegato per le esigenze connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19;
  • lavoratori dipendenti del settore sanitario, pubblico e privato accreditato, appartenenti alle categorie degli esercenti le professioni sanitarie, degli esercenti la professione di assistente sociale e degli operatori sociosanitari.

Requisiti d’accesso

Il bonus è riconosciuto ai soggetti sopra indicati, in caso di svolgimento della prestazione di lavoro in modalità agile per un periodo corrispondente – in tutto o in parte – alla  durata della sospensione dell’attività didattica o educativa in presenza del figlio, alla durata dell’infezione da  SARS-CoV-2 del figlio, nonché alla durata della quarantena del  figlio disposta dalla ASL territorialmente competente, a seguito di contatto ovunque avvenuto.

Presentazione delle domande

La domanda per il bonus potrà essere presentata entro il 15.7.2021, per le settimane di frequenza dei centri estivi e dei servizi integrativi per l’infanzia fino al 30.6.2021, attraverso le seguenti modalità:

  • Applicazione Web, al seguente percorso cui accedere con SPID almeno di livello 2, Carta di identità elettronica (CIE), Carta nazionale dei servizi (CNS), ovvero tramite il PIN: www.inps.it > “Prestazioni e servizi” > “Servizi” > “Bonus servizi di baby sitting”;
  • Patronati.

Per maggiori dettagli, si rinvia al Messaggio n.2433 del 28.6.2021.

Fonte Confcommercio

Differimento contributi per commercianti, aziende agricole e della pesca

Differimento contributi per commercianti, aziende agricole e della pesca

Con Messaggio n. 2418 del 25.6.2021, l’Inps ha segnalato il differimento di alcune scadenze di pagamento, nelle more del completamento dell’iter di attuazione di normative inerenti alla sospensione dei versamenti di cui risultano destinatari gli iscritti alle gestioni e le aziende di seguito richiamate:

  • gestioni speciali autonome degli artigiani e degli esercenti attività commerciali;
  • gestione lavoratori agricoli autonomi;
  • gestione separata;
  • aziende appartenenti alle filiere agricole, della pesca e dell’acquacoltura e alle filiere agricole dei settori agrituristico e vitivinicolo.

Pertanto, a seguito di espresso nulla osta da parte del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, fino a nuova comunicazione, sono differiti i seguenti termini di pagamento già scaduti o di imminente scadenza:

  • somme dovute a titolo di primo acconto della contribuzione 2021 dovuta dai lavoratori autonomi e  professionisti destinatari dell’esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali disposto dalla Legge di bilancio 20201 (L. n. 178/2020, art. 1, c. 20);
  • somme per il primo acconto dell’anno di imposta 2021 dovute dai soggetti iscritti alla Gestione separata;
  • somme richieste con l’emissione 2021 per la prima rata per i contributi dovuti dai lavoratori autonomi in agricoltura con scadenza il 16 luglio 2021;
  • contributi previdenziali dovuti per il mese di febbraio 2021 per le filiere agricole  dei settori agrituristico e vitivinicolo, destinatarie dell’esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali disciplinato dal Decreto Sostegni-bis (D.L. n. 73/2021, art. 70). In particolare, per le aziende che effettuano i versamenti mensilmente, sono differiti i termini di versamento con scadenza 16 marzo 2021, riferita alla contribuzione del mese di febbraio 2021;
  • contributi previdenziali, dovuti per i mesi di novembre e dicembre 2020 e gennaio 2021, per i soggetti interessati dall’esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali di cui al Decreto Ristori (D.L. n. 137/2020, artt. 16 e 16-bis).

Per maggiori dettagli, si rinvia al Messaggio n. 2418 del 25.6.2021.

Per assistenza contatta il nostro Patronato – Tel. 0983859021

Assegno temporaneo figli minori. Procedura e presentazione domande

Assegno temporaneo figli minori. Procedura e presentazione domande

 L’Inps ha fornito alcune indicazioni in merito all’assegno temporaneo e alla presentazione delle domande d’accesso a tale misura.

Beneficiari

Nuclei familiari, che non hanno diritto all’assegno per il nucleo familiare (di cui al D.L. n. 69/1988, art. 2), con figli minori di 18 anni, inclusi i figli minori adottati e in affido preadottivo.

Requisiti

  • essere cittadino italiano o di uno Stato membro dell’Unione europea, o suo familiare, titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, ovvero essere cittadino di uno Stato non appartenente all’Unione europea in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o del permesso di soggiorno per motivi di lavoro o di ricerca di durata almeno semestrale;
  • essere soggetto al pagamento dell’imposta sul reddito in Italia;
  • essere residente e domiciliato in Italia con i figli a carico sino al compimento del diciottesimo anno d’età;
  • essere residente in Italia da almeno due anni, anche non continuativi, ovvero essere titolare di un contratto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato di durata almeno semestrale;
  • essere in possesso di un indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) in corso di validità, calcolato secondo la tabella di cui all’art. 2 del D.L. n. 79/2021.

Misura dell’assegno temporaneo

L’importo mensile dell’assegno temporaneo è parametrato in base ai livelli di ISEE e al numero di figli.

Importo mensile assegno temporaneo _ importo massimo e minimo

Livelli di ISEE Importo mensile per ciascun figlio *
Nuclei fino a due figli minori Nuclei con almeno tre figli minori
Fino a € 7.000,00 € 167,50 € 217,80
Da € 39.900,01 a € 50.000,00 € 30,00 € 40,00
Da € 50.000,01 € 0,00 € 0,00
* per ogni figlio disabile, ciascun importo è maggiorato di € 50

Presentazione delle domande

La domanda, da inoltrarsi una sola volta per ciascun figlio, può essere avanzata tramite i seguenti canali:

  • portale web, se si è in possesso di PIN, SPID di livello 2 o superiore, di una Carta di identità elettronica 3.0 (CIE), o di una Carta Nazionale dei Servizi (CNS);
  • contact center integrato, chiamando il numero verde 803.164 (da rete fissa) o il numero 06 164.164 (da rete mobile);
  • istituti di patronato.

La procedura telematica per la presentazione delle domande sarà resa disponibile dal prossimo 1° luglio 2021, con termine ultimo di trasmissione delle richieste entro il 31 dicembre 2021.

Per le domande presentate entro il 30 settembre 2021, saranno corrisposte le mensilità arretrate a partire dal mese di luglio 2021. Successivamente al 30 settembre 2021, la decorrenza della misura corrisponderà al mese di presentazione della domanda.

In caso di percezione del reddito di cittadinanza, al momento della presentazione della domanda di assegno temporaneo, l’Istituto corrisponde d’ufficio l’assegno temporaneo, fino a concorrenza dell’importo mensile dell’assegno spettante.

Compatibilità dell’assegno temporaneo

L’assegno risulta compatibile con:

  • il reddito di cittadinanza;
  • la fruizione di altre misure in denaro, a favore dei figli a carico, erogate dalle Regioni, Province autonome di Trento e di Bolzano e dagli Enti locali.

Nelle more dell’attuazione della Legge sull’assegno unico e universale (Legge n. 46/2021), è ammessa la compatibilità con:

  • l’assegno ai nuclei familiari con almeno tre figli minori (di cui all’art. 65 della L. n. 448/1998);
  • l’assegno di natalità (di cui all’art. 1, c. 125, della L. n. 190/2014, all’art. 23-quater, c. 1 e 2, del D.L. n. 119/2018, e all’art. 1, c. 340, della L. n. 160/2019);
  • il premio alla nascita (di cui all’art. 1, c. 353, della L. n. 232/2016);
  • il fondo di sostegno alla natalità (di cui all’art. 1, c. 348 e 349, della L. n. 232/2016);
  • le detrazioni fiscali (di cui all’art. 12, c. 1, lett. c), e 1-bis, del TUIR);
  • gli assegni familiari previsti dal testo unico delle norme concernenti gli assegni familiari (di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797 (coltivatori diretti, coloni e mezzadri, piccoli coltivatori diretti, pensionati di queste Gestioni ed i pensionati delle Gestioni speciali lavoratori autonomi).

Resta esclusa la compatibilità con l’assegno al nucleo familiare, di cui all’art. 2 del D.L. n. 69/1988.

Per maggiori informazioni contatta il nostro Patronato – Tel. 0983859021

Fonte Confcommercio

Enasarco. Pensione Anticipata per le donne dal 2021

Enasarco. Pensione Anticipata per le donne dal 2021

Dal 2021 c’è la possibilità di chiedere la pensione anticipata anche per le agenti donne. Se gli agenti uomini potevano già andare in pensione anticipata dal 1° gennaio 2017, ora questa possibilità è estesa anche alle lavoratrici.

Il regolamento Enasarco, recentemente aggiornato, prevede già da tempo la possibilità di chiedere l’anticipo della pensione di vecchiaia anche per chi non raggiunge la “quota” minima.

Le novità riguardano in particolare le donne, per le quali l’età minima sale 65 anni e la Quota a 91. Da quest’anno, infatti, le donne agenti potranno chiedere la Pensione Anticipata. Per gli uomini, invece, è già possibile dal 2017.

L’aumento di età e l’adeguamento della quota per le donne agenti sono previsti dal regime transitorio, che porterà nel 2024 a equiparare i requisiti pensionistici uomo/donna.

Ricapitolando, per richiedere la Pensione di Vecchiaia e quella Anticipata, sono necessari tre requisiti: l’età, la quota e il minimo contributivo.

Nel 2021 gli agenti uomini possono andare in pensione con Quota 92, età minima 67 (nati nel 1954) e anzianità contributiva minima di 20 anni.

Per le agenti donne invece è richiesta la Quota 91, con età minima 65 (nate nel 1956) e anzianità minima contributiva di 20 anni.

Regole comuni per la pensione anticipata

Per avere accesso a questa agevolazione gli iscritti Enasarco devono avere maturato i seguenti requisiti minimi, validi sia per gli uomini che per le donne:

  • 65 anni di età,
  • 20 anni di anzianità contributiva,
  • quota 90 (data dalla somma tra età anagrafica e anzianità contributiva).

Da sottolineare anche che comunque per chi fa questa scelta l’importo della pensione anticipata è ridotto del 5% per ogni anno di anticipazione rispetto all’età anagrafica necessaria per maturare il diritto alla pensione di vecchiaia (tenuto conto di tutti i requisiti previsti dal Regolamento, compresa la quota 91/92).

Domande e decorrenza dell’anticipo della pensione per agenti uomini/donne

La pensione di vecchiaia anticipata decorrerà dal 1° giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda, e va presentata a partire dal giorno in cui si maturano i requisiti anagrafici (giorno del compleanno) e contributivi previsti dal Regolamento. A differenza della pensione di vecchiaia ordinaria non è possibile inviare la richiesta in anticipo in quanto verrebbe respinta per carenza del requisito anagrafico.

La richiesta deve essere inviata direttamente online tramite l’area riservata “Enasarco”.

Per maggiori informazioni puoi contattare il nostro Patronato.

Gestione commercianti. Contributi indebitamente versati

Gestione commercianti. Contributi indebitamente versati

Con Circolare n. 75 del 2021, l’Inps ha fornito dei chiarimenti in merito ai contributi indebitamente versati in qualsiasi tempo alle Gestioni speciali dei commercianti e degli artigiani, ricordando che tali contributi non sono computabili ai fini del diritto e della determinazione della misura delle prestazioni e che, salvo il caso di dolo, sono restituiti all’assicurato e ai suoi aventi causa (L. n. 613/1966, art. 12).

A tal proposito, l’Inps ha specificato che –­ in caso di versamento di somme che non possono essere accreditate sulla posizione assicurativa, in virtù delle speciali norme che disciplinano i versamenti effettuati alle predette Gestioni – si configura l’indebito oggettivo (ai sensi dell’art. 2033 del c.c.), con diritto al rimborso soggetto all’ordinario termine di prescrizione decennale (art 2946 del c.c.).

Conseguentemente, nelle more del rilascio della procedura per la gestione dei rimborsi, e previa domanda di rimborso avanzata dall’interessato, saranno effettuati i rimborsi solo per gli importi per i quali non risultino decorsi i termini di prescrizione rispetto alla data dei versamenti associati.

Qualora, invece, risulti in procedura l’avvenuta produzione di un rimborso in data antecedente alla data di pubblicazione della Circolare n. 75, anche in relazione a somme per cui sia maturata la prescrizione, saranno effettuati i pagamenti solo degli importi per i quali la domanda di rimborso abbia interrotto i termini di prescrizione.

Leggi la circolare INPS n. 75 del 2021.

Per maggiori informazioni puoi contattare il nostro Patronato.

Fonte Confcommercio

Slittano i contributi per artigiani e commercianti

Slittano i contributi per artigiani e commercianti

I lavoratori iscritti alle gestioni autonome speciali Inps degli artigiani e degli esercenti attività commerciali dovranno pagare i contributi previdenziali e assistenziali entro il 20 agosto 2021 e non più entro la scadenza originaria del 17 maggio.

Dopo il nulla osta del Ministero del Lavoro del 12 maggio, che autorizza lo slittamento per attenuare gli effetti negativi del prolungarsi dell’emergenza coronavirus e favorire la ripresa, l’Inps ha infatti comunicato di aver reso operativa la misura in attesa della formalizzazione di criteri e modalità per la concessione dell’esonero, che sarà fatta attraverso la pubblicazione di un decreto interministeriale Mlps-Mef.

Ricordiamo che l’ultima legge di bilancio ha disposto per l’anno 2021 l’esonero parziale della contribuzione previdenziale e assistenziale per lavoratori autonomi e liberi professionisti iscritti alle gestioni Inps e alle casse previdenziali professionali autonome che abbiano percepito nel periodo d’imposta 2019 un reddito complessivo lordo imponibile ai fini Irpef non superiore a 50.000 euro e abbiano subito un calo del fatturato o dei corrispettivi nel 2020 non inferiore al 33 per cento rispetto a quelli del 2019.

Per saperne di più contatta il nostro Patronato.

Fonte Confcommercio