Congedo parentale, tre mesi pagati all’80%: le novità della Legge di Bilancio 2025

Congedo parentale, tre mesi pagati all’80%: le novità della Legge di Bilancio 2025

Il congedo parentale è un periodo di astensione facoltativa dal lavoro finalizzata a consentire a lavoratrici e lavoratori di occuparsi dei propri figli e soddisfare i loro bisogni emotivi e relazionali nei primi anni di vita.

La nuova legge prevede che per tre mesi in totale, anche non consecutivi, il congedo parentale sia retribuito all’80% dello stipendio. L’aumento dell’indennità riguarda esclusivamente i lavoratori dipendenti, restando escluse tutte le altre categorie di lavoratori (lavoratori autonomi, lavoratori iscritti alla Gestione Separata).

I tre mesi all’80% non sono aggiuntivi rispetto ai 10/11 mesi complessivi già previsti per il congedo parentale, ma rappresentano solo un aumento della retribuzione per tre di questi mesi. I tre mesi retribuiti meglio possono essere divisi tra i due genitori o utilizzati da uno solo, e valgono anche se il congedo viene preso a ore, a giorni o in modalità continuativa.

Congedo parentale: cosa cambia

Il nuovo quadro delle indennità si articola come segue:

  • un mese è indennizzato all’80% della retribuzione, entro i 6 anni di vita o entro 6 anni dall’ingresso in famiglia in caso di adozione o di affidamento (Legge di Bilancio 2023);
  • un ulteriore mese è indennizzato all’80% della retribuzione, entro i 6 anni di vita o entro 6 anni dall’ingresso in famiglia in caso di adozione o di affidamento del minore (Legge di Bilancio 2024 e 2025);
  • un ulteriore mese è indennizzato all’80% della retribuzione, entro i 6 anni di vita o entro 6 anni dall’ingresso in famiglia in caso di adozione o di affidamento del minore (Legge di Bilancio 2025);
  • sei mesi sono indennizzati al 30%, a prescindere dalla situazione reddituale;
  • i rimanenti due mesi non sono indennizzati, salvo il caso in cui il richiedente abbia un reddito sotto la soglia prevista dall’articolo 34, comma 3, del T.U.

Le novità 2025

Come previsto dall’articolo 32 del T.U., il limite massimo di congedo parentale per ogni coppia genitoriale è di dieci mesi (elevabili a undici mesi nel caso in cui il padre si astenga per un periodo intero o frazionato non inferiore a tre mesi), da fruire entro i 12 anni di vita del figlio o dall’ingresso in famiglia del minore, di cui:

  • alla madre spetta un periodo indennizzabile di tre mesi non trasferibili all’altro genitore;
  • al padre spetta un periodo indennizzabile di tre mesi non trasferibili all’altro genitore;
  • a entrambi i genitori spetta anche un ulteriore periodo indennizzabile della durata complessiva di tre mesi, da fruire in modalità ripartita tra gli stessi.

Per ricevere maggiori informazioni a riguardo, è possibile recarsi presso la sede di Confcommercio Corigliano Rossano o contattarci per fissare un appuntamento. Il servizio è gratuito e rivolto a tutti coloro che ne hanno bisogno.

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Assegno sociale: cos’è e come farne richiesta

Assegno sociale: cos’è e come farne richiesta

L’Assegno sociale, che dal 1° gennaio 1996 ha sostituito la pensione sociale, è destinato:

  • ai cittadini italiani;
  • ai cittadini comunitari iscritti all’Anagrafe del comune di residenza;
  • ai cittadini extracomunitari familiari di cittadino comunitario (articolo 19, commi 2 e 3, decreto legislativo 30/2007);
  • ai cittadini extracomunitari titolari di permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo e ai cittadini stranieri o apolidi titolari dello status di rifugiato politico o di protezione sussidiaria.

La prestazione non è:

  • reversibile ai familiari superstiti;
  • esportabile;
  • cedibile;
  • sequestrabile;
  • pignorabile.

Assegno sociale: requisiti

Per ottenere l’assegno tutti i cittadini italiani e stranieri devono soddisfare le seguenti condizioni:

  • 67 anni di età;
  • stato di bisogno economico;
  • cittadinanza italiana e situazioni equiparate;
  • residenza effettiva in Italia;
  • requisito dei dieci anni di soggiorno legale e continuativo in Italia.

Il diritto alla prestazione è accertato in base al reddito personale per i cittadini non coniugati e in base al cumulo del reddito del coniuge per i cittadini coniugati.

Il pagamento dell’assegno inizia dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda. Il beneficio ha carattere provvisorio e la verifica del possesso dei requisiti socioeconomici e della effettiva residenza avviene annualmente.

Qual è l’importo dell’assegno?

L’importo dell’assegno per il 2025 è pari a 538,69 euro per 13 mensilità. Il soggetto richiedente deve avere un reddito annuo inferiore a 7.002,97 euro se non coniugato, elevato a 14.005,94 euro se è coniugato.

Hanno diritto all’assegno in misura intera (538,69 euro per 13 mensilità):

  • i soggetti non coniugati che non possiedono alcun reddito;
  • i soggetti coniugati che hanno un reddito coniugale inferiore all’importo totale annuo dell’Assegno sociale (7.002,97 euro).

Hanno diritto all’assegno in misura ridotta:

  • i soggetti non coniugati che hanno un reddito inferiore all’importo totale annuo dell’Assegno sociale;
  • i soggetti coniugati che hanno un reddito coniugale compreso tra l’ammontare annuo dell’Assegno (7.002,97 euro) e il doppio dell’importo annuo dell’Assegno (14.005,94 euro).

L’assegno non è soggetto alle trattenute IRPEF. Si ricorda che per la concessione dell’assegno sociale la legge non solo stabilisce un limite reddituale, ma impone anche ai beneficiari di comunicare all’INPS la propria situazione reddituale, se non obbligati alla dichiarazione dei redditi ordinaria.

In caso di assenza del titolare della prestazione dal territorio nazionale, l’Assegno sociale viene sospeso se il soggiorno all’estero si protrae per più di 29 giorni continuativi e la sospensione opera dal momento in cui ci si allontana dal territorio italiano.

Se la sospensione si protrae per più di un anno, la prestazione è revocata.

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Incentivo INPS per il Posticipo del Pensionamento: Istruzioni Operative 2025

Incentivo INPS per il Posticipo del Pensionamento: Istruzioni Operative 2025

L’INPS, con la circolare n. 102/2025, ha fornito le indicazioni operative per la gestione dell’incentivo al posticipo del pensionamento, previsto dall’articolo 1, comma 161, della Legge di bilancio 2025. La misura consente ai lavoratori dipendenti di rinunciare all’accredito della quota dei contributi previdenziali a proprio carico, in cambio di una somma equivalente corrisposta direttamente dal datore di lavoro in busta paga.

Destinatari e requisiti

Possono accedere all’incentivo i lavoratori dipendenti che:

  • risultino iscritti all’AGO o a forme sostitutive/esclusive della stessa alla data di rinuncia;
  • maturino i requisiti per accedere alla pensione anticipata flessibile (Quota 103 – art. 14.1, DL 4/2019) oppure alla pensione anticipata ex art. 24, co. 10, DL 201/2011, entro il 31 dicembre 2025;
  • non siano titolari di pensione diretta, salvo l’assegno ordinario di invalidità;
  • non abbiano ancora perfezionato il requisito anagrafico per la pensione di vecchiaia.

Decorrenza e modalità di esercizio della facoltà

La rinuncia può essere esercitata una sola volta nella vita lavorativa e ha effetto:

  • dal mese successivo alla presentazione della domanda, se presentata dopo la prima decorrenza utile della pensione;
  • dalla prima decorrenza utile della pensione, in caso di domanda presentata in anticipo.

La rinuncia vale per tutti i rapporti di lavoro dipendente, attivi o futuri. In caso di cambio datore di lavoro, l’incentivo si trasferisce automaticamente, previa comunicazione INPS tramite il servizio “Comunicazione bidirezionale”.

Misura dell’incentivo e impatto previdenziale

L’incentivo consiste nell’esonero totale dalla quota di contribuzione IVS a carico del lavoratore, importo che viene riconosciuto direttamente in busta paga. Le somme percepite non sono imponibili ai fini contributivi.

Sul piano pensionistico:

  • la quota contributiva non versata non alimenta il montante individuale per il calcolo della pensione contributiva;
  • l’incentivo non incide sulle quote calcolate con il metodo retributivo.

Compatibilità e cumulabilità

L’incentivo è cumulabile con le agevolazioni contributive a carico del datore di lavoro, ma non può essere applicato se già operano abbattimenti sulla quota IVS del lavoratore. Non è classificabile come incentivo all’assunzione e non richiede il possesso del DURC.

Procedura di richiesta

Il lavoratore deve comunicare all’INPS la volontà di aderire all’incentivo. L’Istituto, entro 30 giorni, verifica i requisiti e notifica l’esito della domanda sia al lavoratore sia al datore di lavoro.

Adempimenti a carico del datore

I datori di lavoro devono indicare i dati relativi all’esonero nella sezione <PosContributiva> del flusso UniEmens, secondo le istruzioni contenute nella circolare INPS n. 102/2025.

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Assicurazione Inail contro gli infortuni in ambito domestico

Assicurazione Inail contro gli infortuni in ambito domestico

L’assicurazione, il cui premio ha un costo annuale di 24 euro, è obbligatoria per le persone che svolgono esclusivamente lavori domestici e hanno tra i 18 e i 67 anni.

L’assicurazione Inail contro gli infortuni domestici tutela il lavoro svolto in via non occasionale, gratuitamente e senza vincolo di subordinazione, finalizzato alle cure della propria famiglia e dell’ambiente in cui si vive. Questa forma viene equiparata, per il suo valore sociale ed economico alle altre forme di lavoro.

I soggetti in possesso dei requisiti assicurativi devono presentare all’Inail la domanda di iscrizione esclusivamente attraverso la modalità telematica, tramite il servizio online “Domanda di iscrizione e richiesta avviso di pagamento” utilizzando credenziali Spid, Cie o Cns.

Quando si considera infortunio in ambito domestico?

È infortunio in ambito domestico se è avvenuto in occasione e a causa del lavoro prestato in ambito domestico, cioè nell’abitazione nella quale vive l’assicurato e la sua famiglia, incluse le pertinenze (soffitte, cantine, giardini, balconi, ecc.) e le parti comuni condominiali (terrazzi, scale, androni, ecc.).

Il luogo in cui si trascorrono le vacanze è considerato al pari dell’abitazione, purché si trovi sul territorio nazionale. Nel lavoro dedicato alla cura della famiglia rientrano le attività relative al normale svolgimento della vita domestica.

In base alla gravità dell’incidente, è necessario rivolgersi a un presidio ospedaliero o al proprio medico di famiglia per le cure e le prestazioni del Servizio Sanitario Nazionale. Al momento della visita, l’infortunato o chi lo accompagna deve precisare che si tratta di infortunio avvenuto in ambito domestico.

Quando si ha diritto alle prestazioni Inail?

Si ha diritto alla prestazione economica una tantum se l’inabilità permanente accertata è compresa tra il 6% e il 15%.

Si ha diritto alla rendita diretta se l’inabilità permanente è pari o superiore al 16%. È inoltre riconosciuto un assegno per l’assistenza personale continuativa ai titolari di rendita con specifiche menomazioni; si ha diritto a prestazioni economiche se l’infortunio ha avuto come conseguenza il decesso.

Cosa avviene invece se l’infortunio provoca la morte dell’assicurato? In questo caso, spetterà ai superstiti presentare all’Inail la domanda per la liquidazione della rendita, sempre se sussistano i requisiti di assicurabilità e di regolarità nel pagamento del premio.

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Riduzione Contributi INPS al 50% per nuovi Commercianti e Artigiani nel 2025

Riduzione Contributi INPS al 50% per nuovi Commercianti e Artigiani nel 2025

La riduzione è valida trentasei mesi a decorrere dalla data di avvio dell’attività di impresa, che coincide con la prima iscrizione nella gestione IVS o di primo ingresso nella società.

La Legge di Stabilità del 2025, all’art. 1 comma 186, prevede che i beneficiari della riduzione dei contributi Inps al 50% possono essere:

  • titolari di ditte individuali e familiari che percepiscono dei redditi di impresa;
  • contribuenti forfettari che percepiscono reddito di impresa;
  • soci delle società di persone o di capitali, tenuti al versamento dei contributi IVS;
  • coadiuvanti e coadiutori familiari dei titolari di impresa che possiedono i sopra indicati requisiti.

Requisiti

Per usufruire della riduzione contributiva è necessario soddisfare le seguenti condizioni:

  • avere avviato nel corso del 2025 un’attività lavorativa in forma di impresa individuale o sotto forma di società. Per i soci di società questo requisito si verifica al momento del primo ingresso nella compagine societaria;
  • essere iscritti per la prima volta nella gestione commercianti o artigiani.

Può richiedere l’agevolazione anche l’imprenditore che ha avviato l’attività nel corso del 2025 e che abbia presentato la richiesta di iscrizione al Registro Imprese e all’Inps nei termini di legge.

Durata dell’agevolazione

La riduzione è valida trentasei mesi a decorrere dalla data di avvio dell’attività di impresa, che coincide con la prima iscrizione nella gestione IVS, o di primo ingresso nella società.

I mesi di riduzione devono essere continuativi e non possono essere interrotti e poi ripresi. Si può passare da una gestione all’altra nel corso dei trentasei mesi di durata dell’agevolazione ma non ci possono essere buchi contributivi. Si può passare dalla ditta individuale a socio di una snc, purché vi sia continuità contributiva.

Si evidenzia che l’eventuale utilizzo della riduzione del 50% dei contributi IVS comporta il dimezzamento del calcolo dei mesi ai fini del computo del periodo per godere della pensione. Si ricorda che l’art. 2, comma 20 della Legge 335/1995 prevede che il versamento del contributo annuo minimale fa maturare, ai fini del calcolo del periodo per andare in pensione, 12 mesi effettivi.

Al contrario, se ci si avvale di una riduzione dell’obbligo nel pagamento dei contributi minimali, i mesi accreditati ai fini pensionistici saranno riparametrati sulla base della percentuale di riduzione di cui si è beneficiato.

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