Pensioni, accredito automatico dei contributi esteri ante 1996 e disapplicazione del massimale

Pensioni, accredito automatico dei contributi esteri ante 1996 e disapplicazione del massimale

Gli accordi internazionali si distinguono in regolamenti Comunitari, per quanto riguarda l’ambito degli Stati europei contraenti e convenzioni bilaterali, per quanto riguarda i Paesi extracomunitari. Tali accordi hanno l’obiettivo di tutelare i lavoratori garantendo loro la stessa copertura previdenziale e pensionistica prevista dalle legislazioni nazionali. Al centro di questi accordi vi è la totalizzazione dei periodi assicurativi.

Per questo motivo si è reso necessario disciplinare ed omogeneizzare sia sul piano giuridico sia su quello previdenziale le diverse legislazioni sociali dei Paesi interessati a questi fenomeni migratori.

Gli strumenti giuridici utilizzati dai vari Stati sono quelli dei trattati e degli Accordi bilaterali in materia di sicurezza sociale.

In tale contesto si è affermata la possibilità di far valere, ai fini del diritto a pensione in Italia, diverse tipologie di periodi assicurativi maturati all’estero. Si tratta spesso di periodi figurativi, attribuiti d’ufficio dagli enti esteri, che possono determinare l’insorgenza di effetti previdenziali rilevanti, non sempre favorevoli.

Uno dei casi più emblematici è quello dei “Pension Credits” britannici, concessi ai giovani tra i 16 e i 19 anni che risultavano iscritti a un istituto scolastico superiore: in base al principio di non discriminazione tra cittadini dell’Unione europea (art. 4 Reg. CE 883/2004), sono stati riconosciuti anche agli stranieri, a seguito della convenzione, che hanno compiuto gli studi superiori nel Regno Unito, tra cui gli italiani.

Ma vi è anche il caso di chi ha compiuto i propri studi superiori e universitari in Germania, anche questi accreditati figurativamente e automaticamente ai fini pensionistici dall’ente previdenziale tedesco. Sono in effetti diversi i Paesi che accreditano figurativamente e gratuitamente i corsi di studio ai fini pensionistici, senza bisogno di inviare un’istanza.

Questi accrediti, in quanto certificati dall’ente competente estero, devono essere riconosciuti anche dall’INPS, nel rispetto degli accordi bilaterali. Tuttavia, le conseguenze dell’inclusione automatica di questi contributi nella posizione previdenziale dell’interessato non sempre sono positive, specie se si tratta di periodi anteriori al 1° gennaio 1996.

Automatismo che può penalizzare

La normativa comunitaria impone agli enti nazionali di non mettere in discussione la natura del periodo dichiarato dall’ente estero, sia esso obbligatorio, volontario o figurativo.

Nel caso di contributi anteriori al 1° gennaio 1996, però, il loro ingresso nel fascicolo assicurativo del lavoratore può determinare, in primo luogo, l’attribuzione dello status di iscritto al 31 dicembre 1995, con la conseguente esclusione dal regime del massimale contributivo previsto dall’art. 2, comma 18, della legge 335/1995. Tale status, una volta acquisito, non può più essere rimosso, neppure con la rinuncia del lavoratore.

Da un lato l’esclusione dal massimale può sembrare vantaggiosa per chi ha retribuzioni elevate, non tanto perché si acquisiscono quote di pensione calcolate con sistema retributivo, quanto per l’innalzamento dell’imponibile contributivo, che può portare a una quota di pensione significativamente più elevata.

Dall’altro, la comparsa di contribuzione ante 1996 può risultare fortemente penalizzante, in quanto:

  • nega l’accesso alle pensioni agevolate dedicate ai cd. “contributivi puri”, come la pensione anticipata a 64 anni;
  • comporta, per il datore di lavoro, un significativo incremento del costo del lavoro, con il pagamento anche delle differenze contributive, oltre a interessi e sanzioni.

Effetto di esclusione dai trattamenti pensionistici agevolati dedicati ai “contributivi puri”

Un ulteriore profilo problematico si manifesta nel caso in cui il lavoratore intenda accedere alla pensione anticipata contributiva a 64 anni, prevista per i soggetti nel sistema interamente contributivo di calcolo del trattamento (art. 24, comma 11, D.L. 201/2011). L’accredito d’ufficio di contributi ante 1996 comporta l’acquisizione della qualifica di “contribuente iscritto al 31.12.1995”, con conseguente preclusione dell’accesso alla pensione a 64 anni, anche se il lavoratore non ha mai chiesto l’utilizzo dei periodi esteri ai fini del diritto a pensione.

Lo stesso vale per la possibilità di accedere al pensionamento per vecchiaia a 71 anni di età, con soli 5 anni di contributi.

Irrevocabilità dell’accredito

Un aspetto giuridicamente rilevante riguarda il principio di irrevocabilità dell’accredito contributivo, sancito – anche in ambito nazionale – dalla giurisprudenza e dalla prassi.

Alla luce della complessità e delle potenziali conseguenze sfavorevoli per l’assicurato, sarebbe opportuno affidarsi ad un consulente esperto, fondamentale in questa fase. Questo permette, infatti, di procedere ad una corretta valutazione dello strumento più vantaggioso sul caso concreto (totalizzazione, cumulo, ricongiunzione), consente di capire l’eventuale effettiva convenienza nella valorizzazione della contribuzione estera in estratto contributivo e tutti gli eventuali scenari che si potrebbero aprire. L’obiettivo è costruire una strategia previdenziale su misura, in grado di valorizzare davvero il singolo percorso di lavoro all’estero.

Solo alla fine si procede con l’invio delle domande agli enti previdenziali italiani ed esteri mantenendo un costante monitoraggio di tutto l’iter di modo da intervenire tempestivamente se sarà necessario.

Per ricevere maggiori informazioni a riguardo, è possibile recarsi presso la sede di Confcommercio Corigliano Rossano o contattarci per fissare un appuntamento. Il servizio è gratuito e rivolto a tutti coloro che ne hanno bisogno.

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Cedolino pensione e prestazioni collegate al reddito: adempimenti dell’INPS e dei pensionati

Cedolino pensione e prestazioni collegate al reddito: adempimenti dell’INPS e dei pensionati

Tra le principali prestazioni collegate al reddito rientrano l’integrazione al trattamento minimo, le maggiorazioni sociali, la somma aggiuntiva, comunemente denominata “quattordicesima”, le pensioni ai superstiti.

Adempimenti dell’INPS e dei titolari di prestazioni collegate al reddito

L’INPS ha l’obbligo di verificare annualmente i redditi rilevanti effettivamente percepiti dai titolari delle prestazioni collegate al reddito e, per acquisire queste informazioni, avvia annualmente la cosiddetta campagna reddituale, pubblicando un messaggio informativo sul proprio sito istituzionale, indicando l’anno per il quale devono essere acquisite le informazioni reddituali, e comunicandolo direttamente agli interessati attraverso i seguenti consueti canali:

  • notifica nell’area personale “MyINPS”;
  • notifica sull’app IO;
  • notifica sull’app “INPS Mobile”;
  • nota sul cedolino della pensione;
  • avviso nel servizio personalizzato “Consulente digitale delle pensioni”.

A loro volta, i titolari delle prestazioni collegate al reddito hanno l’obbligo di dichiarare all’INPS i propri redditi e, se rilevanti, anche quelli del coniuge e dei familiari, per non incorrere nella sospensione delle stesse in caso di mancato adempimento.

Come acquisisce l’INPS le informazioni reddituali?

Per ragioni di semplificazione, e per consentire che la verifica dei redditi venga effettuata su dati consolidati, l’INPS effettua il controllo attraverso le varie fonti disponibili, fra cui in particolare l’Agenzia delle Entrate, sulla base delle dichiarazioni dei redditi presentata dai pensionati, e dai familiari interessati, tramite i modelli 730 o REDDITI PF.
Il cittadino che dichiara integralmente all’Agenzia delle Entrate tutti i redditi rilevanti ai fini delle prestazioni collegate al reddito non è tenuto a trasmettere un’ulteriore dichiarazione all’INPS.

Come comunicare i propri redditi all’INPS?

I cittadini che, invece, devono comunicare la situazione reddituale rilevante all’INPS possono farlo:

  • direttamente, accedendo con la propria identità digitale (SPID di almeno livello 2, CNS, CIE o eIDAS) al servizio online RED Precompilato, disponibile sul sito istituzionale, nella sezione “Pensione e Previdenza” selezionando il servizio La dichiarazione della situazione reddituale (RED)o, in alternativa, accedendo all’area personale “MyINPS”;
  • rivolgendosi a un Centro autorizzato di Assistenza Fiscale (CAF) o a un soggetto abilitato convenzionato;
  • rivolgendosi a un Patronato.

Cosa succede se l’INPS non riceve le informazioni reddituali?

È importante sottolineare che se la comunicazione non viene trasmessa entro i termini indicati dall’INPS nel messaggio annuale di avvio campagna reddituale, la prestazione collegata al reddito dovrà essere sospesa.

La sospensione si concretizza materialmente nell’applicazione di una trattenuta sulla pensione che viene effettuata, generalmente, nei mesi di agosto e settembre e il cui importo è pari al 5% dell’importo lordo della pensione erogata nel mese di luglio dello stesso anno.

Il pensionato viene sempre informato delle ragioni della trattenuta, sia con una comunicazione dedicata che attraverso la descrizione della trattenuta nel cedolino della pensione.

L’INPS, in ogni caso, prima di procedere alla sospensione della prestazione, individua i pensionati le cui informazioni reddituali non siano pervenute, né tramite Agenzia delle Entrate, né tramite dichiarazione dall’interessato con il servizio RED Precompilato o attraverso CAF/soggetto abilitato convenzionato; invia quindi agli interessati una lettera di sollecito indicando entro quali termini, e con quali modalità, sono tenuti a provvedere all’invio delle informazioni necessarie.

A seguito della sospensione, se l’interessato continua a non comunicare nei termini indicati dall’Istituto la propria situazione reddituale per l’anno oggetto di verifica, la prestazione collegata al reddito viene revocata dall’INPS in via definitiva, con recupero delle somme pagate (art. 35, comma 10-bis del decreto-legge 207/2008, convertito dalla legge 14/2009).

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Assegno di Inclusione: rinnovo dal 1° agosto 2026

Assegno di Inclusione: rinnovo dal 1° agosto 2026

L’AdI prevede un’integrazione del reddito familiare fino a una determinata soglia e un contributo per le spese di affitto, purché sia presente un contratto di locazione regolarmente registrato.

L’Assegno di Inclusione può essere richiesto sia da cittadini italiani che stranieri, residenti in Italia da almeno cinque anni, di cui gli ultimi due in modo continuativo.
Al requisito di residenza si aggiungono quelli economici:

  • Isee inferiore a 10.140 euro e un reddito familiare al di sotto dei 6.500 euro annui, moltiplicata per il corrispondente parametro della scala di equivalenza Adi. Se il nucleo è composto da persone tutte di età pari o superiore a 67 anni o da familiari in condizioni di disabilità grave o di non autosufficienza, la soglia è fissata a 8.190 euro l’anno (sempre moltiplicata secondo la medesima scala di equivalenza);
  • un reddito familiare inferiore a 10.140 euro se la famiglia vive in una casa in affitto;
  • un patrimonio immobiliare in Italia e all’estero sotto i 30mila euro;
  • un patrimonio mobiliare (ad es. depositi, conti correnti, ecc.) più basso di 6mila euro se la famiglia è composta da una sola persona (8mila se sono due, 10mila se sono 3 o più componenti con mille euro in più per ogni figlio a partire dal terzo).

Come fare domanda

Ci sono diverse modalità per fare domanda: online, sul sito dell’Inps, accedendo con le proprie credenziali, oppure tramite Patronati e Caf. Una volta inoltrata la domanda, i dati saranno caricati sulla piattaforma di attivazione per l’inclusione sociale e lavorativa del Sistema Informativo di inclusione sociale e lavorativo (SIISL) a cui occorrerà registrarsi. Infine, dopo la sottoscrizione, il richiedente dovrà firmare il Patto di attivazione digitale del nucleo familiare (PAD).

Sono partite il 1° agosto le domande di rinnovo per continuare a beneficiare dell’Assegno di inclusione. A luglio, infatti, è stata erogata la dodicesima e ultima mensilità alle famiglie che avevano presentato la richiesta l’anno precedente e che hanno percepito il sostegno senza interruzioni.

A comunicarlo è stato l’INPS, che ha fornito le istruzioni per presentare la nuova domanda e proseguire nell’erogazione della misura.

L’INPS ricorda che i nuclei familiari con una domanda AdI “terminata” possono presentare la richiesta di rinnovo esclusivamente a partire dal mese successivo all’ultimo pagamento ricevuto (ovvero la diciottesima mensilità per le domande iniziali o la dodicesima mensilità in caso di rinnovo). Se l’ultimo pagamento è quello di luglio, ad esempio, la richiesta potrà essere inoltrata già a partire da agosto. Le domande di rinnovo che dovessero essere presentate prima, infatti, non potranno essere elaborate con esito positivo e verranno respinte. La richiesta di rinnovo può essere inoltrata sia dalla stessa persona che lo ha richiesto in precedenza, sia da un altro componente maggiorenne all’interno dello stesso nucleo familiare.

Modalità di presentazione della domanda di rinnovo

Può presentare la domanda lo stesso richiedente della precedente domanda o un altro maggiorenne del nucleo familiare.

Se il nucleo familiare è variato, occorre una nuova iscrizione al Sistema informativo per l’inclusione sociale e lavorativa (SIISL) e la sottoscrizione di un nuovo Patto di Attivazione Digitale (PAD).

È obbligatorio presentarsi ai Servizi sociali entro 120 giorni dalla presentazione della domanda o dalla sottoscrizione del PAD, pena la sospensione dei pagamenti.

Certificazioni e condizioni di svantaggio

Se nella precedente domanda era stata indicata una condizione di svantaggio e inserimento in programmi di cura, occorre ripresentare la certificazione valida.

Le certificazioni scadute devono essere rinnovate e comunicate almeno due mesi prima della scadenza, mentre le domande con certificazioni scadute non possono essere accolte.

Si ricorda che, di norma, a seguito dell’accoglimento delle domande, i primi pagamenti vengono disposti intorno al giorno 15 del mese, mentre i pagamenti delle mensilità successive vengono disposti intorno al giorno 27 del mese.

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Vittime del dovere e benefici fiscali: nuovo orientamento INPS

Vittime del dovere e benefici fiscali: nuovo orientamento INPS

Le nuove disposizioni rinnovano le indicazioni fornite nel messaggio 29 marzo 2017, n. 1412 e nel messaggio 10 agosto 2017, n. 3274, applicando l’esenzione dall’IRPEF e dalle addizionali regionali e comunali a tutti i trattamenti pensionistici di cui i beneficiari sono titolari.

La Legge di bilancio 2017 aveva esteso a questi ultimi l’esenzione IRPEF già prevista per le vittime del terrorismo o della criminalità organizzata.

L’orientamento è stato progressivamente superato dalla Corte di Cassazione (con l’Ordinanza 25 febbraio 2025 n. 4873), che ha stabilito come l’esenzione IRPEF debba intendersi riferita al trattamento pensionistico in quanto tale, senza alcuna necessaria correlazione con l’evento lesivo.

L’esenzione dall’IRPEF, in favore di chi abbia ottenuto lo status di vittima del dovere, di equiparato a vittima del dovere o di familiare superstite di vittima del dovere, si applica su tutti i trattamenti pensionistici derivanti da iscrizioni assicurative obbligatorie di cui gli stessi siano titolari, anche se non correlati all’evento che ha dato luogo allo status medesimo.

A decorrere dall’anno di imposta 2026 tutti i trattamenti pensionistici di prima liquidazione o quelli già liquidati dall’INPS, anche con gli istituti del cumulo, della totalizzazione e del computo in Gestione separata dei periodi assicurativi, spettanti alle vittime del dovere, ai soggetti equiparati alle vittime del dovere e ai loro familiari superstiti, sono esentati dall’IRPEF, nonché dalle addizionali regionali e comunali, anche se non correlati all’evento che ha dato luogo allo status di vittima del dovere o di equiparato a vittima del dovere.

La normativa qualifica come “vittime del dovere” i magistrati, i rappresentanti delle Forze dell’Ordine (Carabinieri, Polizia, Guardia di Finanza, Polizia Penitenziaria), i Vigili del Fuoco e i militari delle Forze Armate che hanno subito lesioni o la morte in contesti di particolare rischio. Si tratta, in particolare, del:

  • contrasto alla criminalità;
  • servizi di ordine pubblico;
  • vigilanza a infrastrutture critiche;
  • operazioni di soccorso;
  • azioni avvenute in contesti di impiego internazionale (missioni all’estero).

Dal punto di vista operativo, la circolare prevede che l’esenzione fiscale venga applicata direttamente dall’INPS, in qualità di sostituto d’imposta. Ciò comporta che:

  • i beneficiari non devono presentare specifiche istanze per ottenere l’applicazione dell’esenzione;
  • l’Istituto provvede automaticamente ad applicare il regime fiscale agevolato.

L’applicazione avviene a partire dal primo rateo utile di pensione, tenendo conto:

  • della data di presentazione della domanda di ricostituzione del trattamento pensionistico;
  • delle tempistiche tecniche necessarie per l’elaborazione delle posizioni.

Questa modalità operativa semplifica significativamente gli adempimenti a carico dei contribuenti, garantendo al contempo uniformità di trattamento.

Un aspetto rilevante riguarda il rimborso delle ritenute fiscali relative all’anno 2026. La circolare prevede che:

  • eventuali ritenute IRPEF applicate sui ratei di pensione a partire da gennaio 2026 vengano successivamente rimborsate;
  • il rimborso venga effettuato direttamente dall’INPS, senza necessità di intervento da parte del contribuente.

Questo meccanismo consente di correggere eventuali disallineamenti temporanei tra l’entrata in vigore della nuova disciplina e l’adeguamento dei sistemi informativi, garantendo comunque il pieno riconoscimento del beneficio fiscale.

Per quanto riguarda i periodi d’imposta antecedenti al 2026, la circolare stabilisce una procedura distinta. In questi casi:

  • i soggetti interessati devono presentare una istanza di rimborso all’Agenzia delle Entrate;
  • la richiesta deve essere effettuata secondo le modalità operative ordinarie previste dalla normativa fiscale.

Questo implica che:

  • il contribuente deve attivarsi direttamente;
  • è necessario verificare i termini di decadenza per la presentazione delle istanze di rimborso;
  • può essere opportuno il supporto di un professionista per la corretta predisposizione della documentazione.

Per il 2026, l’INPS agisce direttamente come sostituto d’imposta. L’esenzione viene applicata a partire dal primo rateo di pensione utile in pagamento: non serve presentare domande, l’Istituto provvede d’ufficio. Le ritenute già operate sui ratei di pensione da gennaio 2026 saranno rimborsate direttamente dall’INPS. Le modalità operative precise saranno definite con un successivo messaggio dell’Istituto. Per gli anni d’imposta precedenti al 2026 la procedura è diversa. Chi ha subito ritenute IRPEF su pensioni che, alla luce della nuova interpretazione, avrebbero dovuto essere esenti, deve presentare istanza di rimborso direttamente all’Agenzia delle Entrate, utilizzando le procedure ordinarie previste per i crediti d’imposta. L’INPS non gestisce direttamente i rimborsi degli anni precedenti.

Coloro che non sono sicuri di avere diritto al rimborso o di rientrare nelle categorie interessate possono verificare la loro posizione contattando il proprio patronato o un consulente fiscale, oppure consultando la pagina dedicata sul portale INPS.

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Previdenza complementare e TFR: dal 1° luglio 2026 scatta l’adesione automatica per i lavoratori del settore privato

Previdenza complementare e TFR: dal 1° luglio 2026 scatta l’adesione automatica per i lavoratori del settore privato

Il datore di lavoro è tenuto a consegnare ai dipendenti una documentazione informativa specifica almeno trenta giorni prima della scadenza dei termini di scelta. Per i neoassunti non di prima occupazione, l’azienda deve raccogliere un’autodichiarazione sulle scelte effettuate nei precedenti rapporti di lavoro.

I dipendenti già assunti che non abbiano mai espresso una preferenza sulla destinazione del TFR devono comunicare la propria scelta entro il 31 dicembre 2026. In assenza di comunicazione, dal 1° gennaio 2027 il TFR confluirà automaticamente nel fondo collettivo aziendale. Le aziende devono attivarsi per rilevare, tra i dipendenti in forza, chi si trova ancora in questa situazione e sollecitare la comunicazione nei tempi utili.

Con la Delibera 19 giugno 2026, la Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione ha pubblicato le istruzioni per l’applicazione del nuovo meccanismo di adesione dei lavoratori dipendenti del settore privato di “prima assunzione” e dei lavoratori dipendenti del settore privato “non di prima assunzione” che, successivamente al 30 giugno 2026, attivano un nuovo rapporto di lavoro. Per i lavoratori del settore privato di prima assunzione, ovvero assunti per la prima volta in qualità di lavoratori dipendenti, l’adesione alla previdenza complementare è automatica e decorre dalla data di prima assunzione.

In caso di presenza di più forme pensionistiche, il fondo di destinazione è quella alla quale abbia aderito il maggior numero di lavoratori dell’azienda, salvo diverso accordo aziendale. In tal caso la verifica deve essere effettuata alla data di assunzione.

A differenza di quanto avveniva con il silenzio-assenso, i contributi derivanti da adesione automatica non sono più investiti nel comparto garantito ma nel comparto più coerente con l’orizzonte temporale residuo prima dell’età pensionabile. Si tratta di un sistema evoluto in cui l’investimento è personalizzato sul ciclo di vita (life-cycling) e i lavoratori più giovani vengono associati a linee con un potenziale di rendimento più dinamico (azionario), che diventeranno progressivamente più prudenti man mano che ci si avvicina al pensionamento.

I datori di lavoro dovranno, quindi, acquisire informazioni dalla forma pensionistica complementare di riferimento in merito all’adeguamento degli statuti prima di iniziare con i versamenti.

Rispetto alla previgente normativa, gli effetti conseguenti all’adesione automatica sono più ampi in quanto è prevista non solo la devoluzione al fondo dell’intero TFR ma anche il versamento della contribuzione a carico del datore di lavoro e del lavoratore. I versamenti sono effettuati a decorrere dal mese successivo alla scadenza del termine dei sessanta giorni e comprendono quanto dovuto dalla data di prima assunzione.

L’attribuzione al lavoratore della facoltà di rinuncia conferma il principio di volontarietà dell’adesione alle forme di previdenza complementare. Essendo la rinuncia un atto unilaterale, il lavoratore è tenuto a comunicare la propria volontà al datore di lavoro entro sessanta giorni dalla data di assunzione.

L’esercizio di tale facoltà mette il lavoratore nella condizione di poter scegliere tra due diverse opzioni: effettuare un’adesione esplicita ad una diversa forma pensionistica complementare di proprio gradimento o optare per il mantenimento del TFR in azienda secondo il regime previsto all’art. 2120 del Codice Civile, fermo restando il versamento al Fondo Tesoreria INPS ove previsto.

Al fine di rendere conoscibile il meccanismo di adesione automatica, il datore di lavoro è tenuto a fornire al momento dell’assunzione, un’informativa dettagliata al neoassunto sugli accordi collettivi applicabili in tema di previdenza complementare, sul meccanismo di adesione automatica, sulla forma pensionistica di destinazione, sulle diverse scelte disponibili e sulla relativa tempistica.

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Indennità ISCRO 2026: requisiti, importi e come accedere al sostegno

Indennità ISCRO 2026: requisiti, importi e come accedere al sostegno

Si tratta di un’indennità che sostiene i lavoratori autonomi professionali iscritti alla Gestione Separata INPS colpiti da un calo del reddito. La domanda va presentata sul portale INPS dal 15 giugno al 31 ottobre 2026 e dà diritto ad un assegno mensile tra i 255,53 € e 817,69 € per sei mesi. Possono richiederla i titolari di partita IVA con reddito 2025 inferiore al 70% della media del biennio precedente, esclusi quanti ne hanno già beneficiato nel 2024 o nel 2025.

ISCRO 2026: i requisiti

La misura è riconosciuta ai lavoratori iscritti alla Gestione Separata, cioè ai liberi professionisti, compresi i partecipanti agli studi associati o società semplice con reddito da lavoro autonomo, e in possesso dei seguenti requisiti:

  • non essere titolari di trattamento pensionistico diretto e non essere assicurati presso altre forme previdenziali obbligatorie;
  • non essere beneficiari di Assegno di inclusione;
  • aver prodotto un reddito di lavoro autonomo, nell’anno precedente alla presentazione della domanda, inferiore al 70% della media dei redditi da lavoro autonomo conseguiti nei due anni precedenti all’anno che precede quello di presentazione della domanda;
  • aver dichiarato, nell’anno precedente alla presentazione della domanda, un reddito non superiore a 12.749,18 €;
  • essere in regola con la contribuzione previdenziale obbligatoria;
  • essere titolari di partita IVA attiva.

Quali sono gli importi

Per il bonus ISCRO 2026, gli importi sono stati aggiornati come segue:

  • importo minimo mensile: 255,53 € (in aumento rispetto ai precedenti 250 €);
  • importo massimo mensile: 817,69 € (superiore ai precedenti 800 €);
  • soglia di reddito per l’accesso: 12.749,18 € (rispetto ai 12.000 e precedenti).

L’indennità viene erogata per sei mesi consecutivi, a partire dal primo giorno successivo alla presentazione della domanda. Non può essere richiesta nuovamente nei due anni successivi alla prima erogazione.

A decorrere dal 15 giugno e fino al 31 ottobre 2026 è possibile presentare la domanda di indennità ISCRO per l’anno 2026 solo in via telematica. Pertanto, dalla stessa data sarà nuovamente attivo il servizio di presentazione delle domande in argomento che rimarrà disponibile fino al 31 ottobre 2026, termine ultimo per la presentazione della domanda di indennità ISCRO per l’anno 2026.

L’indennità ISCRO non potrà essere richiesta nel biennio successivo all’anno di inizio di fruizione della stessa; pertanto, non potranno accedere alla prestazione per l’anno 2026 coloro che hanno già fruito dell’ISCRO per l’anno 2024/2025. In caso di presentazione delle richieste in tale ipotesi le domande che verranno presentate saranno rigettate dall’Istituto con la motivazione di cui sopra. Inoltre, nel caso di decadenza dal diritto all’indennità ISCRO, l’assicurato, pur non avendo beneficiato per tutte le sei mensilità previste dalla prestazione, non potrà comunque accedere alla prestazione nel biennio successivo all’anno di inizio di fruizione dell’indennità ISCRO decaduta.

La richiesta di ISCRO potrà essere presentata invece da coloro che non hanno presentato domanda per l’anno 2024/2025 e da coloro che, pur avendo presentato domanda nelle precedenti annualità, non hanno avuto accesso alla prestazione perché la domanda è stata respinta e/o la prestazione revocata dall’origine.

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