Confcommercio Cosenza approva le modifiche allo Statuto e il bilancio 2021

Confcommercio Cosenza approva le modifiche allo Statuto e il bilancio 2021

Oggi, 30 giugno, presso la sede di Confcommercio Imprese per l’Italia Provincia di Cosenza l’Assemblea Straordinaria dei Soci di Confcommercio Cosenza ha approvato all’unanimità (presenti il 95% degli aventi diritto) e alla presenza del notaio le modifiche allo Statuto dell’Associazione, già approvate dalla Giunta Confederale nello scorso mese di Aprile.

Le modifiche apportate allo Statuto hanno consentito così di uniformarlo allo Statuto della Confederazione Nazionale.

In seconda seduta, sempre all’unanimità l’Assemblea Ordinaria dei Soci di Confcommercio Cosenza ha approvato il bilancio consuntivo e il bilancio sociale per l’anno 2021.

Dopo la presentazione dei contenuti del bilancio ad opera della responsabile amministrativa della struttura Silvia Raimondo, ha preso la parola il Direttore di Confcommercio Cosenza, Maria Santagada che ha presentato i contenuti del Bilancio Sociale 2021.

Prosegue il percorso di crescita dell’Associazione che nonostante le difficoltà del momento, legate all’attuale crisi economica, anche quest’anno ha raggiunto risultati che possiamo considerare positivi per tutti i principali indicatori economici e che confermano la solidità della base associativa.

Molto soddisfatto il Presidente di Confcommercio Cosenza, Klaus Algieri, per questi obiettivi raggiunti che testimoniano ancora una volta il buon operato svolto dagli organi sociali e dalla struttura.

Obbligo Pos. Entrata in vigore sanzioni

Obbligo Pos. Entrata in vigore sanzioni

Da oggi 30 giugno scattano le nuove regole previste sull’obbligo di accettare i pagamenti elettronici. Come è noto, negozianti, artigiani e studi professionali che non permetteranno ai clienti i pagamenti tramite Pos potranno essere multati.

L’entità della sanzione è pari a 30 euro, aumentata del 4 per cento del valore della transazione per la quale sia stata rifiutata l’accettazione di un pagamento tramite carta.

Confcommercio in una nota ribadisce la sua linea sottolineando che “non si può pensare di incentivare i pagamenti elettronici attraverso il meccanismo delle sanzioni, quello che serve per raggiungere questo obiettivo è una riduzione delle commissioni e dei costi a carico di consumatori ed imprese, anche potenziando lo strumento del credito d’imposta sulle commissioni pagate dall’esercente, e introdurre la gratuità per i cosiddetti micropagamenti”.

“Già oggi nel nostro Paese- sottolinea Confcommercio – il numero di transazioni con carte di debito, di credito e prepagate è elevatocon una crescita, nell’ultimo quinquennio, del 120% e sono oltre 4 milioni i Pos installati e attivi presso le attività commerciali e di servizi. E’ dunque evidente che il nostro sistema dei pagamenti è già in pieno sviluppo, ora va fatto di più per modernizzare ulteriormente questo processo rendendolo più efficiente e meno oneroso”. “Agire per via sanzionatoria per la mancanza del Pos – conclude Confcommercio -non è certo la strada da seguire, andrebbe invece prorogata tempestivamente la misura istituita dal decreto “Sostegni-bis”, in scadenza a fine giugno, che dispone l’incremento del credito d’imposta sulle commissioni pagate dagli esercenti che adottano sistemi evoluti di incasso”.

Si ricorda che è previsto un credito d’imposta sulle commissioni pagate per pagamenti elettronici. Nel dettaglio, agli esercenti attività di impresa, arte o professioni spetta un credito di imposta pari al 30 per cento delle commissioni addebitate per le transazioni effettuate mediante carte di credito, di debito o prepagate o per transazioni effettuate mediante altri strumenti di pagamento elettronici tracciabili. Il credito d’imposta spetta per le commissioni dovute in relazione a cessioni di beni e prestazioni di servizi rese nei confronti di consumatori finali, a condizione che i ricavi e compensi relativi all’anno d’imposta precedente siano di ammontare non superiore a 400.000 euro.

L’agevolazione si applica nel rispetto delle condizioni e dei limiti di cui alla regolamentazione UE per gli aiuti de minimis. Il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione.

Sanzioni per mancata comunicazione al Registro Imprese della PEC

Sanzioni per mancata comunicazione al Registro Imprese della PEC

Le Camere di commercio sono prossime al rilascio d’ufficio dei domicili digitali e, congiuntamente, all’applicazione delle relative sanzioni.

In base all’ art. 37 del D. L. 16 luglio 2020, n. 76 (convertito con la L. 11 settembre 2020, n. 120), recante “Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale”, le imprese che non hanno comunicato il proprio domicilio digitale, ovvero il cui domicilio digitale risulti non valido o scaduto, sono soggette a:

  • applicazione di sanzioni: come previsto dall’art. 2630 del codice civile, in misura raddoppiata, per le società (cioè da 206,00 a 2.064,00 euro), e come indicato dall’art. 2194 del codice civile, in misura triplicata, per le imprese individuali (cioè da 30,00 a 1.548,00 euro).Il pagamento in misura ridotta, per le società sarà di 412,00 euro per ciascun obbligato e per le imprese individuali di 60,00 euro;
  • attribuzione d’ufficio, dalla Camera di Commercio, di un domicilio digitale, così formato: CODICEFISCALEIMPRESA@IMPRESA.ITALIA.IT, attivo solo in ricezione, accessibile dal rappresentante dell’impresa tramite il cassetto digitale dell’imprenditore, attraverso la piattaforma https://impresa.italia.it/cadi/app/login

Il domicilio sarà automaticamente inserito e consultabile negli elenchi INI-PEC, pertanto potrà essere utilizzato per notificare all’impresa vari tipi di atti (es. atti amministrativi da parte di altre P.A., atti tributari da parte dell’Agenzia delle Entrate, atti giudiziari ecc.).

Attenzione: Il domicilio digitale assegnato d’ufficio dalla Camera di commercio consentirà il solo ricevimento in entrata di comunicazioni e notifiche, e non anche la trasmissione in uscita di messaggi e documenti.

Le imprese non in regola possono ancora comunicare il proprio domicilio digitale (PEC) al Registro delle Imprese e chiederne l’iscrizione, evitando il procedimento d’ufficio.

Per scoprire come comunicare la PEC contatta i nostri uffici.

Bar, negozi e ristoranti: giù la mascherina, ma solo per i clienti

Bar, negozi e ristoranti: giù la mascherina, ma solo per i clienti

Il governo sceglie di proseguire sulla linea della prudenza e conferma fino al 30 giugno prossimo, nei luoghi di lavoro, il Protocollo sulle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del Covid-19, sottoscritto da governo e parti sociali il 6 aprile 2021. La decisione è arrivata dal Ministero del Lavoro e dal Ministero della Salute al termine di un tavolo in videoconferenza con Cgil, Cisl, Uil, Ugl e le associazioni del mondo datoriale, e sarà formalizzata a breve in un verbale ad hoc. Prima di quella data è previsto comunque un nuovo giro di tavolo, un nuovo check, per una ulteriore valutazione che tenga conto dell’evoluzione della pandemia e di sempre possibili ricadute nel prossimo autunno. Commentando l’esito dell’incontro, la segretaria confederale della Cgil, Francesca Re David ha detto che è “un bene il mantenimento della validità del Protocollo così com’è in tutte le sue parti, e consideriamo utile fare una successiva e prima verifica a giugno“. Per la segretaria nazionale “è importante che oggi sia l’Inail che il ministero della Salute nel loro intervento abbiano ribadito che i rischi Covid sono ancora presenti. Riteniamo quindi fondamentale che il Protocollo e i comitati continuino a svolgere il loro ruolo essenziale a fronte di una pandemia che non è purtroppo ancora finita“. Soddisfazione per l’intesa raggiunta anche dalla segretaria confederale della Uil, Ivana Veronese, il protocollo Sicurezza anti contagio Covid vive! Certo, sarà necessario qualche aggiornamento rispetto a particolari misure prese durante il periodo peggiore della pandemia, ma il protocollo per la protezione dal contagio di lavoratrici e di lavoratori resta valido”. “Quindi – ha proseguito Veronese -le mascherine continueranno ad essere fornite dai datori di lavoro come dispositivo di protezione individuale e anche le altre misure presenti dovranno essere rispettate. I Comitati aziendali o territoriali/settoriali continueranno a svolgere un importante ruolo attivo. Entro giugno aggiorneremo il protocollo, ma di certo, per quanto riguarda la Uil, finché ci sarà rischio contagio, ci saranno sia il protocollo nazionale sia quelli che sono stati sottoscritti nei settori/filiere”. 

Il commento di Confcommercio

“Le parti sociali – che hanno svolto egregiamente il loro compito per il contenimento dei contagi Covid attraverso l’elaborazione, la sottoscrizione e l’adozione, sin dal marzo 2020, dei protocolli di prevenzione – hanno largamente condiviso l’opportunità di mantenere in vigore i protocolli sui luoghi di lavoro fino al 15 giugno. Al termine di questo periodo, fatte le dovute verifiche sul piano dei contagi, sarà opportuno il ritorno a comportamenti improntati alle consuete prescrizioni già previste dalle leggi in materia di sicurezza sul lavoro” così Donatella Prampolini, vicepresidente di Confcommercio con incarico al lavoro e alla bilateralità, commenta l’incontro tra Governo e parti sociali per l’aggiornamento delle regole anti-Covid nei luoghi di lavoro.

“Se ci saranno le condizioni per la cessazione dei protocolli – prosegue Prampolini – sarà necessaria anche la decadenza dei comitati aziendali o territoriali previsti per evitare inutili duplicazioni di quanto già previsto dalla normativa ordinaria vigente. Infine, anche l’Inail dovrà intervenire in relazione alla copertura del datore di lavoro in caso di contagi, una volta che saranno cessati gli obblighi attualmente previsti dai protocolli di sicurezza”.

Niente più mascherina in Bar, Negozi e Ristoranti

Niente più mascherina in Bar, Negozi e Ristoranti

Con la fine dello stato di emergenza il 31 marzo scorso sono cambiate le regole della lotta al Covid-19. Ciò non ha significato un addio immediato a tutte le restrizioni perché il governo ha previsto una “road map” con diverse scadenze in vista dell’uscita dalla pandemia, la gran parte delle quali era fissata al 30 aprile scorso. In particolare, tranne in casi limitati, è cessato l’obbligo di presentazione del “green pass“, al contrario delle mascherine il cui utilizzo è stato mantenuto in maniera più estesa. Ma vediamo in dettaglio com’è la situazione dal primo maggio.

– MUSEI E MOSTRE. Rimane l’obbligo di indossare la mascherina al chiuso, mentre nei siti culturali all’aperto non sarà necessario.

– IN ALBERGO. Niente green pass né obbligo di mascherina negli hotel o in generale nelle strutture ricettive. Lo stesso vale per ristoranti, palestre, piscine e centri benessere degli alberghi nonché per feste e cerimonie.

– MEZZI PUBBLICI. Fino al 15 giugno mascherina obbligatoria nei mezzi a breve e a lunga percorrenza, quindi bus, tram, metropolitane, treni, navi, traghetti e aerei. Non è invece più obbligatorio il green pass. Niente mascherina, invece, per le funivie.

– A SCUOLA. Nessuna novità: prorogato l’obbligo di mascherine, chirurgiche o di maggiore efficacia protettiva, fino alla conclusione dell’anno scolastico 2021-2022.

– OSPEDALI E RSA. Qui “sopravvive” il green pass, che fino al 31 dicembre andrà mostrato (nella versione “super”, ossia dopo il vaccino o la guarigione) per visitare parenti e amici ricoverati. Rimane anche l’obbligo di mascherina per i lavoratori, gli utenti e i visitatori delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e socio-assistenziali, incluse le strutture di ospitalità e lungodegenza, le residenze sanitarie assistite, gli hospice, le strutture riabilitative, le strutture residenziali per anziani, anche non autosufficienti, e comunque le strutture residenziali.

– IN VIAGGIO. Le regole cambiano a seconda dei Paesi di destinazione ma il green pass nella sua forma “base” continuerà a essere necessario per l’ingresso nei Paesi dell’Ue. Lo stesso per chi arriva (o rientra) in Italia: servirà ancora il green pass base, ossia anche solo con tampone. Un’ordinanza del ministro Speranzaha invece fatto cadere l’obbligo di compilare il modulo Plf (Passenger locator form)

– AL LAVORO. Il green pass non dovrà più essere mostrato: chiunque, vaccinato o no, potrà entrare. Non sono più obbligatorie nemmeno le mascherine, che rimangono “fortemente raccomandate”. I datori di lavoro possono comunque decidere di lasciare l’obbligatorietà dei dispositivi di protezione per i propri dipendenti. Non ci sono differenze tra pubblico e privato, ma il ministro della Pa, Renato Brunetta, ha inviato una circolare con alcune raccomandazioni.

– AL RISTORANTE. Niente green pass e nemmeno più obbligo di mascherina, sia all’aperto che al chiuso. Non è previsto l’obbligo nemmeno per i dipendenti: anche in questo caso può comunque reintrodurlo il datore di lavoro.

– NEGOZI E SUPERMERCATI. Anche qui niente green pass e niente mascherine. Lo stesso vale per i bar, dove cade ogni distinzione tra consumazione al tavolo e seduti. Per quanto riguarda titolari e addetti bisognerà aspettare l’esito di un nuovo incontro, dopo quello già avvenuto il 6 aprile scorso, in programma il 4 maggio prossimo sui protocolli Covid tra le parti sociali e il ministro del Lavoro, Andrea Orlando.

– CINEMA, TEATRO E SPORT. Niente green pass. Quanto alle mascherine, l’ordinanza pone un principio di prudenza: fino al 15 giugno si dovranno indossare negli “spettacoli aperti al pubblico che si svolgono al chiuso in sale teatrali, sale da concerto, cinematografiche, locali di intrattenimento e musica dal vivo e in altri locali assimilati, nonché per gli eventi e le competizioni sportive che si svolgono al chiuso”. Gli stessi eventi, ma all’aperto (arene estive ad esempio, o gare sportive) possono essere fruiti senza mascherina.

Pubblicate le linee guida del Ministero della Salute

Sempre dal primo aprile sono entrate in vigore le nuove “Linee guida per la ripresa delle attività economiche e sociali“, valide fino al 31 dicembre prossimo. Oltre a ribadire la necessità del rispetto di alcune regole di carattere generale (green pass, mascherine, igiene delle mani, eccetera), il provvedimento introduce misure specifiche che i singoli settori sono tenuti ad osservare. 

Sono interessati:

  • Ristorazione e cerimonie
  • Attività turistiche e ricettive
  • Cinema e spettacoli dal vivo
  • Piscine termali e centri benessere
  • Servizi alla persona
  • Commercio
  • Musei, archivi, biblioteche, luoghi della cultura e mostre
  • Parchi tematici e di divertimento
  • Circoli culturali, centri sociali e ricreativi
  • Convegni, congressi e grandi eventi fieristici
  • Sale giochi, sale scommesse, sale bingo e casinò
  • Sagre e fiere locali
  • Corsi di formazione
  • Sale da ballo e discoteche.

Consulta l’ordinanza del Ministero della Salute del primo aprile pubblicata in Gazzetta Ufficiale.

Emergenza COVID-19 – Linee guida ripresa delle attività economiche e sociali

Emergenza COVID-19 – Linee guida ripresa delle attività economiche e sociali

Pubblicata l’ordinanza del Ministero della Salute con le nuove “Linee guida per la ripresa delle attività economiche e sociali”, che si applicheranno dal 1° aprile al 31 dicembre 2022, salve le specifiche disposizioni di legge vigenti in materia.

L’ordinanza precisa che le attività economiche e sociali devono esercitarsi nel rispetto delle Linee guida allegate all’ordinanza che hanno ridotto e semplificato le misure di prevenzione.

Principi di carattere generale

Le linee guida contengono, anzitutto, i seguenti principi di carattere generale che devono essere applicati, adattandoli al contesto, a tutte le specifiche attività economiche e sociali:

  • Informazione: predisposizione da parte degli esercenti di un’adeguata informazione sulle misure di prevenzione da rispettare, comprensiva di indicazioni sulla capienza massima dei locali e comprensibile anche a utenti di altra nazionalità.
  • Certificazione verde COVID-19: obbligo di possesso e presentazione della certificazione verde COVID-19, base o rafforzata, in tutti i contesti in cui è prevista ai sensi della normativa statale vigente.
  • Protezione delle vie respiratorie: uso corretto della mascherina a protezione delle vie respiratorie (mascherina chirurgica o dispositivo atto a conferire una protezione superiore, quale FFP2) in tutti gli ambienti chiusi e, in caso di assembramento, anche all’aperto, ove previsto dalla normativa statale vigente.
  • Igiene delle mani: messa a disposizione, all’ingresso e in più punti dei locali, di soluzioni per le mani, al fine di favorirne l’igienizzazione frequente da parte degli utenti.
  • Igiene delle superfici: frequente igienizzazione di tutti gli ambienti, con particolare attenzione alle aree comuni e alle superfici toccate con maggiore frequenza.
  • Aerazione: rinforzo del ricambio d’aria naturale o attraverso impianti meccanizzati negli ambienti chiusi. In ragione dell’affollamento e del tempo di permanenza degli occupanti, dovrà essere verificata l’efficacia degli impianti al fine di garantire l’adeguatezza delle portate di aria. Per gli impianti di condizionamento, è obbligatorio escludere totalmente la funzione di ricircolo dell’aria, ad eccezione dei casi di assoluta e immodificabile impossibilità di adeguamento degli impianti, per i quali devono essere previste misure alternative di contenimento del contagio. Se tecnicamente possibile, va aumentata la capacità filtrante, sostituendo i filtri esistenti con filtri di classe superiore, garantendo il mantenimento delle portate. In ogni caso, si raccomanda il potenziamento nella maggior misura possibile dell’areazione dei locali per favorire il ricambio dell’aria e favorire la costante manutenzione degli apparati a ciò deputati.

Per quanto riguarda le modifiche alle singole schede, fermo restando il costante richiamo, in ognuna di esse, alle misure di carattere generale sopra riportate, si evidenzia in particolare quanto segue:

RISTORAZIONE E CERIMONIE

La sezione è stata riorganizzata con l’eliminazione di molti paragrafi e della scheda che in precedenza era prevista per le “Cerimonie”.

  • Non è più richiesto l’obbligo di mantenere, per un periodo di quattordici giorni, l’elenco dei soggetti che hanno prenotato;
  • Non vi è più il riferimento alla consultazione on line del menu, agli esercizi che non dispongono di posti a sedere, alla consumazione al banco né alla postazione dedicata alla cassa.

Viene confermata l’applicazione delle misure di prevenzione ad ogni tipo di esercizio di somministrazione di pasti e bevande, nonché per l’attività di catering e per i banchetti, nell’ambito di cerimonie.

Inoltre, viene confermato che:

  • gli esercizi che somministrano pasti privilegino l’accesso tramite prenotazione, restando comunque consentito l’accesso, anche in assenza di prenotazioni, qualora gli spazi lo consentano, nel rispetto delle misure di prevenzione previste. In tali attività non possono essere continuativamente presenti all’interno del locale più clienti di quanti siano i posti a sedere;
  • tutti gli esercizi dispongano i tavoli in modo da assicurare il mantenimento di almeno 1 metro di separazione tra i clienti di tavoli diversi negli ambienti al chiuso (estensibile ad almeno 2 metri in base allo scenario epidemiologico di rischio);
  • tutti gli esercizi privilegino l’utilizzo degli spazi esterni nel rispetto del distanziamento di almeno 1 metro;
  • si possono organizzare buffet, anche self service, con modalità organizzative che evitino assembramenti;
  • i clienti devono indossare la mascherina, ove previsto dalla normativa vigente, in ogni occasione in cui non siedono al tavolo. Al contrario, per i lavoratori, non è più indicato tale obbligo;
  • devono essere favorite modalità di pagamento elettroniche;
  • devono essere mantenute porte, finestre e vetrate aperte a meno che le condizioni meteo o altre situazioni di necessità non lo consentano (confermate anche le indicazioni per gli impianti di condizionamento);
  • sono consentite le attività ludiche alle medesime condizioni precedenti (uso della mascherina, ove previsto dalla normativa vigente, igienizzazione delle mani e delle superfici di gioco, distanza di sicurezza tra i giocatori ed i tavoli).

ATTIVITÀ TURISTICHE E RICETTIVE

SPIAGGE E STABILIMENTI BALNEARI

  • Non è più richiesto l’obbligo di mantenere, per un periodo di quattordici giorni, l’elenco dei soggetti che hanno prenotato;
  • Non vi è più il riferimento alla postazione dedicata alla cassa, all’obbligo di mantenere almeno 1 metro di separazione tra gli utenti, né di assicurare un distanziamento tra gli ombrelloni di almeno 10 mq  per ogni ombrellone e tra le attrezzature di almeno 1 mt;
  • Non sono più previste limitazioni alle attività ludico-sportive ed agli sport, sia individuali che di squadra, che si svolgono in spiaggia.

La scheda conferma che le indicazioni ivi riportate vanno integrate, in funzione dello specifico contesto, con quelle relative alle piscine per l’attività natatoria e ai servizi di ristorazione, ove presenti.

Viene confermato, altresì, che:

  • sia privilegiato l’accesso agli stabilimenti tramite prenotazione;
  • siano favorite modalità di pagamento elettroniche;
  • vengano riorganizzati gli spazi, per garantire l’accesso allo stabilimento in modo ordinato, al fine di evitare code e assembramenti di persone;
  • siano predisposti, se possibile, percorsi separati per l’entrata e per l’uscita;
  • si proceda, se possibile, all’ampliamento delle zone d’ombra per prevenire gli assembramenti, soprattutto durante le ore più calde;
  • vi sia una regolare e frequente igienizzazione delle aree comuni, spogliatoi, cabine, docce, servizi igienici, nonché delle attrezzature come ad es. lettini, sedie a sdraio, ombrelloni.

ATTIVITÀ RICETTIVE

Così come stabilito nelle precedenti Linee Guida, le disposizioni in esame si applicano alle strutture ricettive alberghiere ed extralberghiere (ivi compresi gli alloggi in agriturismo, le locazioni brevi, le strutture turistico-ricettive all’aria aperta, i rifugi alpini ed escursionistici e gli ostelli della gioventù).

Indicazioni di carattere generale:

  • Non è più indicato il rispetto della distanza interpersonale di almeno 1 metro e della differenziazione dei percorsi all’interno delle strutture;
  • Non vi è più il riferimento alla postazione dedicata alla reception ed alla cassa;
  • Non è più richiesto l’obbligo di mantenere, per un periodo di quattordici giorni, l’elenco dei soggetti che hanno alloggiato.

La scheda conferma che:

  • tali indicazioni vanno integrate, in funzione dello specifico contesto, con quelle relative a ristorazione, balneazione, piscine, palestre, strutture termali e centri benessere.

Viene, inoltre, confermato che: 

  • il distanziamento interpersonale non si applica ai membri dello stesso gruppo familiare o di conviventi;
  • occorre favorire modalità di pagamento elettroniche e gestione delle prenotazioni online;
  • l’utilizzo degli ascensori deve consentire il rispetto della distanza interpersonale;
  • occorre frequentemente igienizzare tutti gli ambienti e locali, con particolare attenzione alle aree comuni.

STRUTTURE TURISTICO-RICETTIVE ALL’ARIA APERTA:

  • Vengono eliminate, in particolare, la disposizione inerente l’obbligo di posizionare i mezzi mobili di pernottamento degli ospiti (es. tende, roulotte , camper ) all’interno di piazzole delimitate, garantendo il distanziamento tra i vari equipaggi di i) almeno 3 metri tra i due ingressi delle unità abitative, qualora frontali e ii) almeno 1,5 metri nel caso di utilizzo di accessori o pertinenze (es. tavoli, sedie, lettini, sedie a sdraio).
  • Viene confermata la disposizione relativa ai servizi igienici ad uso comune per i quali sono introdotti interventi di igienizzazione da effettuare almeno 2 volte al giorno. Inoltre, nel caso di occupazione superiore al 70% delle piazzole sprovviste di servizi igienici presenti nella struttura (escludendo quindi case mobili, bungalow e piazzole con servizi privati), la igienizzazione sarà effettuata almeno 3 volte al giorno.

RIFUGI ALPINI ED ESCURSIONISTICI E OSTELLI DELLA GIOVENTÙ:

La sezione è stata riorganizzata con l’eliminazione della maggior parte dei paragrafi delle precedenti Linee Guida e l’unione dei due tipi di attività ricettiva presi in considerazione.

Vengono, invece, confermate, oltre ai principi generali valevoli per ogni altra attività, le disposizioni relative alle:

  • strutture comuni (bagni, wc, docce, lavandini, lavelli) che, ove presenti, devono essere gestite per rendere possibile l’utilizzo rispettando il distanziamento interpersonale di almeno un metro ed evitare assembramenti;
  • camere con posti letto destinati ad uso promiscuo ove si devono adottare specifiche misure tra cui quella di garantire il distanziamento interpersonale di almeno un metro, con una distanza tra letti di almeno 1 metro. Si segnala che nella presente documento la distanza tra i letti è diminuita (nella precedente versione era, infatti, di 2 metri).

IMPIANTI DI RISALITA

La scheda è stata riorganizzata con l’eliminazione della maggior parte delle disposizioni precedenti e delle sotto-schede relative alla Vendita titoli di viaggio ed al Trasporto.

In particolare, si segnala il venir meno del riferimento alle diverse zone territoriali suddivise per colore, alle portate massime dei diversi tipi di impianto di risalita ed al divieto di consumare alimenti, bevande e di fumare.

Indicazioni di carattere generale:

Nella scheda in esame viene confermato che:

  • le indicazioni ivi presenti, valide per tutte le stagioni, si applicano all’interno di stazioni, aree e comprensori montani, , compresa quella sciistica;
  • in considerazione dello scenario epidemiologico, possa essere limitato il numero massimo di presenze giornaliere tramite l’introduzione di un tetto massimo ai titoli di viaggio vendibili (preferibilmente on-line, tramite altre soluzioni digitali o collaborazioni con le strutture ricettive locali);
  • deve essere riorganizzato l’accesso al fine di evitare code e assembramenti;
  •  gli utenti devono indossare la mascherina sia al chiuso che all’aperto, ove previsto dalla normativa vigente;
  • i veicoli chiusi (funivie, cabinovie), durante la fase di trasporto dei passeggeri, devono essere aerati;
  • negli ambienti al chiuso (e nella fase di imbarco, anche all’aperto) è fortemente raccomandato di non consumare alimenti, bevande e fumare;
  • nella fase di discesa a valle, in caso di necessità o emergenza (es. eventi atmosferici eccezionali) o al fine di evitare o limitare assembramenti di persone presso le stazioni di monte, è consentito per il tempo strettamente necessario l’utilizzo dei veicoli a pieno carico, con uso obbligatorio di mascherina.

CINEMA E SPETTACOLI DAL VIVO

La sezione elimina molte delle disposizioni stabilite nella precedente versione delle Linee Guida ed elimina, altresì, totalmente le sotto-sezioni “Produzioni liriche, sinfoniche ed orchestrali e spettacoli musicali” e “Produzioni teatrali e di danza”.

Non vi sono più riferimenti dispositivi per quanto concerne:

  • la capienza ed il distanziamento dei posti a sedere, in base alle diverse zone territoriali suddivise per colore (bianca, gialla, arancione, rossa);
  • l’elenco dei soggetti utilizzatori dei biglietti;
  • la dotazione di barriere fisiche nelle postazioni reception e cassa;
  • la partecipazione agli spettatori privi di posti a sedere numerati;
  • l’obbligo per gli spettatori di rimanere al proprio posto per tutta la durata dell’evento;
  • il distanziamento tra artisti e pubblico;
  • il divieto di consumare alimenti e bevande.

Nella presente versione aggiornata si prevede il divieto di consumo di alimenti e bevande negli ambienti al chiuso laddove vige l’obbligo dell’uso della mascherina.

Vengono, inoltre, confermate le seguenti misure:

  • definire il numero massimo di presenze contemporanee di spettatori, in base alle disposizioni nazionali vigenti.
  • riorganizzare gli spazi, per garantire l’accesso in modo ordinato, al fine di evitare code e assembramenti e, se possibile, organizzare percorsi separati per l’entrata e per l’uscita;
  • privilegiare l’acquisto on line dei biglietti, il pagamento elettronico e, se possibile, l’accesso tramite prenotazione con assegnazione preventiva e nominale del posto a sedere ai singoli spettatori;
  • se possibile, garantire il massimo distanziamento tra le persone;
  • per l’utilizzo della mascherina si fa riferimento alle disposizioni nazionali vigenti;
  • igienizzare frequentemente tutti gli ambienti;
  • nello svolgimento delle attività didattiche svolte all’interno di cinema, teatri e luoghi affini (teatro ragazzi, matinée scolastiche, etc.) in orario curriculare, si applicano le disposizioni riferite allo svolgimento delle attività didattiche, in particolare per quanto riguarda il tema della certificazione verde COVID-19.

PISCINE TERMALI E CENTRI BENESSERE

La sezione elimina molte delle disposizioni stabilite nella precedente versione delle Linee Guida ed elimina, altresì, totalmente la suddivisione in sotto-sezioni “Piscine termali” e “Centri benessere” prevendo che le indicazioni si applicano alle piscine termali ad uso collettivo, ai centri benessere e alle diverse attività praticabili in tali strutture.

Indicazioni di carattere generale:

Non vi sono più riferimenti dispositivi per quanto concerne:

  • l’elenco delle presenze;
  • la dotazione di barriere fisiche nelle postazioni reception e cassa;
  • il distanziamento tra gli ombrelloni;
  • il consumo di alimenti negli ambienti termali o del centro benessere.

Nella presente versione aggiornata si prescrive che venga evitato l’uso promiscuo di oggetti e biancheria.

Vengono, inoltre, confermate le seguenti misure:

  • privilegiare l’accesso tramite prenotazione;
  • pianificare l’attività per evitare code e assembramenti e, se possibile, organizzare percorsi separati per l’entrata e per l’uscita;
  • favorire il pagamento elettronico;
  • organizzare gli spazi e le attività nelle aree spogliatoi e docce in modo da assicurare la distanza di almeno 1 metro;
  • igienizzare le aree comuni, i servizi igienici, gli spogliatoi; cabine, docce, ecc.

Trattamenti alla persona (es. massoterapia, sauna, bagno turco):

Vengono confermate pressoché tutte le misure previste nelle precedenti Linee Guida.

Tuttavia, viene ridotta ad 1 metro la distanza interpersonale, se non è indossata la mascherina, nelle stanze/ambienti ad uso collettivo.

Inoltre, non è più previsto il divieto di accesso ad ambienti caldo-umidi (es. bagno turco).

Nelle Linee Guida aggiornate, infatti, è stabilito che per l’utilizzo di ambienti altamente caldo-umidi (es. bagno turco, stufe, grotte), dovrà essere previsto un accesso con una numerosità proporzionata alla superficie, assicurando il distanziamento interpersonale di almeno 2 metri. Sia gli ambienti caldo-umidi, sia gli ambienti con caldo a secco (es. sauna) devono, inoltre, essere sottoposti a ricambio d’aria naturale e igienizzazione prima di ogni turno.

SERVIZI ALLA PERSONA (acconciatori, estetisti e tatuatori)

Nel documento aggiornato vengono eliminate le indicazioni relative a:

  • l’accesso dei clienti solo tramite prenotazione;
  • l’elenco delle presenze per un periodo di quattordici giorni;
  • limitazioni alla permanenza dei clienti in ordine al tempo ed alla capienza;
  • possibilità di delimitare con barriere fisiche l’area di lavoro;
  • per i centri massaggi e centri abbronzatura, l’obbligo di organizzare gli spazi e le attività nelle aree spogliatoi e docce in modo da assicurare almeno 1 metro di distanza;
  • l’obbligo di lavare la biancheria con acqua calda o con candeggina.

Le disposizioni confermate, invece, riguardano:

  • il distanziamento di almeno 1 metro, sia tra le singole postazioni di lavoro, sia tra i clienti, tramite la riorganizzazione degli spazi, laddove possibile;
  • la possibilità per l’utenza,  previa igienizzazione delle mani, di consultare riviste, quotidiani e materiale informativo;
  • l’obbligo, sia per l’operatore che per il cliente, durante il tempo necessario all’espletamento della prestazione, se distanti meno di 1 metro, indossare la mascherina chirurgica o FFP2 senza valvola secondo quanto previsto dalla normativa vigente;
  • un’adeguata igienizzazione delle superfici di lavoro prima di un nuovo cliente e un’adeguata disinfezione delle attrezzature e accessori;
  •  favorire le modalità di pagamento elettroniche;
  • la possibilità di praticare massaggi senza guanti, purché l’operatore prima e dopo proceda al lavaggio e alla disinfezione delle mani e dell’avambraccio e comunque, durante il massaggio, non si tocchi mai viso, naso, bocca e occhi;
  • un’adeguata aerazione della doccia abbronzante, nonché la pulizia e la disinfezione della tastiera di comando, tra un cliente e l’altro;
  • evitare l’uso promiscuo di oggetti e biancheria sui lettini, abbronzanti e per il massaggio, che devono essere puliti e disinfettati tra un cliente e l’altro.

COMMERCIO

COMMERCIO AL DETTAGLIO

Nella presente scheda non viene confermata la disposizione relativa alla possibile dotazione di barriere fisiche nelle postazioni dedicate alla cassa.

Sono invece confermate le seguenti misure:

  • regolare l’accesso, in base alle caratteristiche dei singoli esercizi, in modo da evitare code e assembramenti di persone e assicurare il distanziamento di almeno 1 metro;
  • obbligo di disinfezione delle mani prima della manipolazione della merce;
  • favorire modalità di pagamento elettroniche.

COMMERCIO AL DETTAGLIO SU AREE PUBBLICHE (mercati e mercatini degli hobbisti)

Nella presente scheda non risultano eliminate particolari misure di prevenzione, stante la vigenza dei principi generali esposti in Premessa.

Tra le misure confermate, inoltre, si segnalano le seguenti:

  • riorganizzare gli spazi per consentire l’accesso in modo ordinato, eventualmente contingentando gli ingressi, al fine di evitare code e assembramenti;
  • garantire maggior distanziamento dei posteggi ampliando, laddove possibile, l’area mercatale
  • per ogni posteggio garantire il rispetto della distanza interpersonale di un metro;

Inoltre, viene ribadito che, qualora non ci siano ulteriori spazi da destinare all’area mercatale e non sia possibile garantire le prescrizioni di cui agli ultimi due punti, i Comuni potranno contingentare l’ingresso all’area stessa.

MUSEI, ARCHIVI E BIBLIOTECHE

Nella presente sezione, non vi sono più riferimenti dispositivi per quanto concerne:

  • la definizione di un piano di accesso per i visitatori, ed il relativo obbligo di esposizione e comunicazione diffusa;
  • la dotazione di barriere fisiche nelle postazioni reception e cassa;
  • possibilità di delimitare, con barriere fisiche, l’area di contatto tra personale e utenza all’ingresso.

Vengono confermate le misure inerenti a:

  • regolamentazione gli accessi in modo da evitare code e assembramento di persone;
  • adeguata igienizzazione delle superfici e degli ambienti;
  • uso di audioguide o supporti informativi solo se disinfettati al termine di ogni utilizzo.

PARCHI TEMATICI E DI DIVERTIMENTO

Nella presente sezione viene eliminata la sotto-sezione “Giostrine e aree per bambini” e vengono eliminate, altresì, molte delle disposizioni previgenti. In particolare, vengono meno i seguenti riferimenti:

  • conservare l’elenco delle presenze per un periodo di quattordici giorni;
  • la dotazione di barriere fisiche nella postazioni dedicata alla cassa;
  • distanziamento di almeno un metro tra i posti a sedere.

Vengono confermate, invece, le seguenti disposizioni:

  • garantire un sistema di prenotazione, di pagamento e di compilazione della modulistica preferibilmente on line, al fine di evitare prevedibili assembramenti;
  • prevedere percorsi obbligati di accesso e uscita dalle aree/attrazioni;
  • riorganizzare gli spazi per garantire l’accesso in modo ordinato, al fine di evitare code e assembramenti e, in caso di attività fisica, mantenere un distanziamento interpersonale di 2 metri;
  • garantire la regolare e frequente igienizzazione delle aree comuni, dei servizi igienici e delle attrazioni.

CIRCOLI CULTURALI, CENTRI CULTURALI E RICREATIVI

Il documento aggiornato non prevede più le seguenti misure:

  • garantire il rispetto della distanza interpersonale anche durante le attività di tipo ludico;
  • conservare l’elenco delle presenze giornaliere per un periodo di quattordici giorni;
  • la possibilità di dotare di barriere fisiche le postazioni dedicate al ricevimento degli utenti.

Mentre, non sono state oggetto di modifiche e, quindi, vengono confermate, le seguenti misure:

  • riorganizzare gli spazi, i percorsi e il programma di attività in modo da evitare assembramenti e da assicurare il mantenimento della distanza interpersonale di almeno 2 metri in caso di attività fisica;
  • privilegiare, laddove possibile, lo svolgimento di attività all’aria aperta, garantendo comunque il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale;
  • privilegiare attività a piccoli gruppi di persone, adottando modalità organizzative tali da ridurre il numero di persone che manipolano gli stessi oggetti, utilizzare, se previsto dalla normativa vigente, la mascherina e procedere alla disinfezione delle mani prima di ogni nuovo gioco;
  • disinfettare i piani di lavoro, i tavoli da gioco e ogni oggetto in uso agli utenti, prima e dopo ciascun utilizzo;
  •  rimangono consentite le attività ludiche che prevedono l’utilizzo di materiali di cui non sia possibile garantire una puntuale e accurata disinfezione (quali ad esempio carte da gioco), purché venga indossata la mascherina, vengano igienizzate le mani e le superfici di gioco, venga rispettato il distanziamento di almeno 1 metro tra giocatori di tavoli adiacenti;
  • rimane, altresì, consentita per l’utenza la possibilità di consultare riviste, quotidiani e materiale informativo, previa igienizzazione delle mani;
  • garantire la frequente igienizzazione di tutti gli ambienti ed in particolare delle superfici toccate con maggiore frequenza.

CONVEGNI, CONGRESSI E GRANDI EVENTI FIERISTICI

Vengono eliminate le misure inerenti a:

  • confronto con le ASL per valutare il numero massimo dei partecipanti;
  • mantenere un registro delle presenze per un periodo di quattordici giorni;
  • l’obbligo di dotare di barriere fisiche le postazioni dedicate alla segreteria e all’accoglienza;
  • consentire l’accesso solo agli utenti correttamente registrati;
  • proteggere dispositivi ed attrezzature (es. microfoni, tastiere, mouse , puntatori laser) con una pellicola per uso alimentare o clinico da sostituire possibilmente ad ogni utilizzatore.

Vengo, invece, confermate le seguenti disposizioni:

  • valutare il numero massimo dei partecipanti all’evento in base alla capienza degli spazi individuati, utilizzare sistemi di misurazione degli accessi nonché di limitazione e scaglionamento degli accessi anche attraverso sistemi di prenotazione del giorno e dell’orario di ingresso, per poter ridurre assembramenti di persone;
  • riorganizzare gli spazi, organizzando, possibilmente, percorsi separati per l’entrata e per l’uscita al fine di garantire l’accesso in modo ordinato e di evitare code e assembramenti di persone;
  • promuovere l’utilizzo di tecnologie digitali al fine di automatizzare i processi organizzativi e partecipativi;
  • i dispositivi e le attrezzature a disposizione di relatori, moderatori e uditori devono essere disinfettati prima dell’utilizzo iniziale;
  • nelle aree espositive, riorganizzare gli spazi in modo da favorire il rispetto del distanziamento interpersonale, valutando il contingentamento degli accessi;
  • garantire la regolare igienizzazione degli ambienti.

SALE GIOCHI, SALE SCOMMESSE, SALE BINGO E CASINÒ

Nella presente scheda risultano eliminate le seguenti indicazioni:

  • consentire l’accesso a un solo accompagnatore per bambino;
  • calcolare e a gestire le entrate dei clienti in tutte le aree, per evitare assembramenti;
  • la dotazione di barriere fisiche nella postazioni dedicata alla cassa.

Permangono, invece, le seguenti indicazioni:

  • riorganizzare gli spazi e la dislocazione delle apparecchiature, al fine di evitare code e assembramenti di persone, se possibile, organizzando percorsi separati per l’entrata e per l’uscita;
  • privilegiare l’utilizzo degli spazi esterni;
  • favorire modalità di pagamento elettroniche;
  • garantire la regolare igienizzazione degli ambienti;
  • adottare modalità organizzative tali da ridurre il numero di persone che manipolano gli stessi oggetti (es. giochi da tavolo, biliardo, bocce) e utilizzare, ove previsto dalla normativa vigente, l’uso della mascherina e alla disinfezione delle mani;
  • rimangono consentite le attività ludiche che prevedono l’utilizzo di materiali di cui non sia possibile garantire una puntuale e accurata disinfezione (quali ad esempio carte da gioco), purché venga indossata la mascherina, se previsto dalla normativa vigente; vengano igienizzate le mani e le superfici di gioco, venga rispettato il distanziamento di almeno 1 metro tra giocatori di tavoli adiacenti;
  • il divieto di utilizzo delle apparecchiature che non possono essere pulite e disinfettate.

SAGRE E FIERE LOCALI

Non è più previsto il riferimento alla possibilità di dotare di barriere fisiche le postazioni dedicate alla cassa.

Risultano, invece, essere confermate le disposizioni che seguono:

  • riorganizzare gli spazi, anche mediante segnaletica a terra, per consentire l’accesso in modo ordinato e, se del caso, contingentato, possibilmente organizzando percorsi separati per l’entrata e per l’uscita;
  • favorire modalità di pagamento elettroniche;
  • rendere obbligatoria la disinfezione delle mani prima della manipolazione della merce;
  • garantire la frequente igienizzazione di tutti gli ambienti, attrezzature e locali.

CORSI DI FORMAZIONE

Non si rinviene, nel documento aggiornato, l’obbligo di mantenere l’elenco dei soggetti che hanno partecipato alle attività, per un periodo di quattordici giorni.

Di contro, vengono confermate le disposizione inerenti a:

  • privilegiare, laddove possibile, l’organizzazione delle attività in gruppi il più possibile omogenei;
  • privilegiare l’utilizzo degli spazi esterni, laddove possibile;
  • organizzare gli spazi destinati all’attività in modo da assicurare il distanziamento di almeno 1 metro (estensibile ad almeno 2 metri in base allo scenario epidemiologico di rischio), anche in relazione alle specificità del corso;
  • nelle attività pratiche dovranno essere utilizzati, se previsti, gli ordinari dispositivi di protezione individuale associati ai rischi delle singole attività;
  • la postazione del docente deve essere situata ad almeno 2 metri dalla prima fila;
  • garantire la regolare igienizzazione degli ambienti, degli strumenti e delle attrezzature ad ogni cambio di utente e comunque a fine giornata;
  • in presenza di più stagisti presso la medesima struttura/azienda, potrà essere necessario articolare le attività di stage secondo turni da concordare con l’allievo, il responsabile dell’azienda/struttura ospitante e/o tutor aziendale.

SALE DA BALLO E DISCOTECHE

Nella presente sezione (che chiude l’aggiornamento delle Linee Guida), non vi sono più riferimenti dispositivi per quanto concerne:

  • il limite del 75% della capienza massima autorizzata all’aperto e del 50% per cento di quella autorizzata al chiuso;
  • mantenere l’elenco delle persone presenti, per un periodo di quattordici giorni;
  • la dotazione di barriere fisiche nella postazioni dedicata alla reception;
  • il divieto di consumazione di bevande al banco.

Per quanto riguarda, infine, le misure confermate, si segnalano le seguenti:

  • definire il numero massimo di presenze contemporanee di persone, in base alle disposizioni nazionali vigenti;
  • organizzare gli spazi al fine di evitare code e assembramenti di persone in tutto il percorso di entrata, presenza e uscita ed in modo da assicurare il distanziamento di almeno 1 metro tra gli utenti;
  • privilegiare, se possibile, sistemi di prenotazione, pagamento tickets e compilazione di modulistica on-line;
  • rendere obbligatoriamente disponibili prodotti per l’igienizzazione delle mani in più punti, prevedendo l’obbligo di utilizzo da parte degli utenti in particolare prima dell’accesso e all’uscita di ogni area dedicata al ballo, alla ristorazione e ai servizi igienici.
  • con riferimento all’attività del ballo la distanza interpersonale dovrà essere di almeno 2 metri;
  • per l’utilizzo della mascherina si fa riferimento alle disposizioni nazionali vigenti e, in ogni caso, va mantenuta, se previsto dalla normativa vigente, negli ambienti chiusi (ad eccezione del momento del ballo) oltre che in tutte le situazioni di possibile assembramento, anche all’aperto;
  • garantire la frequente igienizzazione di tutti gli ambienti, con particolare attenzione alle superfici toccate con maggiore frequenza e ai servizi igienici, a fine giornata;
  • consentire la distribuzione delle bevande esclusivamente qualora sia possibile assicurare il distanziamento interpersonale di almeno 1 metro tra i clienti, che dovranno accedere al banco in modalità ordinata e, se del caso, contingentata; è comunque raccomandata la consumazione al tavolo;
  • i tavoli devono essere disposti in modo da assicurare il distanziamento di almeno 1 metro di tra i clienti di tavoli diversi;
  • ogni oggetto fornito agli utenti (es. apribottiglie, secchielli per il ghiaccio, etc.), dovrà essere disinfettato prima della consegna.

Resta inteso che gli organizzatori possono prevedere ulteriori misure di prevenzione più restrittive, da adottare in considerazione di specifici eventi, nel rispetto delle misure di carattere generale sopra riportate.