Pensioni di reversibilità: in quali casi il ricalcolo d’ufficio

Pensioni di reversibilità: in quali casi il ricalcolo d’ufficio

Attraverso una circolare diffusa a dicembre 2023, l’Istituto ha recepito il principio sancito dalla Corte Costituzionale in tema di cumulabilità tra pensione di reversibilità e redditi percepiti dai superstiti.

Inps procederà alla ricostituzione dei trattamenti pensionistici che rientrano nella casistica esaminata dalla sentenza della Corte Costituzionale n.162/2022. Si tratta delle pensioni di reversibilità che sono state ridotte in misura superiore rispetto ai redditi percepiti dal superstite. A seguito del ricalcolo, gli arretrati rilevati saranno liquidati nei limiti della prescrizione quinquennale.

Come si è espressa la Corte Costituzionale

La Consulta ha stabilito che il combinato disposto del terzo e quarto periodo del comma 41 dell’art. 1, L. n.335/1995, e della correlata Tabella F. violano il principio di ragionevolezza. Non prevedono infatti il divieto a procedere alla decurtazione effettiva della pensione in misura superiore alla concorrenza dei redditi stessi, in caso di cumulo tra pensione ai superstiti e redditi aggiuntivi.

È stata quindi rilevata la necessità di prevedere un tetto alla riduzione delle pensioni di reversibilità che rientrano in questa fattispecie, introducendo il limite della “concorrenza dei redditi”.

Come sarà effettuata la ricostituzione

Risalendo alla data di liquidazione del trattamento pensionistico, l’INPS calcolerà le differenze sui ratei arretrati e gli interessi legali e/o la rivalutazione monetaria, nei limiti della prescrizione quinquennale.

Pensione di reversibilità e redditi percepiti: in che misura sono cumulabili

Sono previste quattro casistiche, in base all’ammontare degli importi assoggettabili all’Irpef, al netto dei contributi previdenziali e assistenziali:

  • Se il reddito è inferiore o pari a tre volte il tratta- mento minimo Inps, la pensione è interamente cumulabile con i redditi del beneficiario;
  • Se il reddito è superiore a tre volte il trattamento minimo Inps, la pensione è cumulabile per il 75% con i redditi del beneficiario;
  • Se il reddito è superiore a quattro volte il tratta- mento minimo Inps, la pensione è cumulabile per il 60% con i redditi del beneficiario;
  • Se il reddito è superiore a cinque volte il tratta- mento minimo Inps, la pensione è cumulabile per il 50% con i redditi del beneficiario.

Non concorrono alla formazione di reddito i seguenti importi:

  • i trattamenti di fine rapporto e relative anticipazioni;
  • il reddito prodotto dalla casa in cui si vive;
  • le competenze arretrate sottoposte a tassazione separata;
  • la stessa pensione ai superstiti.

Si ricorda, infine, che il divieto di cumulare oltre un certo limite reddito e pensione di reversibilità non viene applicato se i titolari del trattamento sono figli (minori, studenti o inabili), da soli o in concorso con il coniuge.

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Assegno Unico: al via a marzo le domande

Assegno Unico: al via a marzo le domande

A partire da marzo, per beneficiare di questa prestazione, dovranno presentare richiesta sia i nuclei familiari che in precedenza ricevevano l’accredito dell’Assegno Unico Universale per figli a carico (AUU) sulla carta RdC, che le famiglie a cui il Reddito di Cittadinanza è stato sospeso nel 2023.

Cosa cambia nel passaggio dal Reddito di Cittadinanza all’Assegno di Inclusione?

Fino al 31 dicembre 2023 l’ammontare del Reddito di Cittadinanza era integrato da un’ulteriore quota, se veniva riconosciuto all’intestatario del primo anche il diritto a ricevere l’AUU.

Il RdC è stato abrogato dal 1° gennaio 2024. A decorrere dal- la stessa data è stato introdotto l’’Assegno di Inclusione (ADI). ADI e Assegno Unico sono invece due prestazioni distinte, a cui corrispondono due diverse domande e procedure.

Perciò. il semplice inoltro della domanda relativa all’Assegno d’Inclusione, anche se accolta, non implica in automatico il contestuale riconoscimento del diritto a ricevere l’AUU.

L’Assegno Unico viene erogato anche a gennaio e febbraio?

Nei primi due mesi del 2024 la prestazione viene corrisposta in misura piena, in quanto non costituisce più un’integrazione del Reddito di Cittadinanza. Fino a febbraio, quindi, l’importo dell’Assegno Unico sarà maggiore, e verrà determinato in relazione all’ISEE 2023.

Per lo stesso periodo la prestazione verrà erogata anche alle famiglie in cui sono presenti figli in fascia 18-21 anni, e a cui il Reddito di Cittadinanza era stato sospeso durante il 2023, qualora non avessero presentato domanda per l’Assegno Unico.

A partire da marzo, sia queste ultime che gli ex titolari di RdC dovranno presentare una nuova domanda per l’AUU. Condizione indispensabile per evitare la decurtazione al minimo dell’Assegno Unico, è il rinnovo, dal 1° gennaio 2024, del modello ISEE.

Entro quando presentare la domanda per l’Assegno e l’ISEE aggiornato?

Il termine ultimo è fissato al 30 giugno. Attenendosi a questa scadenza si ha diritto anche a ricevere gli arretrati maturati da marzo.

Cos’è l’Assegno di inclusione?

È una misura di sostegno economico e di inclusione sociale e professionale, condizionata all’adesione a un percorso persona- lizzato di attivazione e di inclusione sociale e lavorativa. La misura è stata istituita a decorrere dal 1° gennaio 2024 dall’articolo 1 del d. l. n. 48/2023.

L’ADI è riconosciuto ai nuclei familiari che abbiano almeno un componente in una delle seguenti condizioni:

  • con disabilità;
  • minorenne;
  • con almeno 60 anni di età;
  • in condizione di svantaggio e inserito in programma di cura e assistenza dei servizi socio sanitari territoriali certificato dalla pubblica amministrazione.

Chi può richiedere l’Assegno di Inclusione?

  • Cittadini italiani
  • cittadini europei o loro familiari
  • cittadini extracomunitari con permesso di soggiorno Ue per
  • soggiornanti di lungo periodo, residenti in Italia per almeno cinque anni, di cui gli ultimi due in modo continuativo.

Non devono:

  • essere sottoposti a misura cautelare personale o a misura di prevenzione;
  • avere sentenze definitive di condanna o adottate ai sensi dell’articolo 444 e seguenti del codice di procedura penale (cosiddetto “patteggiamento”), nei 10 anni precedenti alla richiesta.

La famiglia dovrà possedere:

  • ISEE non superiore a 9.360 euro (come per il Reddito di Cittadinanza) e valore di reddito familiare inferiore 6mila euro annui maggiora- to sulla base del numero di componenti in particolare disabili;
  • con possesso di auto oltre 1600 cc o moto oltre 250 cc ., o barche;
  • immobile prima casa non superiore a 150mila euro ai fini IMU;
  • altri immobili non superiori a 30mila euro ai fini ISEE.

Nel caso in cui il nucleo familiare è composto da persone tutte di età pari o superiore a 67 anni, o da altri familiari tutti in condizioni di disabilità grave o di non autosufficienza, la soglia di reddito familiare si attesta su 7.560 euro annui.

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Modello ISEE 2024. Presentalo col nostro CAF

Modello ISEE 2024. Presentalo col nostro CAF

La presentazione dell’ISEE è il bigliettino da visita per poter accedere a numerosi bonus ed agevolazioni legati alla condizione reddituale.

L’ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente), è lo strumento che viene adottato da molti Enti Pubblici e Privati per valutare la situazione economica delle famiglie che intendono richiedere una prestazione sociale agevolata o riduzioni del costo dei servizi di pubblica utilità.

Deve essere presentato anche dagli studenti universitari quando si iscrivono all’anno accademico per accedere ad agevolazioni, quali Borse di studio, Posti alloggio, Servizio mensa, oltre che per inquadrare lo studente nella corretta fascia di contribuzione universitaria. La mancata presentazione comporta, automaticamente, l’attribuzione dell’aliquota più alta di contribuzione e quindi la tassa maggiore applicata dalla propria università.

La situazione economica è valutata tenendo conto del reddito e del patrimonio di tutti i componenti e della composizione del nucleo familiare, è in pratica la “carta di identità” economica del nucleo familiare. Spesso le prestazioni per cui si richiede l’ISEE non sono nazionali ma locali, quindi anche le informazioni e i requisiti di accesso possono cambiare da Comune a Comune e dipendono dal nucleo famigliare, dal luogo e dalla singola prestazione richiesta.

Il modello ISEE va rinnovato ogni anno. L’ ISEE 2023 scade il 31/12/2023. Il rinnovo dello stesso può essere richiesto dal successivo 1 gennaio per avere poi una validità fino al 31 dicembre dello stesso anno. Per richiedere la certificazione ISEE per l’anno 2024 basterà soltanto fornire all’intermediario fiscale l’intera documentazione relativa alla situazione economica facente riferimento al periodo 1° gennaio – 31 dicembre 2022.

Non farti trovare impreparato, ma prepara già i documenti da portare all’intermediario.

Ecco cosa serve:

  • dati anagrafici di tutti i componenti del nucleo familiare;
  • redditi percepiti due anni precedenti la compilazione;
  • dati del patrimonio mobiliare al 31/12/2022 (saldo e giacenza media dei conti correnti, fondi, titoli, valore delle polizie assicurative e patrimonio netto per i lavoratori autonomi)
  • dati del patrimonio immobiliare al 31/12/2022,
  • targhe autoveicoli, motoveicoli e imbarcazioni.

Per presentare l’aggiornamento dell’ISEE per l’anno 2023 si deve considerare che il tempo a disposizione è in relazione alla prestazione che si intende ricevere.

Il modello Isee è un documento essenziale, da presentare dai primi giorni di gennaio 2023, per continuare a beneficiare, rinnovare o richiedere diversi sussidi economici INPS, come:

  • Reddito e Pensione di cittadinanza;
  • Bonus economici (riduzione delle bollette di luce, gas, acqua);
  • Assegno Unico;
  • Riduzione canone del telefono;
  • Conto corrente a zero spese;
  • Saldo e stralcio cartelle riscossione Agenzia delle Entrate;
  • Esenzione ticket sanitario;
  • Assegno di maternità e assegno nucleo familiare numeroso erogati dai Comuni, bonus bebé, bonus asilo nido;
  • Esenzione o riduzione tasse scolastiche e universitarie (bonus libri, trasporto, mensa, abitazione, centri estivi);
  • Iscrizione asilo nido;
  • Riduzioni trasporto pubblico;
  • Accesso a strutture socio residenziali;
  • Accesso a prestazioni per il diritto allo studio universitario;

e tanti altri bonus!

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Assegno di inclusione. Al via le domande

Assegno di inclusione. Al via le domande

Il Decreto Lavoro (D.L. n. 48/2023, artt. 1 – 13) ha introdotto come misura di sostegno economico finalizzato all’inserimento lavorativo l’Assegno di inclusione, che entrerà in vigore a partire dal 1 gennaio 2024 in sostituzione del Reddito di cittadinanza.

In questi giorni l’INPS sta inviando un messaggio ai cittadini che hanno percepito il Reddito di cittadinanza nel 2023 in cui li informa della sospensione della prestazione. Come stabilito con la Legge di Bilancio 2023 la misura sarà infatti abrogata a partire dal 1° gennaio 2024.

La nuova prestazione spetterà ai nuclei familiari con disabilità, o con componenti che siano minorenni o di età almeno pari a 60 anni compiuti.

I nuclei familiari al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata del beneficio devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

  • cittadinanza, residenza e soggiorno nell’Unione o titolarità del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o status di protezione internazionale;
  • residenza in Italia per almeno cinque anni, di cui gli ultimi due in modo continuativo, rispetto al momento della presentazione della domanda;
  • condizione economica, il nucleo familiare del richiedente deve essere in possesso congiuntamente di:

ISEE, in corso di validità, non superiore a euro 9.360;

reddito familiare inferiore a 6.000 annui euro moltiplicato per il corrispondente parametro della scala di equivalenza;

– un valore del patrimonio immobiliare, come definito ai fini ISEE, non superiore ad euro 30.000;

– un valore del patrimonio mobiliare, come definito ai fini ISEE, non superiore a una soglia di euro 6.000, aumentata di 2.000 euro per ogni componente del nucleo familiare successivo al primo, fino ad un massimo di euro 10.000, e incrementato di ulteriori euro 1.000 per ogni minorenne successivo al secondo. Questi massimali sono ulteriormente incrementati di euro 5.000 per ogni componente in condizione di disabilità e di euro 7.500 per ogni componente in condizione di disabilità grave o di non autosufficienza presente nel nucleo;

– godimento di beni durevoli: nessun componente del nucleo familiare deve essere intestatario a qualunque titolo o avere piena disponibilità di autoveicoli di cilindrata superiore a 1600 cc. o motoveicoli di cilindrata superiore a 250 cc., immatricolati la prima volta nei 36 mesi antecedenti la richiesta, né avere piena disponibilità di navi e imbarcazioni da diporto nonché di aeromobili di ogni genere;

– per il beneficiario dell’assegno di inclusione, la mancata sottoposizione a misura cautelare personale, a misura di prevenzione, nonché la mancanza di sentenze definitive di condanna.

Importo ed  modalità di erogazione

Il beneficio economico dell’Assegno di inclusione erogato su base annua è composto da un’integrazione del reddito familiare di importo massimo pari a 6.000 euro annui e da un’integrazione spettante in caso di abitazione concessa in locazione con contratto registrato, di importo massimo pari a 3.360 annui. È stabilito un importo minimo pari a 480 euro annui.

È erogato per massimo di 18 mesi e può essere rinnovato, previa sospensione di un mese, per ulteriori 12 mesi. Viene erogato attraverso uno strumento di pagamento elettronico ricaricabile, denominato “Carta di inclusione”. L’Assegno di inclusione è compatibile con ogni strumento di sostegno al reddito per la disoccupazione involontaria.

Cumulabilità con i redditi da lavoro

Nel caso di avvio di un’attività di lavoro dipendente da parte di uno o più componenti del nucleo familiare, è prevista una soglia di 3.000 euro lordi annui, entro la quale il maggior reddito da lavoro percepito non concorre alla determinazione del beneficio economico. Se si supera questo importo deve essere inviata comunicazione all’INPS, entro 30 giorni. Il reddito da lavoro eccedente la soglia concorre alla determinazione del beneficio economico a partire dal mese successivo a quello della variazione e fino a quando non è recepito nell’ISEE per l’intera annualità.

L’avvio di un’attività d’impresa oppure di lavoro autonomo, che sia stata svolta sia in forma individuale che di partecipazione, da parte di uno o più componenti del nucleo familiare nel corso dell’erogazione dell’assegno di inclusione, deve essere comunicata all’INPS entro il giorno antecedente all’inizio della stessa pena la decadenza dal beneficio stesso.

Nel caso di nuova attività lavorativa, a titolo di incentivo, il beneficiario continua a fruire dell’assegno di inclusione:

  • senza variazioni per i primi due mesi della condizione occupazionale;
  • con importo aggiornato ogni trimestre tenendo conto della parte di reddito eccedente l’importo di 3.000 euro lordi annui, per i periodi successivi.

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Ape Sociale 2023: scadenza domanda tardiva

Ape Sociale 2023: scadenza domanda tardiva

La domanda di Ape Sociale 2023 può essere presentata entro il 30 novembre: si tratta infatti del termine ultimo entro il quale è possibile presentare le richieste per la certificazione dei requisiti.

La Legge di Bilancio 2023 non ha modificato la normativa precedente relativa ai termini entro cui inviare le domande di Ape Sociale. Pertanto ai fini dell’operatività, ricordiamo la seconda scadenza per la richiesta di riconoscimento delle condizioni fondamentali per accedere al beneficio, prevista per il prossimo 30 novembre 2023 (ultima chiamata 2023).

Di seguito elenchiamo i requisiti per accedere all’Ape Sociale:

  • 63 anni di età e un’anzianità contributiva tra i 30 e i 36 anni;
  • iscrizione all’assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti, alle forme sostitutive ed esclusive della medesima, alle gestioni speciali dei lavoratori autonomi, nonché alla Gestione separata;
  • mancato raggiungimento dell’età prevista per la pensione di vecchiaia.

Per accedere all’Ape Sociale l’interessato deve trovarsi in una delle seguenti condizioni:

  1. disoccupazione a seguito di cessazione del rapporto di lavoro per:
  • licenziamento (anche collettivo);
  • dimissioni per giusta causa;
  • risoluzione consensuale nell’ambito della procedura di cui all’art. 7 della legge n. 604/1966;
  • scadenza del termine del rapporto di lavoro a tempo determinato, a condizione che nei 36 mesi precedenti la cessazione del rapporto l’interessato abbia avuto periodi di lavoro dipendente per almeno 18 mesi (o 12 mesi per ogni figlio, nel limite massimo di 2 anni, per le donne) e un’anzianità contributiva di almeno 30 anni.

Fino al 31 dicembre 2021 i soggetti interessati ad accedere alla prestazione con le condizioni sopra riportate, dovevano attendere il decorso di tre mesi dalla fine della fruizione della prestazione di disoccupazione. Ora questa condizione non è più richiesta in quanto l’Istituto l’ha del tutto eliminata (si veda la circolare n. 62 del 25 maggio 2022). L’Inps ha stabilito che dal 1° gennaio 2022 questi soggetti possono presentare domanda di accesso al beneficio senza dover attendere il decorso di 3 mesi dal termine della fruizione della prestazione di disoccupazione.

  1. assistenza per almeno 6 mesi al coniuge o a un parente di primo grado convivente con handicap;
  2. invalido con una riduzione della capacità lavorativa superiore o uguale al 74%;
  3. lavoratore dipendente con almeno 36 anni di anzianità contributiva rientrante nelle categorie di cui all’elenco allegato al messaggio Inps n. 274/2022.

L’Inps infine specifica che, tutti coloro che avranno presentato domanda di verifica delle condizioni di accesso entro e non oltre il 30 novembre 2023, e ai quali verrà accolta la domanda di verifica delle condizioni, potranno presentare domanda di Ape Sociale anche successivamente alla scadenza della sperimentazione cristallizzando il diritto alla fruizione dello strumento anche in un momento successivo al termine della sperimentazione.

Per poter accedere dopo il termine della sperimentazione, le sedi Inps dovranno verificare il permanere, al momento dell’erogazione, dei requisiti già in possesso del beneficiario al 30 novembre 2023.

Relativamente alle novità per il 2024, l’ipotesi che va per la maggiore sembrerebbe essere la proroga delle misure in vigore nel 2023, Quota 103, Opzione Donna e appunto l’Ape Sociale.

La prestazione di anticipo pensionistica, assieme ad Opzione Donna, dovrebbe essere la misura più soggetta ad interventi di modifica. Per il 2024 si valuta la possibilità di estendere il numero di possibili destinatari dell’Ape Sociale, includendo nuove professioni nell’elenco delle mansioni gravose e usuranti. Questo favorirebbe l’ampliamento della platea per ulteriori possibili beneficiari al fine di consentire ad un numero maggiore di lavoratori di accedere all’anticipo pensionistico.

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Indennizzo per i commercianti che cessano l’attività commerciale

Indennizzo per i commercianti che cessano l’attività commerciale

I commercianti che cessano definitivamente la propria attività e che rottamano la licenza, hanno infatti diritto a percepire una «rendita» pari al trattamento minimo di pensione, fino all’accesso alla pensione di vecchiaia.  

La misura, inizialmente sperimentale, è diventata strutturale con la legge di stabilità 2019 (L.145-2018).

L’indennizzo è rivolto a:

  • i titolari o coadiutori di attività commerciale al minuto in sede fissa, anche abbinata ad attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande;
  • i titolari o coadiutori di attività commerciale su aree pubbliche;
  • gli esercenti attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande;
  • gli agenti e rappresentanti di commercio.

Per accedere all’indennizzo occorre inoltre, rispettare alcune condizioni soggettive tra cui:

  • aver compiuto 62 anni di età, se uomo, o 57 anni di età, se donna;
  • essere iscritto, al momento della cessazione dell’attività, per almeno cinque anni, come titolare o coadiutore, nella gestione speciale commercianti Inps; 
  • aver cessato definitivamente l’attività commerciale; 
  • aver riconsegnato al comune l’autorizzazione per l’esercizio dell’attività commerciale al minuto ovvero quella per l’attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande ovvero entrambe nel caso di attività abbinata;

Occorre inoltre assicurarsi che avvenga:

  • la cancellazione del titolare dell’attività dal Registro delle Imprese;
  • la cancellazione del titolare dal Registro degli Esercenti il Commercio per l’attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande;
  • la cancellazione dal ruolo provinciale degli Agenti e Rappresentanti di Commercio.

L’indennizzo spetta dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda se, a quella data, risultino perfezionati tutti i requisiti richiesti e il soggetto non svolga alcuna attività lavorativa. Viene erogato fino a tutto il mese di compimento dell’età per la pensione di vecchiaia vigente nella Gestione commercianti.

Il periodo di godimento dell’indennizzo, da computare nella gestione commercianti, è utile ai soli fini del conseguimento dei requisiti di assicurazione e di contribuzione per il diritto a pensione sia diretto (pensione di vecchiaia, pensione anticipata, inabilità, assegno d’invalidità) sia indiretto (pensione ai superstiti) e non per la misura della pensione.

L’importo dell’indennizzo è pari al trattamento minimo di pensione previsto per gli iscritti alla gestione speciale commercianti, quindi per chi dovesse accedervi quest’anno l’indennizzo sarà di poco superiore € 573,63 ed è soggetto alla normale tassazione fiscale. Sulla liquidazione dell’indennizzo non è prevista la concessione di interessi legali né rivalutazione monetaria, l’applicazione di trattenute sindacali, né l’erogazione di trattamenti di famiglia. 

L’indennizzo è incompatibile con attività di lavoro autonomo o subordinato e la corresponsione del beneficio termina dal primo giorno del mese successivo a quello in cui sia stata ripresa l’attività lavorativa, dipendente o autonoma: il beneficiario deve comunicare all’Inps l’eventuale ripresa dell’attività entro 30 giorni dal suo verificarsi, inoltre l’indennizzo è incompatibile con la pensione di Vecchiaia liquidata a carico di qualsiasi gestione e importante sottolineare con la Pensione di Vecchiaia anticipata Enasarco.

L’indennizzo è invece compatibile con altri trattamenti pensionistici di cui il richiedente è titolare, sia diretti sia indiretti.

Per quanto riguarda la pensione anticipata l’Inps ha chiarito che il beneficio può essere concesso anche se l’interessato ha già ottenuto la liquidazione della pensione anticipata o ha comunque raggiunto il requisito contributivo nella gestione commercianti utile per la liquidazione della prestazione. In tal caso durante il periodo di godimento dell’indennizzo, non sarà accreditata in favore del beneficiario alcuna ulteriore contribuzione figurativa in quanto il beneficiario ha già perfezionato il diritto a pensione.

Nell’ipotesi in cui il diritto alla pensione anticipata venga perfezionato, in corso di godimento dell’indennizzo, anche utilizzando i contributi figurativi maturati durante la percezione dello stesso, il beneficiario potrà accedere alla suddetta prestazione pensionistica e continuare ad usufruire dell’indennizzo fino al mese di compimento dell’età pensionabile.

L’indennizzo è compatibile con la percezione di altri trattamenti pensionistici diretti ed in particolare:

  • Pensione “Quota 100/102/103”;
  • Pensione Anticipata con requisiti standard (42 anni e 10 mesi di contributi per gli uomini; 41 anni e 10 mesi le donne);
  • Assegno Ordinario di Invalidità / Pensione di Inabilità;
  • Assegno Sociale. Tuttavia, il diritto all’Assegno Sociale è soggetto al fatto che il beneficiario non possegga redditi propri – salvo alcune esclusioni, tra cui non compaiono gli indennizzi – o possegga redditi di importo inferiore a quello annualmente determinato dell’assegno sociale.

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