Decreto Coesione 2025: nuovi incentivi per imprenditori under 35

Decreto Coesione 2025: nuovi incentivi per imprenditori under 35

Il Decreto Coesione introduce un nuovo contributo economico a sostegno dell’autoimprenditorialità giovanile, rivolto a soggetti disoccupati di età inferiore a 35 anni che abbiano avviato un’attività imprenditoriale in settori strategici per lo sviluppo tecnologico e per la transizione digitale ed ecologica.

La misura, disciplinata dalla Circolare INPS n. 148 del 28 novembre 2025, si applica alle attività avviate sul territorio nazionale dal 1° luglio 2024 al 31 dicembre 2025.

Importo e durata del contributo

Il contributo è riconosciuto dall’INPS ed è pari a 500 euro mensili, per una durata massima di tre anni e comunque non oltre il 31 dicembre 2028.
L’erogazione avviene in forma annuale anticipata, a partire dal mese successivo alla presentazione della domanda.

Per le attività avviate prima della pubblicazione della circolare, il beneficio decorre dal mese successivo al 15 maggio 2025, a condizione che la domanda sia presentata nei termini previsti.

Il contributo non concorre alla formazione del reddito imponibile ai fini fiscali, ai sensi del TUIR.

Requisiti soggettivi

Possono accedere al beneficio i soggetti che, alla data di avvio dell’attività:

  • siano disoccupati;
  • non abbiano compiuto 35 anni di età.

In caso di attività svolta in forma societaria, il contributo può essere riconosciuto a un solo socio, purché in possesso dei requisiti richiesti, che devono permanere per tutta la durata del beneficio.

Attività e settori ammessi

Le attività agevolabili sono individuate da apposito decreto interministeriale e aggiornate ai codici ATECO 2025, contenuti nell’Allegato 1 alla circolare INPS.
Tra i principali ambiti rientrano, a titolo esemplificativo:

  • trasporto e magazzinaggio (H);
  • servizi di informazione e comunicazione (J);
  • attività professionali, scientifiche e tecniche (M);
  • noleggio, agenzie di viaggio e servizi di supporto alle imprese (N);
  • sanità e assistenza sociale (Q);
  • attività artistiche, sportive, di intrattenimento e divertimento (R).

Regime di aiuto di Stato e requisiti dimensionali

Il contributo costituisce aiuto di Stato in esenzione da notifica alla Commissione Europea (SA.118991) ed è riservato alle piccole imprese non quotate, costituite da non oltre cinque anni.

Sono ammesse le imprese che:

  • non abbiano rilevato altre attività in misura significativa;
  • non abbiano distribuito utili;
  • non derivino da operazioni di concentrazione rilevanti.

Dal punto di vista dimensionale, l’impresa deve occupare meno di 50 addetti e realizzare un fatturato annuo o un totale di bilancio non superiore a 10 milioni di euro.

Vincoli di spesa e controlli

La fruizione del contributo è subordinata al finanziamento delle spese di avviamento e mantenimento dell’attività, coerenti con il piano aziendale.
Le spese devono essere effettivamente sostenute, documentate e tracciabili, con una codificazione contabile adeguata.

Le imprese beneficiarie sono tenute a presentare attestazioni annuali di spesa, soggette a verifica da parte del Ministero del Lavoro, Autorità di Gestione del Programma Nazionale Giovani, donne e lavoro 2021–2027.

Modalità e termini di presentazione della domanda

La domanda deve essere presentata esclusivamente in modalità telematica all’INPS entro:

  • 30 giorni dall’avvio dell’attività imprenditoriale, oppure
  • 30 giorni dalla data di pubblicazione del decreto attuativo, se successiva.

Per le attività avviate prima del 28 novembre 2025, il termine decorre da tale data.

L’istanza deve essere inoltrata tramite il servizio online:
“Punto d’accesso alle prestazioni non pensionistiche” – Incentivo Decreto Coesione.

L’erogazione del contributo è subordinata alla regolarità contributiva dell’impresa, verificata dall’INPS prima di ogni pagamento.

Riesame, restituzione e assistenza

In caso di reiezione, è possibile presentare istanza di riesame attraverso il medesimo servizio telematico.
L’indebita percezione del contributo comporta l’obbligo di restituzione delle somme a partire dal mese successivo alla perdita dei requisiti.

Per ricevere maggiori informazioni a riguardo, e per supporto e assistenza nell’inoltro della domanda, è possibile recarsi presso la sede di Confcommercio Corigliano Rossano o contattarci per fissare un appuntamento. Il servizio è gratuito e rivolto a tutti coloro che ne hanno bisogno.

Sede Enasco 50 & Più – Corigliano Rossano
Indirizzo: Via Metaponto
E-mail: enasco@confcommercio.cs.it
Telefono e Fax: 0983 859021

Ricorda inoltre di iscriverti al nostro canale WhatsApp per rimanere sempre aggiornato sui nostri servizi e le ultime novità.

Pensione internazionale: accordi con nuovi Stati nel 2025

Pensione internazionale: accordi con nuovi Stati nel 2025

Dal 1° luglio 2025 è entrato in vigore l’Accordo tra Italia e Albania sulla sicurezza sociale: questo permette a lavoratrici e lavoratori di sommare i contributi versati in entrambi i Paesi per raggiungere i requisiti necessari alla pensione internazionale. Nello specifico l’accordo si applica, per l’Italia, ai dipendenti pubblici e privati, lavoratrici e lavoratori autonomi iscritti alle Gestioni speciali e a coloro che versano contributi alla Gestione Separata.

Sempre nella stessa data è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale la legge 23 giugno 2025, n. 98, che ratifica e dà esecuzione all’accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Moldova in materia di sicurezza sociale, firmato a Roma il 31 ottobre 2024.

Domanda di pensione internazionale

I cittadini che hanno regolarmente lavorato in Italia o all’estero e versato i contributi, hanno diritto alla pensione al pari di qualsiasi cittadino italiano. La prestazione pensionistica non viene persa nel momento in cui decidono di tornare nel Paese di origine, anche se tra l’Italia e lo Stato di provenienza non sia stato stipulato alcun accordo di reciprocità: il requisito fondante è che abbiano maturato i requisiti stabiliti dalla legge italiana.

La domanda di pensione internazionale può essere presentata dai lavoratori che hanno maturato periodi assicurativi utili alla pensione nei seguenti Stati:

  • nei 29 Paesi membri dell’Unione europea (Austria, Belgio, Bulgaria, Croazia, Cipro, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Repubblica Ceca, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia, Ungheria);
  • nel Regno Unito, in applicazione dell’Accordo di recesso (WA) entrato in vigore il 1º febbraio 2020 (vedi circolare Inps 4 febbraio 2020, n. 16 e circolare Inps 6 aprile 2021, n. 53);
  • negli Stati SEE (Norvegia, Islanda e Liechtenstein);
  • in Svizzera.

L’Italia, al pari degli altri paesi dell’Unione Europea ha accordi contributivi bilaterali anche con i seguenti paesi extracomunitari:

  • Argentina, Australia, Brasile, Canada e Québec, Isole del Canale, Isole di Man, Israele, Paesi ex Jugoslavia, Principato di Monaco, Repubblica di Capo Verde, Repubblica di S. Marino, Santa Sede, Tunisia , Turchia, Uruguay, USA (Stati Uniti) e Venezuela.

Trattamento minimo

La pensione in regime internazionale il cui importo, sommato a quello dell’eventuale pensione estera, non raggiunge il minimo previsto annualmente dalla legge italiana, viene integrata al trattamento minimo se i redditi del pensionato e quelli del coniuge non superano i limiti previsti per legge.
L’assicurato, oltre ai requisiti reddituali, deve far valere almeno dieci anni di contribuzione obbligatoria per attività lavorativa svolta in Italia a decorrere dal 1° febbraio 1995.

Per le pensioni con decorrenza da ottobre 1992 a gennaio 1995 è sufficiente avere 5 anni di contribuzione obbligatoria per attività lavorativa svolta in Italia e per quelle con decorrenza da febbraio 1991 a settembre 1992 è sufficiente aver lavorato un solo anno in Italia.

Pensione internazionale e pagamenti all’Estero

I pensionati che risiedono all’estero possono scegliere una delle seguenti modalità di pagamento:

  • pagamento con accredito su conto corrente in euro o in valuta locale;
  • pagamento in contanti presso uno sportello bancario;
  • bonifico bancario al proprio domicilio;
  • carta ricaricabile.

Come per le pensioni in Italia, il pagamento avviene in modo unificato, pertanto il titolare di più pensioni è tenuto ad utilizzare un unico Istituto bancario.

Per ricevere maggiori informazioni a riguardo, e per supporto e assistenza nell’inoltro della domanda, è possibile recarsi presso la sede di Confcommercio Corigliano Rossano o contattarci per fissare un appuntamento. Il servizio è gratuito e rivolto a tutti coloro che ne hanno bisogno.

Sede Enasco 50 & Più – Corigliano Rossano
Indirizzo: Via Metaponto
E-mail: enasco@confcommercio.cs.it
Telefono e Fax: 0983 859021

Ricorda inoltre di iscriverti al nostro canale WhatsApp per rimanere sempre aggiornato sui nostri servizi e le ultime novità.

NASpI 2025: gestione informatizzata e obblighi di attivazione

NASpI 2025: gestione informatizzata e obblighi di attivazione

L’indennità NASpI è stata modificata dal DM 174/2024 che ha introdotto una serie di novità, tra cui un nuovo modello informatizzato per la gestione dei percettori.

I beneficiari sono tenuti a:

  • attivarsi nella ricerca di un nuovo impiego;
  • partecipare a misure di politica attiva del lavoro;
  • rispettare gli obblighi di “condizionalità” per non perdere il diritto a percepire la NASpI.

NASpI 2025: procedura da seguire e fasi operative

  • Presentazione della Domanda (NASpI o DIS-COLL)

La richiesta va inviata in via telematica a partire dal giorno successivo alla cessazione del rapporto di lavoro, utilizzando uno dei seguenti canali:

  • portale Inps (accesso con SPID, CIE o CNS) – funzione “NASpI invio domanda online”;
  • patronati o intermediari abilitati;
  • contact Center Inps: 803164 da rete fissa (gratuito), oppure 06 164164 da cellulare.

La domanda equivale al rilascio della Dichiarazione di Immediata Disponibilità al Lavoro (DID). In alternativa, è possibile rilasciare la DID autonomamente sul portale regionale SIUL: https://siul.servizirl.it (accesso con SPID o CIE).

  • Accesso al Sistema di Inclusione Sociale e Lavorativa (SIISL)

Dalla data di inizio dell’indennità, l’Inps invierà un SMS invitando il beneficiario a:

  • accedere al portale SIISL: https://siisl.lavoro.gov.it;
  • aggiornare i propri dati anagrafici e professionali;
  • caricare o aggiornare il proprio curriculum vitae;
  • sottoscrivere il Patto di Attivazione Digitale (PAD).

3 – Presa in Carico da Parte dei Servizi per l’Impiego

Il percorso si conclude con la stipula del Patto di Servizio Personalizzato (PSP), da effettuarsi presso:

  • il Centro per l’Impiego territorialmente competente, oppure
  • un operatore accreditato ai Servizi per il Lavoro, secondo la normativa regionale

Compatibilità con altri redditi e lavoro occasionale

È possibile svolgere un lavoro durante il periodo di percezione della NASpI, ma bisogna comunicarlo tramite la NASpI-COM.

È importante sapere che sono previste soglie di reddito diverse a seconda del tipo di lavoro. Il rispetto delle stesse influisce sull’importo dell’indennità e sulla possibilità di continuare a riceverla.

Novità sui redditi da lavoro sportivo

Per i percettori di NASpI e Dis-COLL che svolgono o iniziano un’attività lavorativa durante il periodo di disoccupazione, esiste l’obbligo di comunicare all’INPS il reddito annuo presunto entro 30 giorni dall’inizio dell’attività o dalla presentazione della domanda di NASpI, se l’attività era già in corso.

Tuttavia, per i collaboratori sportivi dilettanti che percepiscono compensi derivanti da collaborazioni coordinate e continuative, l’obbligo di comunicazione scatta solo al superamento della soglia di 5.000 euro annui. Fino a tale importo, non è necessario effettuare alcuna comunicazione all’Inps. Questo perché sotto la soglia dei 5.000 euro non sorge obbligo contributivo, e i redditi non incidono sull’indennità di disoccupazione.

Non è necessario comunicare all’INPS il reddito presunto nei seguenti casi:

  • se i compensi derivanti da attività sportiva dilettantistica in forma di collaborazione coordinata e continuativa non superano i 5.000 euro annui;
  • se si percepiscono redditi da lavoro autonomo occasionale sportivo sotto i 5.000 euro annui.

Mantenimento dello stato di disoccupazione

Per conservare il diritto all’indennità di disoccupazione e lo stato di disoccupazione, è necessario rispettare il limite di reddito annuo previsto, che per il 2024 è di 8.500 euro (8.173,91 euro per il 2023). Detto limite include tutti i compensi percepiti, compresa la franchigia dei 5.000 euro.

Per ricevere maggiori informazioni a riguardo, e per supporto e assistenza nell’inoltro della domanda, è possibile recarsi presso la sede di Confcommercio Corigliano Rossano o contattarci per fissare un appuntamento. Il servizio è gratuito e rivolto a tutti coloro che ne hanno bisogno.

Sede Enasco 50 & Più – Corigliano Rossano
Indirizzo: Via Metaponto
E-mail: enasco@confcommercio.cs.it
Telefono e Fax: 0983 859021

Ricorda inoltre di iscriverti al nostro canale WhatsApp per rimanere sempre aggiornato sui nostri servizi e le ultime novità.

Contributi Inps al 50% per tutti gli autonomi pensionati over 65

Contributi Inps al 50% per tutti gli autonomi pensionati over 65

I lavoratori autonomi, coltivatori diretti, coloni e mezzadri, possono chiedere all’Istituto di pagare i contributi ridotti al 50%, a condizione che abbiano un’età non inferiore a 65 anni e siano titolari di pensione Inps.

Per usufruire dell’agevolazione è necessario:

  • aver compiuto il sessantacinquesimo anno di età;
  • essere titolari di una qualsiasi pensione diretta, purché erogata dall’Inps, ad esclusione solo delle pensioni di reversibilità. Possono presentare la richiesta i titolari di assegno di invalidità.

Il beneficio ha effetto non solo per l’anno in cui è stata presentata la domanda, ma anche per quelli successivi, salvo revoca da parte degli interessati.

L’Inps ha sempre sostenuto ed applicato il beneficio solo ai percettori dei trattamenti pensionistici liquidati con sistema retributivo o misto, pubblicando anche un messaggio, il numero 1167/2020, in cui chiariva questa condizione fondamentale, escludendo tra gli eventuali beneficiari della misura coloro che avessero posseduto una pensione calcolata interamente con il sistema contributivo.

Contributi Inps al 50%, il nuovo orientamento

Il Ministero del Lavoro e l’Istituto recepiscono il recente orientamento della giurisprudenza di legittimità (sentenza Cass. n. 3270/2025) che ha osservato come il legislatore non abbia inteso distinguere, ai fini della fruizione del beneficio, tra pensionati titolari di pensioni miste o interamente contributive.

La Corte ha infatti precisato che la disposizione di cui all’articolo 59, co. 15 della legge n. 449/1997 stabilisce in favore dei lavoratori autonomi ultrasessantacinquenni, già titolari di trattamento pensionistico diretto (es. pensione di anzianità, trattamento di invalidità) che continuano a lavorare, la riduzione, a richiesta, dell’onere contributivo nella misura del 50%. L’agevolazione consiste nel dimezzamento dell’aliquota IVS (restano invariate le quote per maternità) prevista per le gestioni autonome che passa così dal 24% al 12% dell’imponibile reddituale. La riduzione riguarda anche la quota eccedente il minimale.

Secondo la Cassazione l’operato dell’Ente Previdenziale è errato, in quanto la norma non stabilisce alcuna limitazione derivante dalla tipologia del sistema di calcolo del trattamento pensionistico in godimento. Nello specifico la disposizione, nella parte in cui prevede che per i pensionati «per i quali la pensione è liquidata in tutto o in parte col sistema retributivo, il relativo supplemento di pensione è corrispondentemente ridotto della metà», si spiega agevolmente in ragione delle diverse modalità di computo della pensione. Solo per questi pensionati (cioè per coloro per i quali il calcolo della pensione è correlato alla retribuzione) il legislatore avrebbe dovuto disporre la corrispondente riduzione del supplemento di pensione.

Adeguandosi al nuovo orientamento l’Inps precisa che l’agevolazione contributiva spetta, su richiesta, a tutti i pensionati titolari di pensione diretta (anche supplementare) ultra sessantacinquenni a prescindere dal sistema di calcolo dell’assegno che si iscrivono alle gestioni speciali dei lavoratori artigiani, commercianti e coltivatori diretti.

Come fare richiesta per ottenere la riduzione contributiva

Per poter fruire della riduzione contributiva è necessario presentare l’apposita domanda. Per gli artigiani ed esercenti attività commerciali la riduzione ha ad oggetto i contributi dovuti sia sul minimale di reddito che sulla quota eccedente il minimale. Per i coltivatori diretti, i coloni e i mezzadri la riduzione si applica sulla fascia di reddito di appartenenza.

Per ricevere maggiori informazioni a riguardo, e per supporto e assistenza nell’inoltro della domanda, è possibile recarsi presso la sede di Confcommercio Corigliano Rossano o contattarci per fissare un appuntamento. Il servizio è gratuito e rivolto a tutti coloro che ne hanno bisogno.

Sede Enasco 50 & Più – Corigliano Rossano
Indirizzo: Via Metaponto
E-mail: enasco@confcommercio.cs.it
Telefono e Fax: 0983 859021

Ricorda inoltre di iscriverti al nostro canale WhatsApp per rimanere sempre aggiornato sui nostri servizi e le ultime novità.

NASpI: novità introdotte nel 2025

NASpI: novità introdotte nel 2025

La  NASpI è un’indennità mensile di disoccupazione per lavoratori con rapporto di lavoro subordinato, erogata in relazione a eventi di disoccupazione involontaria verificatisi a partire dal 1° maggio 2015.

Sono destinatari della prestazione:

  • lavoratori dipendenti;
  • apprendisti;
  • soci di cooperativa con rapporto di lavoro subordinato;
  • personale artistico con rapporto di lavoro subordinato
  • dipendenti a tempo determinato delle pubbliche amministrazioni;
  • operai agricoli a tempo indeterminato dipendenti dalle cooperative e loro consorzi che trasformano, manipolano e commercializzano prodotti agricoli e zootecnici prevalentemente propri o conferiti dai loro soci di cui alla legge n. 240 del 1984.

Requisiti di accesso alla NASpI

Per beneficiare della misura è necessario far valere le seguenti condizioni:

  • trovarsi in stato di disoccupazione involontaria;
  • aver maturato almeno 13 settimane di contribuzione negli ultimi 4 anni antecedenti la cessazione del rapporto di lavoro.

Nel 2025, tuttavia, è stata introdotta una novità importante per tutti gli eventi di disoccupazione decorsi dal 1° gennaio 2025: a partire da questa data, infatti, le 13 settimane di contribuzione richieste dovranno essere maturate nel periodo che va dalla cessazione di un rapporto da cui ci si è dimessi volontariamente e la successiva cessazione da licenziamento.

Importo della NASpI e massimali 2025

L’importo mensile della NASpI si calcola sulla retribuzione media mensile degli ultimi quattro anni di lavoro, secondo la seguente formula.

Per retribuzioni fino a €1.436,61 mensili (valori 2025):

  • NASpI = 75% della retribuzione media mensile.

Per retribuzioni superiori a €1.436,61 mensili:

  • NASpI = 75% di €1.436,61 + 25% della differenza tra la retribuzione e €1.436,61.

La NASpI viene erogata per un periodo pari alla metà delle settimane di contribuzione maturate negli ultimi quattro anni, fino a un massimo di 24 mesi.

Il décalage ovvero la decurtazione progressiva dell’importo scatta a partire:

  • dal 5° mese di erogazione (per i beneficiari fino a 54 anni);
  • dal 7° mese (per i beneficiari con almeno 55 anni).

Presentazione della domanda: tempi e modalità

La domanda di NASpI deve essere presentata entro 68 giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro, tenendo conto delle seguenti specifiche:

  • contratti in scadenza il 30 giugno: la domanda va presentata entro fine agosto;
  • se la domanda viene presentata entro 8 giorni dalla cessazione, l’indennità decorre dall’ottavo giorno.
  • se la domanda viene presentata dopo l’ottavo giorno, la decorrenza parte dal giorno successivo alla presentazione.

Per ricevere maggiori informazioni a riguardo, e per supporto e assistenza nell’inoltro della domanda, è possibile recarsi presso la sede di Confcommercio Corigliano Rossano o contattarci per fissare un appuntamento. Il servizio è gratuito e rivolto a tutti coloro che ne hanno bisogno.

Sede Enasco 50 & Più – Corigliano Rossano
Indirizzo: Via Metaponto
E-mail: enasco@confcommercio.cs.it
Telefono e Fax: 0983 859021

Ricorda inoltre di iscriverti al nostro canale WhatsApp per rimanere sempre aggiornato sui nostri servizi e le ultime novità.

Bonus asilo nido: novità 2026

Bonus asilo nido: novità 2026

L’Inps recepisce le modifiche relative alla frequenza di asili nido pubblici e privati introdotte dall’articolo 6-bis del decreto-legge 30 giugno 2025, n. 95 e integra, modificandole, le istruzioni fornite in precedenza chiarendo l’ambito di applicazione del contributo, introducendo inoltre importanti novità a partire dal 1° gennaio circa il Bonus asilo nido 2026.

Cosa cambia nel 2026?

La principale novità riguarda l’interpretazione autentica dell’ambito applicativo del Bonus asilo nido. Il contributo, precedentemente limitato agli asili nido pubblici e privati autorizzati, si estende ora a tutti i servizi educativi per l’infanzia previsti dal decreto legislativo 13 aprile 2017 n. 65.

Rientrano nel perimetro dei beneficiari le famiglie che frequentano:

  • nidi e micronidi (per bambini dai 3 ai 36 mesi);
  • sezioni primavera (dai 24 ai 36 mesi);
  • servizi integrativi. Tra questi ultimi, risultano ammissibili gli spazi gioco (dai 12 ai 36 mesi, massimo 5 ore giornaliere senza mensa) e i servizi educativi in contesto domiciliare (dai 3 ai 36 mesi con numero ridotto di bambini).

Sono invece escluse dal beneficio le spese relative a centri per bambini e famiglie e a servizi non riconducibili all’educazione per la prima infanzia (ad esempio servizi ricreativi, pre-scuola o post-scuola).

Bonus asilo nido 2026: come funziona

Dal 1° gennaio 2026 si introduce un meccanismo di automatismo per il rinnovo del beneficio. Le domande accolte produrranno effetti non solo per l’anno di presentazione, ma anche per quelli successivi fino al mese di agosto dell’anno del compimento dei 3 anni del bambino.

Negli anni successivi al primo i richiedenti dovranno semplicemente accedere al servizio telematico per prenotare le risorse del nuovo anno. Per il contributo asilo nido sarà necessario indicare le mensilità richieste (massimo 11) e allegare documentazione del pagamento di almeno una retta. Nel caso di asili pubblici con pagamento posticipato basterà fornire attestazione di iscrizione o inserimento in graduatoria.

Per il supporto domiciliare, invece, occorrerà presentare annualmente l’attestazione pediatrica che dichiari l’impossibilità di frequenza per grave patologia cronica. L’Inps ha disposto che le strutture territoriali procedano alla definizione delle istruttorie in corso per il 2025 e al riesame in autotutela delle domande precedentemente respinte sulla base delle vecchie disposizioni.

Per ricevere maggiori informazioni a riguardo, e per supporto e assistenza nell’inoltro della domanda, è possibile recarsi presso la sede di Confcommercio Corigliano Rossano o contattarci per fissare un appuntamento. Il servizio è gratuito e rivolto a tutti coloro che ne hanno bisogno.

Sede Enasco 50 & Più – Corigliano Rossano
Indirizzo: Via Metaponto
E-mail: enasco@confcommercio.cs.it
Telefono e Fax: 0983 859021

Ricorda inoltre di iscriverti al nostro canale WhatsApp per rimanere sempre aggiornato sui nostri servizi e le ultime novità.