NASpI: compatibilità tra pensione e sostegni al reddito

NASpI: compatibilità tra pensione e sostegni al reddito

I lavoratori licenziati che maturano i requisiti per la pensione di vecchiaia o anticipata non possono richiedere la NASpI, ma ci sono eccezioni. È importante chiarire i rapporti tra alcune prestazioni a sostegno del reddito e i trattamenti pensionistici anticipati.

Per chi accede a pensioni con Quota 100/102/103, la NASpI termina dalla prima data utile per la pensione dopo la domanda. Le richieste di NASpI vengono quindi respinte se l’indennità dovrebbe iniziare o continuare dopo tale data. Tuttavia, chi ha i requisiti ma non sceglie la pensione può continuare a ricevere la NASpI.

Altri trattamenti di sostegno e Quota 100/102/103 Lo stesso criterio si applica all’indennità di mobilità: chi ha i requisiti per la pensione con le quote, ma non la richiede, può mantenere le prestazioni di mobilità ordinaria o in deroga.

Compatibilità con la pensione anticipata Le nuove norme posticipano di tre mesi il primo assegno per pensione anticipata, e l’INPS permette la NASpI fino alla data utile del trattamento pensionistico.

NASpI e Opzione Donna Le lavoratrici che maturano i requisiti per Opzione Donna possono accedere alla pensione dopo 12 o 18 mesi. La NASpI è disponibile fino alla data di decorrenza utile del trattamento.

NASpI e lavoratori precoci Per i lavoratori precoci, la decadenza dalla NASpI avviene alla prima data utile per la pensione dopo il riconoscimento dei requisiti.

NASpI e Assegno Ordinario di Invalidità La Corte Costituzionale ha stabilito la possibilità di scelta tra NASpI e Assegno di Invalidità, con sospensione di quest’ultimo durante il periodo indennizzato di NASpI.

Per informazioni e assistenza potete contattare i nostri uffici Enasco 50 & più:

Corigliano Rossano, Via Metaponto

E-mail: enasco@confcommercio.cs.it

Tel. e Fax: 0983 859021

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Bonus scuola Calabria 2024-2025: domanda e assistenza

Bonus scuola Calabria 2024-2025: domanda e assistenza

La Regione Calabria ha istituito il bonus scuola 2024-2025 al fine di agevolare le famiglie degli studenti meno abbienti nell’acquisto dei libri di testo. Tale misura, destinata agli alunni delle scuole secondarie di primo e secondo grado, prevede la fornitura gratuita o parziale dei sussidi didattici.

Chi può beneficiarne?

Possono richiedere il bonus tutti gli studenti iscritti alle scuole secondarie di primo e secondo grado, appartenenti a nuclei familiari con un Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) in corso di validità, non superiore a € 10.632,94.  

Come fare domanda?

La domanda per usufruire del beneficio deve essere presentata online, attraverso la piattaforma dedicata del Comune di residenza. Si precisa che, nel caso di studenti minorenni, la domanda dovrà essere compilata da uno dei genitori.

Perché rivolgersi al nostro Patronato?

La complessità delle procedure burocratiche legate a questo tipo di agevolazioni e all’ottenimento dell’ISEE può generare dubbi e difficoltà. Per questo motivo, Confcommercio Cosenza, attraverso il suo patronato Enasco 50&più, offre un servizio di assistenza completo e personalizzato.

I nostri servizi comprendono:

  • Assistenza nella compilazione della domanda: I nostri esperti ti guideranno passo passo nella compilazione della domanda, fornendoti tutte le informazioni necessarie.
  • Assistenza per l’ottenimento dell’ISEE: Ti aiuteremo a compilare e presentare la DSU per ottenere la certificazione ISEE necessaria per accedere al bonus.
  • Aggiornamenti continui: Sarai sempre aggiornato su eventuali novità o modifiche relative al bando.
  • Supporto personalizzato: Riceverai un’assistenza dedicata alle tue specifiche esigenze.

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Gestione Commercianti: Avvisi Bonari febbraio e maggio 2024

Gestione Commercianti: Avvisi Bonari febbraio e maggio 2024

L’INPS ha recentemente comunicato, attraverso il messaggio n. 3189/2024, l’avvio delle elaborazioni per l’emissione degli Avvisi Bonari relativi alla contribuzione fissa per i lavoratori autonomi iscritti alle Gestioni Commercianti. Questi avvisi riguardano le rate con scadenza nei mesi di febbraio e maggio 2024.

Dove trovare gli Avvisi Bonari

Gli Avvisi Bonari saranno disponibili nel “Cassetto Previdenziale Artigiani e Commercianti”, accessibile seguendo il percorso: “Cassetto Previdenziale per Artigiani e Commercianti” > “Posizione Assicurativa” > “Avvisi Bonari”. Inoltre, l’INPS invierà una notifica via e-mail sia ai titolari della posizione contributiva che ai loro intermediari per segnalare la disponibilità degli avvisi.

Comunicazione di avvenuto pagamento

Nel caso in cui il contribuente abbia già effettuato il pagamento, è possibile comunicarlo all’INPS attraverso la sezione “Comunicazione bidirezionale” presente nel Cassetto Previdenziale, seguendo il percorso: “Comunicazioni” > “Invio quietanza di versamento”.

Conseguenze del mancato pagamento

Qualora il pagamento non venga effettuato, l’importo dovuto sarà richiesto tramite un avviso di addebito che avrà valore di titolo esecutivo. Questo significa che l’importo potrà essere recuperato attraverso procedure esecutive.

Restare aggiornati sugli avvisi e gestire in tempo i pagamenti è fondamentale per evitare sanzioni o complicazioni.

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Isopensione e contratto di espansione: Novità sulla ricostituzione delle prestazioni

Isopensione e contratto di espansione: Novità sulla ricostituzione delle prestazioni

Nel corso degli ultimi anni, il tema delle ricostituzioni delle prestazioni di esodo, come l’isopensione e il contratto di espansione, ha generato diverse domande da parte di datori di lavoro e lavoratori. Con il messaggio n. 2099/2022, l’INPS ha già affrontato la questione, chiarendo alcuni aspetti fondamentali. In particolare, l’Istituto aveva confermato che le retribuzioni imponibili ai fini previdenziali, erogate dopo la cessazione del rapporto di lavoro e non considerate inizialmente nel calcolo dell’esodo, devono essere incluse nel ricalcolo delle prestazioni. Ciò riguarda soprattutto le somme riferite al periodo lavorativo precedente la risoluzione del contratto.

Recentemente, con il messaggio n. 3078/2024, l’INPS ha fornito ulteriori dettagli operativi sulla ricostituzione di queste prestazioni. In particolare, ha chiarito come rideterminare l’importo delle prestazioni di esodo e la loro scadenza, nei casi in cui queste non siano state valutate né ai fini del diritto né per la quantificazione dell’importo.

Procedura di Domanda e Ricostituzione delle Prestazioni

La domanda di accompagnamento a pensione deve essere trasmessa telematicamente dal datore di lavoro attraverso il “Portale delle prestazioni di esodo”. Oltre ai dati identificativi del datore di lavoro, è necessario inserire informazioni sull’anzianità contributiva maturata dal lavoratore alla data della risoluzione del rapporto di lavoro e la data fino alla quale il datore si impegna a versare la contribuzione correlata.

Un punto importante da sottolineare è che, poiché le prestazioni di esodo sono erogate su richiesta del datore di lavoro, che ne sostiene anche il costo, la ricostituzione delle prestazioni non può essere avviata né d’ufficio né su istanza del lavoratore. È quindi il datore di lavoro a dover presentare la domanda di ricostituzione, in accordo con il lavoratore.

Procedura di Ricostituzione: I Passaggi Fondamentali

Il datore di lavoro esodante, dopo aver ottenuto il consenso del lavoratore, deve caricare manualmente la richiesta nella procedura “WEBDOM”, solo dopo aver presentato una richiesta ufficiale tramite PEC alla struttura INPS competente. La richiesta deve essere accompagnata da una dichiarazione firmata dal legale rappresentante, con la quale il datore di lavoro si impegna a sostenere eventuali oneri aggiuntivi derivanti dalla ricostituzione della prestazione. Anche il consenso del lavoratore deve essere allegato.

Nel caso in cui, a seguito dell’accredito della contribuzione, si possa anticipare la scadenza dell’assegno di esodo, l’INPS provvederà ad avvisare sia il datore di lavoro sia il lavoratore per concordare il nuovo termine della prestazione e il relativo versamento dei contributi.

Aggiornamento della Prestazione e Impatto sulla Pensione

In caso di ricostituzione, il modello “TE08” indicherà la nuova scadenza della prestazione di accompagnamento a pensione, in modo da permettere al lavoratore di presentare la domanda di pensione nei tempi previsti. La contribuzione accreditata sarà poi considerata al momento della liquidazione della prestazione pensionistica, garantendo così una continuità tra esodo e pensione.

In conclusione, le ultime indicazioni dell’INPS aiutano a chiarire ulteriormente il processo di ricostituzione delle prestazioni di esodo, garantendo una maggiore trasparenza e facilitando il coordinamento tra datore di lavoro, lavoratore e INPS stesso.

Per maggiori informazioni o assistenza, puoi contattare i nostri uffici di Corigliano Rossano:

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Inps. Aggiornamento degli interessi e sanzioni per i contributi

Inps. Aggiornamento degli interessi e sanzioni per i contributi

Con la circolare n. 89 del 16 settembre 2024, l’INPS ha annunciato l’aggiornamento delle misure relative agli interessi di dilazione e differimento, oltre alle somme aggiuntive per il mancato o ritardato versamento dei contributi previdenziali e assistenziali, a seguito della decisione della Banca Centrale Europea di ridurre il tasso di interesse sulle operazioni di rifinanziamento principali dell’Eurosistema al 3,65% (ex Tasso Ufficiale di Riferimento – TUR).

A partire dal 18 settembre 2024, tale riduzione influirà sul calcolo del tasso di dilazione e differimento applicabile agli importi dovuti per la contribuzione agli enti di previdenza e assistenza obbligatoria, così come sulle sanzioni civili.

Il Decreto Legge n. 19/2024 ha inoltre sostituito la previsione di una sanzione pari al tasso ufficiale di riferimento maggiorato di 5,5 punti, con un nuovo regime che prevede, fino al 31 agosto 2024, l’applicazione di un tetto del 40% sull’importo dei contributi o premi non versati entro i termini di legge. Dal 1° settembre 2024, invece, le sanzioni saranno ridotte agli interessi legali previsti dal Codice Civile, purché i contributi o premi siano versati entro il termine stabilito dagli enti competenti.

Interesse di Dilazione e Differimento

L’interesse di dilazione, applicato alla regolarizzazione rateale dei debiti per contributi e sanzioni civili, sarà pari al 9,65% annuo e si applicherà alle rateazioni richieste a partire dal 18 settembre 2024. I piani di ammortamento già emessi con il precedente tasso d’interesse non subiranno modifiche.

Dal medesimo giorno, l’interesse dovuto per il differimento del versamento dei contributi sarà anch’esso del 9,65% annuo, applicabile a partire dalla contribuzione relativa al mese di settembre 2024.

Sanzioni Civili

La riduzione del tasso di interesse comporta anche una variazione nelle sanzioni civili. Nel caso di mancato o ritardato pagamento di contributi o premi, ai sensi dell’art. 116, comma 8, lettera a), della legge n. 388/2000, la sanzione sarà pari al 9,15% annuo (tasso del 3,65% maggiorato di 5,5 punti).

Dal 1° settembre 2024, è stata introdotta una nuova modalità di ravvedimento operoso: se il pagamento dei contributi avviene entro 120 giorni dalla scadenza, senza intervento degli enti impositori, la sanzione sarà calcolata senza la maggiorazione di 5,5 punti, pari al 3,65% annuo.

Per i casi di evasione di cui all’art. 116, comma 8, lettera b), primo periodo, la sanzione sarà pari al 30%, con un limite del 60% dell’importo dei contributi o premi non versati.

Il DL n. 19/2024 ha modificato le disposizioni relative al ravvedimento operoso per l’evasione:

  • Se il contribuente denuncia la propria situazione debitoria spontaneamente, entro 12 mesi dal termine di pagamento, e paga entro 30 giorni dalla denuncia, la sanzione sarà del 9,15% annuo (tasso del 3,65% maggiorato di 5,5 punti).
  • Se il pagamento avviene entro 90 giorni, la sanzione sarà dell’11,15% annuo (tasso del 3,65% maggiorato di 7,5 punti).

Sanzioni Ridotte in Caso di Procedure Concorsuali

A partire dal 18 settembre 2024, i nuovi tassi di interesse saranno applicati come segue:

  • Per le situazioni previste dall’art. 116, comma 8, lettera a), della legge n. 388/2000, si applica il tasso del 3,65%.
  • Per le ipotesi previste dalla lettera b) dello stesso articolo, il tasso sarà del 3,65% più 2 punti aggiuntivi.

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Riscatto Contributi Non Versati: Nuove Regole INPS 2024

Riscatto Contributi Non Versati: Nuove Regole INPS 2024

Con la recente circolare n. 69 del 29 maggio 2024, l’INPS ha chiarito le modalità applicative per il riscatto dei periodi non coperti da contribuzione, come previsto dalla legge di bilancio 2024 (art. 1, commi 126-130, legge n. 213 del 30 dicembre 2023).

Questa possibilità di riscatto è destinata agli iscritti all’Assicurazione Generale Obbligatoria (AGO) per l’Invalidità, la Vecchiaia e i Superstiti (IVS) dei lavoratori dipendenti, ai regimi sostitutivi ed esclusivi della stessa, alle gestioni speciali dei lavoratori autonomi e alla Gestione separata (art. 2, co. 26, legge n. 335/1995). Gli interessati devono essere privi di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995 e non già titolari di pensione.

Chi può Beneficiare del Riscatto?

Solo i lavoratori iscritti a forme pensionistiche obbligatorie a partire dal 1° gennaio 1996 possono accedere al riscatto. Il periodo riscattabile deve rientrare tra il 1° gennaio 1996 e il 31 dicembre 2023, per un massimo di cinque anni, anche non consecutivi. È importante che non ci siano periodi di anzianità assicurativa antecedenti al 1° gennaio 1996, altrimenti il riscatto viene annullato.

Condizioni Necessarie

Per richiedere il riscatto, è necessario aver versato almeno un contributo obbligatorio prima della data di presentazione della domanda nella gestione in cui si richiede il riscatto. Inoltre, il richiedente non deve essere titolare di un trattamento pensionistico diretto.

Come Presentare la Domanda

La domanda di riscatto può essere presentata dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2025, dal diretto interessato, dai superstiti o dai parenti fino al secondo grado. Le richieste devono essere effettuate esclusivamente per via telematica.

Modalità di Pagamento

Il costo del riscatto è fiscalmente deducibile e può essere pagato in un’unica soluzione o in un massimo di 120 rate mensili, ciascuna di importo non inferiore a 30 euro, senza interessi. In caso di interruzione dei pagamenti, verrà riconosciuto un periodo contributivo proporzionato all’importo versato.

Riscatto per Lavoratori del Settore Privato

I lavoratori del settore privato possono anche richiedere il riscatto tramite il proprio datore di lavoro, che può sostenere il costo utilizzando i premi di produzione spettanti al lavoratore. Anche in questo caso, l’onere è deducibile dal reddito d’impresa e da lavoro autonomo.

Per maggiori dettagli, è possibile consultare la circolare INPS n. 69/2024 disponibile in allegato.

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