Vittime del dovere e benefici fiscali: nuovo orientamento INPS

Vittime del dovere e benefici fiscali: nuovo orientamento INPS

Le nuove disposizioni rinnovano le indicazioni fornite nel messaggio 29 marzo 2017, n. 1412 e nel messaggio 10 agosto 2017, n. 3274, applicando l’esenzione dall’IRPEF e dalle addizionali regionali e comunali a tutti i trattamenti pensionistici di cui i beneficiari sono titolari.

La Legge di bilancio 2017 aveva esteso a questi ultimi l’esenzione IRPEF già prevista per le vittime del terrorismo o della criminalità organizzata.

L’orientamento è stato progressivamente superato dalla Corte di Cassazione (con l’Ordinanza 25 febbraio 2025 n. 4873), che ha stabilito come l’esenzione IRPEF debba intendersi riferita al trattamento pensionistico in quanto tale, senza alcuna necessaria correlazione con l’evento lesivo.

L’esenzione dall’IRPEF, in favore di chi abbia ottenuto lo status di vittima del dovere, di equiparato a vittima del dovere o di familiare superstite di vittima del dovere, si applica su tutti i trattamenti pensionistici derivanti da iscrizioni assicurative obbligatorie di cui gli stessi siano titolari, anche se non correlati all’evento che ha dato luogo allo status medesimo.

A decorrere dall’anno di imposta 2026 tutti i trattamenti pensionistici di prima liquidazione o quelli già liquidati dall’INPS, anche con gli istituti del cumulo, della totalizzazione e del computo in Gestione separata dei periodi assicurativi, spettanti alle vittime del dovere, ai soggetti equiparati alle vittime del dovere e ai loro familiari superstiti, sono esentati dall’IRPEF, nonché dalle addizionali regionali e comunali, anche se non correlati all’evento che ha dato luogo allo status di vittima del dovere o di equiparato a vittima del dovere.

La normativa qualifica come “vittime del dovere” i magistrati, i rappresentanti delle Forze dell’Ordine (Carabinieri, Polizia, Guardia di Finanza, Polizia Penitenziaria), i Vigili del Fuoco e i militari delle Forze Armate che hanno subito lesioni o la morte in contesti di particolare rischio. Si tratta, in particolare, del:

  • contrasto alla criminalità;
  • servizi di ordine pubblico;
  • vigilanza a infrastrutture critiche;
  • operazioni di soccorso;
  • azioni avvenute in contesti di impiego internazionale (missioni all’estero).

Dal punto di vista operativo, la circolare prevede che l’esenzione fiscale venga applicata direttamente dall’INPS, in qualità di sostituto d’imposta. Ciò comporta che:

  • i beneficiari non devono presentare specifiche istanze per ottenere l’applicazione dell’esenzione;
  • l’Istituto provvede automaticamente ad applicare il regime fiscale agevolato.

L’applicazione avviene a partire dal primo rateo utile di pensione, tenendo conto:

  • della data di presentazione della domanda di ricostituzione del trattamento pensionistico;
  • delle tempistiche tecniche necessarie per l’elaborazione delle posizioni.

Questa modalità operativa semplifica significativamente gli adempimenti a carico dei contribuenti, garantendo al contempo uniformità di trattamento.

Un aspetto rilevante riguarda il rimborso delle ritenute fiscali relative all’anno 2026. La circolare prevede che:

  • eventuali ritenute IRPEF applicate sui ratei di pensione a partire da gennaio 2026 vengano successivamente rimborsate;
  • il rimborso venga effettuato direttamente dall’INPS, senza necessità di intervento da parte del contribuente.

Questo meccanismo consente di correggere eventuali disallineamenti temporanei tra l’entrata in vigore della nuova disciplina e l’adeguamento dei sistemi informativi, garantendo comunque il pieno riconoscimento del beneficio fiscale.

Per quanto riguarda i periodi d’imposta antecedenti al 2026, la circolare stabilisce una procedura distinta. In questi casi:

  • i soggetti interessati devono presentare una istanza di rimborso all’Agenzia delle Entrate;
  • la richiesta deve essere effettuata secondo le modalità operative ordinarie previste dalla normativa fiscale.

Questo implica che:

  • il contribuente deve attivarsi direttamente;
  • è necessario verificare i termini di decadenza per la presentazione delle istanze di rimborso;
  • può essere opportuno il supporto di un professionista per la corretta predisposizione della documentazione.

Per il 2026, l’INPS agisce direttamente come sostituto d’imposta. L’esenzione viene applicata a partire dal primo rateo di pensione utile in pagamento: non serve presentare domande, l’Istituto provvede d’ufficio. Le ritenute già operate sui ratei di pensione da gennaio 2026 saranno rimborsate direttamente dall’INPS. Le modalità operative precise saranno definite con un successivo messaggio dell’Istituto. Per gli anni d’imposta precedenti al 2026 la procedura è diversa. Chi ha subito ritenute IRPEF su pensioni che, alla luce della nuova interpretazione, avrebbero dovuto essere esenti, deve presentare istanza di rimborso direttamente all’Agenzia delle Entrate, utilizzando le procedure ordinarie previste per i crediti d’imposta. L’INPS non gestisce direttamente i rimborsi degli anni precedenti.

Coloro che non sono sicuri di avere diritto al rimborso o di rientrare nelle categorie interessate possono verificare la loro posizione contattando il proprio patronato o un consulente fiscale, oppure consultando la pagina dedicata sul portale INPS.

Per ricevere maggiori informazioni a riguardo, è possibile recarsi presso la sede di Confcommercio Corigliano Rossano o contattarci per fissare un appuntamento. Il servizio è gratuito e rivolto a tutti coloro che ne hanno bisogno.

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Previdenza complementare e TFR: dal 1° luglio 2026 scatta l’adesione automatica per i lavoratori del settore privato

Previdenza complementare e TFR: dal 1° luglio 2026 scatta l’adesione automatica per i lavoratori del settore privato

Il datore di lavoro è tenuto a consegnare ai dipendenti una documentazione informativa specifica almeno trenta giorni prima della scadenza dei termini di scelta. Per i neoassunti non di prima occupazione, l’azienda deve raccogliere un’autodichiarazione sulle scelte effettuate nei precedenti rapporti di lavoro.

I dipendenti già assunti che non abbiano mai espresso una preferenza sulla destinazione del TFR devono comunicare la propria scelta entro il 31 dicembre 2026. In assenza di comunicazione, dal 1° gennaio 2027 il TFR confluirà automaticamente nel fondo collettivo aziendale. Le aziende devono attivarsi per rilevare, tra i dipendenti in forza, chi si trova ancora in questa situazione e sollecitare la comunicazione nei tempi utili.

Con la Delibera 19 giugno 2026, la Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione ha pubblicato le istruzioni per l’applicazione del nuovo meccanismo di adesione dei lavoratori dipendenti del settore privato di “prima assunzione” e dei lavoratori dipendenti del settore privato “non di prima assunzione” che, successivamente al 30 giugno 2026, attivano un nuovo rapporto di lavoro. Per i lavoratori del settore privato di prima assunzione, ovvero assunti per la prima volta in qualità di lavoratori dipendenti, l’adesione alla previdenza complementare è automatica e decorre dalla data di prima assunzione.

In caso di presenza di più forme pensionistiche, il fondo di destinazione è quella alla quale abbia aderito il maggior numero di lavoratori dell’azienda, salvo diverso accordo aziendale. In tal caso la verifica deve essere effettuata alla data di assunzione.

A differenza di quanto avveniva con il silenzio-assenso, i contributi derivanti da adesione automatica non sono più investiti nel comparto garantito ma nel comparto più coerente con l’orizzonte temporale residuo prima dell’età pensionabile. Si tratta di un sistema evoluto in cui l’investimento è personalizzato sul ciclo di vita (life-cycling) e i lavoratori più giovani vengono associati a linee con un potenziale di rendimento più dinamico (azionario), che diventeranno progressivamente più prudenti man mano che ci si avvicina al pensionamento.

I datori di lavoro dovranno, quindi, acquisire informazioni dalla forma pensionistica complementare di riferimento in merito all’adeguamento degli statuti prima di iniziare con i versamenti.

Rispetto alla previgente normativa, gli effetti conseguenti all’adesione automatica sono più ampi in quanto è prevista non solo la devoluzione al fondo dell’intero TFR ma anche il versamento della contribuzione a carico del datore di lavoro e del lavoratore. I versamenti sono effettuati a decorrere dal mese successivo alla scadenza del termine dei sessanta giorni e comprendono quanto dovuto dalla data di prima assunzione.

L’attribuzione al lavoratore della facoltà di rinuncia conferma il principio di volontarietà dell’adesione alle forme di previdenza complementare. Essendo la rinuncia un atto unilaterale, il lavoratore è tenuto a comunicare la propria volontà al datore di lavoro entro sessanta giorni dalla data di assunzione.

L’esercizio di tale facoltà mette il lavoratore nella condizione di poter scegliere tra due diverse opzioni: effettuare un’adesione esplicita ad una diversa forma pensionistica complementare di proprio gradimento o optare per il mantenimento del TFR in azienda secondo il regime previsto all’art. 2120 del Codice Civile, fermo restando il versamento al Fondo Tesoreria INPS ove previsto.

Al fine di rendere conoscibile il meccanismo di adesione automatica, il datore di lavoro è tenuto a fornire al momento dell’assunzione, un’informativa dettagliata al neoassunto sugli accordi collettivi applicabili in tema di previdenza complementare, sul meccanismo di adesione automatica, sulla forma pensionistica di destinazione, sulle diverse scelte disponibili e sulla relativa tempistica.

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Indennità ISCRO 2026: requisiti, importi e come accedere al sostegno

Indennità ISCRO 2026: requisiti, importi e come accedere al sostegno

Si tratta di un’indennità che sostiene i lavoratori autonomi professionali iscritti alla Gestione Separata INPS colpiti da un calo del reddito. La domanda va presentata sul portale INPS dal 15 giugno al 31 ottobre 2026 e dà diritto ad un assegno mensile tra i 255,53 € e 817,69 € per sei mesi. Possono richiederla i titolari di partita IVA con reddito 2025 inferiore al 70% della media del biennio precedente, esclusi quanti ne hanno già beneficiato nel 2024 o nel 2025.

ISCRO 2026: i requisiti

La misura è riconosciuta ai lavoratori iscritti alla Gestione Separata, cioè ai liberi professionisti, compresi i partecipanti agli studi associati o società semplice con reddito da lavoro autonomo, e in possesso dei seguenti requisiti:

  • non essere titolari di trattamento pensionistico diretto e non essere assicurati presso altre forme previdenziali obbligatorie;
  • non essere beneficiari di Assegno di inclusione;
  • aver prodotto un reddito di lavoro autonomo, nell’anno precedente alla presentazione della domanda, inferiore al 70% della media dei redditi da lavoro autonomo conseguiti nei due anni precedenti all’anno che precede quello di presentazione della domanda;
  • aver dichiarato, nell’anno precedente alla presentazione della domanda, un reddito non superiore a 12.749,18 €;
  • essere in regola con la contribuzione previdenziale obbligatoria;
  • essere titolari di partita IVA attiva.

Quali sono gli importi

Per il bonus ISCRO 2026, gli importi sono stati aggiornati come segue:

  • importo minimo mensile: 255,53 € (in aumento rispetto ai precedenti 250 €);
  • importo massimo mensile: 817,69 € (superiore ai precedenti 800 €);
  • soglia di reddito per l’accesso: 12.749,18 € (rispetto ai 12.000 e precedenti).

L’indennità viene erogata per sei mesi consecutivi, a partire dal primo giorno successivo alla presentazione della domanda. Non può essere richiesta nuovamente nei due anni successivi alla prima erogazione.

A decorrere dal 15 giugno e fino al 31 ottobre 2026 è possibile presentare la domanda di indennità ISCRO per l’anno 2026 solo in via telematica. Pertanto, dalla stessa data sarà nuovamente attivo il servizio di presentazione delle domande in argomento che rimarrà disponibile fino al 31 ottobre 2026, termine ultimo per la presentazione della domanda di indennità ISCRO per l’anno 2026.

L’indennità ISCRO non potrà essere richiesta nel biennio successivo all’anno di inizio di fruizione della stessa; pertanto, non potranno accedere alla prestazione per l’anno 2026 coloro che hanno già fruito dell’ISCRO per l’anno 2024/2025. In caso di presentazione delle richieste in tale ipotesi le domande che verranno presentate saranno rigettate dall’Istituto con la motivazione di cui sopra. Inoltre, nel caso di decadenza dal diritto all’indennità ISCRO, l’assicurato, pur non avendo beneficiato per tutte le sei mensilità previste dalla prestazione, non potrà comunque accedere alla prestazione nel biennio successivo all’anno di inizio di fruizione dell’indennità ISCRO decaduta.

La richiesta di ISCRO potrà essere presentata invece da coloro che non hanno presentato domanda per l’anno 2024/2025 e da coloro che, pur avendo presentato domanda nelle precedenti annualità, non hanno avuto accesso alla prestazione perché la domanda è stata respinta e/o la prestazione revocata dall’origine.

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Invalidità Civile INPS: assistenza completa con Confcommercio Cosenza

Invalidità Civile INPS: assistenza completa con Confcommercio Cosenza

Avviare una pratica per il riconoscimento dell’invalidità civile può rappresentare un percorso complesso, soprattutto per chi si trova ad affrontare procedure sanitarie e amministrative spesso articolate e delicate.

Dalla compilazione del certificato medico introduttivo alla raccolta della documentazione sanitaria, fino all’invio telematico della pratica all’INPS, ogni fase richiede attenzione, precisione e il supporto di professionisti qualificati.

Per questo motivo, Confcommercio Cosenza mette a disposizione un servizio dedicato di assistenza e supporto attraverso il proprio Patronato, offrendo ai cittadini un punto di riferimento affidabile, vicino e facilmente accessibile.

Cosa comprende il servizio

Presso il Patronato è possibile ricevere assistenza in tutte le principali fasi della procedura per il riconoscimento dell’invalidità civile, grazie alla collaborazione con medici certificatori abilitati e operatori specializzati.

L’assistenza offerta include:

  • visita con medico certificatore abilitato;
  • compilazione e invio telematico del certificato all’INPS;
  • supporto nella raccolta della documentazione sanitaria;
  • informazioni, assistenza e prenotazione del servizio.

Perché rivolgersi a Confcommercio Cosenza

Affidarsi al Patronato Confcommercio Cosenza significa poter contare su competenza, professionalità e assistenza personalizzata, con un servizio costruito sulle esigenze concrete dei cittadini.

L’obiettivo è semplificare le procedure burocratiche e garantire un accompagnamento chiaro e professionale in ogni fase della pratica, attraverso un supporto diretto e qualificato, evitando errori procedurali e offrendo supporto costante durante tutto l’iter.

Per ricevere supporto personalizzato puoi rivolgerti da subito ai nostri uffici:

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Riforma della disabilità: cosa cambia nel 2026

Riforma della disabilità: cosa cambia nel 2026

Il 1° gennaio 2025 ha preso avvio la sperimentazione della riforma della disabilità (invalidità civile), che diventerà effettiva sul tutto il territorio nazionale a partire dal 1° gennaio 2027.

La riforma della disabilità costituisce una novità storica: non rappresenta solo un adeguamento normativo, ma un vero e proprio cambiamento culturale, che ridefinisce il concetto stesso di disabilità, la valutazione dei diritti e il linguaggio.

Il cuore della riforma è costituito dalla sperimentazione di un nuovo procedimento per l’accertamento della condizione di disabilità, affidato all’INPS, che comprende sia la valutazione di base sia quella multidimensionale finalizzata all’elaborazione del cosiddetto progetto di vita.

Riforma della disabilità: le principali novità

Uno dei più importanti cambiamenti riguarda la modalità di avvio del procedimento: è sufficiente la trasmissione telematica all’INPS del certificato medico introduttivo attraverso il medico di base. L’Istituto diventa così titolare unico del processo di accertamento della disabilità.

Inoltre, vengono sostituiti termini come handicap e invalidità con l’espressione “persona con disabilità”. La nuova definizione, in linea con la Convenzione ONU del 2006, evidenzia l’importanza di considerare la disabilità il risultato dell’interazione tra la persona e il suo ambiente, e non una caratteristica intrinseca dell’individuo.

È poi introdotta la “valutazione di base” ovvero un procedimento unitario e multidisciplinare volto ad accertare la condizione di disabilità e l’intensità dei sostegni necessari.

La “valutazione di base” è finalizzata al riconoscimento della condizione di disabilità, all’accertamento dell’invalidità civile e all’accertamento della condizione di disabilità in età evolutiva, ai fini dell’inclusione scolastica. L’intento è semplificare velocizzare le procedure burocratiche per l’ottenimento del sostegno all’invalidità. Prima della riforma l’attesa poteva anche essere molto lunga, ora il tempo viene ridotto con l’invio di un certificato introduttivo. Sarà possibile ricevere in circa un mese il primo sostegno economico. Ad esempio, con l’invio del certificato a marzo, l’indennità spetta a partire dal 1° aprile (il primo giorno del mese successivo). Al beneficiario viene chiesto di inviare subito i dati economici senza attendere il completamento della procedura.

Questo è possibile perché l’INPS diventa l’accertatore unico. Si evitano così svariati passaggi e la valutazione si basa solo sul certificato del medico e sulla visita dell’Istituto, nell’ambito della quale si esamina tutto:

  • invalidità civile, cecità, sordità;
  • bisogno di sostegno scolastico;
  • livello di sostegno.

Riforma della disabilità: nuovi importi

Un’altra, importante, novità riguarda gli importi. Ogni anno l’INPS adegua gli assegni per evitare che si riduca il potere d’acquisto. Per il 2026 l’aumento è pari a +1,4%., che corrisponde a 3-4 euro in più al mese.

Per ricevere l’assegno il richiedente non deve superare determinati limiti di reddito personale annuo:

  • soglia alta da 20.029,55 euro per chi ha una disabilità totale;
  • soglia bassa da 5.852,21 euro; chi supera questo reddito perde il diritto all’assegno.

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Opzione Donna 2026: misura non più attiva ma diritto ancora esercitabile

Opzione Donna 2026: misura non più attiva ma diritto ancora esercitabile

Opzione Donna è scaduta il 31 dicembre 2025, tuttavia l’INPS, con una recente circolare, ha spiegato chi, ancora oggi, può accedervi avendo cristallizzato precedentemente la condizioni e i requisiti (anagrafici e contributivi). Nello specifico, questi ultimi devono essere maturati entro il 31 dicembre 2024. Invece, la condizione (caregiver, invalidità civile, licenziata o dipendente da imprese per le quali è attivo un tavolo di confronto per la gestione della crisi aziendale), deve essersi verificata entro il 31 dicembre 2025.

Sono cambiate in modo significativo nel tempo le condizioni di accesso, riepilogate qui di seguito.

Opzione Donna – Prima versione: requisiti maturati entro il 31 dicembre 2021

Le lavoratrici che hanno maturato entro il 31 dicembre 2021:

  • 35 anni di contributi
  • 58 anni di età (dipendenti)
  • 59 anni di età (autonome)

possono ancora oggi accedere a Opzione Donna secondo le regole originarie.

Opzione Donna – Seconda versione: requisiti maturati entro il 31 dicembre 2023

Per chi ha maturato i requisiti dopo il 31 dicembre 2021, sono richiesti:

  • 35 anni di contributi;
  • 61 anni di età, salvo riduzioni in presenza di figli e soprattutto l’appartenenza a una delle seguenti categorie:
  1. caregiver che assistono da almeno sei mesi il coniuge o un parente di primo grado convivente con disabilità grave;
  2. caregiver di parenti o affini di secondo grado conviventi, a determinate condizioni (genitori o coniuge ultrasettantenni, invalidi o deceduti);
  3. invalide civili con invalidità pari almeno al 74%;
  4. lavoratrici licenziate o dipendenti di aziende con tavolo di crisi attivo (per queste l’età poteva scendere a 59 anni).

Per caregiver e invalide era prevista una riduzione dell’età anagrafica in presenza di figli:

  • 60 anni con un figlio
  • 59 anni con due o più figli

Per le lavoratrici che non rientrano più in Opzione Donna restano percorribili le forme ordinarie di pensionamento, tra cui:

  • la pensione anticipata ordinaria (41 anni e 10 mesi di contributi per le donne) nel 2026;
  • la pensione di vecchiaia al raggiungimento dell’età prevista dalla legge, attualmente 67 anni;
  • eventuali altre misure vigenti, come l’Ape Sociale per chi possiede i requisiti richiesti.

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