Lavoratori iscritti alla Gestione Separata – aliquote contributive 2022

Lavoratori iscritti alla Gestione Separata – aliquote contributive 2022

Con riferimento ai soggetti iscritti alla Gestione Separata Inps (L. n. 335/1995, art. 2, c. 26), si riportano di seguito le aliquote contributive dovute nell’anno 2022.

Tipologia lavoratori

Aliquota totale

Collaboratori e figure assimilate

 

Non iscritto ad altra forma pensionistica obbligatoria

per le quali è prevista la contribuzione aggiuntiva DIS-COLL

35,03%

33,00% aliquota IVS

0,72% + 1,31,% aliquote aggiuntive

Non iscritto ad altra forma pensionistica obbligatoria

per le quali NON è prevista la contribuzione aggiuntiva

DIS-COLL

33,72%

33,00% aliquota IVS

0,72% aliquota aggiuntiva

Pensionati o iscritti ad altra forma pensionistica obbligatoria

24,00%

Liberi professionisti

 

Liberi professionisti non iscritti ad altra forma pensionistica

26,23%

25,00% aliquota IVS

0,72% aliquota aggiuntiva

0,51% Iscro

Liberi professionisti pensionati o iscritti ad altra forma pensionistica obbligatoria

24,00%

Con riferimento ai collaboratori e figure assimilati, non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie per i quali è prevista la contribuzione aggiuntiva DIS-COLL, si ricorda che la Legge di bilancio 2022 (L. n. 234/2021, art.1, c. 223) ha disposto l’applicazione di un’aliquota contributiva pari a quella dovuta per la prestazione NASpI per i soggetti i cui compensi derivano da:

  • rapporti di collaborazioni coordinate e continuative;
  • uffici di amministratore, sindaco o revisore di società, associazioni e altri enti con o senza personalità giuridica anche se tali soggetti non sono beneficiari della relativa prestazione;
  • dottorato di ricerca, assegno, borsa di studio.

Pertanto – a far data dall’1.1.2022 – in luogo della precedente aliquota pari a 0,51%, è dovuta un’aliquota aggiuntiva pari all’1,31%.

Invio flussi relativi al mese di gennaio 2022

Con Comunicato stampa del 14.2.2022, l’Istituto ha segnalato – nelle more dell’adeguamento delle procedure per l’invio dei flussi Uniemens anche con la nuova aliquota per il 2022 prevista per i suddetti soggetti, pari al 35,03% – che le aziende committenti che hanno già elaborato i flussi Uniemens relativi al mese di gennaio 2022 con applicazione dell’aliquota vigente fino al 31.12.2021 (34,23%), possono effettuare l’invio del flusso Uniemens con tale aliquota. In tal caso, il flusso sarà eccezionalmente modificato in fase di elaborazione delle denunce.

La differenza di contribuzione derivante dall’applicazione delle aliquote nelle misure previste per gli anni 2021 e 2022 potrà essere versata entro tre mesi dalla pubblicazione della Circolare in commento (n.25 dell’11.2.2022), senza oneri aggiuntivi.

La differenza di contribuzione complessivamente dovuta potrà essere visualizzata tramite il Cassetto Previdenziale per Committenti, al termine delle necessarie elaborazioni.

In relazione, invece, all’aliquota prevista per i liberi professionisti non iscritti ad altra forma pensionistica, si ricorda che la Legge di bilancio 2021 (L. n. 178/2020, art. 1, c. 398) ha disposto un aumento di detta aliquota – pari allo 0,51% per l’anno 2022 (0,26% per il 2021) – per il finanziamento dell’indennità straordinaria di continuità reddituale e operativa (c.d. ISCRO) introdotta dalla stessa Legge di bilancio 2021 (L. n. 178/2020, art. 1, c. 386).

Massimale annuo di reddito

Le aliquote sopra indicate sono applicabili ai redditi conseguiti dagli iscritti alla Gestione separata fino al raggiungimento del massimale che, per l’anno 2022, risulta pari a 105.014 euro.

Minimale per l’accredito contributivo

Il reddito minimo utile ai fini dell’accredito dei contributi mensili dei lavoratori parasubordinati non può essere inferiore, per l’anno 2022, a 16.243 euro.
Pertanto, qualora alla fine dell’anno detto minimale non sia stato raggiunto, l’Istituto opererà una contrazione proporzionale del periodo accreditato.

Lavoratori iscritti alla Gestione Separata – aliquote contributive 2022

Assegni familiari e quote di maggiorazione pensione – limiti reddito 2022

L’Inps ha reso noti i limiti di reddito 2022 utili ai fini della cessazione o riduzione della corresponsione degli assegni familiari e delle quote di maggiorazione della pensione per i lavoratori autonomi.

I nuovi limiti di reddito mensili da considerare per la sussistenza del carico (non autosufficienza economica) – rivalutati sulla base del valore del trattamento minimo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti che, dall’1.1.2022, ammonta a 523,83 euro – risultano pari a:

  • 737,73 euro, per il coniuge, per un genitore e per ciascun figlio o equiparato;
  • 291,02 euro, per due genitori ed equiparati.

I limiti sopra indicati hanno validità anche in caso di richiesta di assegni familiari per fratelli, sorelle e nipoti.

Per effetto dell’istituzione dell’assegno unico e universale per i figli a carico (D. Lgs. n. 230/2021, art. 10, c.3), ai nuclei familiari con figli e orfanili cessano – dall’1.3.2022 – di essere riconosciute le prestazioni previste all’art.4 del Testo Unico delle norme relative agli assegni familiari.

Per approfondire la notizia leggi la Circolare Inps n.9 del 20.1.2022.

Per maggiori informazioni contatta il nostro Patronato – tel. 0983859021

Opzione donna. Proroga maturazione requisiti e domande d’accesso

Opzione donna. Proroga maturazione requisiti e domande d’accesso

La Legge di bilancio 2022 ha disposto la proroga del termine per la maturazione dei requisiti d’accesso all’istituto del pensionamento anticipato “opzione donna” (D.L. n. 4/2019, art. 16)

Con Messaggio n. 169/2022, l’Inps ha fornito le istruzioni utili per la fruizione del trattamento pensionistico.

Requisiti d’accesso a opzione donna

Potranno beneficiare del trattamento pensionistico in parola le lavoratrici che abbiano optato per la liquidazione della pensione con le regole di calcolo del sistema contributivo e che abbiano perfezionato, entro il 31.12.2021, i requisiti di seguito specificati:

  • anzianità contributiva pari ad almeno 35 anni;
  • età anagrafica pari o superiore a 58 anni per le lavoratrici dipendenti ovvero pari o superiore a 59 anni per le lavoratrici autonome.
Decorrenza del pensionamento anticipato opzione donna

È prevista l’applicazione delle finestre mobili che differisce, rispetto alla data di maturazione dei requisiti, la decorrenza del trattamento pensionistico di 12 mesi per le lavoratrici dipendenti e di 18 mesi per le lavoratrici autonome (D.L. n. 78/2010, art. 12, c.2).

Al riguardo, l’Istituto ha chiarito che la decorrenza del trattamento pensionistico non può essere anteriore:

  • all’1.2.2022, per le lavoratrici dipendenti e autonome la cui pensione è liquidata a carico dell’assicurazione generale obbligatoria e delle forme sostitutive della medesima;
  • al 2.1.2022, per le lavoratrici dipendenti la cui pensione è liquidata a carico delle forme esclusive della suddetta assicurazione generale obbligatoria.

L’Istituto ha inoltre chiarito che il trattamento pensionistico, con riferimento alle lavoratrici che hanno perfezionano i requisiti entro il 31.12.2021, può essere conseguito anche successivamente alla prima decorrenza utile.

Presentazione domande

L’Istituto ha segnalato, infine, l’avvenuto aggiornamento delle domande di accesso ad opzione donna, che possono essere avanzate anche dal nostro Patronato.

Per ulteriori dettagli consulta il Messaggio n. 169 del 13.1.2022, e per presentare la domanda contatta il nostro Patronato.

Assegno temporaneo figli minori. Proroga domande con effetto retroattivo

Assegno temporaneo figli minori. Proroga domande con effetto retroattivo

Si segnala il differimento – dal 30.9.2021 al 31.10.2021 – del termine per la presentazione delle domande di assegno temporaneo per i figli minori, con corresponsione delle mensilità arretrate dal mese di luglio 2021.

Si ricorda, infatti, che la scadenza ultima per la trasmissione delle domande è fissata al 31.12.2021; tuttavia, in caso di trasmissione della richiesta successivamente al 31.10.2021, l’assegno è erogato con decorrenza dal mese di presentazione della domanda.

Qui di seguito i requisiti e i criteri di chi può accedere a tale misura.

Beneficiari

Nuclei familiari, che non hanno diritto all’assegno per il nucleo familiare (di cui al D.L. n. 69/1988, art. 2), con figli minori di 18 anni, inclusi i figli minori adottati e in affido preadottivo.

Requisiti

  • essere cittadino italiano o di uno Stato membro dell’Unione europea, o suo familiare, titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, ovvero essere cittadino di uno Stato non appartenente all’Unione europea in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o del permesso di soggiorno per motivi di lavoro o di ricerca di durata almeno semestrale;
  • essere soggetto al pagamento dell’imposta sul reddito in Italia;
  • essere residente e domiciliato in Italia con i figli a carico sino al compimento del diciottesimo anno d’età;
  • essere residente in Italia da almeno due anni, anche non continuativi, ovvero essere titolare di un contratto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato di durata almeno semestrale;
  • essere in possesso di un indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) in corso di validità, calcolato secondo la tabella di cui all’art. 2 del D.L. n. 79/2021.

Misura dell’assegno temporaneo

L’importo mensile dell’assegno temporaneo è parametrato in base ai livelli di ISEE e al numero di figli.

Importo mensile assegno temporaneo _ importo massimo e minimo

Livelli di ISEE

Importo mensile per ciascun figlio *

 

Nuclei fino a due figli minori

Nuclei con almeno tre figli minori

Fino a € 7.000,00

€ 167,50

€ 217,80

Da € 39.900,01 a € 50.000,00

€ 30,00

€ 40,00

Da € 50.000,01

€ 0,00

€ 0,00

* per ogni figlio disabile, ciascun importo è maggiorato di € 50


Presentazione delle domande

La domanda, da inoltrarsi una sola volta per ciascun figlio, può essere avanzata tramite i seguenti canali:

  • portale web, se si è in possesso di PIN, SPID di livello 2 o superiore, di una Carta di identità elettronica 3.0 (CIE), o di una Carta Nazionale dei Servizi (CNS);
  • contact center integrato, chiamando il numero verde 803.164 (da rete fissa) o il numero 06 164.164 (da rete mobile);
  • istituti di patronato.

La procedura telematica per la presentazione delle domande sarà resa disponibile dal prossimo 1 luglio 2021, con termine ultimo di trasmissione delle richieste entro il 31 dicembre 2021.

Per le domande presentate entro il 30 settembre 2021, saranno corrisposte le mensilità arretrate a partire dal mese di luglio 2021. Successivamente al 30 settembre 2021, la decorrenza della misura corrisponderà al mese di presentazione della domanda.

In caso di percezione del reddito di cittadinanza, al momento della presentazione della domanda di assegno temporaneo, l’Istituto corrisponde d’ufficio l’assegno temporaneo, fino a concorrenza dell’importo mensile dell’assegno spettante.

Compatibilità dell’assegno temporaneo

L’assegno risulta compatibile con:

  • il reddito di cittadinanza;
  • la fruizione di altre misure in denaro, a favore dei figli a carico, erogate dalle Regioni, Province autonome di Trento e di Bolzano e dagli Enti locali.

Nelle more dell’attuazione della Legge sull’assegno unico e universale (Legge n. 46/2021), è ammessa la compatibilità con:

  • l’assegno ai nuclei familiari con almeno tre figli minori (di cui all’art. 65 della L. n. 448/1998);
  • l’assegno di natalità (di cui all’art. 1, c. 125, della L. n. 190/2014, all’art. 23-quater, c. 1 e 2, del D.L. n. 119/2018, e all’art. 1, c. 340, della L. n. 160/2019);
  • il premio alla nascita (di cui all’art. 1, c. 353, della L. n. 232/2016);
  • il fondo di sostegno alla natalità (di cui all’art. 1, c. 348 e 349, della L. n. 232/2016);
  • le detrazioni fiscali (di cui all’art. 12, c. 1, lett. c), e 1-bis, del TUIR);
  • gli assegni familiari previsti dal testo unico delle norme concernenti gli assegni familiari (di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797 (coltivatori diretti, coloni e mezzadri, piccoli coltivatori diretti, pensionati di queste Gestioni ed i pensionati delle Gestioni speciali lavoratori autonomi).

Resta esclusa la compatibilità con l’assegno al nucleo familiare, di cui all’art. 2 del D.L. n. 69/1988.

Per avere maggiori informazioni contatta il nostro Patronato.

Lavoratori iscritti alla Gestione Separata – aliquote contributive 2022

Ticket NASpI – Chiarimenti Inps su determinazione del contributo

Con Circolare n.137/2021, l’Inps ha richiamato i criteri di determinazione e fornito alcuni chiarimenti sulla determinazione del cd. ticket di licenziamento (L. n. 92/2012, art. 2, c. da 31 a 35).

In particolare, l’Istituto ha segnalato quanto segue:

  • il contributo è dovuto in ugual misura sia in casi di part-time che di full-time, essendo lo stesso non correlato all’importo della prestazione individuale;
  • il contributo deve essere calcolato in proporzione ai mesi di anzianità aziendale, maturati dal lavoratore nel limite massimo di 36 mesi;
  • per i periodi di lavoro inferiori all’anno, il contributo deve essere determinato in proporzione al numero dei mesi di durata del rapporto di lavoro;
  • nelle ipotesi di licenziamento collettivo, ai fini della determinazione del contributo, oltre ai criteri soprarichiamati è necessario considerare: se la dichiarazione di eccedenza del personale, prevista dalla procedura di licenziamento collettivo, sia stata o meno oggetto di accordo sindacale (L. n. 223/1991, art. 4, c. 9); se l’azienda rientra nel campo di applicazione della CIGS, ed è dunque tenuta alla contribuzione per il finanziamento dell’integrazione salariale straordinaria (D.Lgs. n. 148/2015, art. 20);
  • qualora il datore di lavoro debba versare il ticket di licenziamento per rapporto di lavoro risolto durante il blocco dei licenziamenti nella fase emergenziale – a seguito di adesione del lavoratore all’accordo collettivo aziendale, stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, di incentivo alla risoluzione del rapporto di lavoro con riconoscimento dell’indennità NASpI – il contributo è dovuto nella misura pari al 41% del massimale mensile NASpI per ogni 12 mesi di anzianità aziendale del lavoratore negli ultimi 3 anni, anche in caso di contestuale risoluzione di più rapporti di lavoro di dipendenti che aderiscono a tale fattispecie di accordo.

Per avere maggiori informazioni e richiedere il trattamento NASpI contatta il nostro Patronato.

Per ulteriori approfondimenti è disponibile nella nostra Area Riservata la Circolare n.137/2021 Inps

Indennizzo commercianti: sbloccate le domande per il 2021

Indennizzo commercianti: sbloccate le domande per il 2021

L’Inps ha confermato la ripresa delle erogazioni riguardanti il sussidio di accompagnamento alla pensione pensato per coloro che hanno chiuso il proprio negozio in età avanzata e che non possiedono ancora i requisiti utili per poter accedere alla pensione. Le novità sono riportate all’interno del messaggio numero 2054/2021, con il quale si conferma la ripresa dei pagamenti grazie ai nuovi fondi stanziati con l’ultima manovra.

La legge di bilancio 2019 aveva rifinanziato l’indennizzo per la chiusura definitiva di un’attività commerciale, per coloro che, alla data di presentazione della domanda, abbiano compiuto 62 anni di età (se uomini) e 57 anni per le donne, con almeno 5 anni contribuzione Inps.

A causa però della mancanza dei fondi, le domande presentate dopo il 30 novembre 2019, erano state bloccate. Finalmente, ora i titolari che hanno presentato domanda di indennizzo riceveranno l’accoglimento della domanda ed i relativi pagamenti, a seguito della legge di bilancio 2021.

L’anno 2021 purtroppo si presenta difficile e sono molte le partite IVA che hanno deciso di chiudere l’attività commerciale. Ma non tutti sanno che per alcune categorie è possibile ottenere un indennizzo di 516 euro al mese fino alla pensione di vecchiaia.

Analizziamo come ottenere un indennizzo di 516 euro al mese nel 2021 se si è in crisi con l’attività.

DESTINATARI / REQUISITI

L’indennizzo Inps è una tantum, per coloro che hanno chiuso in maniera definitiva le attività commerciali, dal 1° gennaio 2019 sino all’esaurimento delle risorse. Il bonus è riconosciuto:

  • agli agenti ed ai rappresentati del commercio;
  • agli esercenti di attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande;(gestori di bar e ristoranti)
  • ai titolari ed ai coadiutori di attività commerciali su aree pubbliche; (ambulanti)
  • ai titolari ed ai collaboratori di attività commerciale al minuto in sede fissa,

che al momento della cessazione dell’attività, sono iscritti come titolari o collaboratori, per almeno 5 anni alla gestione previdenziale dell’Inps dei lavoratori autonomi.

Al momento della presentazione della domanda il commerciante deve avere:

  • un’età pari a 62 anni per gli uomini;
  • un’età di 57 anni per le donne;
  • aver richiesto la cancellazione dell’attività alla Camera di commercio;
  • aver restituito la licenza commerciale al Comune di residenza.

L’indennizzo per i commercianti spetta dal primo giorno del mese successivo dalla data di presentazione della domanda telematica all’Inps. Spettano 516,00 euro al mese per tredici mensilità, sino al raggiungimento dell’età di pensione di vecchiaia.

CONDIZIONI

Per poter ottenere l’indennizzo l’assicurato deve:

  • cessare definitivamente l’attività commerciale;
  • riconsegnare al Comune l’autorizzazione per l’esercizio dell’attività commerciale al minuto ovvero quella per l’attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande ovvero entrambe nel caso di attività abbinata.
    Se l’attività commerciale è stata avviata con la legge di riforma (D.Lgs 114/1998) devono comunicare al Comune la cessazione dell’attività con l’apposito mod. COM 1.

Inoltre il titolare dell’attività deve aver effettuato la cancellazione:

  • dal registro delle imprese presso la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura;
  • dal registro degli esercenti il commercio presso la Camera di commercio, industria, artiginato e agricoltura per l’attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande;
  • dal ruolo provinciale istituito presso la Camera di commercio,industria, artigianato e agricoltura per gli agenti e rappresentanti di commercio.

N.B.: Coloro che esercitano attività di commercio al minuto non devono più iscriversi obbligatoriamente al registro degli esercenti il commercio (REC) dal 24 aprile 1999 e, pertanto, da tale data viene anche a decadere l’obbligo della cancellazione.

L’indennizzo commercianti è compatibile con altri trattamenti pensionistici diretti, ma non con la pensione di vecchiaia.

Inoltre, l’indennizzo non è compatibile con l’attività lavorativa, sia dipendente sia autonoma. Quindi, se il percettore dell’indennizzo riprende un’attività lavorativa deve comunicarlo entro trenta giorni all’INPS. L’ente cessa l’erogazione del beneficio dal primo giorno del mese successivo alla nuova attività lavorativa.

Per maggiori chiarimenti è possibile presentare domanda tramite il patronato 50&PiùENASCO, che fornisce preziose indicazioni sulle soluzioni più idonee per risolvere nel modo più favorevole le esigenze di assistenza sociale e previdenziale di ogni persona.

Per assistenza contatta il nostro Patronato – Tel. 0983859021